31994R0121

Regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 26/01/1994 pag. 0003 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0359
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0359


REGOLAMENTO (CE) N. 121/94 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1994 relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2233/93 (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2234/93 (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca dall'altra (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (6), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (8), in particolare l'articolo 9,

considerando che la Comunità ha concluso accordi interinali sul commercio e sulle questioni connesse con la Polonia (9), l'Ungheria (10) e la Repubblica federativa ceca e slovacca (11);

considerando che la Comunità ha concluso successivamente protocolli aggiuntivi a detti accordi interinali (12); che tali protocolli prevedono l'avanzamento delle concessioni previste nei suddetti accordi a decorrere dal 1o luglio 1993; che occorre pertanto adeguare i quantitativi e le riduzioni dei prelievi all'importazione per il settore dei cereali con effetto a decorrere dal 1o luglio 1993;

considerando che la Comunità ha firmato protocolli supplementari (13) con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca dopo lo smembramento della Repubblica federativa ceca e slovacca il 1o gennaio 1993; che i protocolli supplementari prevedono, tra l'altro, la ripartizione tra i due Stati successori delle concessioni comunitarie concesse con l'accordo interinale;

considerando che i protocolli supplementari prevedono l'apertura di contingenti separati per la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca a decorrere dal 1o gennaio 1994; che occorre quindi modificare alcune modalità di applicazione e, in particolare, facilitare la procedura di rilascio dei titoli;

considerando che gli accordi interinali prevedono la riduzione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del settore cerealicolo; che tale riduzione si applica in modo progressivo ed entro limiti quantitativi dati;

considerando che occorre, in particolare, accertarsi che i prodotti di cui trattasi siano « prodotti originari » subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione del certificato EUR 1 di cui al protocollo n. 4, rilasciato dai paesi esportatori;

considerando che è opportuno prevedere che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione dei prodotti di cui trattasi vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; che, qualora si applichi la percentuale unica di riduzione, gli operatori possono ritirare le loro domande;

considerando che è d'uopo prescrivere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (15);

considerando che, per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data del rilascio alla fine del terzo mese successivo a tale data; che la validità deve venir limitata alla fine di gennaio nel caso dei titoli rilasciati per il quantitativo massimo previsto per l'anno precedente;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3579/93 (17), è fissata a 25 ECU/t;

considerando che nel caso dell'importazione di orzo da birra devono essere previste misure di controllo da parte delle autorità doganali circa l'utilizzazione del prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 degli accordi interinali, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, originari delle repubbliche in questione, beneficiano dell'esonero parziale dal prelievo all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione indicati nel medesimo allegato.

Conformemente al protocollo n. 4 degli accordi interinali, all'atto dell'immissione in libera pratica sul mercato interno della Comunità i prodotti devono essere scortati dall'originale del certificato EUR 1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore.

Articolo 2

1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Le domande di titolo d'importazione non possono riguardare un quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa durante l'anno di cui trattasi.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per telex o telefax, le domande di titoli d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno di presentazione delle domande stesse.

Questa informazione deve venir comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per cereali.

3. Se le domande di titolo di importazione superano il quantitativo del contingente annuo, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande. La domanda di titolo può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

4. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio.

Articolo 3

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, i titoli d'importazione sono validi a decorrere dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a detto rilascio. Tuttavia, la validità dei titoli è limitata alla fine di gennaio nel caso di titoli rilasciati per il quantitativo previsto per l'anno precedente.

Articolo 4

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 5

Se un prodotto viene importato avvalendosi della riduzione del prelievo prevista dall'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto;

b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) no 121/94;

- Forordning (EF) nr. 121/94;

- Verordnung (EG) Nr. 121/94;

- Kanonismos (EK) arith. 121/94;

- Regulation (EC) No 121/94;

- Règlement (CE) no 121/94;

- Regolamento (CE) n. 121/94;

- Verordening (EG) nr. 121/94;

- Regulamento (CE) nº 121/94.

Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Il titolo d'importazione reca inoltre nella casella 24 una delle seguenti diciture, a seconda dell'aliquota di riduzione del prelievo applicabile:

- Exacción reguladora reducida un 60 %;

- Nedsaettelse af importafgiften med 60 %;

- Ermaessigung der Abschoepfung um 60 %;

- Meiomeni eisfora kata 60 %;

- Levy reduction 60 %;

- Prélèvement réduit de 60 %;

- Prelievo ridotto del 60 %;

- Met 60 % verlaagde heffing;

- Direito nivelador reduzido de 60 %.

Articolo 6

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 25 ECU/t.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione (18) è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Tuttavia, per quanto concerne i quantitativi e i prelievi di cui ai punti I, II.A, e III dell'allegato, il regolamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3.

(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(4) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 4.

(5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(6) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

(7) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(8) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(9) GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(10) GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(11) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(12) GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 43.

(13) GU n. L 349 del 31. 12. 1993.

(14) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(15) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

(16) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(17) GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 15.

(18) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.

ALLEGATO

I. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria

"(in tonnellate)"" ID="1">Riduzione del prelievo (in %)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">Codice NC 1001 90 99> ID="2">200 000> ID="3">216 000> ID="4">232 000">

II.A. Prodotti originari della Repubblica federativa ceca e slovacca

"(in tonnellate)"" ID="1">Riduzione del prelievo (in %)> ID="2">60"> ID="1">Codice NC 1003 00 90> ID="2">17 750"> ID="1">Codice NC 1101 00 00> ID="2">11 750"> ID="1">Codice NC 1107 10 99> ID="2">20 750">

II.B. Prodotti originari della Repubblica ceca

"(in tonnellate)"" ID="1">Riduzione del prelievo (in %)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">Codice NC 1003 00 90> ID="2">23 667> ID="3">25 333> ID="4">27 333"> ID="1">Codice NC 1101 00 00> ID="2">15 667> ID="3">17 000> ID="4">18 000"> ID="1">Codice NC 1107 10 99> ID="2">24 371> ID="3">29 667> ID="4">31 667">

II.C. Prodotti originari della Repubblica slovacca

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III. Prodotti orginari della Repubblica di Polonia

"(in tonnellate)"" ID="1">Riduzione del prelievo (in %)> ID="2">60> ID="3">60> ID="4">60"> ID="1">Codice NC 1008 10 00> ID="2">3 800> ID="3">4 100> ID="4">4 350">