Modifiche del regolamento di procedura del tribunale di primo grado delle Comunità europee conseguenti all'estensione delle competenze dello stesso
Gazzetta ufficiale n. L 249 del 24/09/1994 pag. 0017 - 0017
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE conseguenti all'estensione delle competenze dello stesso IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, visto l'articolo 32 quinquies del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, visto l'articolo 168 A del trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'articolo 140 A del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957, visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957, vista la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1, con rettifica pubblicata sulla GU n. L 241 del 17. 8. 1989, pag. 4, come modificata dalle decisioni 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU n. L 144 del 16. 6. 1993, pag. 21) e 94/149/CECA, CE (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 29), visto l'accordo della Corte di giustizia, vista l'approvazione unanime del Consiglio, data il 27 luglio 1994, considerando che, a seguito dell'estensione delle competenze del Tribunale per effetto delle decisioni 93/350/Euratom, CECA, CEE e 94/149/CECA, CE, occorre adeguare alcune disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale, HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA: Articolo 1 Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee adottato il 2 maggio 1991 (GU n. L 136 del 30. 5. 1991, pag. 1 con rettifica pubblicata sulla GU n. L 317 del 19. 11. 1991, pag. 34) è modificato come segue: 1) L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 12 Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono ripartite tra le sezioni. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. » 2) All'articolo 44 è aggiunto il seguente paragrafo: « § 5 bis Il ricorso presentato in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o privato stipulato dalla Comunità o per conto di essa a norma dell'articolo 181 del trattato CE, dell'articolo 42 del trattato CECA o dell'articolo 153 del trattato CEEA dev'essere corredato di una copia del contratto che contiene detta clausola. » 3) All'articolo 51, il comma unico diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo: « § 2 La causa dev'essere mantenuta o rimessa dinanzi ad una Sezione composta di cinque giudici quando lo richiedano uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità europee parti nel procedimento. » Articolo 2 Le presenti modifiche, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esse entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione. Fatto a Lussemburgo, il 15 settembre 1994. Il Cancelliere H. JUNG Il Presidente J. L. DA CRUZ VILAÇA