31994L0077

Direttiva 94/77/CE della Commissione del 20 dicembre 1994 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0113 - 0114
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0214


DIRETTIVA 94/77/CE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1994 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/50/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che le disposizioni della direttiva 70/524/CEE prevedono che il contenuto degli allegati della stessa debba essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione (3);

considerando che un nuovo additivo appartemente al gruppo degli antibiotici è stato sperimentato con risultati positivi in taluni Stati membri; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questa nuova utilizzazione sul piano nazionale in attesa della sua autorizzazione a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 novembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 27.

(3) GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato come segue:

Nella parte A « Antibiotici », è aggiunta la seguente voce:

"> ID="6.2">mg/kg di alimento completo" ID="1">32> ID="2">Ardacin> ID="3">C81 83H80 84Na2N8O30Cl8 (glycopeptide) Sale sodico d'un complesso di 10 componenti: Fattore A: 16-36 % Fattore B: 15-30 % Componenti C+C1: 20-50 % Componenti C2: 5-14 % Componenti D: 0-5 % HP-4: 0-10 % prodotto da Kibdelosporangium aridum (ATCC 39323). Tenore d'Ardacin nella preparazione autorizzata: 25 %> ID="4">Polli da ingrasso> ID="5">-> ID="6">3> ID="7">7> ID="8">-> ID="9">30. 11. 1995">