Direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 29 pag. 0273
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 29 pag. 0273
DIRETTIVA 94/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), considerando che è necessario adottare le misure volte ad istituire il mercato interno; che il mercato interno è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando che i lavori relativi al mercato interno dovranno progredire anche verso il miglioramento della qualità di vita, la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori; che le misure proposte dalla presente direttiva si inseriscono nell'ambito della risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (4); considerando che il Consiglio ed i rappresentanti di governo degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno adottato la decisione 90/238/Euratom/CECA/CEE (5), relativa ad un piano d'azione per il 1990-1994 nell'ambito del programma «l'Europa contro il cancro»; considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (6) e classificate «cancerogene della categoria 1 o 2» possono provocare l'insorgenza del cancro e che pertanto, al fine di migliorare la protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale; considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e classificate «mutagene della categoria 1 o 2» possono causare alterazioni genetiche ereditarie; che per una migliore protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale; considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e classificate «tossiche per la riproduzione della categoria 1 o 2» possono provocare malformazioni congenite; che per una migliore protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale; considerando che, per motivi di trasparenza e chiarezza, tali sostanze devono essere menzionate utilizzando una nomenclatura riconosciuta, preferibilmente UIPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry); che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE «Elenco delle sostanze pericolose» viene regolarmente aggiornato per adattarlo al progresso tecnico; che la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo, entro e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione di detto adattamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una proposta di direttiva che disciplina le sostanze recentemente classificate quali cancerogene della categoria 1 e 2, mutagene della categoria 1 e 2 e tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2, volta ad aggiornare la presente direttiva; considerando che tale proposta terrà conto dei rischi e dei vantaggi delle sostanze di recente classificate nonché delle disposizioni legislative comunitarie riguardanti le analisi dei rischi; considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE stabilisce per tali sostanze concentrazioni limite specifiche e che, in assenza di tali limiti, la tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE del Consiglio (1) fissa concentrazioni limite generali per tali sostanze contenute in preparati; considerando che il creosoto, quale definito nell'allegato della presente direttiva, può essere dannoso per la salute a causa del suo contenuto di note sostanze cancerogene; che per tali motivi l'uso del creosoto nel trattamento del legno nonché la commercializzazione e l'impegno di legno trattato con creosoto devono essere limitati; considerando che alcune componenti del creosoto sono difficilmente degradabili nonché nocive per gli organismi dell'ambiente naturale; che tali componenti possono diffondersi nell'ambiente a seguito dell'uso di legno trattato; considerando che alcuni solventi clorurati sono dannosi per la salute e che non devono essere immessi sul mercato per la vendita al grande pubblico sotto forma di sostanze e preparati; considerando che le limitazioni all'uso di creosoto per il trattamento del legno, alla commercializzazione e all'uso del legno con esso trattato, alla commercializzazione e all'uso di solventi clorurati, fissate dalla presente direttiva, tengono conto delle conoscenze e delle tecniche attuali concernenti alternative più sicure; considerando che le limitazioni d'uso o di commercializzazione già adottate da alcuni Stati membri per quanto concerne le citate sostanze o i preparati che le contengono hanno una incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio (2); considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, previste dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (3) e dalle direttive specifiche basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/349/CEE (4), HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall'adozione della medesima. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 giugno 1995. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL (1) GU n. C 157 del 24. 6. 1992, pag. 6. (2) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 8. (3) Parere del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 (GU n. C 44 del 14. 2. 1994, pag. 2). Posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994). (4) GU n. C 294 del 23. 11. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 31. (6) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/632/CEE della Commissione (GU n. L 388 del 10. 12. 1991, pag. 23). (1) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione (GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 46). (2) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/659/CEE della Commissione (GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 36). (3) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1. (4) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1. ALLEGATO L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> APPENDICE Punto 29 - Sostanze cancerogene Elenco 1, categoria 1 >SPAZIO PER TABELLA> Elenco 2, categoria 2 >SPAZIO PER TABELLA> Punto 30 - Sostanze mutagene Elenco 3, categoria 1 Nessuna sostanza classificata in questa categoria Elenco 4, categoria 2 >SPAZIO PER TABELLA> Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione Elenco 5, categoria 1 >SPAZIO PER TABELLA> Elenco 6, categoria 2 >SPAZIO PER TABELLA> (*) La denominazione «warfarin» non è autorizzata in Francia.»