Direttiva 94/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 1994 recante seconda modifica della direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 21/12/1994 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0056
DIRETTIVA 94/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 1994 recante seconda modifica della direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), considerando che la direttiva 88/344/CEE (4) sopprime nella parte III dell'allegato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il solvente cicloesano impiegato nella preparazione degli aromi; considerando che, in base alle informazioni complementari ricevute nel frattempo, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha deciso di confermare l'accordo provvisorio che aveva dato precedentemente per tale sostanza; che, di conseguenza, si può continuare ad impiegare questo solvente in attesa del parere definitivo del comitato, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 88/344/CEE è modificato come segue: nella parte III è reinserito il solvente cicloesano con un tenore massimo di residuo pari ad 1 mg/kg. Articolo 2 1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da autorizzare la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 7 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1994. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente G. REXRODT (1) GU n. C 15 del 18. 1. 1994, pag. 17. (2) GU n. C 133 del 16. 5. 1994, pag. 21. (3) Parere del Parlamento europeo del 9 febbraio 1994 (GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 110), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 1994 (GU n. C 172 del 24. 6. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 1994 (GU n. C 276 del 3. 10. 1994, pag. 13). (4) GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28. Direttiva modificata dalla direttiva 92/115/CEE (GU n. L 409 del 31. 12. 1992, pag. 31).