31994L0035

Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 10/09/1994 pag. 0003 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0005


DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1994 sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali relative agli edulcoranti e alle condizioni di impiego degli stessi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che l'obiettivo fondamentale di ogni normativa sugli edulcoranti e sulle loro condizioni di impiego deve risiedere nella protezione e informazione del consumatore;

considerando che, sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche, tali sostanze devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni d'impiego;

considerando che la presente direttiva non incide sulle regole relative a funzioni non connesse con le proprietà edulcoranti delle sostanze da essa contemplate;

considerando che l'impiego di edulcoranti in sostituzione dello zucchero è giustificato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico, di alimenti non cariogeni o di alimenti senza zuccheri aggiunti, nonché per prolungare la durata di conservazione mediante la sostituzione dello zucchero, e per la produzione di alimenti dietetici,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

2. La presente direttiva riguarda gli additivi alimentari, in appresso denominati «edulcoranti», utilizzati:

- per conferire un sapore dolce agli alimenti

- come edulcoranti da tavola.

3. Ai fini della presente direttiva le espressioni «senza zuccheri aggiunti» e «a ridotto contenuto calorico» che figurano nella colonna III dell'allegato sono così definite:

- «senza zuccheri aggiunti»: senza aggiunta di monosaccaridi o di bisaccaridi né di qualsiasi prodotto utilizzato per il suo potere edulcorante;

- «a ridotto contenuto calorico»: con contenuto calorico ridotto di almeno il 30 % rispetto all'alimento originario o a un prodotto analogo.

4. La presente direttiva non riguarda i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti.

Articolo 2

1. Soltanto gli edulcoranti elencati in allegato possono essere immessi sul mercato:

- per la vendita al consumatore finale, o

- per l'impiego nella fabbricazione di alimenti.

2. Gli edulcoranti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, possono essere usati esclusivamente nella fabbricazione degli alimenti elencati nell'allegato e alle condizioni ivi specificate.

3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati in alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente alla direttiva 89/398/CEE (5), salvo se previsto da disposizioni specifiche.

4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo e preparati secondo le istruzioni per l'uso.

Articolo 3

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche che autorizzano l'impiego degli additivi elencati in allegato per funzioni diverse dall'edulcorazione.

2. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le disposizioni comunitarie che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari.

Articolo 4

In caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, nell'ambito della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 7, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato.

Articolo 5

1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione «edulcorante da tavola a base di. . .» seguita dal/dai nomi delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.

2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli e/o aspartame deve contenere gli avvertimenti seguenti:

- polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;

- aspartame: «prodotto che contiene una fonte di fenilalanina».

Articolo 6

Prima della scadenza del termine previsto all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 7, disposizioni riguardanti:

- le diciture che devono figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti in modo da mettere in risalto questa caratteristica,

- le avvertenze concernenti la presenza di determinati edulcoranti nei prodotti alimentari.

Articolo 7

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva e in applicazione dei criteri generali dell'allegato II, punto 4 della direttiva 89/107/CEE, gli Stati membri istituiscono un sistema di vigilanza regolare presso i consumatori sul consumo di edulcoranti.

Le modalità di tale sistema di vigilanza sono coordinate secondo la procedura prevista all'articolo 7.

2. Entro cinque anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione, sulla base delle informazioni ottenute grazie al sistema di vigilanza previsto al paragrafo 1, presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito ai cambiamenti verificatisi sul mercato degli edulcoranti, ai livelli di utilizzazione e all'eventuale necessità di apportare ulteriori limitazioni alle condizioni di utilizzazione, anche mediante opportune avvertenze destinate ai consumatori, al fine di evitare un eventuale superamento della dose giornaliera ammissibile. La relazione è eventualmente corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995 al fine di:

- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995,

- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996; tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle disposizioni adottate.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BALTAS

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 3.

(3) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 10.

(4) Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1993 (GU n. C 305 del 23. 11. 1993) confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 81).

(5) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>