Direttiva 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994 che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 30/06/1994 pag. 0009 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0194
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0194
DIRETTIVA 94/24/CE DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 1994 che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato, considerando che occorre adeguare l'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), per tener conto dei dati recenti sulla situazione dell'avifauna; considerando che diversi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di modificare l'allegato II/2 per includervi talune specie che non potevano finora formare oggetto di atti di caccia; considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 della suddetta direttiva obbliga gli Stati membri ad accertarsi che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate; considerando che, per la loro distribuzione geografica e il loro livello di popolazione in alcuni paesi, determinate specie possono essere oggetto di atti di caccia o di regolazione locale e che pertanto possono essere accolte alcune richieste di estensione dell'allegato II/2; considerando che le specie Limosa limosa, Limosa lapponica e Numenius arquata devono essere tolte dall'allegato II/2 per quanto riguarda l'Italia onde proteggere la specie Numenius tenuirostis, globalmente minacciata, con la quale tutte le specie suddette possono essere confuse, presentando somiglianze sul piano del comportamento e dell'aspetto; considerando peraltro che l'autorizzazione alla caccia delle specie menzionate nell'allegato II/2 è per gli Stati membri una semplice facoltà della quale potranno o no avvalersi; che essi non sono pertanto tenuti a prendere misure a tal fine e che, se decidono in tal senso, potranno farlo anche dopo la data prevista per l'applicazione della presente direttiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato II della direttiva 79/409/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 30 settembre 1995. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1994. Per il Consiglio Il Presidente E. PAPAZOI (1) GU n. C 255 del 2. 10. 1992, pag. 5. (2) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 14. (3) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 41). ALLEGATO «ANEXO II/2 - BILAG II/2 - ANHANG II/2 - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ/2 - ANNEX II/2 - ANNEXE II/2 - ALLEGATO II/2 - BIJLAGE II/2 - ANEXO II/2 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>