31994L0008

Direttiva 94/8/CE del Consiglio del 21 marzo 1994 che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne la revisione degli importi espressi in ecu

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 25/03/1994 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0121


DIRETTIVA 94/8/CE DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1994 che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne la revisione degli importi espressi in ecu

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE e, per riferimento, l'articolo 6 della direttiva 83/349/CEE (2) e gli articoli 20 e 21 della direttiva 84/253/CEE (3) stabiliscono limiti numerici espressi in ecu per il totale dello stato patrimoniale e per l'importo netto del volume d'affari entro i quali gli Stati membri possono concedere alcune deroghe a tali direttive;

considerando che l'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE stabilisce che ogni cinque anni il Consiglio, su proposta della Commissione, procede all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi espressi in ecu nella citata direttiva in funzione dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità;

considerando che con le direttive 84/569/CEE (4) e 90/604/CEE (5) il Consiglio, conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE, ha proceduto a due revisioni di tali importi;

considerando che il terzo periodo quinquennale termina il 24 luglio 1993 e che un riesame dei suddetti importi è giustificato;

considerando che in termini reali l'ecu ha perduto negli ultimi cinque anni una parte del suo valore; che per questo motivo, e in base all'evoluzione economica e monetaria nella Comunità, risulta necessario maggiorare tali importi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. L'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue:

- al primo trattino: i termini « totale dello stato patrimoniale: 2 000 000 di ECU » sono sostituiti dai termini « totale dello stato patrimoniale: 2 500 000 ECU »;

- al secondo trattino: i termini « importo netto del volume d'affari: 4 000 000 di ECU » sono sostituiti dai termini « importo netto del volume d'affari: 5 000 000 di ECU ».

2. L'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE è modificato come segue:

- al primo trattino: i termini « totale dello stato patrimoniale: 8 000 000 di ECU » sono sostituiti dai termini « totale dello stato patrimoniale: 10 000 000 di ECU »;

- al secondo trattino: i termini « importo netto del volume d'affari: 16 000 000 di ECU » sono sostituiti dai termini « importo netto del volume d'affari: 20 000 000 di ECU ».

3. La revisione degli importi in ecu di cui ai paragrafi 1 e 2 è la terza revisione quinquennale prevista dall'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE.

Articolo 2

Il controvalore dell'ecu in moneta nazionale è quello applicabile il 21 marzo 1994 conformemente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

1. Gli Stati membri che intendono valersi dell'opzione prevista dagli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE, come modificata dalla presente direttiva, mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva in qualsiasi momento a decorrere dalla data di pubblicazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. PAPANTONIOU

(1) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).

(2) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

(3) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

(4) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 28.

(5) GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 57.