31994D0970

94/970/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce le misure transitorie che l'Austria deve applicare in materia di controlli veterinari per gli animali vivi provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1994 pag. 0041 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0268
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0268


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1994 che stabilisce le misure transitorie che l'Austria deve applicare in materia di controlli veterinari per gli animali vivi provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio (94/970/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte prima, capo 1, paragrafo 2, lettera a), in particolare l'articolo 17 bis,

considerando che l'Austria dispone di un periodo di tre anni per instaurare il regime di controlli previsto al capitolo I della direttiva 91/496/CEE; che occorre stabilire le misure transitorie applicabili in detto periodo;

considerando che prima della creazione delle adeguate infrastrutture alle frontiere esterne occorre prevedere posti di controllo connessi a località di passaggio alle frontiere esterne; che di conseguenza è necessario adeguare le relative disposizioni del capitolo I della direttiva 91/496/CEE;

considerando che le misure in oggetto sono volte a garantire che tutti i controlli previsti siano effettuati dalle competenti autorità austriache;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In materia di organizzazione e seguito dei controlli (capitolo I della direttiva 91/496/CEE) l'Austria applica, dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1997, le misure previste dalla presente decisione.

2. Le disposizioni della presente decisione valgono ferma restando la possibilità di far figurare un posto di ispezione frontaliero nell'elenco previsto dall'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE.

Articolo 2

1. L'introduzione di animali vivi provenienti da paesi terzi nel territorio della Repubblica d'Austria deve essere effettuata attraverso una delle località di passaggio indicate in allegato.

2. Le autorità austriache prendono le opportune misure per punire le infrazioni del disposto del paragrafo 1 commesse da persone fisiche o giuridiche. Tali misure possono prevedere, per i casi più gravi di infrazione, l'abbattimento degli animali.

Articolo 3

1. Ad ogni località di passaggio corrisponde un determinato posto di controllo, conformemente all'allegato. Ogni località di passaggio e il corrispondente posto di controllo sono posti sotto la responsabilità del servizio veterinario competente dei controlli alle frontiere.

2. Il trasferimento degli animali vivi dalla località di passaggio al corrispondente posto di controllo è effettuato senza indugio sotto sorveglianza doganale. Inoltre, l'autorità competente della località di passaggio comunica via telefax la partenza di ogni partita al veterinario ufficiale responsabile del posto di controllo. Detto veterinario ufficiale invia, sempre via telefax, conferma dell'arrivo di ogni partita all'autorità della località di passaggio.

3. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, è d'applicazione mutatis mutandis.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

- all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

- all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

- all'articolo 4, paragrafo 1, la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

- all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

- all'articolo 8, lettera A, punto 1), lettera a) la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

- all'articolo 8, lettera A, punto 1), lettera b) la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

- all'articolo 8, lettera A, punto 2), la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

8. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 91/496/CEE sono d'applicazione.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo capoverso, frase introduttiva, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

10. Le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Articolo 5

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

ALLEGATO

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(1) In caso di difficoltà connesse con l'aumento del numero di animali introdotti, la situazione sarà riesaminata su richiesta delle autorità.