94/965/CE: Decisione della Commissione del 28 dicembre 1994 che modifica la decisione 93/52/CEE al fine di tener conto della situazione della Finlandia per quanto riguarda la brucellosi (B. melitensis)
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1994 pag. 0031 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0247
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0247
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1994 che modifica la decisione 93/52/CEE al fine di tener conto della situazione della Finlandia per quanto riguarda la brucellosi (B. melitensis) (94/965/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (1), modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte seconda, punto 35, in particolare l'articolo 2 bis considerando che, nella prospettiva della sua adesione, è opportuno valutare e decidere la qualifica della Finlandia per quanto riguarda la brucellosi (B. melitensis); considerando che in Finlandia la brucellosi è soggetta a denuncia obbligatoria da almeno cinque anni; che nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e che la vaccinazione è proibita da almeno tre anni; che occorre pertanto constatare che la Finlandia rispetta le condizioni previste all'allegato A, capitolo I, parte II, punto 1, lettera b) della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2); considerando che a partire dal 1o gennaio 1995 è dunque opportuno riconoscere alla Finlandia la qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis); considerando che le disposizioni dell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2 i) della direttiva 91/68/CEE, sugli obblighi relativi al controllo serologico da effettuare, saranno rivedute anteriormente al 1o gennaio 1995; che per il mantenimento della qualifica della Finlandia si dovrà tener conto dei risultati di tale esame, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'allegato I, STATI MEMBRI, della decisione 93/52/CEE è aggiunta la seguente riga: «- Finlandia». Articolo 2 La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 14.(2) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.