94/907/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 35 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 35 pag. 0003
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro (94/907/CECA, CE, Euratom) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma, vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il parere conforme del Parlamento europeo (1), considerando che occorre approvare l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, DECIDONO: Articolo 1 L'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, o la Romania, dall'altro, ivi compresi i protocolli, gli scambi di lettere e le dichiarazioni ad esso relativi è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica. I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 1. La posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio d'associazione è determinata conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee dal Consiglio, su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione. 2. Il presidente del Consiglio presiede il consiglio d'associazione, conformemente all'articolo 107 dell'accordo di cui all'articolo 1, ed espone la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato d'associazione, conformemente al suo regolamento interno, ed espone la posizione della Comunità. Articolo 3 Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo 125 dell'accordo di cui all'articolo 1. Il presidente della Commissione procede alla stessa notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o della Comunità europea dell'energia atomica. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL Per la Commissione Il Presidente J. DELORS (1) GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 103.