31994D0798

94/798/CE: Decisione del Consiglio dell'8 dicembre 1994 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, degli allegati E.7 e F.4 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 21/12/1994 pag. 0011 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 16 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 16 pag. 0059


DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1994 relativa all'accettazione, a nome della Comunità, degli allegati E.7 e F.4 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (94/798/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità alla decisione 75/199/CEE del Consiglio (1), la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto);

considerando che gli allegati della suddetta convenzione riguardanti i regimi di riaprovvigionamento in franchigia e le formalità doganali applicabili al traffico postale possono essere accettati dalla Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno accompagnare tale accettazione con talune riserve per tener conto delle esigenze specifiche dell'unione doganale e della legislazione doganale comunitaria,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali enumerati in appresso sono accettati a nome della Comunità con le riserve ivi indicate:

- l'allegato E.7 riguardante il regime di riapprovvigionamento in franchigia con una riserva di ordine generale e con riserve in relazione alle norme 3, 9 e 20 e alle prassi raccomandate 11, 13, 16, 17 e 25;

- l'allegato F.4 riguardante le formalità doganali applicabili al traffico postale con una riserva d'ordine generale e con riserve in merito alle norme 19 e 26 e alle prassi raccomandate 23, 24 e 25.

I testi degli allegati E.7 e F.4 della convenzione figurano rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione, che recano in appendice le corrispondenti riserve formulate dalla Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, a nome della Comunità, degli allegati di cui all'articolo 1 con le riserve ivi indicate.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994.

Per il Consiglio Il Presidente G. REXRODT

(1) GU n. L 100 del 21. 4. 1975, pag. 1.

ALLEGATO I

ALLEGATO E.7 riguardante il regime di riapprovvigionamento in franchigia

INTRODUZIONE La legislazione nazionale della maggior parte degli Stati contiene disposizioni che permettono di non tassare le merci che sono state utilizzate per ottenere prodotti successivamente esportati.

Il regime del «drawback» e l'ammissione temporanea per perfezionamento attivo permettono di accordare un rimborso o una sospensione dei dazi e tasse all'importazione alle merci di paesi terzi che sono state utilizzate per ottenere i prodotti esportati.

Nell'ambito del regime di riapprovvigionamento in franchigia, oggetto del presente allegato, il mezzo utilizzato consiste nell'accordare l'esonero dai dazi e dalle tasse all'importazione per merci equivalenti a quelle che, in libera circolazione, sono state trasformate per ottenere i prodotti esportati dal territorio doganale.

L'ammissione al regime può tuttavia essere subordinata alla condizione che l'importazione delle merci equivalenti a quelle contenute nei prodotti precedentemente esportati sia considerata dalle autorità competenti vantaggiosa per l'economia nazionale.

I prodotti fabbricati con le merci ammesse in esenzione dai dazi e dalle tasse all'importazione possono essere consegnati sul mercato interno. Qualora i prodotti siano esportati, potrebbe essere nuovamente chiesto il beneficio del regime di riapprovvigionamento in franchigia.

DEFINIZIONI Ai fini del presente allegato si intende:

a) per «regime di riapprovvigionamento in franchigia» il regime doganale che permette di importare in esenzione da dazi e tasse all'importazione merci equivalenti (ovvero identiche per natura, qualità e caratteristiche) a quelle che, in libera circolazione, sono state utilizzate per ottenere i prodotti precedentemente esportati a titolo definitivo;

b) per «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre imposizioni che sono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione di merci, esclusi i canoni e le imposizioni il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

c) per «persona»: una persona fisica o giuridica, sempreché il contesto non disponga diversamente.

PRINCIPIO I. Norma Il regime di riapprovvigionamento in franchigia è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato.

AMBITO D'APPLICAZIONE 2. Norma La legislazione nazionale enuncia le circostanze in cui il regime di riapprovvigionamento in franchigia può essere accordato e precisa le condizioni che devono essere rispettate per beneficiare di questo regime.

Note 1) Le circostanze in cui è autorizzato il regime di riapprovvigionamento in franchigia possono essere precisate in termini generali ovvero in modo dettagliato ovvero in una forma che combini le due possibilità.

2) L'ammissione al regime può essere subordinata alla condizione che l'importazione delle merci equivalenti a quelle contenute nei prodotti precedentemente esportati sia considerata dalle autorità competenti vantaggiosa per l'economia nazionale.

3) L'ammissione al regime può essere riservata alle persone stabilite nel territorio doganale.

3. Norma L'importazione delle merci equivalenti a quelle che, in libera circolazione, sono contenute nei prodotti precedentemente esportati è completamente esente da dazi e tasse all'importazione, a condizione che vengano corrisposti i dazi e le tasse che sarebbero stati oggetto di una restituzione o di uno sgravio al momento dell'esportazione dei prodotti.

Note 1) L'esenzione dai dazi e dalle tasse all'importazione può essere accordata alle materie prime e ai prodotti semilavorati, nonché alle parti e ai pezzi staccati equivalenti a quelli che, senza aver subito trasformazioni, sono stati incorporati nei prodotti esportati.

2) Le merci, quali catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche, utilizzate per ottenere prodotti da esportare con riserva di riapprovvigionamento in franchigia e che scompaiono totalmente o parzialmente nel corso della loro utilizzazione senza essere effettivamente contenute nei prodotti da esportare, possono essere assimilate alle merci utilizzate per ottenere detti prodotti e beneficiare dell'esenzione dai dazi e dalle tasse all'importazione accordata a dette merci. Tuttavia, l'esonero non si estende di norma agli elementi che svolgono unicamente un ruolo ausiliario nella fabbricazione, quali i lubrificanti.

4. Prassi raccomandata L'ammissione al regime di riapprovvigionamento in franchigia non dovrebbe essere rifiutata per il solo motivo che i prodotti sono esportati in un paese determinato.

5. Norma La legislazione nazionale determina le categorie di persone che possono fruire di un'autorizzazione di riapprovvigionamento in franchigia.

Nota Il titolare dell'autorizzazione di riapprovvigionamento in franchigia può essere l'esportatore, il produttore o il proprietario dei prodotti esportati.

6. Norma L'ammissione al regime di riapprovvigionamento in franchigia deve essere accordata per le merci di cui sia possibile accertare l'utilizzazione nella fabbricazione del prodotto esportato.

Nota Per accertare l'utilizzazione delle merci nella fabbricazione del prodotto esportato, le autorità doganali possono effettuare un controllo delle operazioni di fabbricazione oppure verificare la contabilità del produttore dei prodotti da esportare.

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI CON RISERVA DI RIAPPROVVIGIONAMENTO IN FRANCHIGIA a) Formalità da espletare prima dell'esportazione dei prodotti 7. Norma La legislazione nazionale definisce le circostanze in cui l'ammissione al regime di riapprovvigionamente in franchigia è subordinata ad una autorizzazione preventiva e designa le autorità abilitate a rilasciare detta autorizzazione.

8. Prassi raccomandata Le persone che svolgono operazioni sostanziali e continue che comportano un riapprovvigionamento in franchigia dovrebbero beneficiare di un'autorizzazione generale per tutte le operazioni.

9. Norma Le autorità competenti determinano la natura, la qualità, le caratteristiche tecniche e la quantità delle varie merci in libera circolazione che sono contenute nei prodotti da esportare con riserva di riapprovvigionamento in franchigia basandosi sulle effettive condizioni in cui detti prodotti sono stati ottenuti.

10. Prassi raccomandata Le autorità competenti, quando fissano le quantità delle varie merci contenute nei prodotti da esportate con riserva di riapprovvigionamento in franchigia, dovrebbero tener conto delle perdite e degli scarti non recuperabilli derivanti dalla fabbricazione di detti prodotti.

11. Prassi raccomandata Quando i prodotti da esportare con riserva di riapprovvigionamento in franchigia presentano caratteristiche sufficientemente costanti e sono ottenuti in condizioni tecniche ben definite, le autorità competenti dovrebbero fissare in modo forfettario le quantità delle diverse merci contenute nei prodotti da esportare.

b) Dichiarazione d'esportazione con riserva di riapprovvigionamento in franchigia 12. Norma La legislazione nazionale stabilisce le condizioni in cui i prodotti da esportare con riserva di riapprovvigionamento in franchigia devono essere presentati all'ufficio doganale competente e formano oggetto di una dichiarazione di merci (uscita).

Nota La legislazione nazionale può stabilire che la dichiarazione di merci redatta al momento dell'esportazione dei prodotti debba contenere le indicazioni necessarie affinché la dogana possa determinare le quantità delle diverse merci per le quali verrà sollecitato l'esonero dai dazi e dalle tasse all'importazione.

13. Prassi raccomandata Qualora le autorità competenti non abbiano potuto pronunciarsi in merito a una domanda di autorizzazione di riapprovvigionamento in franchigia, il dichiarante dovrebbe essere autorizzato a esportare immediatamente i prodotti con riserva di soddisfare le condizioni stabilite e senza pregiudizio della decisione finale.

14. Prassi raccomandata I formulari nazionali utilizzati per l'esportazione di prodotti con riserva di riapprovvigionamento in franchigia dovrebbero essere armonizzati con il formulario di dichiarazione di merci (uscita).

c) Verifica dei prodotti esportati con riserva di riapprovvigionamento in franchigia 15. Prassi raccomandata Su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali queste ultime dovrebbero, nei limiti del possibile, permettere che i prodotti da esportare con riserva di riapprovvigionamento in franchigia siano verificati nei locali dell'interessato; le spese relative sarebbero a carico del dichiarante.

d) Destinazioni autorizzate dei prodotti esportati con riserva di riapprovvigionamento in franchigia 16. Prassi raccomandata Dovrebbe essere autorizzata l'introduzione dei prodotti esportati con riserva di riapprovvigionamento in franchigia in porti franchi o zone franche.

17. Prassi raccomandata Dovrebbe essere autorizzata l'introduzione dei prodotti esportati con riserva di riapprovvigionamento in franchigia in magazzini doganali in attesa della successiva esportazione.

e) Rilascio di un titolo attestante che i prodotti sono stati esportati con riserva di riapprovvigionamento in franchigia.

18. Norma Quando i prodotti sono stati esportati con riserva di riapprovvigionamento in franchigia le autorità doganali rilasciano al dichiarante un titolo che gli consente di giustificare il diritto a importare in esenzione da dazi e tasse all'importazione le merci equivalenti a quelle che, in libera circolazione, sono contenute nei suddetti prodotti.

Nota Il titolo rilasciato al dichiarante può consistere in una copia convalidata dalla dogana della dichiarazione d'esportazione con riserva di riapprovvigionamento in franchigia oppure può esser redatto su un apposito modulo.

IMPORTAZIONE DELLE MERCI 19. Norma La legislazione nazionale stabilice le condizioni in cui le merci ammissibili in esenzione da dazi e tasse all'importazione nell'ambito dei regime di riapprovvigionamento in franchigia devono essere presentate all'ufficio doganale competente e formare oggetto di una dichiarazione di merci.

Nota La legislazione nazionale stabilisce che la dichiarazione di merci debba contenere le indicazioni necessarie affinché possa essere concessa l'esenzione dai dazi e dalle tasse all'importazione e può esigere che i titoli rilasciati dalle autorità doganali siano presentati a sostegno di detta dichiarazione.

20. Norma Le autorità competenti, tenendo conto delle esigenze commerciali, stabiliscono il termine per l'importazione delle merci ammissibili in esenzione da dazi e tassi all'importazione.

21. Norma Le merci ammissibili in esenzione da dazi e tasse all'importazione devono poter essere importate da un ufficio doganale diverso da quello di esportazione dei prodotti.

22. Norma Le merci ammissibili in esenzione da dazi e tasse all'importazione devono poter essere importate in una più spedizioni.

23. Norma Le merci oggetto di diversi titoli che attestano il diritto all'importazione in regime di riapprovvigionamento in franchigia devono poter essere importate in una sola spedizione.

24. Norma Le merci ammissibili in esenzione da dazi e tasse all'importazione devono poter essere importate da un paese diverso da quello in cui i prodotti sono stati esportati.

25. Prassi raccomandata Le merci ammissibili in esenzione da dazi e tasse all'importazione dovrebbero poter essere importate, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali, da una persona diversa da quella che ha esportato i prodotti.

26. Prassi raccomandata Su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali queste ultime, nei limiti del possibile, dovrebbero permettere che le merci ammissibili in esenzione da dazi e tasse all'importazione, siano controllate nei locali dell'interessato; le relative spese dovrebbero essere a carico del dichiarante.

27. Norma La legislazione nazionale fissa il trattamento doganale da applicare quando i prodotti esportati con riserva di riapprovvigionamento in franchigia sono reimportati.

INFORMAZIONI SUL REGIME DI RIAPPROVVIGIONAMENTO IN FRANCHIGIA 28. Norma Le autorità doganali fanno in modo che qualsiasi persona interessata possa ottenere senza difficoltà tutte le informazioni utili in merito al regime di riapprovvigionamento in franchigia.

Appendice all'allegato I Riserve formulate dalla Comunità in merito all'allegato E.7 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regime doganali

1. Riserva generale (osservazione d'ordine generale) La legislazione comunitaria riguarda generalmente le disposizioni del presente allegato nell'ambito del regime di perfezionamento attivo. Tuttavia, per i settori non contemplati dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri esprimono, se del caso, le proprie riserve.

2. Norma 3 Quando le merci d'importazione vengono poste in regime di perfezionamento attivo in uno Stato membro della Comunità diverso da quello in cui il regime è autorizzato e in cui si svolgono le operazioni di perfezionamento, questa norma non può essere applicata fatte salve le condizioni previste nella legislazione comunitaria relativa al regime di perfezionamento attivo.

La legislazione comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto non prevede l'esonero in tale caso specifico. Tuttavia gli operatori interessati godono in genere del diritto ad una completa detrazione dell'IVA dovuta per le merci equivalenti.

3. Norma 9 Nella Comunità la concessione di questo regime è generalmente subordinata alla condizione che le merci da importare e le merci utilizzate nella fabbricazione del prodotto esportato rientrino nello stesso codice della tariffa doganale comune, presentino la stessa qualità commerciale e possiedano le stesse caratteristiche tecniche.

4. Prassi raccomandata 11 Allo stato attuale la legislazione comunitaria in materia di perfezionamento attivo prevede tassi di rendimento forfettario unicamente per determinati prodotti.

5. Prassi raccomandata 13 La legislazione comunitaria prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni di perfezionamento con effetto retroattivo soltanto in casi eccezionali debitamente giustificati, a condizione che la domanda sia stata presentata prima dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione dei prodotti compensatori.

6. Prassi raccomandata 16 e 17 Secondo la legislazione comunitaria, i prodotti compensatori introdotti nelle zone franche e nei depositi possono beneficiare del regime di riapprovvigionamento in franchigia soltanto a partire dal momento della loro effettiva esportazione.

7. Norma 20 In generale, la legislazione comunitaria prevede un termine di sei mesi dopo l'esportazione anticipata dei prodotti compensatori (che può essere prorogato di altri sei mesi su richiesta del titolare dell'autorizzazione) per effettuare l'importazione delle merci d'importazione. Tuttavia per determinate categorie di merci sono fissati termini più brevi non prorogabili.

8. Prassi raccomandata 25 La legislazione comunitaria in materia di perfezionamento attivo prevede che, in determinati casi, sia fornita la prova che i vantaggi derivanti dalle operazioni sono riservati al titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.

ALLEGATO II

ALLEGATO F.4 riguardante le formalità doganali applicabili al traffico postale

INTRODUZIONE La posta rimane uno dei mezzi più utilizzati nelle relazioni individuali non soltanto per lo scambio di auguri e notizie, ma anche per la spedizione di regali e altre merci.

La dogana interviene necessariamente nel traffico postale internazionale poiché, come per le merci importate ed esportate con altri mezzi, ad essa spetta il compito di garantire che i dazi e le tasse esigibili siano riscossi, di far applicare i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione e, in modo generale, di garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di sua competenza.

Tuttavia, data la natura particolare del traffico postale, le formalità doganali che riguardano gli invii a mezzo posta differiscono leggermente da quelle applicate alle merci trasportate con altri mezzi. Infatti, da un lato gli invii postali hanno dimensioni ridotte, dall'altro sono estremamente numerosi e, onde evitare ritardi inaccettabili, è indispensabile prevedere a questo scopo speciali disposizioni amministrative. Dette disposizioni sono possibili poiché, in quasi tutti i paesi, il servizio postale viene svolto da amministrazioni o autorità pubbliche e i due organi ufficiali che intervengono in materia di traffico postale, la posta e la dogana, collaborano molto strettamente.

Tra le autorità doganali e postali si è instaurata una stretta collaborazione non soltanto sul piano nazionale, ma anche a livello internazionale tra l'Unione postale universale, l'organismo i cui regolamenti disciplinano il traffico postale, e il Consiglio. Queste due organizzazioni internazionali hanno istituito un comitato di contatto nell'ambito del quale esperti della dogana e della posta si riuniscono per cercare soluzioni accettabili a livello internazionale dei problemi che non si sono potuti risolvere a livello nazionale o tramite contatti bilaterali.

DEFINIZIONI Ai fini del presente allegato si intende:

a) per «invii postali»: gli invii della posta-lettere e i pacchi postali;

b) per «invii della posta-lettera»: le lettere, le cartoline postali, le stampe, i ciecogrammi e i piccoli pacchi, designati come invii della posta-lettere negli atti dell'Unione postale universale attualmente in vigore.

Nota A norma degli atti dell'Unione postale universale alcuni invii della posta-lettere sono accompagnati da un formulario di dichiarazione in dogana C1 e/o C 2/CP 3 a seconda del caso;

c) per «pacchi postali»: gli invii denominati pacchi postali nel significato dato a questi termini negli atti dell'Unione postale universale attualmente in vigore.

Nota A norma degli atti dell'Unione postale universale i pacchi postali sono accompagnati da un formulario di dichiarazione in dogana C 2/CP 3;

d) per «Unione postale universale»: l'organizzazione intergovernativa fondata nel 1874 dal «Trattato di Berna» con il nome di «Unione generale delle poste»; nel 1878 quest'organizzazione ha acquisito la denominazione di «Unione postale universale (UPU)» e dal 1948 essa è diventata un'istituzione specializzata delle Nazioni Unite (sede a Berna);

e) per «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre imposizioni che sono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione di merci, esclusi i canoni e le imposizioni il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

f) per «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre imposizioni che sono riscossi all'esportazione o in occasione dell'esportazione di merci, esclusi i canoni e le imposizioni il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

g) per «dichiarazione di merci»: l'atto, eseguito nella forma prescritta dalle autorità doganali, mediante il quale gli interessati indicano il regime doganale da applicare alle merci e forniscono i particolari da dichiarare alla dogana per l'applicazione di tale regime;

h) per «sdoganamento»: l'espletamento delle formalità di dogana necessarie per immettere in consumo merci importate o per vincolarle ad un altro regime doganale oppure per esportare delle merci;

ij) per «immissione in consumo»: il regime doganale che permette alle merci importate di rimanere a titolo definitivo nel territorio doganale. Questo regime comporta il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente esigibili e l'espletamento di tutte le necessarie formalità di dogana;

k) per «verifica degli invii postali»: le operazioni con cui la dogana procede all'esame fisico delle merci contenute negli invii postali per accertarne la natura, l'origine, lo stato, la quantità e il valore;

l) per «merci in libera circolazione»: le merci di cui si può disporre senza restrizioni dal punto di vista doganale;

m) per «controllo doganale»: l'insieme delle misure adottate per garantire l'osservanza delle leggi o dei regolamenti che la dogana è tenuta ad applicare;

n) per «svincolo»: l'azione con la quale la dogana permette agli interessati di disporre delle merci che formano oggetto di uno sdoganamento;

o) per «persona»: una persona fisica o giuridica, sempreché il contesto non disponga diversamente.

PRINCIPI 1.Norma Le formalità doganali applicabili agli invii postali sono disciplinate dalle disposizioni del presente allegato.

2.Norma La legislazione nazionale stabilisce le condizioni da soddisfare e le formalità da espletare sul piano doganale per quanto riguarda gli invii postali.

3.Norma Gli invii postali vengono sdoganati il più rapidamente possibile; il controllo doganale è ridotto al minimo necessario per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana è tenuta ad applicare.

RELAZIONI TRA LE AUTORITÀ DOGANALI E QUELLE POSTALI 4.Norma La legislazione nazionale precisa le responsabilità e gli obblighi rispettivi delle autorità doganali e postali per quanto riguarda il trattamento doganale degli invii postali.

Note 1) Le autorità postali hanno determinati obblighi e responsabilità che derivano direttamente dagli atti dell'Unione postale universale. Altri obblighi e responsabilità possono essere attribuiti alle autorità postali e doganali per accordo reciproco tra le due autorità.

2) Di norma le autorità postali sono responsabili del trasporto, del desposito e della presentazione alle autorità doganali degli invii postali e, su richiesta di queste ultime, esse possono aprirli a fini di controllo doganale. Tuttavia in alcuni paesi le effettive operazioni di trasporto, deposito e presentazione alle autorità doganali dei pacchi postali sono effettuate, a norma di un accordo, non dalle autorità postali stesse ma dalle compagnie ferroviarie o da altre imprese autorizzate. Pertanto, in questi paesi, a seguito di disposizioni di ordine pratico, alcuni di questi compiti spettano all'impresa autorizzata.

3) Sebbene non possano garantire l'esattezza delle dichiarazioni in dogana (ad esempio formulario C 2/CP 3), le autorità postali del paese di partenza verificano in linea di massima che le dichiarazioni in dogana relative agli invii postali vengano presentate, se del caso, con questi ultimi e, se possibile, prendono provvedimenti per garantire che dette dichiarazioni siano compilate in modo corretto e completo. In caso di evidente incompletezza della dichiarazione in dogana, le autorità postali richiamano generalmente l'attenzione del mittente sulla regolamentazione doganale applicabile e possono rifiutarsi di accettare l'invio postale in questione.

Quando una spedizione è suddivisa in numerosi invii, soprattutto nel caso di spedizioni commerciali, le autorità postali informano di norma il mittente della necessità di allegare a ciascun invio documenti separati (ad esempio, i certificati d'origine).

5.Norma Le autorità doganali, con accordo, se del caso, delle autorità postali, designano gli uffici doganali o altri locali dove gli invii postali possono essere sdoganati.

Note 1) Possono essere creati uffici comuni per la dogana e per la posta oppure operatori delle dogane possono essere assegnati in permanenza o in determinate ore della giornata agli uffici postali; in quest'ultimo caso le autorità postali possono mettere dei locali a disposizione della dogana.

2) Uffici doganali possono essere creati negli uffici di scambio che sono uffici postali incaricati dello scambio degli invii postali con le autorità straniere competenti.

ESPORTAZIONE DEGLI INVII POSTALI a) Situazione delle merci nei confronti della dogana 6.Norma L'esportazione di merci mediante invii postali è autorizzata, sia che queste merci si trovino in libera circolazione oppure vincolate ad un regime doganale come il deposito o l'ammissione temporanea, a condizione che tutte le formalità previste dal suddetto regime siano effettivamente rispettate.

Nota L'esportazione a mezzo posta di determinate merci, quali stupefacenti, esplosivi, prodotti infiammabili e altre sostanze pericolose, è rigorosamente regolamentata e, in numerosi casi, vietata a norma degli atti dell'Unione postale universale.

b) Presentazione in dogana 7.Norma Le autorità doganali indicano quali invii postali devono esser loro presentati all'esportazione ai fini del controllo doganale.

Nota Nell'ambito del sistema detto di «sdoganamento su presentazione di documenti» dei pacchi postali, in vigore in alcuni paesi, vengono presentati in primo luogo alla dogana soltanto i documenti e non gli invii veri e propri. La dogana indica alle autorità postali quali invii devono esserle presentati ai fini del controllo.

8.Prassi raccomandata Le autorità doganali non dovrebbero in linea di massima esigere che gli invii postali siano loro presentati all'esportazione, ai fini del controllo doganale, salvo se contengono merci la cui esportazione deve essere provata, merci soggette a divieti o restrizioni all'esportazione o soggette a dazi e tasse all'esportazione, oppure merci di un valore superiore a un importo fissato dalla legislazione nazionale o infine quando gli invii vengono scelti per un controllo doganale a campione o per campionamenti più ampi.

Note 1) Esistono numerosi casi in cui l'esportazione deve essere attestata, in particolare quando le merci sono esportate temporaneamente, o a titolo del «drawback» oppure dopo ammissione temporanea.

2) Le merci esportate a mezzo posta possono essere sdoganate prima o dopo il loro deposito alla posta. Nei paesi in cui esse vengono abitualmente sdoganate prima di essere depositate alla posta, la dogana può contrassegnare gli invii con un timbro speciale o apporvi un'etichetta speciale; essa può sigillarle o autorizzarne l'esportazione su un documento d'accompagnamento come il bollettino di spedizione (CP 2). Nei paesi un cui le merci vengono abitualmente sdoganate dopo essere state depositate alla posta, lo sdoganamento può effettuarsi in un ufficio di scambio oppure in un altro ufficio postale dove la dogana sia rappresentata; se necessario le merci possono essere trasferite in un ufficio postale di questo tipo ai fini del controllo.

3) Le merci soggette a dazi e tasse all'esportazione sono generalmente sdoganate prima di essere depositate alla posta; in tal caso i dazi e le tasse all'esportazione vengono pagati prima che le merci siano presentate alle autorità postali per l'esportazione. Tuttavia in alcuni paesi le autorità postali possono riscuotere i dazi e le tasse all'esportazione e in tal caso la contabilità e il pagamento avvengono con modalità analoghe a quelle dell'importazione.

c) Documenti 9.Prassi raccomandata Una dichiarazione di merci per l'esportazione degli invii postali dovrebbe essere richiesta soltanto se questi ultimi contengono merci la cui esportazione deve essere attestata, merci soggette a divieti o restrizioni all'esportazione o soggette a dazi e tasse all'esportazione, oppure merci di un valore superiore ad un importo fissato dalla legislazione nazionale.

d) Verifica degli invii postali 10.Norma Le autorità doganali non verificano sistematicamente tutti gli invii postali destinati all'esportazione; le verifiche si effettuano unicamente mediante sondaggi o campionamenti più ampi.

11.Prassi raccomandata Quando le autorità doganali esercitano il diritto di verifica degli invii postali destinati all'esportazione, esse dovrebbero limitare questa verifica alle misure ritenute necessarie per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana è tenuta ad applicare.

INVII POSTALI IN TRANSITO 12.Norma Gli invii postali non sono soggetti ad alcuna formalità doganale quando sono inoltrati attraverso il traffico internazionale.

IMPORTAZIONE DEGLI INVII POSTALI a) Merci ammissibili 13.Norma L'importazione di merci a mezzo posta è autorizzata quando le merci sono destinate ad essere sdoganate per l'immissione in consumo oppure ad essere vincolate ad un altro regime doganale.

b) Presentazione alle autorità doganali 14.Norma Le autorità doganali stabiliscono quali invii postali importati debbano essere loro presentati ai fini del controllo doganale.

Nota Nell'ambito del sistema detto di «sdoganamento su presentazione di documenti» dei pacchi postali, in vigore in alcuni paesi, vengono presentati in primo luogo alla dogana soltanto i documenti e non gli invii veri e propri. La dogana indica in tal caso alle autorità postali quali invii devono esserle presentati ai fini del controllo.

15.Prassi raccomandata Le autorità doganali non dovrebbero in linea di massima esigere la presentazione degli invii di posta-lettere importati che rientrano nelle seguenti categorie:

i) le cartoline postali e le lettere contenenti esclusivamente messaggi personali;

ii) i ciecogrammi;

iii) gli stampati non soggetti a dazi e tasse all'importazione.

16.Norma Quando gli invii postali importati vengono presentati alla dogana, questa esige soltanto i documenti indispensabili per lo sdoganamento.

Note 1) I documenti in questione possono variare a seconda della natura dell'invio, del suo contenuto, del suo valore, ecc. In genere si tratterà soprattutto dei formulari di dichiarazione in dogana C 1 o C 2/CP 3, a seconda dei casi, nonché del bollettino di spedizione CP 2 per i pacchi postali, e dei certificati di origine, delle fatture, ecc., eventualmente necessari.

2) Per trasmettere il formulario di dichiarazione in dogana C 2/CP 3 possono essere impiegati vari metodi. Questo formulario può in effetti essere allegato al bollettino di spedizione o essere incollato sull'invio, attaccato ad esso o chiuso all'interno dello stesso, se il paese di destinazione lo richiede. Il formulario può essere anche spedito separatamente quando vi siano disposizioni particolari in merito stabilite da un accordo.

17.Norma Quando all'importazione degli invii postali è previsto il formulario di dichiarazione in dogana C 2/CP 3 le autorità doganali ne richiedono un solo esemplare.

c) Sdoganamento alla presentazione dei formulari di dichiarazione in dogana C 1 e C 2/CP 3 oppure di una dichiarazione di merci 18.Prassi raccomandata Quando le informazioni richieste dalle autorità doganali figurano sul formulario di dichiarazione in dogana C 1 oppure C 2/CP 3 corrispondente o nei documenti giustificativi, gli invii postali dovrebbero essere sdoganati alla presentazione di questi documenti senza che sia richiesta una dichiarazione di merci separata, salvo per gli invii commerciali di valore superiore ad un importo fissato dalla legislazione nazionale e per le merci destinate a essere vincolate ad un regime doganale diverso dall'immissione in consumo.

19.Norma Quando le merci contenute negli invii postali devono essere sdoganate nell'ambito di un regime doganale diverso dall'immissione in consumo, una dichiarazione di merci è riportata sul relativo formulario nel numero di esemplari richiesti; devono essere espletate anche le altre formalità prescritte dal regime in questione.

Nota La dichiarazione di merci può essere un documento nazionale o un documento internazionale come il carnet ATA.

20.Norma Quando si richiede una dichiarazione di merci per gli invii postali destinati all'immissione in consumo, il formulario di dichiarazione da utilizzare è conforme al modello ufficiale prescritto dalle autorità competenti e sono altresì obbligatorie le altre formalità previste dal regime in questione.

Note 1) Il formulario di dichiarazione di merci per l'immissione in consumo può essere lo stesso di quello prescritto per le importazioni effettuate con altri mezzi o può essere un formulario specificamente previsto per le importazioni a mezzo posta.

2) La dichiarazione di merci può essere redatta dalle autorità postali, dal destinatario o da un rappresentante all'uopo autorizzato.

d) Verifica degli invii postali 21.Norma Le autorità doganali non controllano sistematicamente tutti gli invii postali importati, ma procedono unicamente a verifiche a campione o per campionamenti più ampi.

22.Prassi raccomandata Quando le autorità doganali esercitano il diritto di controllare gli invii postali al momento dell'importazione, esse dovrebbero limitare la verifica alle misure considerate necessarie per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana è tenuta ad applicare.

e) Liquidazione e riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione 23.Prassi raccomandata Alle merci importate a mezzo posta per l'immissione in consumo dovrebbe essere applicato un sistema di tassazione forfettaria a condizione che non si tratti di un'importazione di natura commerciale e che il valore globale delle merci non superi un importo che non dovrebbe essere inferiore a 100 USD. Il sistema di tassazione forfettaria:

- dovrebbe comportare tassi che coprono tutte le categorie di dazi e tasse all'importazione;

- non dovrebbe privare le merci del beneficio delle agevolazioni di ammissione in franchigia che potrebbero essere loro applicate in virtù di altre disposizioni;

- dovrebbe permettere di tassare le merci, se il destinatario è presente al momento dello sdoganamento e ne fa richiesta, applicando le aliquote di dazi e tasse all'importazione normalmente esigibili; in tal caso le autorità doganali possono tuttavia esigere che tutte le merci soggette a dazi e tasse all'importazione siano tassate allo stesso modo; e - non dovrebbe escludere la possibilità per le autorità doganali di fissare aliquote speciali per le merci fortemente tassate o addirittura di escludere alcune merci dal beneficio della tassazione forfettaria.

Nota Si ritiene che un'importazione non rivesta natura commerciale quando è occasionale e quando riguarda esclusivamente merci destinate a essere utilizzate o consumate a titolo personale dal destinatario o dalla sua famiglia e la cui natura o il cui quantitativo permettono di ritenere che non siano importate a fini commerciali.

24.Prassi raccomandata L'ammissione in franchigia di dazi e tasse all'importazione dovrebbe essere concessa per invii consistenti unicamente in doni personali (escluso l'alcole, le bevande alcoliche e il tabacco) il cui valore globale, determinato in base ai prezzi al dettaglio praticati nel paese di spedizione, non supera 30 DST. Quando numerosi invii sono spediti contemporaneamente da uno stesso mittente a uno stesso destinatario, il valore totale di questi invii costituisce il valore globale. Le formalità richieste per ottenere l'ammissione in franchigia di dazi e tasse all'importazione dovrebbero essere più semplici possibile. I regali dovrebbero essere ammessi con dispensa da divieti o restrizioni di carattere economico.

Note 1) Un regalo è generalmente considerato personale quando:

a) è spedito a un privato da un altro privato residente all'estero o in suo nome;

b) ha carattere occasionale;

c) comprende esclusivamente merci destinate all'uso personale del destinatario o a quello della sua famiglia e quando, per la natura e la quantità delle merci importate, esso non presenta alcun carattere commerciale.

2) All'importazione, per agevolare il rapido sdoganamento degli invii costituiti da regali, il mittente indica in genere sul formulario di dichiarazione in dogana C 1 o C 2/CP 3 che l'invio contiene un regalo e ne specifica valore e contenuto.

25.Prassi raccomandata Quando è accordato lo svincolo per gli invii postali importati recapitati al destinatario dalle autorità postali o da un'impresa autorizzata prima del pagamento dei dazi e tasse all'importazione esigibili, le autorità doganali dovrebbero applicare disposizioni le più semplici possibile per la riscossione di detti dazi e tasse.

Note 1) Di norma le autorità postali riscuotono i dazi e le tasse all'importazione presso il destinatario al momento del recapito ed effettuano periodicamente il pagamento alla dogana, ad esempio a fine trimestre. Tuttavia le autorità postali possono pagare alla dogana i dazi e le tasse all'importazione per conto del destinatario quando un invio venga loro rilasciato per la consegna.

2) In virtù di disposizioni facoltative degli atti dell'Unione postale universale, il mittente dell'invio postale può in alcuni casi prendere a proprio carico tutte le spese, ivi compresi i dazi e le tasse all'importazione, di cui l'invio è gravato al momento della consegna.

RIMBORSO O SGRAVIO DEI DAZI E TASSE ALL'IMPORTAZIONE 26.Norma Quando gli invii postali non sono recapitati o sono rifiutati dal destinatario, viene concesso, a richiesta, il rimborso o lo sgravio dei dazi e delle tasse all'importazione per le merci che vi sono contenute a condizione che si tratti di merci:

a) riesportate, o b) secondo la decisione delle autorità doganali, distrutte o abbandonate, senza spese, a vantaggio del tesoro pubblico.

INFORMAZIONI SULLE FORMALITÀ DOGANALI APPLICABILI AL TRAFFICO POSTALE 27.Norma Le autorità doganali provvedono a che gli interessati possano ottenere senza difficoltà ogni informazione utile sulle formalità doganali applicabili al traffico postale nel loro paese.

Nota Queste informazioni possono essere fornite con i mezzi di cui abitualmente si serve la dogana, oppure tramite i servizi d'informazione delle autorità postali.

Appendice all'allegato II Riserve formulate dalla Comunità nei confronti dell'allegato F.4 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

1. Riserva di carattere generale (osservazioni di carattere generale) La legislazione comunitaria copre soltanto una parte delle disposizioni del presente allegato. Per i settori che non rientrano nella legislazione comunitaria gli Stati membri formulano, se del caso, le proprie riserve.

2. Norma 19 Il traffico postale non è contemplato dalla legislazione comunitaria relativa al carnet ATA.

3. Prassi raccomandata 23 La legislazione comunitaria non prevede alcun sistema di tassazione forfettaria in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise.

4. Prassi raccomandata 24 La legislazione comunitaria prevede l'ammissione in franchigia delle merci il cui valore globale non è superiore a 45 ECU e che formano oggetto di piccoli invii di carattere non commerciale spediti da un privato in un paese terzo a un altro privato nel territorio della Comunità.

Oltre alle restrizioni quantitative sul tabacco, l'alcole e le bevande alcoliche, la legislazione comunitaria prevede le seguenti quantità massime per l'ammissione in franchigia di dazi e tasse all'importazione dei prodotti sotto indicati e per le quantità riportate a lato di ciascuno di essi.

Franchigia di:

tasse a) caffè:500 g o estratti ed essenze di caffè:200 g b) tè:100 g o estratti ed essenze di tè:40 g dazi e tasse c) profumi:50 g o eaux de toilette:0,25 l 5. Norma 26 La legislazione comunitaria prevede l'abbandono delle merci a vantaggio del tesoro pubblico qualora la legislazione degli Stati membri ne preveda la possibilità.

Tuttavia, in materia di ammissione temporanea, la legislazione comunitaria prevede che l'abbandono a vantaggio del tesoro pubblico, in casi eccezionali debitamente giustificati, sia sempre possibile con l'accordo delle autorità doganali.

Le procedure di rimborso o di sgravio dei diritti d'accise sono di competenza degli Stati membri della Comunità europea.