31994D0766

94/766/CE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 30/11/1994 pag. 0031 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0057


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1994 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan (94/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Taiwan per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione di Taiwan in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il « Bureau of Commodity Inspection and Quarantine » (BCIQ) autorità competente in Taiwan, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del BCIQ; che il BCIQ è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il BCIQ ha dato formali assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Bureau of Commodity Inspection and Quarantine » (BCIQ) è l'autorità competente in Taiwan per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Taiwan » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del BCIQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 1995.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore: Taiwan

Autorità competente: Bureau of Commodity Inspection and Quarantine (BCIQ)

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura (1):

- specie (nome scientifico):

- stato (2) e tipo di trattamento:

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dal BCIQ per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il segmente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Fatto a

(luogo) il

(data)

Timbro ufficiale

Firma dell'Ispettore ufficiale

(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI "" ID="1">7F30003> ID="2">Fa Tai Frozen Food> ID="3">No 3, Shin-iu 4th Road,> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Works Co., Ltd> ID="3">Chien-chen Dist., Kaohsiung,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30058> ID="2">Union Development Frozen> ID="3">No 5, Tung Lin Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Foods Co., Ltd> ID="3">Hsiao Kang Dist., Kaohsiung,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">2F00001> ID="2">Tong Ho Foods> ID="3">67-4 Chung Fu Road, Wu Chieh> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Industrial Co., Ltd> ID="3">Hsiang, E-Lan Hsien,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30048> ID="2">Luxe Enterprise> ID="3">No 88 Sec. 2 Pei Ning Road,> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Co., Ltd> ID="3">Nei Pu Hsiang, Ping-tung Hsien,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30062> ID="2">Shin Ho Sing Ocean> ID="3">No 31 Fishing Harbour South> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Enterprise Co., Ltd> ID="3">1st Road, Chien Chen District,"> ID="3">Kaohsiung, Taiwan"> ID="1">7F30074> ID="2">Sanwa Frozen Food> ID="3">No 131, Yen Ping Road,> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Co., Ltd> ID="3">Neipu Hsiang, Pingtung Hsien,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30076> ID="2">Ho Kee Frozen Food> ID="3">No 26 Jong Heng Street,> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Factory Co., Ltd> ID="3">Hsiao Kang District, Kaohsiung,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">2F30040> ID="2">L's Izumi Frozen Food> ID="3">No 7 Long Hsiang 1 Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Co., Ltd> ID="3">Suao, E-Lan Hsien,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30001> ID="2">Song Cheng Enterprise> ID="3">No 469 Chung Cheng Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Co., Ltd> ID="3">Fong-Tien, Neipoo, Ping-Tung,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30075> ID="2">Just Champion Enterprise> ID="3">No 99, Tatung Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Co., Ltd> ID="3">Nanchow Hsiang, Pingtung Hsien,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">2F30017> ID="2">I-Mei Frozen> ID="3">No 244 Fu-der Road, Su-ao,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Foods Co., Ltd> ID="3">I-Lan Hsien, Taiwan"> ID="1">2F30039> ID="2">Hochico Marine> ID="3">No 29 Der Shin 1st Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Processing Corp.> ID="3">Su-ao, I-Lan, Taiwan"> ID="1">7F30080> ID="2">Chreng Hwa Frozen> ID="3">1153, Chao Chou Road, Chao Chou> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Foods Co., Ltd> ID="3">Chen, Pingtung Hsien, Taiwan"> ID="1">7F30035> ID="2">Tong Pao Frozen> ID="3">No 20, Tien Chang Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Food Co., Ltd> ID="3">Chiao Tou Shiang, Kaohsiung"> ID="3">Hsien, Taiwan">