94/731/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell' 8 novembre 1994 che modifica per la seconda volta la decisione 94/514/CE recante misure di protezione contro l' afta epizootica in Grecia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 12/11/1994 pag. 0035 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0220
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0220
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1994 che modifica per la seconda volta la decisione 94/514/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/731/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, considerando che dal 1o agosto 1994 in diverse regioni della Grecia si sono manifestati vari focolai di afta epizootica; considerando che la situazione dell'afta epizootica in Grecia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati; considerando che la Commissione, con la decisione 94/514/CE, dell'8 agosto 1994, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia (4), modificata dalla decisione 94/683/CE (5), ha vietato gli scambi di animali vivi ricettivi e di loro prodotti derivati; considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 94/723/CE della Commissione (6), definisce i trattamenti ritenuti idonei a rendere innocue le pelli contaminate dal virus dell'afta epizootica; considerando che dopo tali trattamenti le pelli provenienti da zone colpite dall'afta epizootica possono essere commercializzate; considerando che la lana essiccata e debitamente imballata non presenta notevoli rischi di diffusione del virus dell'afta epizootica; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 94/514/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 1, paragrafi 2 e 3, i termini « 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 » sono sostituiti dai termini « 94/731/CE della Commissione dell'8 novembre 1994 ». 2) All'articolo 2, paragrafo 3, i termini « 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 » sono sostituiti dai termini « 94/731/CE della Commissione dell'8 novembre 1994 ». 3) All'articolo 3, paragrafo 4, i termini « 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 » sono sostituiti dai termini « 94/731/CE della Commissione dell'8 novembre 1994 ». 4) All'articolo 4, paragrafo 4, i termini « 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 » sono sostituiti dai termini « 94/731/CE della Commissione dell'8 novembre 1994 ». 5) All'articolo 5, paragrafo 4, i termini « 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 » sono sostituiti dai termini « 94/731/CE della Commissione dell'8 novembre 1994 ». 6) All'articolo 6, paragrafi 3 e 4, i termini « 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 » sono sostituiti dai termini « 94/731/CE della Commissione dell'8 novembre 1994 ». 7) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Tale divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al 1o maggio 1994 o che sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, parte A, dal secondo al quinto trattino, o al paragrafo 1, parte B, terzo e quarto trattino, dell'allegato 1, capitolo 3 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio. Si dovrà prendere cura di separare effettivamente le pelli trattate da quelle non trattate. » 8) All'articolo 7, paragrafo 3, i termini « 94/683/CE della Commissione del 19 ottobre 1994 » sono sostituiti dai termini « 94/731/CE della Commissione dell'8 novembre 1994 ». 9) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 che abbiano subito: - un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure - un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C; b) alla lana di pecora non trattata o che è debitamente imballata e secca. » 10) All'articolo 9, paragrafo 3, i termini « 94/683/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994 » sono sostituiti dai termini « 94/731/CE della Commissione dell'8 novembre 1994 ». Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 206 del 9. 8. 1994, pag. 16. (5) GU n. L 272 del 22. 10. 1994, pag. 53. (6) GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 51.