31994D0700

94/700/CE: Decisione del Consiglio, del 24 ottobre 1994, riguardante l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone del Canada

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 01/11/1994 pag. 0061 - 0062
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0150


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 1994 riguardante l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone del Canada (94/700/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità il diritto alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori si applica alle persone che hanno diritto alla tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, a persone che non beneficiano della tutela a norma delle disposizioni precitate;

considerando che l'estensione della tutela deve essere decisa, per quanto possibile, dalla Comunità nel suo insieme;

considerando che tale tutela è stata precedentemente estesa, su base di reciprocità, a soggetti di paesi e territori non appartenenti alla Comunità, sia a titolo permanente con la decisione 90/510/CEE (2), sia a titolo provvisorio con la decisione 93/16/CEE (3);

considerando che il Canada dispone di una normativa che offre una tutela adeguata ai creatori di topografie ed ha manifestato l'intenzione di estenderne l'applicazione, dal 1o novembre 1994, ai cittadini della Comunità e alle persone fisiche o giuridiche che vi hanno una sede vera ed effettiva per la creazione di topografie o la fabbricazione di circuiti integrati;

considerando che l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che è un risultato dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, ripreso nell'atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994, impone ai firmatari l'obbligo di concedere una tutela alle topografie di circuiti integrati conformemente alle proprie disposizioni e a quelle del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati cui esso rinvia;

considerando che tale accordo, come quello che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, entrerà in vigore il 1o gennaio 1995 o il più presto possibile dopo tale data; che i paesi industrializzati membri dell'accordo sull'Organizzazione mondiale del commercio disporranno allora di un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'accordo per applicare le disposizioni sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;

considerando che è opportuno, visti gli impegni assunti dalle autorità canadesi, estendere il diritto alla tutela, nei termini previsti dalla direttiva 87/54/CEE, alle persone fisiche e alle società ed altre persone giuridiche del Canada, a decorrere dal 1o novembre 1994 e fino all'applicazione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela giuridica a norma della direttiva 87/54/CEE come segue:

a) le persone fisiche, cittadini del Canada o residenti abituali nel territorio del Canada, sono trattate come cittadini di uno Stato membro;

b) le società o altre persone giuridiche del Canada che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel Canada sono trattate come se avessero un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.

(2) GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 93/17/CEE (GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 22).

(3) GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 93/520/CEE (GU n. L 246 del 2. 10. 1993, pag. 31), che concede una tutela provvisoria alle persone degli Stati Uniti d'America (fino al 31. 12. 1993) e di taluni territori (fino al 31. 12. 1994), e la decisione 94/373/CE (GU n. L 170 del 5. 7. 1994, pag. 34), che proroga la tutela relativa agli Stati Uniti d'America fino al 1o luglio 1995.