31994D0667

94/667/CE: Decisione della Commissione del 6 ottobre 1994 relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di prodotti a base di carni suine, di sperma e di embrioni di suini provenienti dalla Svizzera e recante modifica delle decisioni 81/526/CEE, 91/449/CEE, 92/460/CEE e 93/199/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 260 del 08/10/1994 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0109
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0109


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1994 relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di prodotti a base di carni suine, di sperma e di embrioni di suini provenienti dalla Svizzera e recante modifica delle decisioni 81/526/CEE, 91/449/CEE, 92/460/CEE e 93/199/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/667/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovicaprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 6, 11, 15, 16, 21 bis e 22,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (5), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (6), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che, con la decisione 81/526/CEE (7), modificata da ultimo dalla decisione 93/504/CEE (8), la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svizzera;

considerando che, con la decisione 91/449/CEE (9), modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE (10), la Commissione ha stabilito il modello di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dalla Svizzera;

considerando che, con la decisione 92/460/CEE (11), modificata da ultimo dalla decisione 93/504/CEE, la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Svizzera di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che, con la decisione 93/199/CEE della Commissione (12), modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE, sono state fissate le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi;

considerando che, in seguito alla comparsa di focolai di peste suina classica, la Commissione ha adottato la decisione 93/504/CEE relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di prodotti a base di carni suine, di sperma e di embrioni di suino allo scopo di regionalizzare il territorio svizzero e permettere l'importazione di animali domestici della specie suina, di sperma e di embrioni suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine dalla Svizzera, ad eccezione dei comuni di Trubschachen, Trub, Langnau, Eggiwil, Signau e Lamperswil nel cantone di Berna, e i comuni di Escholzmatt e Marbach nel cantone di Lucerna;

considerando che i servizi veterinari della Svizzera hanno fornito informazioni epidemiologiche, relative ai suddetti comuni, dalle quali risulta che la situazione è sensibilmente migliorata per quanto riguarda la peste suina classica;

considerando che è attualmente possibile autorizzare l'importazione di animali domestici della specie suina, di semi ed embrioni di suino, di carni suine fresche ed i prodotti a base di carni suine per l'intero territorio della Svizzera;

considerando che è pertanto necessario modificare le decisioni 81/526/CEE, 91/449/CEE, 92/460/CEE e 93/199/CEE, nonché abrogare la decisione 93/504/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato A della decisione 81/526/CEE è modificato come segue:

1) Dopo la voce « paese speditore: Svizzera », è soppresso il testo tra parentesi.

2) Al punto IV, paragrafo 1, lettera a), dopo i termini « in territorio elvetico », è soppresso il testo fino al punto.

Articolo 2

La decisione 91/449/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato A, parte II, dopo il termine « Svizzera », i termini tra parentesi sono soppressi.

2) Nell'allegato D, parte II, il termine « Svizzera » è soppresso.

Articolo 3

La decisione 92/460/CEE è modificata come segue:

1) Negli allegati C e D, dopo i termini « paese esportatore: Svizzera », è soppresso il testo tra parentesi.

2) Negli allegati C e D, punto V, paragrafo 1, dopo il termine « Svizzera », è soppresso il testo tra parentesi.

Articolo 4

Nella parte I dell'allegato della decisione 93/199/CEE, dopo il termine « Svizzera », è soppresso il testo tra parentesi.

Articolo 5

La decisione 93/504/CEE è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione si applica a partire dal decimo giorno successivo alla data della notifica agli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(4) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(5) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(6) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(7) GU n. L 196 del 18. 7. 1981, pag. 19.

(8) GU n. L 236 del 21. 9. 1993, pag. 16.

(9) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

(10) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.

(11) GU n. L 261 del 7. 12. 1992, pag. 1.

(12) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 43.