94/659/CE: Decisione della Commissione del 30 settembre 1994 che modifica per la quarta volta la decisione 92/571/CEE recante nuove misure transitorie, necessarie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 256 del 04/10/1994 pag. 0030 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0099
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1994 che modifica per la quarta volta la decisione 92/571/CEE recante nuove misure transitorie, necessarie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio (94/659/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 30, considerando che la direttiva 90/675/CEE organizza un nuovo regime di controllo veterinario per i prodotti provenienti dai paesi terzi e introdotti nella Comunità; considerando che la Commissione ha adottato la decisione 92/399/CEE (3) e la decisione 92/571/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 94/186/CE (5), relative a talune misure transitorie per agevolare il passaggio al nuovo sistema di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE; che tali misure scadono il 30 settembre 1994; considerando che è necessario prevedere nuove misure transitorie per facilitare la graduale attuazione del regime istituito dalla direttiva 90/675/CEE; considerando che per i prodotti armonizzati è opportuno che tutti i controlli avvengano ai posti d'ispezione situati alle frontiere esterne della Comunità; considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario specificare il posto dove avverranno le prove di identità e fisiche sui prodotti trasportati per via marittima o aerea; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 92/571/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 1 sarà sostituito dal seguente testo: « Articolo 1 I termini dell'articolo 8 della direttiva 90/675/CEE si applicheranno ai prodotti per cui decisioni comunitarie sono state prese per stabilire: - un elenco di paesi terzi approvati, - un elenco di stabilimenti approvati (salute animale e salute pubblica), e - un certificato modello (salute animale e salute pubblica). » 2) All'articolo 3 viene aggiunto il seguente paragrafo: « Nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE, i controlli materiali e d'identità sono eseguiti al posto d'ispezione frontaliero di destinazione preselezionato a condizione che i prodotti, trasportati per via marittima o aerea, non vengano scaricati o trasbordati nella zona doganale dell'aeroporto o del porto di arrivo per essere inoltrati al posto d'ispezione frontaliero di destinazione preselezionato. » 3) All'articolo 8, la data « 30 settembre 1994 » è sostituita dalla data « 28 febbraio 1995 ». 4) L'allegato è soppresso. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 54. (4) GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 36. (5) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 98.