94/643/CE: Decisione della Commissione, del 12 settembre 1994, relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina come sostanza attiva
Gazzetta ufficiale n. L 249 del 24/09/1994 pag. 0018 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0074
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0074
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 1994 relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina come sostanza attiva (94/643/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando che la cialotrina è una delle novanta sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE (2); considerando che nessun produttore o Stato membro ha notificato interesse per l'inserimento di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; considerando che si può ritenere che non verranno presentati i dati necessari per il riesame di tale sostanza nell'ambito del suddetto programma di lavoro e che occorre quindi adottare una decisione allo scopo di revocare le attuali autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva; considerando che la presente decisione non esclude che, in futuro, la cialotrina venga presa in esame nel quadro della procedura prevista dall'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri provvedono a che: 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina siano revocate entro sei mesi dalla data della presente decisione; 2) a partire dalla data della presente decisione non siano concesse o rinnovate, nel quadro della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cialotrina. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10. (2) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.