31994D0629

94/629/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell'Italia interessate dell'obiettivo n. 1, vale a dire l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 26/09/1994 pag. 0021 - 0023


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell'Italia interessate dall'obiettivo n. 1, vale a dire l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (94/629/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

sentiti il comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, il comitato di cui all'articolo 124 del trattato, il comitato di gestione per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale ed il comitato di gestione permanente per le strutture della pesca,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione, sulla base dei piani di sviluppo regionale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della «partnership» e di concerto con lo Stato membro interessato, definisce i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (4), precisa al titolo III, articolo 8 e seguenti, le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il governo italiano ha presentato alla Commissione, il 29 ottobre 1993, il piano di sviluppo regionale per le regioni italiane ammissibili all'obiettivo n. 1; che detto piano comprende altresì gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 e all'articolo 10;

considerando che il piano presentato dallo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione degli assi prioritari e le indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del piano;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della «partnership» ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della «partnership», il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari, compresi quelli della CECA, e delle altre azioni a finalità strutturale;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro sulla base delle previsionali dei prestiti indicate nella presente decisione e in conformità con le relative disposizioni statutarie;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali (5), modificato dal regolamento (CE) n. 402/94 (6), nelle decisioni della Commissione recanti approvazione dei quadri comunitari di sostegno, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti all'indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 definisce le regioni dell'obiettivo n. 1; che l'allegato I dello stesso regolamento precisa che la regione Abruzzo è eligibile all'obiettivo n. 1 solamente nel periodo 1994-1996;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio per la partecipazione dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi contemplati nel quadro comunitario di sostegno risulteranno dalle apposite decisioni della Commissione recanti approvazione dei singoli interventi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1, vale a dire l'Abruzzo, per il periodo dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia per il periodo 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

La Commissione dichiara la propria intenzione di contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno secondo le disposizioni particolareggiate che esso contiene e in conformità con le norme e gli orientamenti dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

1. Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

a) i principali assi prioritari concordati per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali dell'Italia;

gli assi prioritari sono i seguenti:

1) comunicazioni,

2) industria, artigianato, servizi alle imprese,

3) turismo,

4) diversificazione, valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale,

5) pesca,

6) infrastrutture di supporto alle attività economiche,

7) valorizzazione delle risorse umane;

b) una sintesi degli interventi da attuare, comprendente in particolare gli obiettivi specifici e i principali tipi di misure previsti;

c) il piano di finanziamento indicativo;

d) le modalità di sorveglianza e di valutazione;

e) le modalità di verifica dell'addizionalità e una prima valutazione di quest'ultima;

f) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del quadro comunitario di sostegno;

g) le indicazioni sulla disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

2. Il piano di finanziamento indicativo, che non è soggetto ad indicizzazione, precisa il costo totale degli assi prioritari concordati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 32 439 milioni di ecu per l'intero periodo considerato, nonché le dotazioni finanziarie preventivate per contributi di bilancio a carico dei Fondi strutturali e dello SFOP, pari a 14 860 milioni di ecu.

Il conseguente fabbisogno finanziario nazionale, dell'ammontare di 10 327 milioni di ecu per il settore pubblico e di 7 252 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto da prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di credito. A titolo indicativo, i prestiti della BEI possono raggiungere un importo di 9 000 milioni di ecu.

Articolo 3

1. A fini d'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per i contributi dei Fondi strutturali e dello SFOP è la seguente:

"in milioni di ecu (prezzi 1994) "" ID="1">1994 > ID="2">2 039 "> ID="1">1995 > ID="2">2 205 "> ID="1">1996 > ID="2">2 365 "> ID="1">1997 > ID="2">2 529 "> ID="1">1998 > ID="2">2 748 "> ID="1">1999 > ID="2">2 974 "> ID="1">Totale > ID="2">14 860 ">

2. A titolo indicativo, la ripartizione previsionale iniziale tra i Fondi strutturali e lo SFOP del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

"" ID="1">FESR > ID="2">65,01 % "> ID="1">FSE > ID="2">18,43 % "> ID="1">FEAOG, sezione orientamento > ID="2">14,99 % "> ID="1">SFOP > ID="2">1,57 % "> ID="1">Totale > ID="2">100,00 %">

Tale ripartizione può ulteriormente variare in funzione delle riprogrammazioni decise secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione, inviata sotto forma di dichiarazione di intenti conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1994.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(2) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.(3) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(4) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.(5) GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.(6) GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 9.