31994D0561

94/561/CE: Decisione della Commissione del 27 luglio 1994 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) e da Singapore

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 19/08/1994 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0167


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) e da Singapore (94/561/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE (2), in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19, punto ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/310/CE della Commissione (4), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che le condizioni sanitarie e quelle relative alla certificazione sanitaria necessarie per l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo l'esportazione temporanea o l'importazione dei cavalli registrati sono state fissate rispettivamente dalle decisioni della Commissione 92/260/CEE (5), 93/195/CEE (6) e 93/197/CEE (7), modificate da ultimo della decisione 94/453/CE (8);

considerando che alcune missioni veterinarie della Comunità hanno permesso di constatare che la situazione zoosanitaria a Macao, nel territorio continentale della Malaysia e a Singapore è soddisfacente riguardo alle malattie degli equidi ed è tenuta sotto controllo da servizi veterinari efficienti e ben organizzati;

considerando che Macao, il territorio continentale della Malaysia e Singapore sono indenni da oltre sei mesi da morva, durina e stomatite vescicolosa, non hanno mai registrato focolai di peste equina e di encefalomielite venezuelana e non praticano la vaccinazione contro queste malattie;

considerando che le competenti autorità veterinarie di Macao, della Malaysia (relativamente al suo territorio continentale) e di Singapore si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, via telex, telefax o telegrafo, entro le ventiquattro ore, la comparsa accertata di una delle malattie menzionate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, l'adozione o la modifica di programmi di vaccinazione contro le medesime, nonché, entro un termine adeguato, qualunque modifica delle norme applicabili all'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere stabilite in funzione della situazione zoosanitaria dei paesi terzi interessati; che il caso in esame riguarda solo cavalli registrati;

considerando che le decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, « colonna speciale per gli equidi », sono aggiunte le righe seguenti secondo l'ordine alfabetico del codice ISO:

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Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel modo seguente:

1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C sono aggiunti « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore »;

2) nell'allegato II, C, all'elenco dei paesi terzi sono aggiunti, nel titolo del certificato sanitario, « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore ».

Nella nota in calce (6), i termini « Hong Kong e il Giappone » sono sostituiti dai seguenti: « Hong Kong, il Giappone, Macao, la Malaysia (territorio contientale) e Singapore »;

3) nell'allegato II, A, B, C, D, E, sono inseriti al punto III, lettera d), terzo trattino « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore ».

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel modo seguente:

1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C sono aggiunti « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore »;

2) nell'allegato II, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C sono aggiunti, nel titolo del certificato sanitario, « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore ».

Articolo 4

La decisione 93/197/CEE è modificata nel modo seguente:

1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C sono aggiunti « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore »;

2) nell'allegato II, C, nel titolo del certificato sanitario, i termini « dal Giappone o da Hong Kong » sono sostituiti dai seguenti: « dal Giappone, da Hong Kong, da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) o da Singapore ».

Nella nota in calce (5), i termini « dal Giappone o da Hong Kong » sono sostituiti dai seguenti: « dal Giappone, da Hong Kong, da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) o da Singapore ».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 72.

(5) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(6) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

(8) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.