94/475/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1994 che modifica la decisione 89/21/CEE del Consiglio recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 02/08/1994 pag. 0043 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0064
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1994 che modifica la decisione 89/21/CEE del Consiglio recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/475/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/178/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 9 bis, vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (4), in particolare l'articolo 8 bis, vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (6), in particolare l'articolo 7 bis, considerando che nel 1988, dato il miglioramento della situazione sanitaria, è stato possibile adottare la decisione 89/21/CEE (7), modificata da ultimo dalla decisione 93/443/CEE (8); che la suddetta decisione ha determinato la creazione di una zona esente dalla malattia e di una regione infetta; considerando che, dato il miglioramento della situazione sanitaria nella provincia di Salamanca, detta provincia può essere aggiunta alla zona dichiarata esente dalla malattia; considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato I della decisione 89/21/CEE è sostituito dal seguente: « Allegato I Tutte le parti del territorio spagnolo situate a nord e a est della linea formata dal: - confine tra le province di Salamanca e Cáceres fino alla frontiera portoghese in direzione est, nord-est e sud-est fino al punto in cui incrocia il confine della provincia di Ávila, - il confine tra le province di Ávila e Cáceres in direzione sud-est fino al punto di congiunzione con la strada C 110 a Puerto de Tornavacas, - la strada C 110 di Puerto de Tornavacas in direzione sud-ovest a Tornavacas, Jerte e Plasencia, - la strada C 524 di Plasencia in direzione sud fino a Trujillo; - la strada di Trujillo in direzione sud attraverso le città di La Cumbre e Montánchez fino a Mérida, - la strada 630 in direzione sud attraverso la città di Torremegía e Almendralejo fino a Villafranca de los Barros, - la strada di Villafranca de los Barros in direzione est, fino alle località di Ribera del Fresno, Hornachos e Campillo de Llerena fino a Peraleda de Zaucejo e quindi in direzione nord-est sulla strada di Monterrubio de la Serena e Helechal fino all'incrocio con la ferrovia a Cabeza del Buey, - la ferrovia (Castuera-Puertollano) da Cabeza del Buey in direzione est fino al momento in cui attraversa il confine tra le province di Badajoz e Córdoba; il confine della provincia di Córdoba fino al momento in cui incontra il fiume Guadalmez, - il fiume Gualdalmez in direzione sud-est; il confine fra le province di Ciudad Real e Córdoba, il fiume de las Yeguas in direzione sud dove esso costituisce il confine fra le province di Córdoba e Jaén; il fiume Guadalquivir in direzione sud-ovest a partire da Villa del Rio attraverso le città di Montoro, El Carpio, Córdoba, Almódovar del Río, Posadas, Penaflor, Alcolea del Río, Villaverde del Río, Alcalá del Río, Sevilla e Coria del Río fino al momento in cui incrocia il confine fra le province di Sevilla e Cádiz, - la strada che parte dal fiume Guadalquivir in direzione sud-est attraverso le città di Trebujena e Mesas de Asta fino a Jerez de la Frontera, - la strada 342 in direzione est attraverso le località di Arcos de la Frontera, Bornos, Villamartín, Algodonales fino a Olvera, - la strada che parte da Olvera in direzione sud-est attraverso Estacíon de Setenil fino a Cuevas del Becerro, - la strada che parte da Cuevas del Becerro in direzione nord-est fino a Huertas y Montes e quindi in direzione sud-est fino a Ardales e poi in direzione sud fino a El Burgo, - la strada 344 da El Burgo attraverso Alozaina fino a Coín, - la strada 337 da Coín attraverso Monda, Ojén e Marbella fino al Mediterraneo ». Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (2) GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 54. (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. (6) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16. (7) GU n. L 9 del 12. 1. 1989, pag. 24. (8) GU n. L 205 del 17. 8. 1993, pag. 28.