31994D0472

94/472/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1994, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT)

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 29/07/1994 pag. 0091 - 0092
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0134
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0134


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1994 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT) (94/472/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE (1) del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 14 della direttiva 91/263/CEE e in particolare al parere espresso il 23 aprile 1992 dal comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), ha adottato una misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che l'organismo di normalizzazione competente ha elaborato le norme armonizzate che attuano i requisiti essenziali applicabili;

considerando che la Commissione ha sottoposto all'ACTE, per un parere, un progetto di misura conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/263/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/263/CEE, spetta alla Commissione adottare le norme armonizzate corrispondenti che soddisfano i requisiti essenziali, norme che a loro volta sono trasposte in regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE espresso il 14 dicembre 1993,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni e che rientrano nel campo d'applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Ai fini della presente decisione, la presente regolamentazione tecnica comune si riferisce ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le apparecchiature terminali destinate alle telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT), operanti nella banda di frequenza di 1880-1990 MHz.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'organismo di normalizzazione competente, che attua il requisito essenziale di cui all'articolo 4, lettere g), della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura in allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1 e soddisfano ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/263/CEE e ai requisiti delle altre direttive applicabili, in particolare la direttiva 73/23/CEE (3) e la direttiva 89/336/CEE (4).

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per portare a termine le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, per quanto riguarda le apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 4 della presente decisione, applicano e garantiscono l'applicazione della norma armonizzata di cui in allegato, al più tardi entro la data di entrata in vigore di questa decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(4) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

Riferimento alla norma armonizzata applicabile La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente: Sistema digitale cellulare europeo di telecomunicazioni senza filo; Telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT) Requisiti generali di collegamento delle apparecchiature terminali: applicazioni di telefonia ETSI Istituto europeo per le norme di telecomunicazione Segretariato dell'ETSI TBR 10 - dicembre 1993 (eccetto l'introduzione) Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto ai sensi della direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

F - 06291 Sophia Antipolis Cedex

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.