94/447/CE: Decisione della Commissione, del 17 giugno 1994, recante la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali per l'obiettivo 5a (strutture della pesca), per il periodo 1994-1999
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 19/07/1994 pag. 0050 - 0051
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1994 recante la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali per l'obiettivo 5a (strutture della pesca), per il periodo 1994-1999 (94/447/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 guigno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che le risorse che possono essere impegnate per i Fondi strutturali, previa detrazione degli stanziamenti da riservare al finanziamento degli interventi promossi dalla Commissione e delle azioni contemplate all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (3), ammontano per l'obiettivo 5a (strutture della pesca) a 819,2 Mio di ECU, ai prezzi del 1994, per il periodo 1994-1999; considerando che, in assenza dei programmi settoriali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (4), la Commissione non è ancora in grado di valutare esattamente le necessità strutturali specifiche rilevate nel settore della pesca, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88; che è pertanto opportuno, allo stadio attuale della procedura, ripartire tra gli Stati membri soltanto il 90 % delle risorse disponibili, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per il periodo 1994-1999, la ripartizione indicativa degli stanziamenti di impegno tra gli Stati membri per l'obiettivo 5a (strutture della pesca) figura nell'allegato. Articolo 2 Il saldo, pari a 81,9 Mio di ECU, ai prezzi del 1994, verrà ripartito successivamente tra gli Stati membri prima dell'approvazione definitiva dei programmi comunitari per gli interventi strutturali nel settore della pesca di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3699/93. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1994. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione (1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (2) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5. (3) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1. (4) GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1. ALLEGATO Stanziamenti d'impegno per l'obiettivo 5a (strutture della pesca) per il periodo 1994-1999 "(in milioni di ecu a prezzi 1994)"" ID="1">Belgio> ID="2">21,6"> ID="1">Danimarca> ID="2">135,5"> ID="1">Germania> ID="2">65,8"> ID="1">Spagna> ID="2">105,6"> ID="1">Francia> ID="2">170,7"> ID="1">Italia> ID="2">118,6"> ID="1">Lussemburgo> ID="2">(1)()"> ID="1">Paesi Bassi> ID="2">41,2"> ID="1">Regno Unito> ID="2">78,3"> ID="1">Totale > ID="2">737,3 ""> (1)() Ai fini di eventuali azioni nel Gran Ducato del Lussemburgo, uno stanziamento di 1 Mio di ECU è prelevato a titolo conservativo sulla somma supplementare di cui all'articolo 2.