31994D0442

94/442/CE: Decisione della Commissione, del 1º luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1994 pag. 0045 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0078


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1994 relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (94/442/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che è prevista una riforma delle procedure di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (in prosieguo: « FEAOG-garanzia ») e che, a tal uopo, sarà sottoposto quanto prima al Consiglio un progetto di regolamento recante alcune modifiche del regolamento (CEE) n. 729/70, in virtù delle quali, in particolare, prima di ogni provvedimento di diniego del finanziamento comunitario adottato dalla Commissione in merito a spese effettuate dallo Stato membro, le due parti saranno chiamate a conciliare le loro posizioni;

considerando che le disposizioni vigenti relative alla liquidazione dei conti non ostano a che la Commissione si doti fin d'ora di un meccanismo di conciliazione; che è quindi opportuno procedere all'istituzione di un organo di conciliazione inteso a consentire il ravvicinamento delle posizioni della Commissione e dello Stato membro, quando esse divergano, e adottare le relative modalità di funzionamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un organo di conciliazione che, nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG-garanzia:

a) può essere adito da uno Stato membro, al quale, a seguito di verifiche ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 e previa discussione bilaterale sul risultato di tali verifiche, i servizi competenti della Commissione hanno formalmente comunicato, riferendosi alla presente decisione, la conclusione secondo cui talune spese effettuate dallo Stato membro in questione dovrebbero essere escluse dall'imputazione a carico del FEAOG-garanzia;

b) cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato, e

c) redige, al termine dei suoi lavori, una relazione sul risultato del tentativo di conciliazione, accompagnata dalle osservazioni che l'organo ritenga utili, qualora la controversia continui a sussistere in tutto o in parte.

2. Per quanto riguarda il proseguimento del procedimento di liquidazione dei conti:

a) la posizione assunta dall'organo lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione in materia di liquidazione dei conti e non incide sul diritto di ricorso dello Stato membro interessato contro la decisione stessa ai sensi dell'articolo 173 del trattato;

b) la mancata consultazione dell'organo di conciliazione non determina alcuna conseguenza negativa per lo Stato membro destinatario della comunicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Articolo 2

1. Lo Stato membro può adire l'organo di conciliazione entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), mediante una richiesta motivata di conciliazione rivolta al segretariato dell'organo di conciliazione, il cui indirizzo sarà comunicato agli Stati membri nel quadro del comitato del FEAOG.

2. La richiesta di conciliazione è ammissibile soltanto se, ai termini della contestata comunicazione della Commissione, la rettifica finanziaria prospettata per una data voce di bilancio riguarda un importo che

- supera 0,5 Mio di ECU, oppure

- rappresenta oltre il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro per la voce di bilancio in questione.

Il presidente dell'organo può inoltre dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione se lo Stato membro interessato, durante la discussione bilaterale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ha addotto e diligentemente dimostrato che si tratta di una questione di principio relativa all'esecuzione delle regole comunitarie.

3. Il segretariato dell'organo di conciliazione trasmette allo Stato membro interessato avviso di ricevimento della richiesta.

4. L'organo di conciliazione svolge i suoi lavori nel modo più informale e rapido possibile, basandosi sul fascicolo in questione e su un'equa audizione dei servizi della Commissione e delle autorità nazionali interessate, cui esso trasmette, al termine dell'esame, la relazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

5. Qualora, entro il termine di quattro mesi dalla data in cui è stato adito, l'organo non ha potuto conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro interessato, il provvedimento di conciliazione si considera fallito. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) indica gli elementi che hanno impedito il ravvicinamento delle posizioni.

6. Ogni relazione elaborata entro il termine suddetto è comunicata:

- allo Stato membro che ha adito l'organo di conciliazione,

- agli altri Stati membri nel quadro del comitato del FEAOG, e

- alla Commissione in sede di proposta della decisione della liquidazione dei conti.

Articolo 3

1. L'organo di conciliazione è composto da cinque membri, scelti fra le personalità che offrano la massima garanzia di indipendenza e altamente qualificate nelle materie di competenza del FEAOG-garanzia. I membri devono essere cittadini di Stati membri diversi.

Il presidente e i membri sono designati dalla Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70.

Inoltre, secondo la stessa procedura, la Commissione designa i membri supplenti che soddisfino i requisiti di cui al primo comma e ai quali si potrà ricorrere nell'ordine dell'elenco dei supplenti compilato dalla Commissione.

I nomi del presidente e dei membri dell'organo di conciliazione e dei supplenti vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

2. I membri dell'organo di conciliazione sono retribuiti, tenendo conto della complessità dei problemi e del tempo necessario all'assolvimento dei compiti.

3. Il mandato di ciascun membro ha durata di tre anni ed è rinnovabile.

Allo scadere del triennio, i membri restano in funzione fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

4. Prima dello scadere del triennio il mandato del membro termina per dimissioni volontarie o d'ufficio o per decesso. Per la rimanente durata del mandato il membro viene sostituito dal primo supplente disponibile.

Le dimissioni d'ufficio riguardano un membro che non soddisfi più i requisiti necessari all'eserciczio delle sue funzioni in seno all'organo o che abbia commesso una grave mancanza o che, per qualsiasi motivo, si dichiari non disponibile per una durata indeterminata. Egli è dichiarato dimissionario dalla Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG.

5. Qualora un membro si dichiari non disponibile per una durata indeterminata, il presidente può deciderne la sostituzione per la stessa durata da parte di un supplente.

Articolo 4

1. Le riunioni dell'organo si svolgono presso la sede della Commissione. Il presidente prepara e organizza i lavori dell'organo di conciliazione; in caso di impedimento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, le funzioni del presidente sono esercitate dal membro più anziano.

Il segretariato dell'organo di conciliazione è affidato ai servizi della Commissione.

2. Un membro non può partecipare ai lavori dell'organo né sottoscrivere la relazione, qualora si sia personalmente occupato, nell'esercizio di precedenti funzioni, del caso di cui trattasi.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, l'adozione delle relazioni dell'organo di conciliazione richiede la maggioranza assoluta dei membri presenti, con un quorum di tre membri.

Le relazioni sono sottoscritte dal presidente e dagli altri membri che hanno partecipato alle discussioni e custodite dal segretariato dell'organo.

Articolo 5

1. I membri dell'organo assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né organismo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri dell'organo di conciliazione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante i lavori dell'organo stesso. Questi hanno natura riservata e sono coperti dal segreto professionale.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.