94/439/CE: Decisione della Commissione del 15 giugno 1994 che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 15/07/1994 pag. 0040 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0126
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1994 che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio (94/439/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate (1), e in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (2) (Open Network Provision - ONP) prescrive, nell'allegato III, l'adozione di una direttiva concernente l'applicazione dei principi ONP alle linee affittate, istituendo il comitato ONP destinato ad assistere la Commissione nell'attuazione di tale direttiva; considerando che l'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 92/44/CEE prevede che l'allegato II della stessa sia modificato per potersi adeguare agli sviluppi tecnici e all'evoluzione del mercato, tenendo conto del livello di sviluppo delle reti nazionali; considerando che l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) ha adottato norme europee di telecomunicazione (ETS) per due tipi di linee affittate, quella non strutturata a 2048 kbit/s e quella a 64 kbit/s, norme elaborate in base ad un mandato di normalizzazione emesso dalla Commissione; considerando che è opportuno un periodo di transizione prima che la fornitura da parte degli organismi di telecomunicazione delle linee affittate oggetto delle sopracitate ETS diventi obbligatoria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 92/44/CEE; che durante tale periodo gli organismi di telecomunicazione possono fornire linee affittate che, invece di conformarsi alle pertinenti raccomandazioni del Comitato Consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) citate nell'allegato II della direttiva 92/44/CEE, siano conformi alle sopracitate ETS come parte dell'insieme minimo; considerando che non è fatto obbligo agli organismi di telecomunicazione di ritirare alcuna delle offerte esistenti di linee affittate, né durante né al termine di tale periodo di transizione; che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 92/44/CEE, la fornitura di altre linee affittate diverse da quelle comprese nell'insieme minimo citato nell'allegato II della direttiva in questione non dovrà ostacolare la fornitura di tale insieme minimo di linee affittate; considerando che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 92/44/CEE la Commissione ha sottoposto al comitato ONP il progetto di decisione in attesa di un parere del suddetto comitato, ai sensi della procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 90/387/CEE; considerando che la modifica dell'allegato II della direttiva 92/44/CEE adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato ONP formulato il 27 aprile 1994, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato II della direttiva 92/44/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro due mesi dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1994. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27. (2) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1. ALLEGATO « ALLEGATO II DEFINIZIONE DI UN INSIEME MINIMO DI LINEE AFFITTATE CON CARATTERISTICHE TECNICHE ARMONIZZATE, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 7 >(1)"> ID="1">A larghezza di banda vocale di qualità ordinaria> ID="2">analogica, 2 o 4 fili> ID="3">UIT-T M.1040"> ID="1">A larghezza di banda vocale di qualità speciale> ID="2">analogica, 2 o 4 fili> ID="3">UIT-T M.1020/M.1025"> ID="1">Numerica a 64 kbit/s (2)> ID="2">ETS 300 288 (3)> ID="3">ETS 300 289 (4)"> ID="1">Numerica a 2 048 kbit/s non strutturata (5)> ID="2">ETS 300 246 (6)> ID="3">ETS 300 247 (7)"> ID="1">Numerica a 2 048 kbit/s strutturata> ID="2">UIT-T G.703 e G.704 (esclusa sezione 5) (8)> ID="3">Raccomandazioni pertinenti della serie UIT-T G.800 -"> ID="3">Supervisione in esercizio (9)"" > Per i tipi di linee affittate sopra elencati, le specifiche citate definiscono anche i punti terminali di rete (NTP), conformemente alla definizione riportata nell'articolo 2 della direttiva 90/387/CEE. » (1) Le raccomandazioni UIT-T citate si riferiscono alla versione 1988. L'ETSI è stato invitato a proseguire i lavori sulle norme relative alle linee affittate. (2) I requisiti di connessione delle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a tali linee affittate sono descritti in regolamentazione tecnica comune 14 (CRT 14). (3) Fino al 31 dicembre 1996, la fornitura delle linee affittate può essere effettuata in conformità di UIT-T G.703 invece che in conformità di ETS 300 288. Per un periodo transitorio esteso oltre 31 dicembre 1996, la fornitura di linee affittate può essere effettuata applicando altre specifiche d'interfaccia, basate su X.21 o X.21 (bis) invece che su ETS 300 288. (4) Fino al 31 dicembre 1996, la fornitura di linee affittate può essere effettuata in conformità delle pertinenti raccomandazioni dell'UIT-T delle serie G.800, invece che in conformità di ETS 300 289. (5) I requisiti di connessione delle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a tali linee affittate sono descritti in CTR 12. (6) Fino al 31 dicembre 1996, la fornitura delle linee affittate può essere effettuata in conformità di UIT-T G.703, invece che in conformità di ETS 300 246. (7) Fino al 31 dicembre 1996, le linee affittate possono essere fornite, invece che conformemente ad ETS 300 247, conformemente alle pertinenti raccomandazioni dell'UIT-T delle serie G.800. (8) Con controllo di ridondanza ciclico (CRC) in conformità di UIT-T G.706. (9) La supervisione durante l'esercizio può facilitare una migliore manutenzione da parte dell'organismo di telecomunicazioni.