31994D0374

94/374/CE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1994, relativa alla legge regionale n. 23/1991 della Regione Sicilia recante interventi straordinari per l'industria e all'articolo 5 della legge regionale n. 8/1991 della Regione Sicilia recante in particolare finanziamenti in favore della società SITAS (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 05/07/1994 pag. 0036 - 0043


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1994 relativa alla legge regionale n. 23/1991 della Regione Sicilia recante interventi straordinari per l'industria e all'articolo 5 della legge regionale n. 8/1991 della Regione Sicilia recante in particolare finanziamenti in favore della società SITAS (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/374/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

I In occasione della chiusura del procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato relativo alle misure esaminate nel quadro degli aiuti a favore del settore dei sali alcalini, comunicata al governo italiano con lettera del 9 febbraio 1993, aiuto C 35/91 (1), la Commissione si era riservata di decidere in merito alle disposizioni dell'articolo 5 della legge regionale n. 8/1991 della Regione Sicilia (in prosieguo « legge n. 8/1991 »), che prevede l'attribuzione di 20 Mrd di LIT alla società SITAS.

D'altra parte, con lettera del 6 maggio 1992, la Commissione aveva informato il governo italiano di aver deciso l'apertura del procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato in relazione alla legge regionale n. 23/1991 della Regione Sicilia recante interventi straordinari a favore dell'industria (in prosieguo: « legge n. 23/1991 »).

La Commissione aveva invitato nel contempo il governo italiano a comunicarle le proprie osservazioni nonché - tenuto conto dei limitati elementi presentati a quella data a corredo del testo normativo - a trasmetterle le informazioni necessarie per valutare la compatibilità delle disposizioni in oggetto con il diritto comunitario.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati, informati tramite comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), non si sono avvalsi della facoltà di presentare osservazioni.

II I dati necessari per l'esame di tale caso sono stati trasmessi con lettere della Rappresentanza permanente d'Italia del 5 agosto 1992, 14 settembre 1992, 15 gennaio 1993 e 2 febbraio 1993. Altri elementi sono stati acquisiti in occasione di due incontri dei servizi della Commissione con una delegazione dell'amministrazione nazionale, tenutisi a Bruxelles il 15 giugno 1992 e il 19 febbraio 1993.

III La legge n. 23/1991 prevede un insieme di misure di varia natura, analizzate sinteticamente qui di seguito, i cui destinatari sono aziende del settore pubblico, società private, enti pubblici regionali e singoli individui.

Articolo 1

- La legge incrementa di 125 Mrd di LIT (± 67,57 Mio di ECU) la dotazione di un fondo speciale gestito dalla RESAIS, società di servizi incaricata dell'amministrazione del personale in esubero delle imprese controllate dalla « holding » regionale ESPI, nonché dalle altre due « holding » regionali Az.A.S. ed EMS.

A questo riguardo, le autorità italiane hanno precisato che la RESAIS non svolge attività produttiva. Il suo ruolo consiste nel gestire i lavoratori licenziati dalle « holding » regionali al fine di integrarli - nella misura del possibile e man mano che ne viene fatta richiesta - in organismi facenti capo all'amministrazione regionale. Si tratta in realtà di un prolungamento dello stato di disoccupazione in un contesto a secondo modalità particolari. Le somme attribuite alla società RESAIS sono destinate a coprire le sue spese di funzionamento.

Articolo 2

- Questo articolo autorizza, a determinate condizioni, il trasferimento alla società RESAIS del personale in esubero delle società IMESI ed IMEA, controllate dall'ESPI, applicando il sistema illustrato in relazione all'articolo 1.

Articolo 3

- Si tratta di un altro caso concreto di trasferimento alla RESAIS del personale in esubero di una società controllata dall'ESPI.

Articolo 4

- La norma attribuisce alla « holding » regionale ESPI la somma di 4 Mrd di LIT (± 2,16 Mio di ECU) a copertura delle perdite subite dalla controllata SIRAP, società di « engineering », nell'esercizio della sua attività.

Articolo 5

- La norma prevede l'attribuzione alla « holding » regionale EMS di 65 Mrd di LIT (± 35,14 Mio di ECU).

In base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, questa somma è destinata ad interventi nella società SITAS, consociata dell'EMS e di un altro ente pubblico, la quale possiede quattro alberghi in Sicilia di cui due affidati in gestione a concessionari privati. Una somma di 17 Mrd di LIT (± 9,19 Mio di ECU) è prevista per l'acquisto di quote di capitale detenute da terzi mentre l'importo restante di 48 Mrd di LIT è destinato ad un aumento di capitale e all'assorbimento delle perdite.

A parte ciò, l'EMS si era già visto attribuire un importo di 20 Mrd di LIT (± 10,8 Mio di ECU), in forza dell'articolo 5 della legge n. 8/1991, per l'acquisto di quote azionarie destinate a portare la sua partecipazione al 95 %. Nell'adottare una decisione positiva su detto caso di aiuto C 35/91, la Commissione si era riservata di prendere posizione su questa misura in attesa di conoscere i risultati dell'istruttoria in corso sul caso oggetto della presente decisione. La SITAS svolge esclusivamente attività alberghiera.

Articolo 6

- La norma prevede, ai fini dell'adeguamento al costo della vita delle indennità di prepensionamento corrisposte agli ex minatori del settore dello zolfo amministrati dall'EMS, il conferimento di 2,5 Mrd di LIT (± 1,35 Mio di ECU) per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ad un apposito fondo di dotazione esistente presso l'EMS.

Articolo 7

- Un importo di 5 Mrd di LIT (± 2,7 Mio di ECU) è attribuito alla « holding » regionale Az.A.S. per la ristrutturazione dell'impresa IMAC (settore del cemento) da realizzarsi mediante il prepensionamento dei lavoratori in esubero.

Articolo 8

- Un importo di 25 Mrd di LIT (± 13,5 Mio di ECU) è previsto per la copertura di costi salariali riguardanti i lavoratori dell'impresa VETEM (settore chimico) e non coperti da sistemi nazionali come la « cassa integrazione ». Questo intervento è gestito direttamente dall'amministrazione regionale.

Articolo 9

- Si tratta dell'aumento a 1 Mrd di LIT (± 0,54 Mio di ECU) del contributo regionale per le spese di gestione dell'Ente autonomo per il porto di Messina, ente pubblico incaricato dell'amministrazione del porto.

Articolo 10

- Lo stesso « Ente autonomo per il porto di Messina » beneficia, in base a questa disposizione, di un contributo di 1,5 Mrd di LIT (± 0,81 Mio di ECU) per il 1991 e di 1 Mrd di LIT (± 0,54 Mio di ECU) per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993 da destinare alle opere di manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio.

Articolo 11

- Si tratta dell'adeguamento del contributo previsto dalla legge n. 27/1987 a favore della compagnia portuale « San Sebastiano » di Siracusa per i sovraccosti occasionati dai ritardi nella liquidazione delle somme ad essa dovute nella misura di 500 Mio di LIT (± 0,27 Mio di ECU). La legge n. 27/1987 era stata approvata dalla Commissione nel 1988.

Articolo 12

- La norma introduce modifiche al regime di prepensionamento dei minatori (cfr. articolo 6) ed estende le possibilità di prepensionamento ad altri lavoratori in esubero amministrati dall'Az.A.S., EMS ed ESPI nonché ai centralinisti ciechi dipendenti dell'EMS. Gli importi conferiti all'EMS ammontano a 3,5 Mrd di LIT (± 1,9 Mio di ECU) per il 1992 e a 5 Mrd di LIT (± 2,7 Mio di ECU) per il 1993.

Articolo 13

- Si tratta della modifica di disposizioni che prevedono prestiti agevolati a favore di imprese industriali con un numero di dipendenti non superiore a 400 o investimenti fissi non superiori a 50 Mrd di LIT (± 27,03 Mio di ECU) al netto di ammortamenti tecnici e rivalutazioni, a fronte di commesse acquisite da queste stesse imprese. Le condizioni e modalità di applicazione di questo regime sono state modificate in forza delle disposizioni della legge regionale n. 25/1993 della Regione Sicilia (in prosieguo: « la legge n. 25/93 ») attualmente all'esame della Commissione.

Le autorità italiane hanno precisato oralmente che i settori petrolchimico, elettrico, del cemento, agricolo e tessile sono esclusi dal beneficio di questo regime.

Le condizioni e modalità di applicazione del medesimo sono definite negli articoli 30 e 31 della legge n. 25/1993.

Articolo 14

- Si tratta della modifica di disposizioni riguardanti aiuti a favore delle operazioni di « factoring » effettuate da piccole e medie imprese come definite nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3) (in prosieguo: « la disciplina comunitaria »). L'intervento regionale consiste in un contributo pari al 30 % degli interessi relativi al contratto di « factoring ».

Articolo 15

- La norma modifica un sistema di finanziamenti alle scorte destinate ad imprese con un numero di dipendenti non superiore a 300 o un capitale non superiore a 500 Mio di LIT (±0,27 Mio di ECU).

Il finanziamento è concesso per un ammontare non superiore al 40 % degli investimenti fissi, previa deduzione di finanziamenti già percepiti allo stesso titolo, e per una durata massima di cinque anni.

Questo regime aveva già formato oggetto di esame da parte della Commissione che lo aveva ammesso a titolo provvisorio, nel 1982, subordinando il suo futuro accordo al rispetto di determinate condizioni.

Articolo 16

- Si tratta dell'utilizzazione eventuale di stanziamenti, già iscritti nel bilancio regionale, per anticipazioni a concorrenza dell'85 % dei finanziamenti accordati dalla Cassa del Mezzogiorno, a favore di imprese che non abbiano più di 10 Mrd di LIT (±5,4 Mio di ECU) di investimenti fissi al netto di ammortamenti e rivalutazioni, entro il limite massimo di 800 Mio di LIT (±0,43 Mio di ECU).

Articolo 17

- La norma prevede l'attribuzione di 25 Mrd di LIT (±13,5 Mio di ECU) nel 1991 e di 17 Mrd di LIT (±9,19 Mio di ECU) nel 1992 al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa, ente pubblico senza scopo di lucro, per la realizzazione di una base di servizio per gli impianti di ricerca di idrocarburi nel mare di Pozzallo.

Questa iniziativa mira a favorire l'attività in mare dei titolari di una concessione (a titolo oneroso) di ricerca petrolifera nell'ambito della gesitone del demanio della regione. L'utilizzazione della base di servizio sarà soggetta a pagamento.

Articolo 18

- Contiene varie misure di riorganizzazione del bilancio della regione.

Articolo 19

- La norma apporta alcune modifiche ad un regime di anticipazioni di fondi della Regione a favore di imprese siciliane impegnate in lavori di riparazione, manutenzione, servizi o forniture a grandi società petrolchimiche in amministrazione controllata.

Destinatarie dell'intervento sono imprese che vantano crediti nei riguardi della Liquichimica la cui collocazione in amministrazione straordinaria aveva determinato la sospensione del pagamento dei debiti.

Precedenti leggi regionali avevano autorizzato il versamento di anticipazioni il cui rimborso sarebbe venuto a scadenza nel mese di marzo 1993. L'articolo 19 prevede a questo titolo un rifinanziamento di 3 Mrd di LIT (±1,62 Mio di ECU) ed abroga la norma sul termine stabilito per il rimborso.

Il regime preesistente era stato approvato dalla Commissione a due riprese nell'ambito di casi di aiuti a favore dei settori industriale, commerciale, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione in Sicilia e di aiuti per lo sviluppo industriale in Sicilia.

Articoli 20 e 21 - Le norme riguardano l'iscrizione delle nuove spese introdotte dalla legge nel bilancio regionale e la pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

IV Occorre innanzitutto esaminare ciascuna delle misure descritte al punto III per accertare se costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Come indicato al punto III, l'attività della società RESAIS, menzionata agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 23/1991, non è un'attività di produzione e riguarda personale che non è più occupato nella produzione. Lo stesso dicasi per le misure a favore degli ex minatori previste dagli articoli 6 e 12 della medesima legge. Esse non possono essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, perché non favoriscono talune imprese o talune produzioni.

Il provvedimento a favore della società SIRAP, previsto dall'articolo 4 della legge n. 23/1991, è destinato a coprire le perdite di gestione subite dalla SIRAP, ossia a finanziare le spese di gestione non coperte da ricavi (articolo 4, comma 2 della medesima legge). Beneficiaria dell'aiuto è una società attiva nel mercato « engineering », in concorrenza con operatori privati sia italiani che di altri Stati membri i quali non possono contare su aiuti pubblici per la copertura di eventuali passività.

Per quanto riguarda l'articolo 5 della legge n. 23/1991 e l'articolo 5 della legge n. 8/1991, dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che, malgrado rilevanti investimenti della Regione per un ammontare di circa 270 Mrd di LIT (circa 146 Mio di ECU), la SITAS registra costantemente delle perdite; si tratta precisamente, secondo i dati più aggiornati forniti dalla Regione, di 2,536 Mrd di LIT nel 1987, 4,49 Mrd di LIT nel 1988, 38,645 Mrd di LIT nel 1989, 2,300 Mrd di LIT nel 1990 e 25,716 Mrd di LIT nel 1991. In totale, senza contare l'eventuale passivo degli esercizi 1992 e 1993, dette perdite ammontano a circa 40 Mio di ECU. Questi risultati negativi non sono accompagnati da alcuna prospettiva di risanamento, come confermato dal fatto che gli amministratori dell'EMS hanno affermato di voler esperire un tentativo di transazione con le banche creditrici e che una procedura di liquidazione è stata a suo tempo intrapresa, ma non conclusa, a causa tra l'altro dell'assenza di acquirenti.

In una siffatta situazione nessun investitore operante in un'economia di mercato procederebbe ad iniezioni di capitale ed al ripianamento delle perdite di una società senza avvenire. Alla luce della posizione adottata dalla Commissione in materia di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato alla partecipazione pubblica al capitale delle imprese (4), le somme in questione devono essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, in quanto destinate a permettere l'artificiale continuazione delle attività di un'impresa sprovvista di basi economiche.

Appare inoltre evidente che la prosecuzione dell'attività della società SITAS - proprietaria di vari alberghi - non potrebbe che dipendere da continui aiuti pubblici a fondo perduto, con l'effetto di precludere l'accesso al segmento di mercato turistico occupato da detta società ad altri concorrenti stabiliti in Italia ed in altri Stati membri.

Le misure riguardanti le indennità di prepensionamento per i lavoratori in esubero della società IMAC, di cui all'articolo 7 della legge n. 23/1991, nonché il finanziamento delle indennità di disoccupazione per il personale della società VETEM operante nel settore della chimica, di cui all'articolo 8 della medesima legge, si discostano dalle altre misure di sostegno all'occupazione previste dagli articoli 1, 2, 3, 6 e 12 della stessa, in quanto l'intervento regionale, nel caso dell'IMAC, si inserisce in un piano di ristrutturazione dell'impresa e, nel caso della VETEM, riguarda lavoratori non usciti dal ciclo produttivo. Ne consegue che il vantaggio derivante da queste misure va a beneficio non soltanto dei lavoratori in quanto tali ma anche delle imprese da cui questi dipendono. Tali misure vanno perciò considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

La misura istituita dall'articolo 9 riguarda la gestione delle infrastrutture del demanio regionale e non può dunque essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

L'articolo 10 prevede il finanziamento della manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio del porto di Messina. Le misure a favore di impianti di riparazione navale nel bacino di carenaggio del porto di Messina vanno considerate aiuti di Stato ai termini dell'articolo 92, paragrafo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 11 della legge n. 23/1991, trattasi del finanziamento dei sovraccosti occasionati dal ritardo dell'amministrazione regionale nel versamento dell'aiuto in favore della compagnia portuale « San Sebastiano » di Siracusa, autorizzato a suo tempo dalla Commissione. La misura non comporta pertanto alcun nuovo elemento rispetto all'aiuto inizialmente approvato dalla Commissione.

L'articolo 13 instaura un regime di prestiti agevolati in favore delle imprese operanti soprattutto nel settore manifatturiero a fronte delle commesse da esse acquisite, attraverso il finanziamento parziale degli interessi e sulla base di disponibilità di bilancio indicate dalle autorità competenti in 50 Mrd di LIT (±270 Mio di ECU). La misura è da considerare un aiuto di Stato. Lo stesso dicasi di quella prevista dall'articolo 14 riguardante la riorganizzazione di un regime di aiuti ad operazioni di « factoring » in favore delle PMI siciliane; l'intensità di tale aiuto ammonta a circa il 4,25 % lordo. Detto regime è stato già oggetto di decisione della Commissione.

L'articolo 15 prevede modifiche al regime di aiuti a favore della costituzione di scorte in generale, autorizzato dalla Commissione nel 1982 a determinate condizioni.

Le disposizioni del nuovo articolo 15 della legge n. 23/1991 non sono più conformi a tali condizioni, poiché l'aiuto ha cessato di essere correlato ai soli investimenti iniziali.

L'articolo 16 concerne l'utilizzazione eventuale di fondi del bilancio regionale per concedere anticipazioni fino all'85 % sui finanziamenti accordati nel quadro del regime d'intervento straordinario nel Mezzogiorno, approvato dalla Commissione in data 2 marzo 1988 e 9 dicembre 1992.

Come già rilevato in relazione all'articolo 11 della legge n. 23/1991, questa misura non comporta nuovi elementi di aiuto rispetto al regime di interventi a favore del Mezzogiorno e non ricade pertanto sotto l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

L'articolo 17 riguarda il finanziamento di infrastrutture da realizzarsi da parte di un ente pubblico. Per tale ragione dette misure non possono essere qualificate come aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Gli articoli 18, 20 e 21, recanti disposizioni tecniche relative al bilancio regionale ed alla pubblicazione della legge, non possono configurare aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Per quanto riguarda infine l'articolo 19, viene con esso abrogata la norma sul termine previsto da leggi precedenti per il rimborso degli anticipi accordati dalla Regione ad imprese creditrici della società Liquichimica.

Questo regime, applicato in forza dell'autorizzazione della Commissione nel contesto degli aiuti a favore dei settori industriale, commerciale, artigiano, della pesca e della cooperazione in Sicilia, nonché degli aiuti per lo sviluppo industriale in Sicilia, comporterebbe, così come modificato dalla legge n. 23/1991, l'attribuzione in via definitiva alle singole imprese beneficiarie di un importo massimo di 25 Mio di LIT (±13 500 ECU) non cumulabile con eventuali altri aiuti.

La misura in questione non può essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato in virtù del punto 3.2 della disciplina comunitaria.

La Commissione conclude pertanto che le misure previste dagli articoli 4, 5, 7, 8, 14, 15 della legge n. 23/1991 e dall'articolo 5 della legge n. 8/1991 devono considerarsi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

V Le misure di cui al punto IV da considerare come aiuti sono accordate ad imprese che svolgono la loro attività in Sicilia. Essi favoriscono queste imprese nella misura in cui sono accordati al di fuori di tale regione.

Gli aiuti hanno l'effetto di falsare il gioco della concorrenza perché migliorano la situazione economica delle imprese destinatarie rispetto a quella dei loro concorrenti che non ricevono lo stesso sostegno.

Gli aiuti incidono inoltre sugli scambi fra Stati membri. Benché nel valutare la loro esecuzione non sia possibile individuarne con esattezza i destinatari, non essendo tutti noti destinatari potenziali, le statistiche delle importazioni ed esportazioni (zone di livello III della nomenclatura delle unità territoriali statistiche « NUTS ») mostrano che una parte non trascurabile dei prodotti e servizi siciliani è esportata verso altri Stati membri. Gli scambi intracomunitari risultano parimenti compromessi allorché gli aiuti favoriscono la produzione e le prestazioni di servizi provenienti da altri Stati membri della Comunità.

VI Per quanto riguarda la qualificazione giuridica degli aiuti in questione, si deve concludere che sono illegittimi, non essendo stati preventivamente notificati dalle autorità italiane alla Comissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

La situazione risultante da questa violazione delle norme del trattato è particolarmente grave, poiché gli aiuti di cui trattasi potrebbero già essere stati versati ai destinatari. A questo riguardo va ricordato che, visto il carattere imperativo delle regole di procedura enunciate dall'articolo 93, paragrafo 3, aventi rilevanza anche sotto il profilo dell'ordine pubblico e il cui effetto diretto è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia nelle sentenze 19 giugno 1973 (5), 11 dicembre 1973 (6) e 22 marzo 1977 (7), l'illegittimità dell'aiuto in questione non può essere sanata a posteriori.

Va tuttavia rilevato che la Commissone è tenuta a seguire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, come confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza 14 febbraio 1990 (8).

Tenuto conto di quanto precede, detti aiuti sono atti ad incidere sugli scambi fra Stati membri ed a falsare la concorrenza e rispondono quindi ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, salvo per quanto concerne l'articolo 19, tenuto conto del punto 3.2 della disciplina comunitaria degli aiuti a favore delle PMI.

VII L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato stabilisce che gli aiuti rispondenti ai criteri in esso enunciati sono in linea di principio incompatibili con il mercato comune.

Nel caso di specie, non sono applicabili le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, poiché gli aiuti in questione non mirano a raggiungere gli obiettivi ivi enunciati. Tali deroghe non sono state d'altronde invocate dalle autorità italiane.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato enumera gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Detta compatibilità dev'essere determinata nell'ambito della Comunità nel suo insieme e non nell'ambito di un singolo Stato membro. Per assicurare il normale funzionamento del mercato comune e visto il principio enunciato all'articolo 3, lettera g) del trattato, le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate in maniera restrittiva in sede di valutazione di qualsiasi regime di aiuti o di qualsiasi aiuto individuale. In particolare, le deroghe possono essere invocate soltanto se la Commissione giunge alla conclusione che, in assenza di aiuti, il libero gioco delle forze di mercato non sarebbe in grado da solo di indurre i beneficiari ad adottare comportamenti che permettano di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalle deroghe.

Applicare deroghe nei riguardi di aiuti che non contribuiscano al raggiungimento di tali obiettivi o non siano indispensabili per la loro realizzazione significherebbe accordare un vantaggio a determinati settori industriali o imprese di taluni Stati membri, rafforzandone così artificiosamente la situazione finanziaria e, dunque, incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, senza poter invocare alcuna giustificazione basata sull'interesse comune conformemente all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Per quanto riguarda l'aiuto a favore della società SIRAP, come menzionato al punto IV, si tratta di una società che opera nel settore « engineering » in concorrenza con operatori sia nazionali che di altri Stati membri.

L'entità dell'aiuto previsto (±2,16 Mio di ECU) è tale che, tenuto conto della dimensione generalmente modesta delle società di « engineering » (5 636 imprese recensite nel 1988 a livello europeo con una media di circa 29 addetti per impresa), esso potrebbe avere l'effetto di sbarrare l'accesso al mercato o di estromettere imprese concorrenti della SIRAP attraverso l'indebito risanamento dei conti di tale società.

L'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) prevede una deroga per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di regioni con un tenore di vita anormalmente basso o una grave forma di sottoccupazione. A questo riguardo, ossia in una regione ammessa a beneficiare degli aiuti regionali a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), va ricordato che la misura di aiuto in questione non è stata accordata nell'ambito di programmi di aiuti regionali, bensì in forma discrezionale sulla base di decisioni ad hoc assunte dalle competenti autorità.

Ma anche se dovesse essere considerato regionale, l'aiuto non potrebbe beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), poiché, contrariamente a quanto prescritto da tale disposizione, esso non contribuisce allo sviluppo a lungo termine della regione, essendo destinato soltanto a coprire le perdite dell'impresa senza comportare alcun miglioramento strutturale.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), l'aiuto in questione non è destinato ad un progetto di interesse comune o diretto a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana, né ha le caratteristiche di simili progetti. Inoltre le autorità italiane non hanno invocato tali deroghe nelle osservazioni comunicate alla Commissione.

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), applicabili agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, va sottolineato che l'aiuto in oggetto non è connesso ad alcun piano di ristrutturazione che garantisca di riportare l'impresa a livelli di efficienza. Si tratta pertanto di un aiuto al funzionamento che permette di mantenere lo « status quo », impedendo alle forze operanti nell'economia di mercato di produrre i loro normali effetti.

Di conseguenza, l'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune.

La stessa valutazione dev'essere formulata nei riguardi dei due aiuti alla società SITAS, tanto più che, come menzionato al punto III, questa società si trova da vari anni in difficoltà finanziarie.

Quanto agli aiuti previsti dall'articolo 7, sotto forma di indennità di disoccupazione per i lavoratori della società IMAC, le autorità italiane hanno precisato oralmente che si tratta di una misura concessa nell'ambito di un piano di ristrutturazione destinato a ripristinare l'efficienza della società. Da parte delle autorità nazionali non sono stati tuttavia forniti né il piano di ristrutturazione né altre informazioni al riguardo.

La misura prevista dall'articolo 8 consiste, secondo le informazioni orali delle autorità italiane, in un contributo della regione a copertura parziale degli oneri salariali della società VETEM dopo la cessazione dell'intervento dello Stato nell'ambito della cassa integrazione.

Le misure previste dagli articoli 7 e 8 rappresentano aiuti a favore delle imprese destinatarie nella misura in cui la regione assume a proprio carico una parte dei loro costi di gestione. Si tratta perciò di aiuti al funzionamento vietati dal diritto comunitario, i quali avrebbero potuto essere autorizzati soltanto a titolo eccezionale qualora le autorità italiane avessero presentato una giustificazione adeguata.

In realtà, le autorità italiane non hanno fornito alcun altro elemento di valutazione in merito agli obiettivi perseguiti con la ristrutturazione dell'IMAC e la fiscalizzazione parziale degli oneri salariali normalmente a carico della VETEM.

Da quanto precede risulta che neppure questi aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Per quanto riguarda la misura prevista dall'articolo 10 della legge n. 23/1991, si tratta del rifinanziamento di misure già approvate dalla Commisisone nell'ambito dell'aiuto concernente le misure a favore dei bacini di carenaggio di Trapani e di Messina, in quanto conformi ai principi dall'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 87/167/CEE del Consiglio (9), sugli aiuti a favore della costruzione navale.

La Commissione non può che riconfermare l'autorizzazione rilasciata a suo tempo, essendo rimaste invariate le circostanze che l'avevano determinata.

Per quanto concerne le misure di cui all'articolo 13, collegate parzialmente a disposizioni attualmente all'esame della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 113/93, la Commissione si riserva di decidere globalmente in merito a tale regime una volta concluso l'esame in corso.

Gli aiuti per operazioni di « factoring » previsti dall'articolo 14 hanno lo scopo di ridurre l'onere delle anticipazioni su cessioni di crediti commerciali a favore delle PMI definite conformemente alla disciplina comunitaria. Pur comportando aiuti al funzionamento, esso incide solo parzialmente sui costi operativi dei beneficiari, dato che l'intensità dell'aiuto è limitata al 4,25 % lordo.

Ciò considerato, tenuto conto della situazione socioeconomica della Sicilia e del fatto che, in base all'attuale disciplina comunitaria, gli aiuti per gli investimenti produttivi delle PMI in Sicilia possono raggiungere il 65 % e che, in presenza di cirscostanze che lo giustifichino, possono essere autorizzati aiuti aventi altre finalità, al regime in questione può essere applicata la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dato che si tratta di aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività senza alterare gli scambi intracomunitari in misura contraria al comune interesse.

Infine, con riguardo alla modificazione, prevista dall'articolo 15, di un regime generale di aiuti per la costituzione di scorte, autorizzato dalla Commissione nel 1982, va ricordato che tale autorizzazione era subordinata a determinate condizioni.

La Commissione aveva infatti precisato a suo tempo che avrebbe autorizzato un eventuale futuro rifinanziamento dell'aiuto soltanto se fosse stato modificato il meccanismo di calcolo in modo da commisurare le scorte agli investimenti fissi iniziali dell'impresa. La nuova norma in esame commisura invece l'aiuto agli investimenti fissi, comunque realizzati e risultanti dall'ultimo bilancio, con la conseguenza di accrescerne l'ammontare e di intensificare l'opacità che la condizione imposta dalla Commissione intendeva appunto eliminare.

Non potendo quindi autorizzare le misure previste dall'articolo 15 nella sua formulazione attuale, la Commissione deve concludere per la loro incompatibilità con il mercato comune.

VIII In conclusione, gli aiuti accordati in base agli articoli 4, 5, 7, 8 e 15 della legge n. 23/1991 e dell'articolo 5 della legge n. 8/1991 sono incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti devono essere soppressi e, ove già erogati, devono dar luogo a ripetizione delle relative somme.

Infatti, nel caso di aiuti incompatibili con il mercato comune, la Commissione, avvalendosi del potere riconosciuto dalla Corte di giustizia con sentenza del luglio 1973 (10), confermata dalla sentenza del 24 febbraio 1987 (11), può ingiungere agli Stati membri di disporre la restituzione dell'aiuto indebitamente accordato.

La restituzione dev'essere effettuata conformemente alle procedure e disposizioni della legislazione italiana, in particolare di quelle applicabili in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, interessi che decorrono dalla data di versamento dell'aiuto illegittimo. Tale misura appare necessaria per ripristinare lo « status quo ante » eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa beneficiaria avesse indebitamente fruito dalla data del versamento dell'aiuto [vedi sentenza della Corte di giustizia 21 marzo 1990 (12)].

La Commissione ribadisce parimenti che le procedure e disposizioni dell'interno « devono essere applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto comunitario » [vedi sentenza della Corte di giustizia del 2 febbraio 1989 (13)],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti previsti dagli articoli 4, 5, 7, 8, 14 e 15 della legge regionale n. 23/1991 della Regione Sicilia e dall'articolo 5 della legge regionale n. 8/1991 della Regione Sicilia sono illegittimi, non essendo stati preventivamente notificati alla Commissione dall'Italia a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

2. Gli aiuti previsti dall'articolo 14 della legge n. 23/1991 sono compatibili con il mercato comune secondo l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto ne sono destinatarie piccole e medie imprese ai sensi della pertinente disciplina comunitaria.

3. Gli aiuti accordati in base agli articoli 4, 5, 7, 8 e 15 della legge n. 23/1991 e dell'articolo 5 della legge n. 8/1991, che prevedono, rispettivamente, interventi straordinari per l'industria e aiuti a favore del settore dei sali alcalini, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Articolo 2

L'Italia è tenuta a non dar esecuzione alle misure di aiuto menzionate all'articolo 1, paragrafo 3, e a sopprimere gli aiuti eventualmente già versati disponendone la restituzione.

La restituzione viene eseguita secondo le procedure e le disposizioni della legislazione nazionale, in particolare le norme in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, interessi che decorrono dalla data di versamento dell'aiuto.

Articolo 3

L'Italia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, le misure prese per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. C 59 del 2. 3. 1993, pag. 4.

(2) GU n. C 137 del 27. 5. 1992, pag. 4.

(3) GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.

(4) Bollettino CE n. 9-1984 pag. 98 e comunicazione della Commissione in GU n. C 273 del 18. 3. 1991, pag. 2.

(5) Causa 77/72, Capolongo/Maya, Racc. 1973, pag. 611.

(6) Causa 120/73, Lorenz/Germania, Racc. 1973, pag. 1471.

(7) Causa 78/76, Steinicke und Weinlig/Germania, Racc. 1977, pag. 595.

(8) Causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. 1990, pag. I-307.

(9) GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.

(10) Causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. 1973, pag. 813.

(11) Causa 310/85, Deufill/Commissione, Racc. 1987, pag. 901.

(12) Causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959.

(13) Causa 94/87, Commissione/Germania, punto 12 della motivazione, Racc. 1989, pag. 175 e 192.