31994D0370

94/370/CE: Decisione del Consiglio del 21 giugno 1994 che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 02/07/1994 pag. 0031 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0223
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0223


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1994 che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (94/370/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in base all'esperienza acquisita, occorre migliorare alcuni dei meccanismi previsti dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (4);

considerando in particolare che per i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali, per i programmi di lotta contro determinate zoonosi e per i programmi intesi a migliorare le strutture veterinarie nell'ambito del mercato interno è necessario prevedere un calendario per le varie operazioni, la presentazione di programmi da parte degli Stati membri nell'anno che precede la loro esecuzione, la stesura dell'elenco dei programmi prescelti per l'anno successivo, l'approvazione individuale dei programmi, la fissazione del tasso di partecipazione della Comunità e l'ammontare massimo di tale contributo, una progressiva riduzione dei rimborsi in caso di mancato rispetto delle scadenze previste, nonché la fissazione di un livello minimo per i rimborsi relativi alle azioni d'urgenza;

considerando che si deve inoltre completare l'elenco delle malattie dell'allegato, gruppo 1, con l'aggiunta della peste suina classica e della malattia vescicolosa del suino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1 aggiungere i due trattini seguenti:

« - peste suina africana

- pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini ».

2) Il paragrafo 1 dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili in caso di recrudescenza delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 anche se il territorio in cui la malattia si sviluppa è oggetto di un programma di eradicazione conformemente all'articolo 24. »

3) È aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 10 bis

Il contributo finanziario della Comunità non è concesso qualora l'importo complessivo dell'azione sia inferiore a 10 000 ECU. »

4) All'articolo 11, paragrafo 6, la data del « 1o gennaio 1995 » è sostituita da « 1o gennaio 1998 ».

5) All'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

« Questa partecipazione non può concernere informazioni divulgate da altre organizzazioni internazionali né tradursi in inutili doppioni delle stesse. »

6) Alla fine dell'articolo 19 sono aggiunte le parole: « nonché per lo sviluppo dell'insegnamento o della formazione in campo veterinario ».

7) All'articolo 24, il testo dei paragrafi da 3 a 9 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione, entro e non oltre il 1o giugno e per la prima volta entro e non oltre il 1o agosto 1994, i programmi che vorrebbero far beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

In tale occasione gli Stati membri

i) forniscono tutte le informazioni finanziarie pertinenti;

ii) indicano il costo previsto per ciascuno dei programmi presentati;

iii) precisano, in caso di programma pluriennale, la durata di detto programma e le stime finanziarie annue.

I programmi presentati dopo il 1o giugno o presentati per la prima volta dopo il 1o agosto non possono essere presi in considerazione per un finanziamento nell'anno successivo.

Qualora uno Stato membro presenti un programma articolato su vari anni (programma pluriennale), esso deve fornire le suddette informazioni per il primo anno così come per ciascuno degli eventuali anni successivi.

4. La Commissione esamina i programmi presentati dal punto di vista sia veterinario che finanziario. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni complementari che quest'ultima ritiene necessarie ai fini della valutazione del programma. Il periodo d'esame dei programmi si conclude ogni anno il 1o settembre.

Queste informazioni complementari sono richieste dalla Commissione entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno.

5. Entro il 15 ottobre di ogni anno è stabilito, secondo la procedura di cui all'articolo 42, l'elenco dei programmi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'anno successivo, nonché il tasso e l'ammontare proposti di tale contributo per ciascun programma. Questa decisione tiene anche conto delle previsioni di finanziamento dei programmi in corso a titolo di programmi pluriennali.

6. Ogni programma che figura nell'elenco di cui al paragrafo 5, eventualmente modificato per tener conto dell'esame di cui ai paragrafi 4 e 5, è approvato separatamente secondo la procedura prevista dall'articolo 42 entro il 1o dicembre. Sempre secondo la stessa procedura vengono determinati, per ciascun programma, il livello del contributo finanziario della Comunità, le eventuali condizioni per la sua concessione e l'importo massimo di detto contributo.

7. Tutti i programmi sono approvati per un anno e attuati dal 1o gennaio al 31 dicembre di ciascuno anno. Per ogni programma in corso gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1o giugno, una prima valutazione tecnica e finanziaria. Tale valutazione può essere corredata di una domanda per il proseguimento dell'azione in conformità del paragrafo 3. La Commissione informa gli Stati membri della situazione nel quadro dell'adozione della decisione prevista al paragrafo 5.

8. Le domande di pagamento riguardanti le spese sostenute da uno Stato membro per un programma determinato vengono presentate alla Commissione anteriormente al 1o giugno dell'anno successivo a quello in cui termina il programma. In caso di mancato rispetto del termine previsto, il contributo finanziario della Comunità è ridotto del 25 % il 1o luglio, del 50 % il 1o settembre, del 75 % il 1o ottobre e del 100 % il 1o novembre di detto anno.

9. La Commissione delibera sull'aiuto entro il 15 ottobre. Essa informa anteriormente al 1o novembre gli Stati membri, riuniti in seno al comitato veterinario permanente, della decisione presa a fini di valutazione.

10. In collaborazione con le competenti autorità nazionali, la Commissione può effettuare controlli in loco per verificare l'applicazione dei programmi che beneficiano di un contributo finanziario della Comunità. A tal fine, i servizi della Commissione possono verificare, mediante il controllo di una percentuale rappresentativa di aziende, se l'autorità competente vigili o meno sul rispetto dell'applicazione dei programmi.

I controlli summenzionati possono essere effettuati in occasione di altri controlli svolti dagli esperti della Commissione in applicazione della legislazione relativa al settore veterinario.

La Commissione informa gli Stati membri circa il risultato dei controlli effettuati.

11. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative all'applicazione del paragrafo 8, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 41.

12. I programmi già approvati dalla Commissione o che saranno approvati per il periodo compreso tra il 1o luglio 1994 ed il 31 dicembre 1994 continuano ad essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 24 applicabili prima della modifica introdotta dalla decisione 94/370/CE del Consiglio, del 21 giugno 1994, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (5)(). I suddetti programmi si concludono comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1994.

»

8) All'articolo 25 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

« 3. Tuttavia, per i programmi da finanziare che devono essere approvati nel 1994, il contributo finanziario della Comunità potrà essere inferiore al 50 %.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede al riesame del presente articolo 25 entro il 31 dicembre 1995 alla luce dell'esperienza acquisita e degli obiettivi di realizzazione del mercato interno. »

9) L'articolo 26 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 26

Per le azioni di cui al presente titolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato annualmente nell'ambito della procedura di bilancio. »

10) Gli articoli 30 e 31 sono soppressi.

11) Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« Articolo 32

Ai fini del presente capitolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 3 a 11. »

12) All'articolo 36, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« I tirocini o le riunioni di perfezionamento in questione possano essere accessibili, in funzione delle disponibilità, a richiesta delle autorità competenti e previo accordo della Commissione, al personale dei paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione accordi di cooperazione in materia di controlli veterinari e a diplomati in scienze veterinarie desiderosi di completare la loro formazione nel settore della normativa comunitaria. »

13) Nell'articolo 38, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 3 a 11. »

14) Il testo dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Articolo 40

I pagamenti si effettuano in ecu secondo i tassi, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui è ricevuta la domanda di pagamento. »

15) È inserito il seguente articolo:

« Articolo 43 bis

La Commissione presenta ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulle condizioni di applicazione delle disposizioni della presente decisione. »

16) Nell'allegato, gruppo 1, aggiungere i seguenti trattini:

« - malattia vescicolosa del suino,

- peste suina classica allo stato endemico,

- necrosi ematopoietica infettiva (IHN). »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. C 4 del 6. 1. 1994, pag. 5.

(2) GU n. C 91 del 28. 3. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 23.

(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/77/CE della Commissione (GU n. L 36 dell'8. 2. 1994, pag. 15).

(5)() GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.