94/346/CE: Decisione del Consiglio, del 13 giugno 1994, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 22/06/1994 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0055
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1994 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia (94/346/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato monetario, visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che la Moldavia ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato; considerando che la Moldavia e la Comunità hanno espresso la propria disponibilità ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione; considerando che il sostegno finanziario dato dalla Comunità all'azione di riforma rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà la Moldavia alla Comunità; considerando che la Moldavia ha concluso con il Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo di stand-by a sostegno del suo programma economico e che tale accordo è stato approvato dal consiglio d'amministrazione del FMI il 17 dicembre 1993; considerando che le autorità moldave hanno chiesto assistenza finanziaria agli enti finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali e che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, resta da finanziare per il 1994 una somma di circa 155 milioni di USD per rafforzare le riserve valutarie della Moldavia e per evitare un'ulteriore compressione delle importazioni che potrebbe gravemente pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo moldavo si prefigge di raggiungere con la sua azione di riforma; considerando che la concessione alla Moldavia di un prestito a lungo termine della Comunità è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare la situazione del paese sotto il profilo delle riserve; considerando che è opportuno che il prestito delle Comunità sia gestito dalla Commissione; considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235, DECIDE: Articolo 1 1. La Comunità concede alla Moldavia un prestito a lungo termine per un importo massimo di 45 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di dieci anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve. 2. A tal fine la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che sono messi a disposizione della Moldavia attraverso la concessione di un prestito alla medesima. 3. Il prestito è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e la Moldavia. Articolo 2 1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità moldave le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi cui all'articolo 1, paragrafo 3. 2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte. Articolo 3 1. Il prestito è messo a disposizione della Moldavia in due quote. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, la prima quota è svincolata subordinatamente all'esito positivo del primo esame dell'applicazione del programma nel quadro dell'accordo di stand-by con il FMI. 2. La seconda quota è svincolata non prima del quarto trimestre del 1994, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, e subordinatamente alla constatazione di progressi soddisfacenti nell'attuazione dell'accordo di stand-by da parte della Moldavia. 3. I fondi sono versati alla Banca nazionale di Moldavia. Articolo 4 1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità. 2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Moldavia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà. 3. Su richiesta della Moldavia e qualora le circostanze consentano una riduzione del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un finanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni. 4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Moldavia. 5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Articolo 5 Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. C 111 del 21. 4. 1994, pag. 8. (2) Parere reso il 6 maggio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).