31994D0344

94/344/CE: Decisione della Commissione, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/1994 pag. 0045 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0122


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1994 che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/344/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che l'allegato I, capitolo 6 della direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme relative all'importazione di proteine animali trasformate destinate al consumo animale o di prodotti contenenti tali proteine; che, ai sensi di quanto disposto nel medesimo capitolo, le norme nazionali d'importazione vigenti prima del 18 dicembre 1992 relative ai requisiti prescritti con riguardo alla BSE e alla malattia del trotto (scrapie), possono essere mantenute dagli Stati membri in attesa di una decisione sul tipo di trattamento termico atto a distruggere l'agente responsabile;

considerando che l'importazione di alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati e contenenti proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio e di alimenti per animali da compagnia ottenuti da materiali a basso rischio è disciplinata dalla decisione 94/309/CE della Commissione (2);

considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione (3) ha stabilito un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di proteine animali traformate destinate al consumo animale o di prodotti contenenti tali proteine, ad eccezione della farina di pesce e di prodotti analoghi, ed un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di farina di pesce e prodotti analoghi;

considerando che occorre stabilire norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi dei prodotti qui considerati; che occorre altresì introdurre disposizioni differenziate per la farina di pesce e i prodotti analoghi e per le altre proteine animali trasformate destinate al consumo animale, tenendo anche conto del fatto che queste ultime possono essere ottenute da materiali ad alto rischio o da materiali a basso rischio, secondo le definizioni della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (4), modificata dalla direttiva 92/118/CEE;

considerando che è opportuno prevedere un periodo di tempo per l'attuazione del nuovo sistema di certificazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione da paesi terzi di proteine animali trasformate destinate al consumo animale ottenute da materiali ad alto rischio e di prodotti, compresi i miscugli, contenenti tali proteine, a condizione che siano stati trasformati in uno stabilimento riconosciuto e registrato a norma della direttiva 90/667/CEE e che siano scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato A.

Il primo comma non si applica agli alimenti per animali da compagnia confezionati in recipienti ermeticamente sigillati e contenenti proteine animali trasformate ottenute da materiali ad alto rischio.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione da paesi terzi di proteine animali trasformate destinate al consumo animale ottenute da materiali a basso rischio e di prodotti, compresi i miscugli, contenenti tali proteine, a condizione che siano stati trasformati in uno stabilimento riconosciuto e registrato a norma della direttiva 90/667/CEE e che siano scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato B.

Il primo comma non si applica agli alimenti per animali da compagnia.

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione da paesi terzi di farina di pesce e di farina di altri animali marini diversi dai mammiferi destinate al consumo animale e di prodotti, compresi i miscugli, contenenti tali proteine, a condizione che siano stati trasformati in uno stabilimento riconosciuto e registrato a norma della direttiva 90/667/CEE e che siano scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato C.

Il primo comma non si applica agli alimenti per animali da compagnia.

4. I certificati sanitari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono costituiti da un unico foglio e devono venir compilati in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua il controllo all'importazione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(2) GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62.

(3) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

(4) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate destinate al consumo animale e ottenute da materiali ad alto rischio e di prodotti contenenti tali proteine, compresi i miscugli ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia confezionati in contenitori ermeticamente sigillati

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle proteine o del prodotto

Natura delle proteine o del prodotto:

Proteine: (specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli (1):

Peso netto:

II. Origine delle proteine o del prodotto

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto:

III. Destinazione delle proteine o del prodotto

Le proteine o il prodotto sono spediti

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo (1):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

a) le proteine o il prodotto sopra descritti contengono esclusivamente o parzialmente proteine animali non destinate al consumo umano ottenute da materiali ad alto rischio, le quali sono state sottoposte al seguente trattamento termico:

riscaldamento fino al raggiungimento, nell'intera massa, di una temperatura di almeno 133 °C per un minimo di 20 minuti ad una pressione di 3 bar, con una dimensione delle particelle prima del trattamento non superiore a 5 cm,

e il campione prelevato con scelta casuale soddisfa le seguenti condizioni (1):

- clostridium perfringens: assenza in 1 g (3),

- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 (4),

- enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 in 1 g (4);

b) un campione del prodotto finale prelevato con scelta casuale è stato esaminato, immediatamente prima della spedizione, da un'autorità competente ed è risultato soddisfare la seguente condizione (1):

- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

c) le proteine o il prodotto sopra descritti

- sono stati ottenuti utilizzando proteine di ruminanti (5);

- sono stati ottenuti senza utilizzare proteine di ruminanti (5);

d) il prodotto finale

- è stato confezionato in imballaggi nuovi, oppure

- nel caso di spedizione alla rinfusa, i contenitori o qualsiasi altro mezzo di trasporto sono stati integralmente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso (5);

e) il prodotto finale è stato immagazzinato soltanto in depositi chiusi;

f) il prodotto finale è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento termico.

Fatto a ,

(località) il

(data)

(firma del veterinario ufficiale) (6)

Timbro (6)

(cognome in lettere maiuscole, qualifiche e titolo)

(1) Facoltativo.

(2) Dove: n = numero di unità che formano il campione; m = valore di soglia del numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri di tutte le unità del campione non è superiore a m; M = valore massimo del numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se il numero di batteri in una o più unità del campione è pari o superiore a M; c = numero di unità del campione con un numero di batteri compreso tra m e M; il campione continua ad essere considerato accettabile se il numero di batteri delle altre unità del campione non è superiore a m.

(3) Campione prelevato dopo il trattamento.

(4) Campione prelevato durante il magazzinaggio nello stabilimento di trasformazione.

(5) Cancellare la menzione che non interessa.

(6) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate destinate al consumo animale e ottenute da materiali a basso rischio e di prodotti contenenti tali proteine, compresi i miscugli ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle proteine o del prodotto

Natura delle proteine o del prodotto:

Proteine: (specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli (1):

Peso netto:

II. Origine delle proteine o del prodotto

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto:

III. Destinazione delle proteine o del prodotto

Le proteine o il prodotto sono spediti

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo (2):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato

1. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le proteine o il prodotto sopra descritti contengono esclusivamente o parzialmente proteine animali ottenute da materiali a basso rischio

e

a) sono stati prodotti in modo da venir sottoposti ad un trattamento che ha interessato l'intera massa e che ha consentito di soddisfare le condizioni indicate alla lettera b);

b) hanno dimostrato di rispettare le condizioni di seguito indicate (1) nel corso di un esame condotto su un campione prelevato con scelta casuale da ciascuna partita lavorata durante il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione:

- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

- enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102 in 1 g;

c) non sono stati ottenuti da

- animali allevati nell'ambito dell'attività agricola, morti in circostanze diverse da una macellazione, compresi gli animali nati morti e i feti abortiti nonché, fatte salve le situazioni d'emergenza che impongono l'abbattimento per ragioni di benessere, animali di fattoria morti durante il trasporto;

- animali abbattuti nel quadro di misure di lotta contro malattie nell'azienda agricola o in qualsiasi altro luogo designato dall'autorità competente;

- rifiuti di origine animale, compreso il sangue, di animali che in sede di ispezione veterinaria effettuata in occasione della macellazione, hanno presentato segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali;

- parti di un animale normalmente macellato che non sono state presentate all'ispezione post mortem, esclusi pelle, zoccoli, penne e piume, lana e pelame, corna, sangue e prodotti analoghi;

- carni, carne di pollame, selvaggina e prodotti alimentari di origine animale deteriorati;

- animali, carni fresche, carne di pollame, selvaggina, prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari che all'atto delle ispezioni previste dalla legislazione comunitaria siano risultati sprovvisti dei requisiti sanitari prescritti per l'importazione nella Comunità;

- rifiuti di origine animale contenenti residui di sostanze che rappresentano un pericolo per la salute dell'uomo e degli animali, nonché latte, carne o prodotti di origine animale inidonei al consumo umano in considerazione della presenza di tali residui.

2. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

a) le proteine o il prodotto sopra descritti

- sono stati ottenuti utilizzando proteine di ruminanti (2);

- sono stati ottenuti senza utilizzare proteine di ruminanti (2);

b) un campione del prodotto finale prelevato con scelta casuale è stato esaminato, immediatamente prima della spedizione, dall'autorità competente ed è risultato soddisfare la seguente condizione (1).

- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

c) il prodotto finale

- è stato confezionato in imballaggi nuovi, oppure

- nel caso di spedizione alla rinfusa, i contenitori o qualsiasi altro mezzo di trasporto sono stati integralmente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso (2);

d) il prodotto finale è stato immagazzinato soltanto in depositi chiusi;

e) il prodotto finale è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento termico.

Fatto a ,

(località) il

(data)

(firma del veterinario ufficiale) (5)

Timbro (5)

(cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni)

(1) Soltanto se non sono spediti alla rinfusa.

(2) Facoltativo.

(3) Dove: n = numero di unità che formano il campione; m = valore di soglia del numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri di tutte le unità del campione non è superiore a m; M = valore massimo del numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se il numero di batteri in una o più unità del campione è pari o superiore a M; c = numero di unità del campione con un numero di batteri compreso tra m e M; il campione continua ad essere considerato accettabile se il numero di batteri delle altre unità del campione non è superiore a m.

(4) Cancellare la menzione che non interessa.

(5) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

ALLEGATO C

CERTIFICATO SANITARIO per la spedizione verso la Comunità europea di farina di pesce, compresa la farina di animali marini diversi dai mammiferi, e di prodotti contenenti tale farina, compresi i miscugli ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore:

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle proteine o del prodotto

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli (1):

Peso netto:

II. Origine delle proteine o del prodotto

Indirizzo e numero di controllo ufficiale dello stabilimento riconosciuto:

III. Destinazione delle proteine o del prodotto

La farina di pesce è spedita

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo (1):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le proteine o il prodotto sopra descritti

a) sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale è stata raggiunta la temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa;

b) hanno dimostrato di rispettare le condizioni di seguito indicate (1) nel corso di un esame condotto su un campione prelevato con scelta casuale durante il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione:

- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

- enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102 in 1 g;

c) sono stati ottenuti da pesci, o altri animali marini diversi dai mammiferi, catturati in mare aperto, oppure da frattaglie fresche di pesce provenienti da impianti di lavorazione di prodotti ittici destinati al consumo umano;

d) non sono stati ottenuti da pesce deteriorato;

e) non sono stati ottenuti da pesce che all'atto delle ispezioni previste dalla legislazione comunitaria sia risultato sprovvisto dei requisiti sanitari prescritti per l'importazione nella Comunità;

f) un campione del prodotto finale prelevato con scelta casuale è stato esaminato, immediatamente prima della spedizione, dall'autorità competente ed è risultato soddisfare la seguente condizione (1):

- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

g) il prodotto finale

- è stato confezionato in imballaggi nuovi (3), oppure

- nel caso di spedizione alla rinfusa, i contenitori o qualsiasi altro mezzo di trasporto sono stati integralmente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso (3);

h) il prodotto finale è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento termico.

Fatto a ,

(località) il

(data)

(firma del veterinario ufficiale) (4)

Timbro (4)

(cognome in lettere maiuscole qualifiche e titolo)

(1) Facoltativo.

(2) Dove: n = numero di unità che formano il campione; m = valore di soglia del numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri di tutte le unità del campione non è superiore a m; M = valore massimo del numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se il numero di batteri in una o più unità del campione è pari o superiore a M; c = numero di unità del campione con un numero di batteri compreso tra m e M; il campione continua ad essere considerato accettabile se il numero di batteri delle altre unità del campione non è superiore a m.

(3) Cancellare la menzione che non interessa.

(4) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.