31994D0256

94/256/CECA: Decisione della Commissione del 12 aprile 1994 relativa alla concessione da parte della Germania di aiuti all' impresa siderurgica EKO Stahl AG, Eisenhüttenstadt (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 03/05/1994 pag. 0045 - 0051


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1994 relativa alla concessione da parte della Germania di aiuti all'impresa siderurgica EKO Stahl AG, Eisenhuettenstadt (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (94/256/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

I L'industria siderurgica comunitaria sta attraversando la sua crisi più grave dalla prima metà degli anni ottanta. Le difficoltà sono dovute al generale rallentamento dell'economia, che ha avuto notevoli ripercussioni sull'attività industriale in generale e sull'industria siderurgica in particolare, comportando un forte squilibrio tra offerta e domanda, accompagnato da un crollo dei prezzi. Inoltre il mercato mondiale in generale è fiacco, quello comunitario risente della pressione delle importazioni e il contenzioso commerciale con gli Stati Uniti ha pregiudicato in notevole misura le esportazioni comunitarie verso tale mercato. Tutti questi fattori hanno concorso ad aggravare la situazione finanziaria di quasi tutte le imprese siderurgiche della Comunità.

II Nel novembre 1993 la Germania ha notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione e parziale privatizzazione dell'impresa siderurgica EKO Stahl AG, Eisenhuettenstadt.

L'impresa che si trova nel Land del Brandeburgo, nel territorio dell'ex RDT, era un « Kombinat » costituito dopo la seconda guerra mondiale nel quadro dell'allora dominante economia socialista. Dopo l'unificazione tedesca del 1990 l'impresa è divenuta una società per azioni (Aktiengesellschaft). Azionista unico della società è la Treuhandanstalt (THA), una holding pubblica che gestisce le imprese già di proprietà dello Stato della ex RDT.

Il piano di ristrutturazione, presentato il 4 novembre 1993 e modificato il 12 novembre 1993, prevede un cambiamento della forma giuridica dell'impresa da società per azioni a società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschraenkter Haftung) e l'acquisizione del 60 % delle azioni da parte del gruppo italiano Riva. Il contratto impone all'acquirente di rilevare il restante pacchetto azionario, a richiesta della THA, sulla base di un valore risultante dalla redditività del capitale nel periodo aprile-giugno 1999.

La decisione di cedere a Riva la maggioranzta delle azioni è stata presa in seguito ad una gara generale e incondizionata che è stata chiusa nell'ottobre 1993. Dopo un approfondito esame delle tre offerte ricevute, la THA ha concluso che l'offerta del gruppo Riva era la migliore. Il governo tedesco ha trasmesso alla Commissione il documento, preparato dalla THA, nel quale venivano messe a confronto le offerte, nonché alcune informazioni supplementari per la valutazione delle varie proposte.

Il piano di ristrutturazione prevede l'ammodernamento degli attuali impianti di produzione di ghisa grezza, acciaio grezzo e nastri laminati a freddo e di ritrattamento, senza modifiche delle capacità, e l'installazione di un nuovo impianto per la laminazione a caldo di nastri larghi con una capacità di 900 000 t/anno, per colmare la lacuna tecnologica esistente nel processo di produzione che è stata finora aggirata facendo laminare i prodotti altrove a caro prezzo. L'impianto di taglio dei nastri stretti da coils larghi laminati a caldo sarà chiuso.

Gli investimenti previsti ammontano a 280 Mio di DM per gli impianti di produzione di ghisa grezza, a 150 Mio di DM per gli impianti di produzione di acciaio grezzo, a 400 Mio di DM per l'impianto di laminazione a caldo e a 270 Mio di DM per l'impianto di laminazione a freddo. Riva prenderebbe a suo carico 450 Mio di DM, la THA 350 Mio di DM e 300 Mio di DM verrebbero reperiti ricorrendo ad aiuti agli investimenti a titolo di regimi generali di aiuti regionali.

La THA fornirà un contributo di 163 Mio di DM per coprire le perdite fino alla privatizzazione. Per la copertura delle perdite future, fino al completamento della ristrutturazione, la THA ha accettato di pagare a Riva un prezzo di acquisto negativo di 180 Mio di DM, che confluiranno immediatamente nel capitale sociale della nuova società a responsabilità limitata, nonché di conferire all'impresa un capitale di 120 Mio di DM. Riva contribuirà a coprire le perdite durante la fase di ristrutturazione con 30 Mio di DM.

Il piano prevede riduzioni di personale di circa 1 600 unità, pari al 45,7 %, da 3 500 nel 1993 a 1 900 nel 1996. La riduzione totale dei posti di lavoro dalla fine del 1989 (11 510 unità) ammonterà così a 9 610 unità, ossia all'83,5 %.

La Germania ha notificato inoltre alla Commissione l'intenzione del gruppo Riva di chiudere uno dei suoi impianti di laminazione a caldo situato sul territorio dell'ex RDT; si tratta di un laminatoio per profilati medi con una capacità di 320 000 t/anno facente parte degli stabilimenti HES Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH (Hennigsdorf/Brandeburgo).

Nella sua valutazione del piano di ristrutturazione la Commissione ha accertato la presenza di aiuti, pari complessivamente a 813 Mio di DM, incompatibili con il trattato CECA e con la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione (1) (codice degli aiuti a favore della siderurgia). Una parte degli aiuti, pari a 300 Mio di DM, può essere considerata compatibile con il corretto funzionamento del mercato comune in virtù dell'articolo 5, terzo trattino del codice degli aiuti alla siderurgia, che consente aiuti agli investimenti a titolo di regimi generali di aiuti regionali a favore delle imprese siderurgiche che si trovano sul territorio dell'ex RDT, purché gli aiuti siano accompagnati da una riduzione della capacità globale di tale territorio. Questi aiuti formeranno oggetto di una decisione separata della Commissione.

III Il piano di ristrutturazione elaborato dall'acquirente e dalla THA intende ripristinare l'efficienza economico-finanziaria di EKO Stahl entro il 1997. L'attuale piano si basa inoltre sulla disponibilità di un investitore privato con esperienza nel settore siderurgico a mettere a rischio ingenti capitali. Un consulente indipendente, incaricato dalla Commissione, in collaborazione con la Germania, di valutare le prospettive di EKO Stahl, ha dichiarato apertamente che la società potrà raggiungere un'efficienza economico-finanziaria duratura solo se verrà dotata di capacità di laminazione a caldo. L'investitore, selezionato con una gara aperta e incondizionata, si è dimostrato disposto ad assumere il rischio connesso al ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa senza usufruire di ulteriori aiuti oltre a quelli previsti nel piano di ristrutturazione.

IV La situazione estremamente difficile del mercato siderurgico comunitario ha compromesso la situazione delle imprese del settore in diversi Stati membri, compresa la Germania. Il consolidamento e il risanamento economico-finanziario della struttura di EKO Stahl AG contribuisce al conseguimento degli obiettivi del trattato CECA, in particolare di quelli indicati agli articoli 2 e 3. La Commissione ritiene che le misure finanziarie pubbliche proposte dalla Germania siano necessarie per il conseguimento di detti obiettivi. Essa si trova quindi di fronte a una situazione non specificamente prevista dal trattato. In queste circostanze eccezionali occorre avvalersi del primo comma dell'articolo 95 per consentire alla Comunità di raggiungere gli scopi definiti negli articoli iniziali del trattato.

Nel contempo, tuttavia, è essenziale assicurare che l'aiuto autorizzato sia limitato allo stretto necessario e non alteri le condizioni degli scambi nella Comunità in misura contraria al comune interesse, in particolare alla luce delle attuali difficoltà del mercato siderurgico comunitario. Occorre quindi che vi siano contropartite adeguate, commisurate all'ammontare degli aiuti eccezionalmente autorizzati, che diano un rilevante contributo al necessario risanamento strutturale del settore.

V Il piano di ristrutturazione proposto prevede la creazione di un nuovo impianto di laminazione a caldo di nastri larghi con una capacità di 900 000 t/anno. Una riduzione della capacità di laminazione a caldo di prodotti finiti della stessa EKO Stahl è però impossibile. I nuovi impianti di laminazione a caldo sono necessari per consentire all'impresa di raggiungere un'efficienza economico-finanziaria duratura, poiché l'attuale lacuna nel processo di produzione determina uno svantaggio competitivo antieconomico.

Va considerato tuttavia che le condizioni applicate in tutta la Comunità alla ristrutturazione del settore siderurgico durante la prima metà degli anni '80, e a favore della siderurgia spagnola e portoghese dopo l'adesione di questi paesi alla Comunità, ammettevano riduzioni della capacità globale di un territorio come contropartita agli aiuti proposti.

Considerando che, rispetto sia all'industria siderurgica della Comunità a Dieci che all'industria siderurgica di Spagna e Portogallo, il settore siderurgico dell'ex RDT si trovava, nel momento in cui questo territorio è entrato a far parte della Comunità, in una situazione particolarmente non competitiva a causa delle deficienze strutturali dell'economia pianificata e considerando che questa è la prima ristrutturazione dell'industria siderurgica dei cinque nuovi Laender tedeschi, è giusto procedere anche in questo caso ad una simile presa in considerazione della riduzione della capacità globale del territorio.

Con l'incremento di capacità di prodotti laminati a caldo per 900 000 t/anno negli stabilimenti di Eisenhuettenstadt, previsto nel piano di ristrutturazione, e la riduzione di capacità da effettuare negli impianti di Hennigsdorf, tenendo conto delle riduzioni globali di capacità necessarie nell'ex RDT per compensare gli aiuti regionali ammessi ai sensi dell'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia a favore delle imprese siderurgiche del territorio dell'ex RDT nonché della Saechsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/Sachsen, la riduzione di capacità che può ancora essere messa in conto per compensare gli aiuti a favore di EKO Stahl sulla base delle considerazioni suesposte ammonta a 462 000 t/anno.

Questa riduzione della capacità globale netta di prodotti finiti laminati a caldo costituisce un contributo ragionevole alla riduzione degli effetti di distorsione della concorrenza dell'aiuto in questione. Tuttavia, per garantire che la creazione di capacità abbia il minore impatto possibile sul già depresso mercato siderurgico della Comunità, è necessario porre una serie di condizioni. L'ampliamento di capacità del nuovo impianto dovrà raggiungere 900 000 t/anno solo dopo tre anni a partire dal 1994. La capacità del nuovo impianto dovrà restare di 900 000 t/anno per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima chiusura di capacità o dall'ultimo versamento di aiuti agli investimenti nel quadro del piano di ristrutturazione (va presa in considerazione la posteriore di tali due date). Essa dovrà essere limitata ad un importo notevolmente inferiore a 2 milioni di t/anno per altri cinque anni. Durante i primi cinque anni i coils laminati a caldo, prodotti nel nuovo impianto, dovranno essere utilizzati esclusivamente come prodotti intermedi per gli impianti di laminazione a freddo dell'impresa.

È essenziale che le chiusure globali proposte dalla Germania siano definitive e irreversibili in modo che le relative capacità cessino di deprimere il mercato siderurgico della Comunità. Gli impianti chiusi devono pertanto essere demoliti o venduti al di fuori dell'Europa.

VI Non basta vigilare, per tutto il periodo di ristrutturazione, a che gli aiuti autorizzati consentano all'impresa di recuperare l'efficienza economico-finanziaria entro il 1998: occorre anche che gli aiuti siano limitati allo stretto necessario. Sotto questo profilo ci si deve assicurare che l'impresa, grazie alle misure di ristrutturazione finanziaria, non acquisisca un indebito vantaggio rispetto alle altre imprese del settore, beneficiando fin dall'inizio di una limitazione dei suoi oneri finanziari netti ad un livello inferiore al 3,5 % del fatturato annuo, che è la corrente media comunitaria per le industrie siderurgiche. È inoltre opportuno esigere che all'impresa o al suo successore legale, non sia consentito di chiedere, né di ottenere, sgravi fiscali per le perdite passate o future coperte dagli aiuti nel quadro della ristrutturazione. Infine qualsiasi ulteriore prestito deve essere concesso alle normali condizioni di mercato e qualsiasi nuovo debito contratto con lo Stato non deve beneficiare di un trattamento preferenziale. Aiuti agli investimenti devono essere concessi solo per coprire i costi reali dei singoli investimenti necessari ad attuare la ristrutturazione secondo il piano sottoposto alla Commissione. Se i costi degli investimenti si riveleranno inferiori al preventivo, anche gli aiuti saranno ridotti nella stessa proporzione.

VII È necessario che la Commissione eserciti una rigorosa vigilanza sull'attuazione della presente decisione per tutta la durata della ristrutturazione e fino alla fine del 1998.

Per esercitare efficacemente tale opera di vigilanza la Commissione dovrà chiedere la piena e stretta collaborazione della Germania, cui saranno imposti chiari e rigorosi obblighi di comunicazione delle informazioni pertinenti.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai seguenti elementi:

- rispetto dell'obbligo di chiudere le capacità di laminazione a caldo di Hennigsdorf;

- rispetto degli obblighi relativi alle limitazioni di capacità dei nuovi impianti di laminazione a caldo di EKO Stahl e all'utilizzo dei prodotti fabbricati in tali impianti;

- progressi verso l'efficienza economico-finanziaria;

- concessione di aiuti nel quadro del piano di ristrutturazione nonché fonte e condizioni di qualsiasi ulteriore finanziamento;

- investimenti;

- riduzioni del personale;

- produzione e effetti sul mercato;

- risultati finanziari.

La Commissione presenterà semestralmente una relazione al Consiglio per tenerlo informato dell'andamento del piano.

È necessario assicurarsi che l'aiuto non venga utilizzato per pratiche di concorrenza sleale. La Commissione potrà effettuare accertamenti a norma dell'articolo 47 del trattato per verificare le informazioni fornite e in particolare l'osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione dell'aiuto. In tale contesto, qualora uno Stato membro dovesse denunciare che l'aiuto consente all'impresa di praticare una sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvierà un'indagine, in particolare a norma dell'articolo 60 del trattato.

Inoltre, se sulla base delle informazioni fornite dovesse constatare che le condizioni stabilite nella decisione a norma dell'articolo 95 non sono state rispettate, la Commissione potrà chiedere la sospensione del pagamento degli aiuti o il rimborso degli aiuti già versati. In caso d'inosservanza di detta decisione da parte della Germania si applicherà l'articolo 88 del trattato.

La Commissione si riserva di esigere rapporti con periodicità trimestrale e di incaricare un consulente indipendente, scelto con il consenso della Germania, di assisterla nelle sue funzioni di verifica.

La Commissione si avvarrà di tutti i suoi poteri per assicurare che l'impresa beneficiaria degli aiuti rispetti le condizioni stabilite dalla presente decisione, compreso il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria, e gli obblighi derivanti dal trattato CECA. Se dai rapporti di controllo risultassero sensibili scostamenti dai dati finanziari sulla base dei quali è stata valutata la possibilità di ritorno all'efficienza economico-finanziaria, la Commissione si riserva di esigere che vengano presi gli opportuni provvedimenti per rafforzare le misure di ristrutturazione.

VIII Una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 95 del trattato ha in sé carattere straordinario, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA. Alla luce degli elementi sopra descritti la Commissione può, nel presente caso, autorizzare a titolo eccezionale gli aiuti, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti qui di seguito. Gli aiuti in questione, che sono destinati a rispristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro il 1997, sono da considerare come gli ultimi ammissibili. Qualora non fosse possibile ripristinare l'efficienza economico-finanziaria entro tale data la Germania si asterrà dal chiedere qualsiasi ulteriore deroga a norma dell'articolo 95 del trattato a favore dell'impresa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Possono essere dichiarati compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli da 2 a 6, i seguenti aiuti, espressi in importo massimo, che la Germania intende concedere a EKO Stahl AG/GmbH:

- 163 Mio di DM per compensare le perdite accumulate dal 1o luglio 1990 fino alla privatizzazione dell'impresa;

- 300 Mio di DM per compensare le perdite durante la fase di ristrutturazione fino alla fine del 1996;

- 350 Mio di DM di aiuti agli investimenti.

2. La Germania garantisce che il totale degli aiuti autorizzati ai sensi dell'articolo 95 del trattato e della decisione n. 3855/91/CECA per l'intero piano di ristrutturazione di EKO Stahl non superi in alcun caso l'intensità del 70 % e che gli aiuti agli investimenti siano esclusivamente destinati alla copertura dei costi dei singoli investimenti.

3. Il nuovo proprietario di EKO Stahl non può ricevere alcun aiuto supplementare (salvo gli aiuti per le misure sociali ai sensi della decisione n. 3855/91/CECA) in occasione della chiusura dei suoi stabilimenti di Hennigsdorf, collegata al piano di ristrutturazione.

4. L'ammontare degli aiuti è stato calcolato in funzione del ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro il 1997. Qualora il ritorno all'efficienza non si realizzi entro tale data, la Germania si astiene dal chiedere ulteriori deroghe a norma dell'articolo 95 del trattato a favore dell'impresa.

5. Gli aiuti di cui sopra non devono essere utilizzati per pratiche di concorrenza sleale.

6. Fatte salve le misure di aiuto di cui al presente articolo, previste dal piano di ristrutturazione, qualsiasi ulteriore credito all'impresa deve essere concesso alle normali condizioni di mercato; l'impresa non può beneficiare di sospensione della restituzione dei debiti né di agevolazioni per quanto riguarda i suoi debiti verso lo Stato.

Articolo 2

1. Il nuovo impianto per la laminazione a caldo di nastri larghi, che sarà acquistato dalla nuova impresa, deve avere una capacità il più possibile vicina a una produzione massima di 900 000 t/anno.

La Germania deve dimostrare alla Commissione, prima dell'acquisto del nuovo impianto, che la nuova impresa ha soddisfatto la suddetta condizione dopo aver adeguatamente tenuto conto della disponibilità sul mercato di tali impianti, usati o nuovi.

Qualora l'impianto di laminazione approvato dalla Commissione dovesse avere una capacità tecnologica superiore a 900 000 t/anno, esso dovrà essere opportunamente trasformato, introducendovi una strozzatura tecnologica, in modo da limitarne la capacità a 900 000 t/anno.

2. La produzione nel nuovo impianto di laminazione a caldo di nastri larghi è sviluppata in modo da raggiungere la capacità di 900 000 t/anno solo dopo tre anni dal 1994.

La limitazione della capacità è mantenuta per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima chiusura ovvero dell'ultimo versamento degli aiuti agli investimenti concessi nel quadro del piano di ristrutturazione (va presa in considerazione la posteriore di tali due date).

Al termine del suddetto periodo di cinque anni inizia un altro periodo della stessa durata nel quale la capacità di produzione di nastri larghi laminati a caldo di EKO Stahl dovrà mantenersi notevolmente al di sotto di 2 milioni di t/anno.

Durante i primi cinque anni di limitazione della capacità la Germania assicura che la produzione di acciaio laminato a caldo realizzata negli stabilimenti di EKO Stahl sia utilizzata dagli attuali e dai futuri proprietari esclusivamente per un'ulteriore trasformazione negli impianti di laminazione a freddo di EKO Stahl.

3. La Germania garantisce che gli aiuti autorizzati con la presente decisione non siano utilizzati per incrementare le attuali capacità di produzione di acciaio di EKO Stahl, prescindendo dalla capacità derivante dalla prevista installazione di un impianto di laminazione a caldo di nastri larghi, tecnologicamente limitata a 900 000 t/anno. Non vi saranno incrementi delle capacità rimanenti nel quadro del piano di ristrutturazione, a parte quelli derivanti da incrementi di produttività, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima chiusura di capacità o dell'ultimo versamento di aiuti agli investimenti (va presa in considerazione la posteriore di tali due date).

Articolo 3

1. Sono effettuate le seguenti chiusure definitive di capacità di produzione:

- L'impianto di produzione di nastri medi n. 450 di HES Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, Hennigsdorf/Brandeburgo, con una capacità di 320 000 t/anno, è chiuso entro il 30 giugno 1994. La chiusura deve essere definitiva e irreversibile.

- La riduzione definitiva e irreversibile delle capacità di laminazione a caldo delle imprese dell'ex RDT tra il 1o luglio 1990 e il 31 dicembre 1996, compresa la chiusura dell'impianto di Hennigsdorf, dovrà ammontare a 2 057 000 t/anno, comprese le chiusure necessarie a compensare le deroghe ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 3855/91/CECA e gli aiuti a favore di SEW Freital autorizzati ai sensi dell'articolo 95 del trattato, senza tener conto delle nuove capacità previste nel quadro del piano di ristrutturazione di EKO Stahl.

2. Il carattere definitivo delle chiusure è assicurato dalla demolizione degli impianti interessati o dalla loro vendita al di fuori dell'Europa.

Articolo 4

L'approvazione degli aiuti di cui all'articolo 1 è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

1) gli oneri finanziari netti della nuova EKO Stahl GmbH sono pari almeno al 3,5 % del fatturato annuo alla data della privatizzazione;

2) l'impresa o il suo successore legale non chiede né riceve sgravi fiscali a titolo delle perdite passate accumulate fino alla privatizzazione o delle perdite future se coperte da aiuti di Stato;

3) l'impresa beneficiaria esegue tutte le misure di ristrutturazione indicate nel piano di ristrutturazione sottoposto alla Commissione, secondo il calendario ivi previsto.

Articolo 5

1. La Germania assicura piena collaborazione al seguente sistema di sorveglianza della presente decisione:

a) la Germania presenta alla Commissione due volte l'anno, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre, un rapporto contenente informazioni esaurienti, secondo quanto indicato nell'allegato sull'impresa beneficiaria e sulla sua ristrutturazione. Il primo di questi rapporti dovrà pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 1994 e l'ultimo entro il 15 settembre 1998, salvo diversa decisione della Commissione;

b) i rapporti contengono tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa sorvegliare il processo di ristrutturazione, la creazione e l'utilizzazione delle capacità e forniranno dati finanziari sufficienti per consentire alla Commissione di verificare l'adempimento delle condizioni e dei requisiti cui è subordinata la presente decisione. I rapporti devono comportare almeno tutte le informazioni indicate nell'allegato, che la Commissione si riserva di modificare in base all'andamento della sorveglianza stessa. La Germania è tenuta ad obbligare l'impresa beneficiaria a comunicare tutte le informazioni rilevanti che, in altre circostanze, potrebbero essere considerate confidenziali.

2. Sulla base dei rapporti la Commissione redige le proprie relazioni semestrali da sottoporre al Consiglio, rispettivamente entro il 1o maggio e il 1o novembre, per consentire, eventualmente, a quest'ultimo di discuterle. Qualora l'impresa beneficiaria intenda effettuare investimenti per la creazione o l'ampliamento di capacità, la Commissione ne informa il Consiglio, presentando una relazione illustrante le modalità di finanziamento di tali investimenti e comprovante l'assenza di aiuti di Stato.

Articolo 6

1. La Commissione si riserva di esigere in qualsiasi momento che i rapporti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 siano presentati con periodicità trimestrale, se lo riterrà necessario per assolvere alle sue funzioni di sorveglianza. Essa si riserva inoltre d'incaricare, in ogni momento, un consulente indipendente, scelto con il consenso della Germania, di valutare i risultati della soveglianza, d'intraprendere tutti gli accertamenti necessari e di riferire al Consiglio.

2. La Commissione può disporre tutti gli accertamenti presso le imprese beneficiarie degli aiuti, a norma dell'articolo 47 del trattato, che siano necessari per verificare l'esattezza delle informazioni comunicate nei rapporti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e in particolare il rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione. Qualora uno Stato membro denunci alla Commissione che gli aiuti di Stato consentono all'impresa beneficiaria pratiche di sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvia un'indagine a norma, in particolare, dell'articolo 60 del trattato.

3. Nel valutare i rapporti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 la Commissione si accerterà, in particolare, del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

Articolo 7

1. Senza pregiudizio delle sanzioni che ha il potere d'imporre in virtù del trattato CECA, la Commissione può esigere in qualsiasi momento la sospensione del pagamento degli aiuti o il rimborso degli aiuti già versati qualora constati che le condizioni stabilite nella presente decisione non sono rispettate. Qualora la Germania non si conformi agli obblighi ad essa imposti nel quadro di una decisione in tal senso, si applica l'articolo 88 del trattato.

2. Qualora accerti, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sensibili scostamenti rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali è stata valutata l'efficienza economico-finanziaria, la Commissione può inoltre esigere dalla Germania che siano presi gli idonei provvedimenti per rafforzare le misure di ristrutturazione dell'impresa beneficiaria degli aiuti.

Articolo 8

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

ALLEGATO

Informazioni richieste dalla Commissione a) Riduzioni di capacità

- Data (effettiva o prevista) di cessazione della produzione,

- data (effettiva o prevista) di smantellamento (1) dell'impianto,

- se l'impianto viene venduto, data (effettiva o prevista) di vendita, identità e paese dell'acquirente,

- prezzo di vendita.

b) Investimenti

- Particolari dell'investimento realizzato,

- data di completamento,

- costo dell'investimento, fonti di finanziamento e importo degli eventuali aiuti connessi all'investimento stesso,

- data di versamento degli aiuti.

c) Riduzioni di personale

- Numero e calendario delle soppressioni di posti di lavoro,

- costo totale,

- ripartizione del finanziamento dei costi.

d) Produzione e vendite

- Produzione mensile di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria,

- prodotti venduti, con specificazione dei volumi, dei prezzi e dei mercati.

e) Risultati finanziari

- Andamento di una serie di indicatori finanziari atti a valutare i progressi realizzati verso il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria (i risultati e gli indicatori finanziari devono essere presentati in maniera tale da consentire un confronto con il piano di ristrutturazione finanziaria dell'impresa),

- livello degli oneri finanziari,

- particolari e calendario degli aiuti ricevuti e costi coperti dagli stessi,

- condizioni degli eventuali nuovi prestiti (da qualsiasi fonte).

f) Privatizzazione

- Prezzo di vendita e trattamento delle passività in corso,

- destinazione dei proventi della vendita,

- data di vendita,

- situazione finanziaria della società al momento della vendita.

g) Costituzione di una nuova società o nuovi impianti con estensione delle capacità

- Identità di ciascun partecipante del settore pubblico o privato,

- fonti dei finanziamenti dei partecipanti per la costituzione della nuova società o la realizzazione dei nuovi impianti,

- condizioni della partecipazione degli azionisti privati e pubblici,

- struttura della direzione della nuova società.

(1) Secondo la definizione data nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione (GU n. L 286 del 16. 10. 1991, pag. 20).