31994D0215

94/215/CECA: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1994, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 06/05/1994 pag. 0001 - 0062


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1994 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede) (94/215/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

viste le informazioni pervenute alla Commissione e gli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 47 del trattato CECA da funzionari della Commissione,

viste le osservazioni scritte e orali presentate ai sensi dell'articolo 36 del trattato CECA a nome e per conto delle parti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. SINTESI DELLE RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA

(1) Le restrizioni della concorrenza contestate dalla Commissione hanno origine in una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto di fissare i prezzi, assegnare quote e scambiare un ampio numero di informazioni sul mercato delle travi nella Comunità. Alcuni di tali accordi o pratiche concordate risalgono almeno al 1984.

(2) Tale cooperazione tra produttori e distributori europei di travi e tra alcune delle loro associazioni si esplica a diversi livelli che possono essere così riassunti:

a) COMUNITÀ

A livello comunitario la sede più importante di tale cooperazione è costituita dalle riunioni di un gruppo noto come «commissione travi» che fa capo, tra altri, ad Eurofer. Vanno ricordate a questo proposito anche le altre attività svolte da Eurofer in questo settore.

b) SINGOLI MERCATI

Oltre alle riunioni della commissione travi, le imprese e associazioni di imprese si incontrano anche a scadenze più irregolari per esaminare i mercati di singoli Stati membri - segnatamente Italia, Francia e Germania - e coordinare le proprie attività su tali mercati.

c) SINGOLI ACCORDI

Oltre alla cooperazione sopra delineata, alcune imprese hanno stretto singoli accordi di ripartizione dei mercati e/o di fissazione dei prezzi.

d) EUROFER/SCANDINAVIA

Talune imprese e associazioni di imprese della Comunità incontrano regolarmente le loro omologhe norvegesi, svedesi e finlandesi alle riunioni cosiddette «Eurofer/Scandinavia» in cui sono staté discussi i mercati scandinavi (compreso quello danese).

B. I PRODOTTI INTERESSATI

(3) I prodotti interessati dalla presente procedura sono travi ad ali larghe ed altri profilati ad I, H e U con uno spessore di 80 mm o più (ad eccezione dei profilati per armature di miniera). L'insieme di tali prodotti è indicato con la denominazione «travi» nella presente decisione. Trattasi di prodotti lunghi finiti laminati a caldo che vengono utilizzati principalmente nelle costruzioni. Le travi sono prodotti CECA ai sensi dell'articolo 81 del trattato CECA.

Le imprese ed associazioni interessate classificano le travi in varie categorie. La tabella seguente presenta i tipi di prodotto secondo la classificazione tedesca del luglio 1987:

"" ID="1">1> ID="2">IPN 80 - 220

UPN 80 - 220"> ID="1">2a> ID="2">IPE 80 - 220"> ID="1">2b1> ID="2">HE 100 - 180"> ID="1">2b2> ID="2">UPN 240 - 300

IPE 240 - 330

HE 200 - 220"> ID="1">2b3> ID="2">IPN 240 - 300

IPE 360 - 400

HE 240 - 300"> ID="1">2c> ID="2">IPN 320 - 500

UPN 320 - 400

IPE 450 - 600

HE 320 - 600"> ID="1">3> ID="2">IPN 550 - 600

IPE 750

HE 650 - 1 000">

A decorrere dal 1o luglio 1990 è stata introdotta in Germania una nuova categoria 2d (UPN 320 - 400).

Le stesse categorie (salvo modifiche di poco conto) sono utilizzate da tutte le parti in causa per i mercati CECA sul continente.

Nel Regno Unito, dove hanno tuttora corso le unità di misura «imperiali», si utilizzano categorie diverse. I prodotti interessati sono classificati come travetti, travi/pilastri e ferri a U. Nel quarto trimestre 1990, ad esempio, erano in applicazione le seguenti categorie:

"" ID="1">A 1> ID="2">203 × 133 peso espresso in kg

152 × 152 peso espresso in kg"> ID="1">A 2> ID="2">203 × 102

254 × 102 × 22 unicamente

254 × 146 peso espresso in kg

305 × 165 peso espresso in kg

356 × 171 peso espresso in kg

406 × 178 × 54

406 × 178 × 60unicamente

457 × 191 × 67

457 × 191 × 74unicamente

533 × 210 × 82

533 × 210 × 92unicamente

203 × 203 × 46

203 × 203 × 52

203 × 203 × 60

unicamente

254 × 254 × 73

254 × 254 × 89unicamente"> ID="1">A 3> ID="2">Tutte le altre travi e pilastri">

(4) Ai sensi dei vari provvedimenti adottati dalla Commissione a partire dal 1980 per far fronte alla crisi dell'industria siderurgica (cfr. infra paragrafo G), le travi, unitamente ai profilati per armature di miniera, erano denominate «categoria III». Benché i provvedimenti in oggetto non siano più d'applicazione, quest'espressione è tuttora in uso nell'industria.

C. IL MERCATO

(5) Come risulta dalla tabella 1, la produzione di travi nella CECA è cresciuta notevolmente negli ultimi anni fino al 1990 (1):

Tabella 1 Produzione nella CECA "(in 1 000 t)>

"> ID="1">1984> ID="2">4 769"> ID="1">1985> ID="2">5 218"> ID="1">1986> ID="2">6 508"> ID="1">1987> ID="2">6 618"> ID="1">1988> ID="2">7 580"> ID="1">1989> ID="2">7 944"> ID="1">1990> ID="2">8 003""(Fonte: Eurostat)

>

(6) I produttori più importanti nella CECA sono situati rispettivamente nel Regno Unito, in Germania, in Spagna e nel Lussemburgo. La tabella 2 illustra la produzione di travi per Stato membro negli anni dal 1986 al 1990:

Tabella 2 Produzione "(in t)>

"> ID="1">Germania> ID="2">1 266 587> ID="3">1 279 870> ID="4">1 480 212> ID="5">1 529 624> ID="6">1 552 923"> ID="1">Belgio> ID="2">320 294> ID="3">260 964> ID="4">309 830> ID="5">334 362> ID="6">357 879"> ID="1">Francia> ID="2">560 076> ID="3">541 985> ID="4">619 810> ID="5">568 153> ID="6">571 734"> ID="1">Italia> ID="2">573 148> ID="3">635 723> ID="4">733 699> ID="5">836 150> ID="6">926 494"> ID="1">Lussemburgo> ID="2">1 002 647> ID="3">928 279> ID="4">1 096 178> ID="5">1 195 990> ID="6">1 189 903"> ID="1">Regno Unito> ID="2">1 321 718> ID="3">1 528 223> ID="4">1 721 151> ID="5">1 787 280> ID="6">1 770 252"> ID="1">Spagna> ID="2">1 284 330> ID="3">1 243 093> ID="4">1 379 117> ID="5">1 379 805> ID="6">1 336 744"> ID="1">Portogallo> ID="2">22 703> ID="3">20 262> ID="4">26 172> ID="5">28 383> ID="6">20 810"> ID="1">Irlanda> ID="2">156 626> ID="3">179 239> ID="4">213 505> ID="5">283 762> ID="6">276 636"> ID="1">TOTALE> ID="2">6 508 129> ID="3">6 617 638> ID="4">7 579 674> ID="5">7 943 509> ID="6">8 003 375""(Fonte: Eurostat - Base dati acciaio)

>

(7) Gli scambi commerciali fra gli Stati membri della CECA sono molto cospicui. Nel 1990, ad esempio, le importazioni da altri Stati membri sono ammontate ad oltre il 36 % della produzione totale. Una quota significativa della produzione comunitaria (di regola intorno al 25 %) è esportata verso paesi terzi. Meno significative sono le importazioni di travi da paesi terzi.

Tabella 3 Scambi commerciali fra Stati membri e con paesi terzi "(in 1 000 t)>

"> ID="1">1988> ID="2">2 349> ID="3">640> ID="4">2 989> ID="5">2 302> ID="6">1 853> ID="7">4 155"> ID="1">1989> ID="2">2 635> ID="3">655> ID="4">3 290> ID="5">2 604> ID="6">1 863> ID="7">4 467"> ID="1">1990> ID="2">2 895> ID="3">619> ID="4">3 514> ID="5">2 877> ID="6">1 939> ID="7">4 816""(Fonte: Eurostat)

>

(8) È difficile accertare con esattezza le dimensioni assunte dal consumo di travi nella CECA, dal momento che non sono disponibili statistiche sufficientemente precise ed analitiche sulle variazioni delle scorte dei prodotti in questione ai vari livelli della catena distributiva (produttore, stockista e consumatore). È tuttavia possibile calcolare il consumo apparente addizionando alla produzione le importazioni dai paesi terzi e deducendone le esportazioni verso i paesi terzi. Queste cifre approssimative danno un'idea dell'importanza dei prodotti in questione.

Tabella 4 Consumo apparente nella CECA "(in 1 000 t)>

"> ID="1">1988> ID="2">7 580> ID="3">640> ID="4">1 853> ID="5">6 367"> ID="1">1989> ID="2">7 943> ID="3">655> ID="4">1 863> ID="5">6 735"> ID="1">1990> ID="2">8 003> ID="3">619> ID="4">1 939> ID="5">6 683""(Fonte: Eurostat)

>

(9) Dato che alcuni degli accordi e delle pratiche concordate riguardano i mercati di singoli Stati membri, è necessario prendere in considerazione tali sottomercati:

Tabella 5 Mercato tedesco "(in 1 000 t)>

"> ID="1">1988> ID="2">1 480> ID="3">440> ID="4">254> ID="5">694> ID="6">578> ID="7">213> ID="8">791> ID="9">1 577"> ID="1">1989> ID="2">1 530> ID="3">490> ID="4">378> ID="5">868> ID="6">633> ID="7">218> ID="8">851> ID="9">1 513"> ID="1">1990> ID="2">1 553> ID="3">560> ID="4">343> ID="5">903> ID="6">715> ID="7">204> ID="8">919> ID="9">1 569""(Fonte: Eurostat)

>

Tabella 6 Mercato italiano "(in 1 000 t)>

"> ID="1">1988> ID="2">734> ID="3">212> ID="4">64> ID="5">276> ID="6">181> ID="7">142> ID="8">323> ID="9">781"> ID="1">1989> ID="2">836> ID="3">254> ID="4">81> ID="5">335> ID="6">192> ID="7">115> ID="8">307> ID="9">808"> ID="1">1990> ID="2">926> ID="3">276> ID="4">60> ID="5">336> ID="6">206> ID="7">104> ID="8">310> ID="9">900""(Fonte: Eurostat)

>

Tabella 7 Mercato francese "(in 1 000 t)>

"> ID="1">1988> ID="2">620> ID="3">148> ID="4">151> ID="5">299> ID="6">594> ID="7">60> ID="8">654> ID="9">973"> ID="1">1989> ID="2">568> ID="3">165> ID="4">144> ID="5">309> ID="6">645> ID="7">54> ID="8">699> ID="9">958"> ID="1">1990> ID="2">572> ID="3">179> ID="4">130> ID="5">309> ID="6">754> ID="7">39> ID="8">793> ID="9">1 056""(Fonte: Eurostat)

>

Tabella 8 Mercato spagnolo "(in 1 000 t)>

"> ID="1">1988> ID="2">1 379> ID="3">348> ID="4">324> ID="5">672> ID="6">46> ID="7">9> ID="8">55> ID="9">762"> ID="1">1989> ID="2">1 380> ID="3">331> ID="4">265> ID="5">596> ID="6">70> ID="7">13> ID="8">83> ID="9">867"> ID="1">1990> ID="2">1 337> ID="3">341> ID="4">258> ID="5">599> ID="6">152> ID="7">34> ID="8">186> ID="9">924""(Fonte: Eurostat)

>

Tabella 9 Mercato danese "(in 1 000 t)>

"> ID="1">1988> ID="2">-> ID="3">12> ID="4">1> ID="5">13> ID="6">31> ID="7">54> ID="8">85> ID="9">72"> ID="1">1989> ID="2">-> ID="3">2> ID="4">1> ID="5">3> ID="6">40> ID="7">41> ID="8">81> ID="9">78"> ID="1">1990> ID="2">-> ID="3">4> ID="4">3> ID="5">7> ID="6">52> ID="7">51> ID="8">103> ID="9">96""(Fonte: Eurostat)

>

Tabella 10 Mercato britannico "(in 1 000 t)>

"> ID="1">1988> ID="2">1 721> ID="3">148> ID="4">472> ID="5">620> ID="6">234> ID="7">53> ID="8">287> ID="9">1 388"> ID="1">1989> ID="2">1 787> ID="3">229> ID="4">316> ID="5">545> ID="6">266> ID="7">43> ID="8">389> ID="9">1 551"> ID="1">1990> ID="2">1 770> ID="3">313> ID="4">490> ID="5">803> ID="6">217> ID="7">29> ID="8">246> ID="9">1 213""(Fonte: Eurostat)

>

D. LE IMPRESE ED ASSOCIAZIONI DI IMPRESE INTERESSATE

(10) Le imprese ed associazioni di imprese coinvolte nella procedura di infrazione sono le seguenti:

1. Peine-Salzgitter AG

2. Thyssen Stahl AG

3. Saarstahl AG

4. Walzstahl-Vereinigung

5. TradeARBED SA

6. Cockerill Sambre SA

7. Unimétal, Société Française des Aciers Longs SA

8. British Steel plc

9. Empresa Nacional Siderurgica SA

10. José María Aristrain, Madrid SA e José María Aristrain SA

11. Ferdofin SpA

12. Acciaierie e Ferriere Stefana F.lli fu Girolamo SpA

13. Eurofer asbl

14. Hoesch Stahl AG

15. Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH

16. Norsk Jernverk AS

17. SSAB - Svenskt Staal AB

18. Ovako Profiler AB

19. Smedjebacken/Fundia Steel AB

Detto elenco non corrisponde all'elenco di indirizzi contenuto nella presente decisione.

E. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE ED ASSOCIAZIONI DI IMPRESE INTERESSATE

(11) GERMANIA

a) Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (in appresso denominata «Peine-Salzgitter») è una società per azioni con un capitale sociale di 312 Mio di DM. Quasi tutte le sue azioni (99,48 %) sono detenute da Salzgitter Huettenwerk GmbH, controllata al 100 % da Salzgitter GmbH che a sua volta è controllata al 100 % da Preussag AG. Si tratta di una delle maggiori imprese siderurgiche tedesche, con un fatturato consolidato pari nel 1989/1990 a 3 225 Mio di DM. Nel 1990 il fatturato relativo alle travi è stato di [. . .] (2). Nel 1992 l'impresa ha assunto la nuova denominazione di Preussag Stahl AG.

b) Thyssen Stahl AG (in appresso denominata «Thyssen») è una società per azioni con un capitale sociale pari a circa 2 000 Mio di DM. Si tratta di una società controllata al 100 % di Thyssen AG (ex August Thyssen-Huette) nonché della principale impresa di produzione di acciaio controllata dal gruppo Thyssen. Nel 1989/1990 il fatturato dell'impresa è ammontato a 8 241 Mio di DM. Nel 1990 le vendite di travi sono state di [. . .].

c) Saarstahl AG (in appresso denominata «Saarstahl») è subentrata a Saarstahl Voelklingen GmbH. Questa società era stata trasformata il 15 giugno 1989 in una società per azioni denominata DHS-Dillinger Huette Saarstahl AG (in proseguio: «DHS»).

Successivamente il nucleo principale di attività dell'ex Saarstahl Voelklingen GmbH era stato trasferito ad una società costituita ex novo denominata Saarstahl AG, controllata al 100 % da DHS. Saarstahl, che fabbrica prodotti lunghi, è pertanto subentrata dal punto di vista economico a Saarstahl Voelklingen GmbH ed ha convenuto di farsi carico di tutte le passività di quest'ultima. Per quanto riguarda il periodo anteriore al giugno 1989, con l'espressione «Saarstahl» si intende indicare di fatto Saarstahl Voelklingen GmbH.

Il gruppo Usinor Sacilor deteneva il 70 % delle azioni di DHS, mentre il 27,5 % era in mano al Land tedesco Saarland. Il restante 2,5 % era detenuto da Arbed SA.

Nel 1989 il fatturato di Saarstahl è stato di 2 438 Mio di DM, di cui [. . .], per le travi. In data 18 maggio 1991 è stata dichiarata bancarotta ed il 31 luglio 1993 l'impresa è stata posta in amministrazione controllata.

d) Hoesch Stahl AG (in appresso denominata «Hoesch») con sede a Dortmund, era una società per azioni con capitale sociale di 210 Mio di DM. Tutte le sue azioni erano di proprietà di Hoesch AG il cui fatturato consolidato nel 1989 è stato pari a 10 679 Mio di DM. Nel 1992 si è fusa con Krupp ed ha formato la società Krupp-Hoesch AG.

e) Kloeckner Stahl GmbH (in appresso denominata «Kloeckner») è controllata al 100 % da Kloeckner Werke AG, gruppo che opera nel settore acciaio, plastiche e ingegneria. Nel 1989/1990 Kloeckner Werke AG ha registrato un fatturato consolidato di quasi 7 500 Mio di DM. Nello stesso periodo la sua produzione di prodotti di acciaio laminato è ammontata ad oltre 3,6 Mio di t. Nel maggio 1993 Kloeckner Stahl GmbH ha avviato la procedura di «Vergleich» ed il 3 giugno 1993 ha raggiunto un accordo con i creditori, Commissione compresa (cfr. considerando 29).

f) Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH (in appresso denominata «Neue Maxhuette») è stata fondata nel 1988 dal Land Baviera (che deteneva all'epoca il 45 % del capitale azionario), da Thyssen Stahl AG (5,5 %), da Thyssen Edelstahlwerke AG (5,5 %), da Lech-Stahlwerke GmbH (11 %), da Krupp Stahl AG (11 %), da Kloeckner Stahl GmbH (11 %) e da Mannesmannroehren-Werke AG (11 %). Questa società ha rilevato le attività principali di Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshuette GmbH, liquidata il 16 aprile 1987. Nel 1991 il suo fatturato è stato di 226 Mio di DM. La società è nota attualmente con il nome di NMH Stahlwerke GmbH.

g) Walzstahl-Vereinigung è un'associazione di fabbricanti tedeschi di prodotti di acciaio laminato nonché di alcuni produttori stranieri ed è un'emanazione di Wirtschaftsvereinigung Stahl, l'associazione tedesca delle imprese siderurgiche.

(12) LUSSEMBURGO

a) SA TradeARBED (in appresso denominata «TradeARBED») è una società per azioni il cui intero capitale sociale è di proprietà diretta o indiretta di Arbed SA (in appresso denominata «Arbed»), la quinta azienda siderurgica d'Europa, TradeARBED svolge attività di distribuzione dei prodotti siderurgici di Arbed. Nel 1990 Arbed ha registrato un fatturato consolidato di 208 760 Mio di LFR, di cui [. . .] per le travi.

Per quanto riguarda le travi ed altri prodotti lunghi Arbed ha concluso accordi di cooperazione e commercializzazione con due suoi concorrenti, Cockerill Sambre e Unimétal.

Un accordo tra Arbed e Cockerill Sambre, che prevedeva la razionalizzazione e specializzazione dell'attività svolta dalle parti nel settore dei prodotti sia piatti che lunghi, è stato autorizzato dalla Commissione il 28 maggio 1984 per un periodo di circa dieci anni. Ai sensi dell'accordo Arbed si sarebbe specializzata nei prodotti lunghi e Cockerill Sambre avrebbe concentrato la sua attività sui prodotti piatti. L'accordo in questione è stato modificato nel 1989/1990. Di conseguenza alcune delle travi commercializzate da TradeARBED sono attualmente laminate da Cockerill Sambre che è uscita dal mercato di cui sopra.

Il 14 luglio 1988 la Commissione ha autorizzato sino alla fine del 1992 un accordo di specializzazione tra Arbed e Unimétal nel campo dei prodotti lunghi.

Il 9 settembre 1991 la Commissione ha autorizzato un accordo fra Arbed e Usinor Sacilor per la vendita congiunta di travi (decisione n. 91/515/CECA) (3).

In data 23 luglio 1993 la Commissione ha autorizzato la concentrazione di alcune attività di Usinor Sacilor e Arbed, compresa la produzione e distribuzione di travi, nell'ambito di ProfilARBED SA, controllata da Arbed.

b) Eurofer asbl (in appresso denominata «Eurofer»), l'associazione europea della siderurgia, è un organismo cui aderiscono per la maggior parte associazioni di imprese oltre che alcune imprese (ad esempio: Det Danske Staalvalsevaerk AS e British Steel, nel periodo interessato dalla presente decisione), anch'esse aderenti ad Eurofer.

(13) BELGIO

Cockerill Sambre NV (in appresso denominata «Cockerill Sambre») è la principale impresa siderurgica belga. SA Steelinter (in appresso denominata «Steelinter») è controllata al 100 % direttamente o indirettamente da Cockerill Sambre della quale cura la distribuzione. Nel 1990 il gruppo Cockerill Sambre ha registrato un fatturato di 203 miliardi di BFR. Nel 1989, ultimo anno di produzione delle travi, le vendite di queste ultime sono state di [. . .].

(14) FRANCIA

Unimétal Société Française des Aciers Longs SA (in appresso denominata «Unimétal») è la più importante impresa del settore prodotti lunghi del gruppo Usinor Sacilor dal quale è controllata al 100 %. Nel 1990 il suo fatturato è stato pari a 6 896 Mio di FF, di cui [. . .] per le travi.

Usinor Sacilor SA (in appresso denominata «Usinor Sacilor») è una holding pubblica cui fa capo la maggioranza delle imprese siderurgiche francesi. Essa è stata creata dalla fusione di Usinor SA e Sacilor SA, formalizzata il 18 novembre 1987. Di fatto le due società avevano attuato un processo di concentrazione già a partire dal 1982; la concentrazione era stata autorizzata dalla Commissione il 2 aprile 1982.

Usinor Sacilor, che è la seconda impresa siderurgica mondiale, nel 1990 ha registrato un fatturato consolidato di 96 053 Mio di FF.

(15) REGNO UNITO

British Steel plc (in appresso denominata «British Steel»), l'impresa siderurgica più importante del Regno Unito, è subentrata a British Steel Corporation, privatizzata nel 1988. Nell'esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 1990 il fatturato consolidato di British Steel è stato pari a 5 113 Mio di UKL. Nel 1990 le vendite di travi hanno raggiunto [. . .].

(16) SPAGNA

a) Empresa Nacional Siderúrgica SA (in appresso denominata «Ensidesa») è una grande impresa siderurgica spagnola. Il suo capitale azionario è al 99,9997 % di proprietà dell'Instituto Nacional de Industria, un ente pubblico. Nel 1990 il fatturato consolidato di Ensidesa è stato di 1 437 Mio di ECU, di cui [. . .] per le travi.

b) José María Aristrain, Madrid SA e José María Aristrain SA (in appresso congiuntamente denominate «Aristrain») sono imprese siderurgiche appartenenti al gruppo Aristrain il cui capitale azionario è detenuto dalla famiglia Aristrain. Nel 1990 il fatturato del gruppo è stato pari a 73 216 Mio di PTA di cui [. . .] per le travi. José María Aristrain, Madrid SA e José María Aristrain SA sono ora denominate rispettivamente Siderúrgica Aristrain Madrid, SL e Siderúrgica Aristrain Olaberria, SL.

c) Il 6 gennaio 1993 la Commissione ha autorizzato un accordo di specializzazione e di vendita congiunta di travi tra Aristrain e Ensidesa.

(17) ITALIA

a) Ferdofin SpA (in appresso denominata «Ferdofin») è una holding specializzata, tramite le sue societa controllate, nella fabbricazione di prodotti lunghi. Una di queste controllate è Eurocolfer Acciai SpA del cui capitale Ferdofin detiene il 99,99 %. Il 20 % del capitale di Ferdofin è di proprieta di ILVA. Nel 1990 Ferdofin ha registrato un fatturato consolidato di 773 000 Mio di LIT, di cui [. . .] per le travi.

b) Acciaieria e Ferriere Stefana F.lli fu Girolamo SpA (in appresso denominata «Stefana») è un'impresa produttrice di prodotti lunghi con un fatturato di 215 194 Mio di LIT nel 1990.

(18) SCANDINAVIA

a) Fundia Norsk Jernverk AS (in appresso denominata «Norsk Jernverk») è stata costituita nel 1989 al momento della scissione di Norsk Jernverk AS in Fundia Norsk Jernverk AS e Norsk Jern Eiendom AS. Norsk Jernverk AS era una società per azioni norvegese con un capitale sociale di 300 Mio di NKR. Nel 1990 il suo fatturato è stato di 1 450 Mio di NKR (180 Mio di ECU). Norsk Jernverk è attiva sul mercato CECA tra l'altro tramite le sue controllate in Germania e nel Regno Unito. Per il periodo anteriore al 1989, con la denominazione «Norsk Jernverk» si intende indicare di fatto Norsk Jernverk AS.

b) SSAB Svenskt Staal AB (in appresso denominata «SSAB») è stata costituita nel 1978 ed è una società per azioni svedese con un capitale sociale di 2 650 Mio di SKR. Nel 1990 essa ha registrato un fatturato consolidato di 15 619 Mio di SKR (2 094 Mio di ECU). Sempre nel 1990 ha esportato circa il 53 % della sua produzione d'acciaio in paesi extrascandinavi. Ha società di vendita in vari paesi CE.

Il 1o settembre 1988 SSAB ha ceduto le sue attività di produttore di acciai strutturali (compresa la produzione di travi) ad Ovako ritirandosi quindi dal mercato delle travi.

c) Ovako AB è stata costituita nel 1986 per effetto di una fusione tra le due imprese siderurgiche scandinave leader nel settore dell'ingegneria, SKF Steel (svedese) e Ovako AB (finlandese). Ovako esporta nella CECA attraverso imprese controllate al 100 % situate in vari paesi CECA.

Ovako Profiler AB (in appresso denominata «Ovako») era una controllata al 100 % della società Ovako AB comprendente le attività relative alle travi acquisite da SSAB. Essa faceva parte della «Divisione Acciaio» del gruppo Ovako. Nel 1990 il fatturato di questo gruppo è stato pari a 6 006 Mio di SKR (805 Mio di ECU). Le sole vendite della Divisione Acciaio sono state di 3 355 Mio di SKR (450 Mio di ECU) vale a dire il 56 % del fatturato complessivo.

Il 14 maggio 1992 Inexa AB, società di nuova costruzione, ha acquistato tutto il capitale azionario di Ovako. Successivamente Inexa AB ha disposto che Ovako trasferisse tutte le attività e passività nonché le sue operazioni alla controllata Ovako Pretech AB. In seguito a ciò Inexa AB ha acquistato da Ovako tutte le partecipazioni rimanenti in Ovako Pretech AB con il risultato di trasformare Ovako e Ovako Pretech AB in due società controllate direttamente da Inexa AB. Inexa AB ha quindi venduto tutto il capitale azionario di Ovako AB alla comunità di Luleaa che ha cambiato la ragione sociale di Ovako in Svartoen Foervaltning AB. In seguito alle transazioni Inexa AB ha predisposto il cambiamento della denominazione sociale di Ovako Pretech AB in Inexa Profil AB.

d) Dalla fusione avvenuta nel 1988 tra Smedjebacken Boxholm Staal AB (in appresso denominata «Smedjebacken») e le società svedesi Halmstad Jaernwerk e Forsbacka è sorta Fundia Steel AB che è una società controllata al 100 % dalla società Fundia AB. Il fatturato di Fundia AB nel 1990 è stato di 2 607 Mio di SKR (349 Mio di ECU), di cui 1 360 Mio di SKR (182 Mio di ECU) facenti capo a Fundia Steel.

In alcuni paesi CE Fundia AB ha uffici vendita che si occupano della commercializzazione dei suoi prodotti su quei mercati.

F. IMPORTANZA DELLE IMPRESE INTERESSATE SUL MERCATO DELLE TRAVI

(19) La seguente tabella riporta le consegne effettuate nel periodo 1986-1989 dalle dieci più importanti società CECA interessate: British Steel, Aristrain (per la quale erano disponibili solo i dati del 1989), TradeARBED, Peine-Salzgitter, Unimétal, Cockerill Sambre, Ferdofin, Ensidesa, Saarstahl e Thyssen. Nel 1989, ad esempio, le consegne di queste società hanno inciso per due terzi sul consumo apparente di travi nella CECA.

Tabella 11 Consegne nella CECA "(in t)>

"> ID="1">Peine-

Salzgitter> ID="2">262 664> ID="3">301 288> ID="4">380 082> ID="5">440 455"> ID="1">Thyssen> ID="2">174 756> ID="3">150 940> ID="4">185 932> ID="5">192 430"> ID="1">Saarstahl> ID="2">123 792> ID="3">159 100> ID="4">225 140> ID="5">229 602"> ID="1">Unimétal> ID="2">387 628> ID="3">392 756> ID="4">460 068> ID="5">418 887"> ID="1">Ferdofin> ID="2">234 540> ID="3">291 104> ID="4">307 680> ID="5">350 420"> ID="1">Cockerill Sambre> ID="2">309 368> ID="3">296 092> ID="4">326 172> ID="5">353 830"> ID="1">Arbed> ID="2">408 248> ID="3">367 220> ID="4">464 576> ID="5">506 463"> ID="1">British Steel> ID="2">578 092> ID="3">730 284> ID="4">1 008 622> ID="5">1 189 287"> ID="1">Ensidesa> ID="2">209 744> ID="3">217 556> ID="4">233 204> ID="5">283 226"> ID="1">Aristrain> ID="2">(1)> ID="3">(2)> ID="4">(3)> ID="5">512 123"> ID="1">Totale

(senza Aristrain)> ID="2">2 688 832> ID="3">2 906 340> ID="4">3 591 476> ID="5">3 964 600"> ID="1">Totale> ID="2">(4)> ID="3">(5)> ID="4">(6)> ID="5">4 476 723""[Fonte: Eurofer- Monitoring Poutrelles (Aristrain)]

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G. LA CRISI DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

(20) L'industria siderurgica europea ha subito un calo della domanda che ha dato origine a problemi di offerta eccedentaria e di sovraccapacità a partire dalla metà degli anni '70 fino al 1988 con conseguente erosione dei prezzi sebbene in misura diversa tra i vari prodotti siderurgici.

(21) Il 1o gennaio 1977 la Commissione, sulla base dell'articolo 46 del trattato CECA, ha adottato il cosiddetto «Piano Simonet» in base al quale le singole imprese si sono impegnate unilateralmente e volontariamente nei confronti della Commissione ad adeguare le proprie consegne ai livelli da essa proposti ogni trimestre nel suo programma previsionale. Tale sistema non è riuscito a stabilizzare il mercato e quindi nel 1978 è stato posto in vigore il «Primo piano Davignon». Questo nuovo regime è servito a completare gli impegni volontari unilaterali con prezzi indicativi e prezzi minimi.

(22) Malgrado tali provvedimenti la situazione del mercato siderurgico ha continuato a deteriorarsi ed il 31 ottobre 1980 la Commissione ha adottato la decisione n. 2794/80/CECA (4), in base alla quale è stato dichiarato la stato di crisi manifesta conformemente all'articolo 58 del trattato CECA. In virtù di tale decisione la Commissione ha stabilito quote di produzione vincolanti per la maggior parte dei prodotti siderurgici incluse le travi. Dette misure sono state prorogate con le decisioni n. 1831/81/CECA (5), n. 1696/82/CECA (6), n. 2177/83/CECA (7), n. 234/84/CECA (8), n. 3485/85/CECA (9) e n. 194/88/CECA (10).

(23) Questo regime anticrisi può essere così sintetizzato: la Commissione ha stabilito un obiettivo generale trimestrale di produzione comunitaria per diverse categorie di prodotti ed a ciascuna impresa è stata assegnata una quota di produzione obbligatoria ed una quota per le consegne all'interno del mercato comune (nota come quota «Mercato I», vale a dire destinata al mercato comunitario). Tra il 1984 e il 1986 le quote sono state affiancate da un sistema di prezzi minimi per le travi ed altri prodotti (11). La Commissione ha adottato inoltre la decisione n. 3483/82/CECA (12) che ha istituito il cosiddetto «sistema di sorveglianza» in base al quale ciascuna impresa era obbligata a dichiarare alla Commissione le sue consegne ripartite per paese.

(24) Originariamente, la Commissione riteneva che la stabilità degli schemi tradizionali di consegna dei prodotti siderurgici rappresentasse un fattore essenziale da preservare al fine di favorire la necessaria ristrutturazione dell'industria siderurgica (cfr. quinto considerando della decisione n. 234/84/CECA). Nella sua comunicazione sulla politica siderurgica del 1987 (13), la Commissione ha dichiarato tuttavia di essere giunta alla conclusione che il mantenimento degli schemi tradizionali di consegna non era coerente con la realizzazione del mercato comune dell'acciaio.

(25) Il regime anticrisi si è concluso, per quanto riguarda le travi, il 30 giugno 1988. Tuttavia con la decisione n. 2448/88/CECA (14), la Commissione ha introdotto un sistema di monitoraggio comprendente la produzione e le consegne dei produttori nella Comunità e nei paesi terzi. In base a tale sistema ogni impresa era tenuta a dichiarare le proprie consegne alla Commissione. Il sistema è stato abbandonato nel 1990.

(26) Nel periodo intercorso tra la conclusione del regime anticrisi e la fine del 1990 i produttori di travi della CECA hanno beneficiato di condizioni di mercato particolarmente favorevoli. Il mercato si è deteriorato notevolmente a partire da tale data.

H. ACCERTAMENTI

(27) Il 16, 17 e 18 gennaio 1991 la Commissione ha effettuato accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni di imprese: British Steel, Peine-Salzgitter, Thyssen, Usinor Sacilor, Unimétal, Valor, TradeARBED, Walzstahl-Vereinigung e Centre Professionnel des Statistiques de l'Acier (CPS) (15). Tali accertamenti sono stati predisposti con singole decisioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 47 del trattato CECA. Accertamenti supplementari sono stati compiuti il 5 marzo (CPS), il 7 marzo (Ferdofin) e il 25 marzo 1991 (Ferrosider SpA). In tali occasioni gli agenti della Commissione hanno fatto copie di diversi documenti.

(28) Ulteriori informazioni sono state fornite da alcune delle imprese e associazioni interessate su richiesta inoltrata a norma dell'articolo 47 del trattato CECA.

I. AUDIZIONE DELLE PARTI

(29) Le parti hanno avuto la possibilità di presentare le proprie argomentazioni nel corso dell'audizione svoltasi a Bruxelles dall'11 al 14 gennaio 1993. I verbali dell'audizione sono stati distribuiti alle parti ed ai loro avvocati in data 8 settembre 1993.

Copia della comunicazione degli addebiti è stata inviata anche a Irish Steel Ltd, Nuova Sidercamuna SpA. Boliden Intertrade Srl, Aciers d'Usinor et Sacilor (Valor), CPS, Usinor Sacilor, Federazione Imprese Siderurgiche Italiane (Federacciai), Unesid, Jernkontoret Kloeckner e ILVA SpA. Alla luce dei commenti presentati dalle parti la Commissione ha deciso di chiudere la procedura nei loro confronti per i seguenti motivi:

- Irish Steel ha partecipato soltanto ad una riunione Eurofer/Scandinavia su base informale; non esistono altre prove del coinvolgimento di detta impresa,

- nel caso di Nuova Sidercamuna SpA e di Boliden Intertrade Srl l'unica prova a carico è una breve relazione da parte del rappresentante italiano di Peine-Salzgitter,

- Valor non è stata direttamente coinvolta (cfr. considerando 38g),

- CPS e Usinor Sacilor hanno svolto funzioni amministrative, il comportamento di Usinor Sacilor viene considerato ai fini delle ammende inflitte a Unimétal,

- per Federacciai, Unesid e Jernkontoret, non esistono prove di una loro diretto coinvolgimento, ma soltanto di alcuni dei propri membri,

- Kloeckner non produce travi di cui ai considerando 3 e 4,

- non sarebbe comprovabile che il sig. Traverso agisse per conto dell'ILVA.

J. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI CONCORRENZA

1. COMMISSIONE TRAVI E RELATIVE ATTIVITÀ

1.1. Quadro generale

(30) La commissione travi (nota altresì con il nome francese di «Commission Poutrelles» e denominata talvolta in passato «Commission des Produits longs» o «Comitato prodotti lunghi») è uno dei cosiddetti «Comitati prodotto» di Eurofer. Come appare evidente dal nome, ciascuno di tali comitati si occupa di un particolare prodotto o gruppi di prodotti (come travi, laminati mercantili o vergella). Ad organizzare le riunioni di tutti i comitati provvede Eurofer che fornisce anche assistenza logistica (ad esempio: gli interpreti).

(31) Un altro comitato Eurofer da ricordare a questo proposito è il cosiddetto «CDE»: Si tratta della sede in cui i responsabili delle attività commerciali delle società Eurofer, ossia delle società che aderiscono ad Eurofer o che fanno parte di associazioni aderenti ad Eurofer, si incontrano per discutere della situazione del mercato. Altre riunioni che sono tenute regolarmente sono quelle dei presidenti e dei vicepresidenti delle società in questione, nonché, ad un livello più tecnico, quelle di esperti.

(32) Tutti i comitati sono stati costituiti durante la crisi dell'industria siderurgica (cfr. precedente paragrafo G). La struttura posta in atto ha coadiuvato la Commissione nei suoi sforzi verso una soluzione dei problemi sollevati dalla crisi. È inoltre servita da sede per le discussioni tra i produttori siderurgici su argomenti generali quali il livello e l'impatto delle importazioni dai paesi terzi, eventuali tendenze di mercato e progetti per la promozione del consumo di acciaio nei paesi terzi. Non viene discussa in questa sede alcuna attività elencata in precedenza. La presente decisione riguarda esclusivamente gli aspetti della cooperazione tra le parti interessate che hanno superato quanto consentito sulla base delle regole di concorrenza del trattato CECA.

(33) La struttura della commissione travi e la partecipazione alle sue attività sono desumibili da una breve nota redatta il 4 ottobre 1990 dal sig. Vygen di Walzstahl-Vereinigung per il sig. Everard di TradeARBED in occasione della designazione di quest'ultimo alla presidenza della commissione. Secondo la nota, a partire dalla metà del 1985 il sig. J. Meyer di Peine-Salzgitter aveva assunto la presidenza della commissione; pare inoltre che la segreteria della commissione sia stata per molti anni affidata al gruppo Usinor Sacilor. All'epoca il lavoro di segreteria era svolto da una dipendente di Usinor Sacilor, la sig.ra S. La segreteria spediva gli inviti alle riunioni, preparava i protocolli da inviare ai membri della commissione travi e forniva certi documenti o a titolo di ordinaria amministrazione o a seguito di richieste. Tra i documenti forniti a titolo di ordinaria amministrazione figuravano quelli relativi al «monitoraggio poutrelles» (cfr. infra).

Risulta inoltre che Wahlzstahl-Vereinigung trasmetteva regolarmente ai suoi membri documenti (protocolli, statistiche e informazioni sui prezzi) prima delle riunioni della commissione travi.

(34) Secondo la nota, di norma i singoli gruppi erano rappresentati alle riunioni dalle seguenti persone:

"" ID="1">Lussemburgo (Belgio): > ID="2">H. Becker (TradeARBED)"> ID="1" ASSV="2">Francia: > ID="2">G. (Unimétal)

Sig.ra S. (Segreteria)"> ID="1">Regno Unito: > ID="2">Cooper, Legge, sig.ra Ross (British Steel)"> ID="1" ASSV="2">Italia: > ID="2">Dr. Arnuzzo (Ferdofin)

Dr. Masserdotti (Ferrosider)"> ID="1" ASSV="3">Spagna: > ID="2">Alvarez (Ensidesa)

Naegele (Aristrain)

Izquierdo (Unesid)"> ID="1" ASSV="4">Germania: > ID="2">Engel, Knuefermann (Thyssen)

Dr. v. Engelhardt, Schuh (Saarstahl)

Kroell, Mette (Peine-Salzgitter)

Vygen (Walzstahl-Vereinigung)">

Secondo la nota, il sig. Masserdotti rappresentava di solito i piccoli produttori italiani.

(35) Sebbene la commissione travi sia una commissione di Eurofer, alcune delle imprese o associazioni di imprese che partecipano alle riunioni non sono (o non erano) aderenti (direttamente o indirettamente) a Eurofer.

(36) Le riunioni della predetta commissione sono state molto frequenti. Nel 1989 e 1990, ad esempio, essa è stata convocata rispettivamente nove e sette volte. In una lettera recante la data del 5 ottobre 1990 Eurofer ha informato i suoi membri e altre parti che per le travi erano previste nel 1991 riunioni bimestrali.

La Commissione è a conoscenza delle seguenti riunioni della commissione travi:

"" ID="1">7 aprile 1987 > ID="2">Duesseldorf"> ID="1">19 maggio 1987 > ID="2">Stresa"> ID="1">28 ottobre 1987 > ID="2">Parigi"> ID="1">25 novembre 1987 > ID="2">Duesseldorf"> ID="1">3 maggio 1988 > ID="2">Madrid"> ID="1">19 luglio 1988 > ID="2">Parigi"> ID="1">18 ottobre 1988 > ID="2">Duesseldorf"> ID="1">15 novembre 1988 > ID="2">Bruxelles"> ID="1">13 dicembre 1988 > ID="2">Parigi"> ID="1">10 gennaio 1989 > ID="2">Duesseldorf"> ID="1">7 febbraio 1989 > ID="2">Parigi"> ID="1">19 aprile 1989 > ID="2">Parigi"> ID="1">6 giugno 1989 > ID="2">Parigi"> ID="1">11 luglio 1989 > ID="2">Parigi"> ID="1">3 agosto 1989 > ID="2">Duesseldorf"> ID="1">21 settembre 1989 > ID="2">Taormina"> ID="1">7 novembre 1989 > ID="2">Teesside"> ID="1">12 dicembre 1989 > ID="2">Duesseldorf"> ID="1">14 febbraio 1990 > ID="2">Berlino"> ID="1">21 marzo 1990 > ID="2">Duesseldorf"> ID="1">16 maggio 1990 > ID="2">Milano"> ID="1">10 luglio 1990 > ID="2">Duesseldorf"> ID="1">11 settembre 1990 > ID="2">Lussemburgo"> ID="1">9 ottobre 1990 > ID="2">Madrid"> ID="1">4 dicembre 1990 > ID="2">Bruxelles">

(37) Per alcune riunioni della commissione travi, la Commissione ha reperito due serie di verbali dal contenuto leggermente differente. Apparentemente ciò è dovuto al fatto che la segreteria francese che redigeva il verbale ne sottoponeva il suo progetto al presidente della commissione travi per approvazione (e ad Eurofer per osservazioni) e nel contempo ne inviava copia a Walzstahl-Vereinigung per la traduzione in tedesco. Dalla documentazione risulta che Walzstahl-Vereinigung distribuiva talvolta la traduzione di tali progetti di verbale prima dell'approvazione da parte del presidente della commissione travi.

La versione definitiva dei verbali è di norma più prudente. Tale situazione può essere messa in relazione con una riunione delle segreterie dei comitati Eurofer competenti per prodotto convocata il 23 novembre 1988. Uno dei due argomenti iscritti all'ordine del giorno della riunione è il seguente: «Esame delle modalità di redazione dei varbali».

1.2. Partecipazione delle società ed associazioni interessate

(38) La nota del signor Vygen citata al considerando 33 dimostra che le società o le persone menzionate partecipavano regolarmente alle riunioni della commissione travi. Nel corso della procedura le imprese ed associazioni interessate hanno fornito le seguenti informazioni più particolareggiate:

a) Peine-Salzgitter ha confermato di essere intervenuta a tutte le riunioni sopra elencate.

b) Walzstahl-Vereinigung ha informato la Commissione di essere intervenuta a tutte le riunioni sopra elencate esclusa quella del 3 maggio 1988.

c) British Steel ha confermato di avere partecipato a tutte le riunioni sopra elencate escluse quelle del 10 gennaio 1989 e del 6 giugno 1989. Le prove (un elenco di partecipanti e un promemoria di British Steel sui risultati della riunione) evidenziano tuttavia che British Steel ha partecipato anche alla riunione del 10 gennaio 1989.

d) Arbed ha informato la Commissione che la sua controllata TradeARBED in linea di massima ha partecipato a tutte le riunioni sopra elencate.

e) Ensidesa ha confermato di essere intervenuta tramite la sua controllata Infisa GmbH (una società di trading costituita in Germania) a tutte le riunioni sopra elencate escluse quelle del 21 settembre 1989 e del 7 novembre 1989.

f) Thyssen ha confermato di aver partecipato a tutte le riunioni sopra elencate nel periodo dal 25 novembre 1987 fino al 4 dicembre 1990, esclusa la riunione del 7 novembre 1989.

g) Unimétal ha informato la Commissione di essere stata rappresentata a tutte le riunioni sino alla fine del 1989. La persona che rappresentava Unimétal alle predette riunioni era passata ad Aciers d'Usinor et Sacilor (Valor) (16) agli inizi del 1990. Secondo le informazioni fornite inizialmente da Valor, quest'ultima è intervenuta a tali riunioni dall'inizio del 1990. Tuttavia la documentazione evidenzia che la persona interessata ha continuato ad agire per Unimétal (cfr. per esempio una nota non provvista di data - scritta il 18 maggio 1990 o prima - spedita da Unimétal alla segreteria della commissione travi per far presente che Unimétal non era stata in grado di partecipare all'ultima riunione della commissione, ciò che implica evidentemente il fatto che Unimétal intervenisse di norma alle riunioni). Ciò è stato confermato da Unimétal nel corso dell'audizione orale.

h) Saarstahl ha confermato di essere intervenuta ad alcune delle riunioni sopra elencate, nella fattispecie a quelle del 19 maggio 1987, 3 maggio 1988, 18 ottobre 1988, 15 novembre 1988, 13 dicembre 1988, a tutte le riunioni tenute nel 1989 e alle riunioni del 14 febbraio 1990, 16 maggio 1990, 11 settembre 1990 e 4 dicembre 1990. Dalle prove (una nota sulla riunione preparata da Peine-Salzgitter) risulta che essa ha anche presenziato alla riunione del 25 novembre 1987.

i) Cockerill Sambre e Steelinter hanno dichiarato alla Commissione di aver partecipato alle riunioni del 19 luglio 1988, del 18 ottobre 1988, del 15 novembre 1988, del 10 gennaio 1989, del 7 febbraio 1989, del 3 agosto 1989, e probabilmente dal 6 giugno 1989. Dalle prove risulta che Cockerill Sambre ha presenziato anche alla riunione dell'11 luglio 1989 (cfr. verbale della riunione).

j) Ferdofin ha confermato di aver partecipato ad alcune delle riunioni, senza poterne però precisare le date. Dal materiale reperito risulta tuttavia che Ferdofin ha presenziato regolarmente alle riunioni, quantomeno a partire dal 1987; lo conferma la nota relativa alla commissione travi redatta da Walzstahl-Vereinigung (cfr. considerando 33). Con riferimento ad alcune riunioni sopra elencate Ferdofin ha asserito, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che la Commissione non ne aveva provato la partecipazione. Tuttavia il verbale della riunione del 19 aprile 1989, l'elenco dei partecipanti alla riunione del 14 febbraio 1990 e la corrispondenza relativa alla riunione del 7 febbraio 1989 (progetto di lettera inviata da Ferdofin al sig. Meyer e risposta del sig. Meyer in data 29 marzo 1989) evidenziano la presenza di Ferdofin a tali riunioni.

k) Aristrain ha confermato la propria partecipazione a tutte le riunioni del 1989 e del 1990 ad eccezione di quelle del 21 settembre 1989, 12 dicembre 1989, 21 marzo 1990, 10 luglio 1990 e 4 dicembre 1990. Tuttavia il riferimento a «un produttore spagnolo» nel verbale della riunione del 21 settembre 1989 (alla quale Ensidesa non era rappresentata) dimostra che Aristrain aveva presenziato a detta riunione. Si può dedurre dalla nota di Walzstahl-Vereinigung sulla commissione travi nonché dalla nota di Peine-Salzgitter sulla riunione del 25 novembre 1987 che Aristrain è intervenuto regolarmente alle riunioni quantomeno a partire dal 1987.

1.3. Monitoraggio

1.3.1. Monitoraggio delle ordinazioni fino alla metà del 1990

(39) Un sistema di monitoraggio con il quale le società partecipanti attuavano uno scambio periodico di informazioni circa le ordinazioni ricevute per consegna in un determinato trimestre è stato operato a partire al più tardi dal terzo trimestre del 1984. British Steel, Peine-Salzgitter, TradeARBED, Thyssen, Cockerill Sambre e Unimétal hanno partecipato a questo sistema fin dalle primissime fasi, per lo meno dal 1987: è quanto emerge da un promemoria interno di Peine-Salzgitter recante la data del 24 novembre 1987 e da una tabella elaborata da Peine-Salzgitter in data 5 dicembre 1989 (cfr. allegato I, punto 16).

Ferdofin vi ha partecipato dal secondo trimestre del 1987 e Saarstahl ha iniziato a comunicare le proprie cifre nel secondo trimestre del 1988 come comprovato da un promemoria interno di Peine-Salzgitter del 9 novembre 1987 e da un documento del 9 dicembre 1988 rinvenuto presso Peine-Salzgitter recante l'intestazione «Evoluzione del mercato» e - a mano - «Buchungsmonitoring».

Dall'inizio del 1989, Ensidesa e Aristrain hanno partecipato al sistema comunicando inizialmente le proprie cifre soltanto su base mensile. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti Aristrain ha sostenuto di aver fornito i dati esclusivamente sulle consegne e non sulle ordinazioni. Ciò è in contraddizione con quanto risulta dai documenti reperiti dalla Commissione (cfr. ad esempio i verbali della riunione del 10 gennaio 1989 e le tabelle di monitoraggio distribuite dalla segreteria il 1o marzo 1990, allegato I punto 13).

Anche Neue Maxhuette e Hoesch hanno partecipato rispettivamente almeno dal primo trimestre del 1988 e del 1989.

Nel primo trimestre 1990, Federacciai (Federazione Imprese Siderurgiche Italiane - l'associazione italiana dei produttori e distributori siderurgici) ha iniziato a comunicare cifre aggregate per i produttori siderurgici italiani diversi da Ferdofin.

Cockerill Sambre ha smesso di partecipare verso la fine del 1989.

(40) Le cifre comunicate e scambiate rivelano (ad eccezione di quelle di Federacciai) le ordinazioni ricevute individualmente da ciascuna società per consegne in Francia, Germania, Belgio/Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia/Irlanda/Danimarca.

Almeno fin dall'inizio del 1989 tali cifre sono state rilevate e distribuite settimanalmente tra i partecipanti ad opera di Usinor Sacilor.

Per gli anni 1989 e 1990 la Commissione ha reperito numerosi documenti che attestano il funzionamento del sistema di monitoraggio. Tali documenti sono elencati nell'allegato I.

1.3.2. Monitoraggio delle consegne fino alla metà del 1990

(41) Su richiesta del gruppo francese (cfr. il verbale della riunione della commissione travi svoltasi il 18 ottobre 1988) è stato istituito nel 1988 un sistema di monitoraggio delle consegne. A partire dagli inizi del 1989 Peine-Salzgitter, Thyssen, Saarstahl, TradeARBED, Cockerill Sambre, Unimétal, British Stell, Ferdofin, Ensidesa, Aristrain, Neue Maxhuette e Hoesch hanno scambiato informazioni sulle loro consegne ai mercati CECA con scadenza trimestrale, inviando per cominciare i dati relativi alle consegne del quarto trimestre 1988. Cockerill Sambre ha smesso di partecipare ai primi del 1990 dopo essere uscita dal mercato.

(42) Le singole cifre sono state comunicate per i seguenti mercati: la CECA nel suo insieme, la Germania, la Francia, il Regno Unito, l'area del Benelux, l'Italia, la Grecia/Irlanda/Danimarca, il Portogallo e la Spagna. Le cifre sono state distribuite a distanza di un mese o due dalla conclusione del trimestre relativo. Dalla fine del 1989 Federacciai ha fornito cifre aggregate per le consegne dei produttori italiani diversi da Ferdofin.

I documenti più importanti relativi al monitoraggio delle consegne sono elencati nell'allegato I.

1.3.3. Monitoraggio dopo la metà del 1990

(43) Il 18 luglio 1990 la Commissione ha adottato, in forza dell'articolo 65 del trattato CECA, la decisione 90/417/CECA (17) concernente l'accordo e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. In questa decisione la Commissione ha sostenuto che diverse imprese avevano violato l'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA ed ha inflitto multe ad alcune di esse.

(44) Il 30 luglio 1990 Eurofer ha indirizzato, fra l'altro al presidente e alla segreteria della commissione travi, una lettera intitolata «Comunicazione e scambio di statistiche». I passi salienti della lettera affermano testualmente (18).

«La decisione recentemente adottata dalla Commissione in materia di prodotti piatti di acciaio inossidabile e alcuni contatti stabiliti dalla DG IV con la direzione generale di Eurofer hanno richiamato l'attenzione sullo scambio di statistiche e loro comunicazione ad opera del nostro ufficio o delle segreterie della commissione competente e sulla loro compatibilità con l'articolo 65 del trattato CECA.

In attesa di un esame approfondito della situazione sotto il profilo giuridico, abbiamo deciso di sospendere la distribuzione di qualsiasi documento che riveli dati individuali sulla produzione, consegne o ordini e Vi invitiamo a voler-Vi astenere da analoghi scambi o comunicazioni nel quadro del Vostro comitato.

La presente richiesta non riguarda ovviamente la rilevazione di dati individuali da parte di un organismo indipendente, ossia Eurofer, e la comunicazione di risultati aggregati senza menzione di dati individuali, come è nostra prassi. Tali statistiche sono perfettamente legali perché mirano evidentemente a fornire informazioni globali sullo sviluppo dell'economia e del mercato. Continueremo pertanto a fornirle ed è Vostra facoltà procedere in termini analoghi.»

La commissione travi ha ottemperato alla richiesta di Eurofer del 30 luglio 1990. Tuttavia sono state distribuite ancora le (singole) cifre relative alle consegne del secondo trimestre 1990 di tutte le imprese interessate, ad eccezione di British Steel.

A partire dall'agosto 1990 British Steel ha rifiutato di fornire informazioni sulle proprie ordinazioni e consegne.

(45) Da un promemoria interno di British Steel recante la data del 19 novembre 1990 risulta che la comunicazione dei dati singoli è stata ripresa non molto tempo dopo senza la partecipazione di British Steel:

«A seguito delle discussioni tra i presidenti, Eurofer ha deciso di ricominiciare a distribuire le cifre relative alle consegne e alla produzione per società (dopo averla in precedenza limitata ai totali aggregati di tutte le società).

È ormai chiaro che British Steel continuerà a non fornire cifre ad Eurofer, cosicché è stato dichiarato con altrettanta chiarezza che British Steel non riceverà le cifre relative ad altre società.»

I fatti dimostrano che questa decisione riguardava non solo Eurofer, ma anche i comitati Eurofer competenti per prodotto.

(46) La Commissione ha reperito tabelle recanti la data del 3 dicembre 1990 (cfr. allegato I, punto 26) che indicano le cifre singole per le consegne effettuate nel terzo trimestre del 1990 e per le ordinazioni per consegna nello stesso trimestre relative a TradeARBED, Unimétal, Ensidesa, Aristrain e Ferdofin (solo ordinazioni). Dai documenti risulta che lo scambio di cifre individuali - fra TradeARBED, Ensidesa, Unimétal, Ferdofin e Aristrain - deve essere ripreso al più tardi nell'ottobre 1990. I dati singoli relativi alle ordinazioni per consegna di Thyssen, Saarstahl, Peine-Salzgitter, Neue Maxhuette e Hoesch sono stati inviati alla segreteria e distribuiti da Walzstahl-Vereinigung nel dicembre 1990 e gennaio 1991 (cfr. appendice I, punto 28).

1.3.4. Scambio di informazioni tramite Walzstahl-Vereinigung

(47) Il monitoraggio predisposto dalla segreteria della commissione travi è stato completato da uno scambio di informazioni avvenuto tramite Walzstahl-Vereinigung.

(48) La Commissione è in possesso di un fascicolo predisposto da Walzstahl-Vereinigung nella prospettiva della riunione della commissione travi prevista per il 9 ottobre 1990. Tra gli altri documenti, esso contiene tabelle recanti la data del 1o ottobre 1990 in cui si specificano le consegne e le ordinazioni di Thyssen, Peine-Salzgitter, Hoesch, Neue Maxhuette, Saarstahl e TradeARBED.

Le consegne vengono presentate su base mensile a partire dal gennaio 1990 fino al luglio 1990 compreso. Per quanto riguarda le ordinazioni per consegna nel terzo trimestre 1990, le tabelle elencano le cifre di ciascuna società su base settimanale, partendo dalla situazione constatata il 2 giugno 1990 e terminando con la situazione al 22 settembre 1990. Analogamente le ordinazioni per consegna nel quarto trimestre 1990 riflettono la situazione al 1o settembre, all'8 settembre, al 15 settembre e al 22 settembre 1990. Poiché le tabelle di monitoraggio preparate dalla segreteria francese nel periodo in questione presentano unicamente cifre aggregrate e non dati singoli per ciascuna società, è da ritenere che esse facciano parte delle statistiche aggiornate che, secondo il promemoria inviato dal sig. Vygen al sig. Everard in data 4 ottobre 1990, Walzstahl-Vereinigung forniva ai suoi membri (considerando 33). Lo conferma la nota di accompagnamento del promemoria da cui risulta che Walzstahl-Vereinigung aveva inviato copia di questo fascicolo a TradeARBED in data 2 ottobre 1990.

La Commissione ha reperito una serie di documenti analoghi redatti da Walzstahl-Vereinigung per la riunione della commissione travi prevista per il 4 dicembre 1990.

1.3.5. Scopo e conseguenze dello scambio di informazioni

(49) L'importanza e l'impiego dei dati scambiati all'interno del sistema di monitoraggio sono illustrati da numerosi documenti.

(50) Nel corso della riunione del 6 giugno 1989 i produttori tedeschi si sono lagnati dell'elevato livello delle esportazioni spagnole in Germania. I produttori spagnoli hanno promesso di scaglionare in futuro le loro forniture.

(51) Nel corso della riunione dell'11 luglio 1989 Unimétal ha sottolineato che, sulla base dei dati di monitoraggio le imprese Eurofer (esclusa Ensidesa) avevano diminuito del 25 % le consegne alla Francia mentre erano aumentate le forniture dei produttori spagnoli. Il verbale rileva laconicamente:

«Si auspica una certa moderazione in futuro.»

È stato inoltre osservato che nel secondo trimestre del 1989 gli ordini per consegna sul mercato del Belgio/Lussemburgo, in contrasto con la situazione sugli altri mercati comunitari, avevano superato gli ordini per consegna nel primo trimestre del 1989. È stato ritenuto che tale fatto

«rischia, tramite i commercianti belgi, di perturbare i mercati contigui».

Cockerill Sambre si è difeso sostenendo che le sue consegne erano dirette alla sua società controllata (Steelinter) che presentava scorte estremamente basse.

Il verbale indica altresì lo scambio di opinioni intervenuto nei riguardi delle importazioni dalla Spagna:

«Le importazioni provenienti dalla Spagna restano rilevanti. Ensidesa dichiara a questo proposito di non aver aumentato il suo flusso tradizionale.»

(52) La copia del verbale della riunione del 21 settembre 1989 reperita dalla Commissione presso Thyssen - una traduzione tedesca del verbale francese - indica che TradeARBED era stato accusato di disturbare il mercato in Francia:

«Il produttore lussemburghese contesta del resto un suo eventuale comportamento perturbatore in Francia essendo da cinque settimane fuori mercato.»

(53) La versione francese del verbale della riunione del 12 dicembre 1989 fa riferimento ad una discussione sugli scambi tra Germania e Francia, da un lato, e Regno Unito, dall'altro. La versione tedesca è molto più esplicita:

«Gli stabilimenti tedeschi e francesi parlano tuttavia di una certa "aggressività" dello stabilimento britannico sui loro mercati nazionali, aggressività che è confermata dalle statistiche della commissione travi. Il produttore britannico dichiara che si limita ai quantitativi che fornisce da sempre a questi paesi mentre le sue comunicazioni relative alle statistiche della commissione travi comprendono gli ordini in portafoglio. Tuttavia osserva che dal gennaio 1989 sono state consegnate in Gran Bretagna 21 000 t provenienti dalla Germania.»

(54) Una nota informativa interna del 19 marzo elaborata dal sig. Meyer (Peine-Salzgitter) indica che era sorta una controversia nel corso della riunione della commissione travi tenutasi il 14 febbraio 1990:

«Si è convenuto a Berlino sulla necessità di chiarire le gravi discrepanze esistenti nel monitoraggio ordini/consegne effettive. A questo proposito è sorta una divergenza di opinioni tra Ferdofin e Saarstahl.»

(55) Agli inizi del marzo 1990 Peine-Salzgitter ha inviato a British Steel una tabella che indica, per gli ultimi due trimestri del 1988 e per ciascun trimestre del 1989, le consegne provenienti dal Regno Unito e destinate alla Germania nonché le consegne da parte di Peine-Salzgitter, Thyssen e Saarstahl nel Regno Unito. Due altre colonne indicano i quantitativi «in eccedenza» del Regno Unito e della Germania, vale a dire la differenza tra le consegne dirette alla Germania da parte del produttore britannico e le consegne dirette al Regno Unito da parte dei produttori tedeschi. La copia di tale tabella reperita presso British Steel portava una nota manoscritta proveniente da Peine-Salzgitter e così formulata:

«secondo i dati esposti temo che non vi siano arretrati dovuti a BS plc!»

La versione tedesca del verbale della riunione tenuta il 21 marzo 1990 indica che i produttori spagnoli ritenevano eccessivamente elevate le esportazioni di British Steel e di TradeARBED in Spagna.

(56) Una lettera del 10 maggio 1990 indirizzata da Peine-Salzgitter a TradeARBED rileva che quest'ultima aveva accusato Peine-Salzgitter di manipolare le cifre delle consegne nei Paesi Bassi per il primo trimestre del 1990. Nella sua risposta Peine-Salzgitter ha tentato di spiegare le differenze.

(57) Una relazione sui risultati della riunione del 16 maggio 1990 (redatta da Walzstahl-Vereinigung) rileva:

«Un tema centrale, come sempre, è stato quello delle forniture di interpenetrazione che perturbano i mercati in misura non trascurabile. A questo proposito un comportamento misurato contribuirebbe a ridurre i problemi sul mercato.»

Una nota sui risultati di tale riunione datata 18 maggio 1990 e redatta dalla segreteria della commissione travi che è stata inviata a Unimétal lo conferma:

«Sono segnalate interpenetrazioni. Ciascuna impresa chiede di ripristinare i flussi tradizionali.»

(58) La consegne sono state nuovamente oggetto di discussione nel corso della riunione del 10 luglio 1990. Una nota interna di British Steel datata 20 luglio 1990 rileva:

«I francesi e i tedeschi (Arbed è rimasto tranquillo) hanno sferrato un attacco concertato contro le vendite di BS nell'Europa settentrionale indicando che le nostre maggiori vendite su questi mercati si sono realizzate soltanto "acquistando" una quota di mercato. Mette di Peine ha pronunciato minacce velate relative ad una eventuale reazione da parte di Peine nel Regno Unito se non fosse stata constatata una riduzione delle 10 000 t circa provenienti da BS e destinate alla Germania ogni trimestre.»

(59) Una nota informativa interna recante la data del 10 settembre 1990 predisposta da Peine-Salzgitter per il sig. Meyer nella prospettiva della successiva riunione della commissione travi prevista per l'11 settembre 1990 rivela che lo scopo del sistema di monitoraggio era quello di consentire ai partecipanti di accertare il comportamento dei singoli concorrenti sul mercato:

«Uno scambio limitato alle cifre aggregate è per noi (parere espresso dal gruppo tedesco-lussemburghese il 30. 8. 1990) (praticamente) privo di valore, dal momento che non è più possibile accertare il comportamento dei singoli concorrenti sul mercato. Le statistiche doganali ufficiali, che secondo la nostra esperienza non sono disponibili che alcuni mesi dopo, danno modo di avere dati individuali solo nei paesi in cui esiste un unico produttore.»

Essa comprova inoltre che le parti erano consapevoli degli aspetti del sistema lesivi delle regole di concorrenza:

«Un sistema di scambio reciproco di dati statistici, compresa la ritrasmissione ai concorrenti di dati riferiti alle singole imprese, induce quantomeno il sospetto di possibili restrizioni della concorrenza.»

(60) Nel corso della riunione del 4 dicembre 1990 TradeARBED (designato come «delegato del Lussemburgo» nel verbale) ha fatto rilevare che l'aumento della quota di mercato di Ferdofin - e di altre imprese - era preoccupante per altri produttori.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 394D0215.1Un promemoria di TradeARBED del 3 dicembre 1990 (che riprende il testo del discorso che sarebbe stato pronunciato dal delegato di TradeARBED nella riunione del 4 dicembre 1990) indica che, se necessario, TradeARBED avrebbe adottato provvedimenti per ovviare alla situazione:

«Vorrei tuttavia osservare che non possiamo ulteriormente tollerare, specialmente in Belgio, il nostro mercato nazionale, il rafforzamento cospicuo in termini di quantità di alcune ferriere registrato nell'anno in corso (. . .).»

1.4. Accordi di ripartizione dei mercati e «metodologia Traverso»

1.4.1. Ferdofin

(61) Il verbale della riunione della commissione travi tenuta il 19 luglio 1988 (la cui sintesi è in possesso della Commissione) elenca le stime di mercato per il quarto trimestre 1988 adottate dal CDE il 14 luglio 1988. Le cifre che seguono si riferiscono alla Germania:

«Germania 189 000 t/trimestre

di cui Eurofer 159 000 t/trimestre

Ferdofin 30 000 t/trimestre»

Cifre corrispondenti (per Eurofer e Ferdofin) sono indicate per l'area del Benelux, la Francia e la Danimarca/Irlanda/Grecia.

(62) Se l'unico obiettivo delle stime di mercato fosse stato quello di valutare le probabili dimensioni dei mercati futuri, ovviamente non sarebbe stato necessario presentare cifre distinte per Ferdofin. È pertanto da presupporre che l'intenzione fosse quella di fissare quote per le consegne di Ferdofin ai mercati sopra menzionati. Ferdofin sostiene che tali cifre erano state proposte dai suoi concorrenti senza un suo intervento. Il fatto che Ferdofin abbia comunque accettato di conformarsi alle quote (sebbene diverse dalle cifre riportate nel verbale summenzionato) è confermato da un telex inviato da Ferdofin a Peine-Salzgitter il 4 agosto 1988:

«Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che Ferdofin ha accettato di limitare le proprie vendite nella Repubblica federale di Germania, nella Francia e nel Benelux sulla base delle precedenti quote.»

1.4.2. Francia

(63) Il 13 settembre 1989 i delegati di Peine-Salzgitter, Thyssen, Saarstahl, British Steel, Unimétal, TradeARBED, Cockerill Sambre/Steelinter si sono riuniti negli uffici di Walzstahl-Vereinigung.

Le discussioni nella riunione citata hanno fatto perno sulla questione delle consegne di travi sul mercato francese nel quarto trimestre 1989.

Presso Peine-Salzgitter la Commissione ha reperito un documento redatto da Walzstahl-Vereinigung. La seconda pagina del documento porta il titolo «Mercato francese - travi - quarto trimestre 1989». Il documento osserva che le stime di mercato per la Francia relative al quarto trimestre 1989 erano pari a 75 000 t/mese e che 60 000 t/mese sarebbero state fornite dalle società Eurofer. Su tale dato 27 000 t/mese sono detratte per Unimétal e 375 t/mese nonché 750 t/mese per Kloeckner e Ensidesa. Le restanti 31 875 t/mese sono poi suddivise sulla base delle due percentuali relative alle consegne effettuate in passato (cfr. pagina 1 del documento):

«

"" ID="1"> P + S > ID="2">11,6/11,4 % > ID="3">3 698/3 634 t/mese"> ID="1"> Thyssen > ID="2">2,0/2,1 % > ID="3"> 638/ 669 t/mese"> ID="1"> Saarstahl > ID="2">14,3/13,9 % > ID="3">4 558/4 431 t/mese"> ID="1"> Ferdofin > ID="2">16,8/17,4 % > ID="3">5 355/5 546 t/mese"> ID="1"> CocK.-S. > ID="2">21,4/20,5 % > ID="3">6 821/6 534 t/mese"> ID="1"> ARBED > ID="2">28,4/28,8 % > ID="3">9 052/9 180 t/mese"> ID="1"> BSC > ID="2">5,5/5,9 % > ID="3">1 753/1 881 t/mese">

».

La terza pagina del documento citato porta il titolo «Alternativa G.». In questa parte del documento altre 7 000 t/mese per cosiddette «consegne indirette» sono detratte dalle 31 875 t/mese sopra indicate. Le residue 24 875 t/mese sono poi ripartite tra le sette società come nella precedente tabella.

La nota manoscritta di Peine-Salzgitter che accompagna tale documento ricorda che l'alternativa menzionata per ultima è dovuta all'intervento del sig. G. (Unimétal).

(64) Una nota interna del 19 settembre 1989 redatta da Peine-Salzgitter conferma che le società Eurofer hanno cercato di pervenire ad un accordo di ripartizione del mercato per le consegne sul mercato francese:

«Proposta Francia

Base della ripartizione tra produttori Eurofer è il documento elaborato da WAV per gli ultimi 12 o 18 mesi. Peine-Salzgitter concorda sulla percentuale. La base deve tuttavia essere 33 000 t/mese.»

(65) Secondo il verbale della riunione della commissione travi tenuta il 21 settembre 1989, Unimétal ha fatto presente che per il quarto trimestre 1989 riteneva realistica una stima di mercato pari a 75 000 t/mese e specificava quindi il volume come segue:

«Il produttore francese prevede di fornire su questo trimestre 27 000 t/mese. I quantitativi delle società comunitarie non aderenti ad Eurofer dovrebbero a suo parere essere di circa 10 000 t al mese. La penetrazione dei paesi terzi resta ragionevole e dovrebbe mantenersi intorno a 5 000 t/mese.»

(66) Una breve nota sui risultati della riunione, datata 25 settembre 1989, che era stata preparata da Walzstahl-Vereinigung indica tuttavia che era stato trovato un compromesso:

«Un comportamento adeguato per quanto riguarda le consegne sul mercato francese nel quarto trimestre 1989 dovrebbe contribuire ad una soluzione a breve scadenza anche su questo mercato del problema dei quantitativi. Tanto da parte degli stabilimenti Eurofer quanto da parte degli altri stabilimenti sono state date informazioni circa l'intenzione di ridurre le consegne.»

(67) Tale versione è confermata da un telex del 26 settembre 1989 che Walzstahl-Vereinigung ha inviato a Peine-Salzgitter, Thyssen, Saarstahl, Ferdofin, TradeARBED, British Steel, Ensidesa e Unimétal:

«Consegne travi quarto trimestre 1989 Mercato francese

L'indagine convenuta nel quadro del monitoraggio delle consegne ha indicato che per il quarto trimestre 1989 sono da prevedere sul mercato francese le seguenti consegne (cifre approssimate):

"" ID="1">P + S > ID="2">9 950 t/trimestre"> ID="1">Thyssen > ID="2">1 800 t/trimestre"> ID="1">Saarstahl > ID="2">12 200 t/trimestre"> ID="1">Ferdofin > ID="2">14 800 t/trimestre"> ID="1">Cockerill-S. > ID="2">18 100 t/trimestre"> ID="1">Arbed > ID="2">24 750 t/trimestre"> ID="1">BSC > ID="2">4 950 t/trimestre"> ID="1">Ensidesa > ID="2">2 250 t/trimestre"> ID="1">Unimétal > ID="2">72 000 t/trimestre">

»

(68) Una breve nota sui risultati della riunione della commissione travi tenuta il 7 novembre 1989, nota preparata dalla segreteria e inviata tramite fax a Walzstahl-Vereinigung il 10 novembre 1989, conferma l'esistenza di un accordo relativo alle consegne sul mercato francese nel quarto trimestre 1989:

«Auspicio che il "sistema dei volumi quarto trimestre 1989 per il mercato francese" resti in vigore nel primo trimestre 1990 e sull'insieme dei mercati CECA.»

(69) Il monitoraggio delle consegne nel quarto trimestre 1989 indica che solo tre società hanno effettuato consegne notevolmente superiori al previsto sul mercato francese:

"" ID="1">Thyssen > ID="2">4 164 t"> ID="1">Ferdofin > ID="2">18 347 t"> ID="1">British Steel > ID="2">11 623 t">

(70) Ensidesa non ha partecipato alle riunioni del 13 e del 21 settembre 1989. Anche se la cifra di 750 t/mese per le consegne Ensidesa sul mercato francese avesse potuto essere originariamente stabilita dalle altre società senza l'approvazione di Ensidesa come da essa sostenuto, rimane il fatto che Ensidesa ne era al corrente ed ha rispettato tale cifra (le sue consegne effettive sono risultate pari a 2 317 t vale a dire un quantitativo leggermente superiore a 770 t/mese).

(71) Il verbale della riunione del 7 novembre 1989 indica che le iniziative concertate volte a ridurre le consegne sul mercato francese sono state considerate coronate da successo e che Unimétal ne ha auspicato la prosecuzione.

1.4.3. «Metodologia Traverso»

(72) Il verbale della riunione della commisione travi tenuta il 19 luglio 1988 descrive un sistema istituito al fine di far corrispondere l'offerta alla domanda:

«Le società dovrebbero comunicare le proprie intenzioni di vendita a Eurofer che le valuterà globalmente tenuto conto delle stime di mercato fissate dal CDE. Qualora si manifesti uno scarto significativo tra talune di queste intenzioni e i dati ex post, il presidente del CDE e i servizi di Eurofer prenderanno contatto con la società interessata invitandola ad orientare la sua politica in un senso più conforme all'equilibrio che si impone.»

(73) Il presidente del CDE a quel momento e per il resto del periodo preso in considerazione (ossia sino alla fine del 1990) era il sig. Traverso, all'epoca uno dei dirigenti di Nuova Italsider SpA e successivamente di ILVA (entrambi produttori italiani d'acciaio).

(74) Il sistema descritto nel verbale della riunione tenuta il 19 luglio era di norma denominato «metodo Traverso» o «metodologia Traverso» (cfr. ad esempio un promemoria interno di British Steel recante la data dell'11 gennaio 1990).

Il primo documento che chiarisce in parte le modalità di funzionamento del sistema è un fax (n. 1017) sull'argomento delle forniture previste nel quarto trimestre 1988 indirizzato da Eurofer ad Arbed/TradeARBED, British Steel, Cockerill Sambre, Usinor Sacilor, Ferdofin, Kloeckner (cfr. considerando 29), Peine-Salzgitter, Saarstahl, Thyssen, ecc. La copia in mano alla Commissione è stata reperita presso Peine-Salzgitter dove era pervenuta il 4 agosto 1988. Il fax fa riferimento ad una «tabella che presenta le forniture definitive previste comunicate alla fine dell'ultima riunione CDE tenuta il 27/28 luglio 1988 a Parigi» e prosegue:

«Il nostro presidente si augura che tutte le società si adoperino per non superare nelle loro consegne le previsioni già comunicate a fini di stabilità dei prezzi.»

(75) Presso Peine-Salzgitter la Commissione ha rinvenuto un promemoria interno (non datato) della stessa impresa che raffronta le forniture previste per il quarto trimestre 1988 con le consegne effettive. Allegata a questa nota scritta in tedesco è una tabella in inglese con il titolo «Categoria III . . . (illeggibile) forniture previste». Indiscutibilmente si tratta della tabella cui fa riferimento il fax di Eurofer. Le forniture previste che figurano nella tabella sono quelle di Peine-Salzgitter, Thyssen, Kloeckner (cfr. considerando 29), Saarstahl, Usinor Sacilor (Unimétal), Ferdofin, Cockerill Sambre, TradeARBED e British Steel.

Risulta che le consegne effettive di tutte le società ad eccezione di Kloeckner superavano le forniture previste da esse precedentemente comunicate. La differenza tra le due cifre è abbastanza modesta per Peine-Salzgitter, Cockerill Sambre e Saarstahl ma assai consistente per le altre (in particolare per British Steel).

(76) Sembrerebbe pertanto che il sistema non abbia funzionato molto efficacemente, con tutta probabilità perché il sistema, per quanto consta, non prevedeva penali per le società le cui consegne superavano gli ordini da loro precedentemente comunicati al sig. Traverso o i quantitativi da lui proposti.

(77) La natura facoltativa del sistema è confermata da un telex inviato da Unimétal a British Steel in data 28 novembre 1988 e dalla risposta di British Steel del 6 dicembre 1988. Tuttavia la corrispondenza comprova anche la notevole importanza attribuita al sistema dalle società partecipanti. Essa dimostra che, quanto meno in linea di principio, per le società interessate i tonnellaggi proposti dal presidente del CDE erano cifre da rispettare. Le società che si discostavano da tali proposte dovevano aspettarsi che le altre società participanti ricorressero a misure di ritorsione sui loro stessi mercati.

(78) All'inizio del 1989 è stata sospesa l'applicazione del sistema, ripresa successivamente nei primi mesi del 1990 (in relazione alle consegne per il primo trimestre 1990). Ciò è stato confermato da British Steel e messo in evidenza da una nota informativa di quest'ultima recante la data del 20 luglio 1990 oltre ad essere dimostrato dal fatto che il 31 gennaio 1990 Peine-Salzgitter ha inviato al presidente del CDE una lettera in cui specificava le proprie previsioni di fornitura per il primo e secondo trimestre 1990.

(79) Sembrerebbe comunque che tutto sommato il sistema di adeguamento dell'offerta e della domanda non abbia funzionato particolarmente bene e non sia rimasto in vigore per molto tempo.

Una nota interna non datata di British Steel che riepiloga i risultati della riunione della commissione travi tenuta il 21 marzo 1990 riporta la seguente osservazione del sig. G. (Unimétal) relativa al mercato francese:

«G. ha menzionato la sua interpretazione del fatto che la procedura Traverso sia fallita a causa di alcuni produttori "non corretti".»

1.5. Accordi di fissazione dei prezzi

1.5.1. Prezzi obiettivo

(80) Il resoconto della riunione Eurofer/Scandinavia tenuta il 30 luglio 1986 osserva per quanto riguarda il mercato delle travi nella Comunità:

«Le imprese Eurofer cercano di stabilizzare i prezzi e di difendersi dalle importazioni. Nella riunione prevista a breve scadenza saranno adottate decisioni riguardanti specificatamente i prezzi.»

(81) Allegato alla copia di questo resoconto rinvenuto presso Walzstahl-Vereinigung, la Commissione ha trovato un documento che elenca i «prezzi per il quarto trimestre 1986» sui mercati scandinavi. Per quanto riguarda le travi per il mercato danese si osserva quanto segue:

«Saranno trasmesse informazioni dopo la fissazione dei nuovi prezzi nei paesi CEE.»

Citazioni analoghe figurano nei resoconti di altre riunioni Eurofer/Scandinavia.

(82) In un fax inviato a CPS il 27 marzo 1987 Walzstahl-Vereinigung ha spiegato che il presidente della commissione travi desiderava affrontare la discussione di due temi particolari prima della successiva riunione della predetta commissione travi prevista per il 7 aprile 1987. Uno dei temi in questione era l'armonizzazione dei prezzi nella CECA:

«Il raggiungimento di livelli di prezzo comparabili nella CE e specificatamente il ritmo possibile di aumento dei prezzi francesi per pervenire all'incirca al livello dei paesi vicini (con la possibilità di tollerare determinate differenze se non sono tali da avere effetti perturbatori).»

(83) La riunione successiva è stata tenuta il 3 giugno 1987. Una nota informativa interna del 2 giugno 1987 elaborata da Peine-Salzgitter per il presidente della commissione travi indica:

«A breve scadenza tuttavia l'incontro del 3 giugno dovrebbe servire a stabilire per il terzo trimestre 1987 una strategia prezzi delle travi vincolante.»

(84) In questa o in una delle successive riunioni è stata di fatto adottata una decisione sui prezzi per il terzo trimestre 1987. Tale circostanza è comprovata dal resoconto della riunione Eurofer/Scandinavia tenuta il 4 agosto 1987 nel quale si rileva, per quanto riguarda il mercato delle travi nella CECA, che i prezzi programmati per il terzo trimestre 1987 erano stati realizzati.

(85) La commissione travi ha deciso in seguito di adottare aumenti dei prezzi per le vendite del quarto trimestre 1987. Tale fatto è desumibile da un promemoria interno di Peine-Salzgitter del 9 novembre 1987:

«Nella riunione della commissione travi tenuta a Parigi il 28 ottobre 1987 è stato convenuto di rinunciare ad un ulteriore adeguamento in data 1o gennaio 1988 per consolidare ed eventualmente porre in applicazione i prezzi aumentati in data 1o ottobre 1987. Ciò tuttavia va visto in connessione con l'affermazione di procedere ad un ulteriore aumento dei prezzi comunque alla data del 1o aprile 1988. Per quanto riguarda la portata e la misura di tale aumento occorre procedere a tempo debito ad uno scambio di opinioni.»

(86) Tale nota è confermata - almeno per il mercato tedesco - dal resoconto della riunione Eurofer/Scandinavia tenuta il 4 novembre 1987 che afferma:

«Germania: i prezzi raggiungeranno il livello obiettivo nel corso del quarto trimestre. Non sono previsti aumenti di prezzo per il primo trimestre 1988.»

(87) Il verbale della riunione Eurofer/Scandinavia tenuta il 2 febbraio 1988 rileva:

«Per quanto riguarda i prezzi, decisione di procedere in data 1o aprile ad un aumento di 20 DM sul mercato tedesco per le categorie 1, 2 a, 2b2 e 2b3 e di 10 DM per la categoria 2b1; sul mercato francese l'aumento è di 50 FF per tutte le categorie tranne la 2c.

Anche la Gran Bretagna prevede in data 1o aprile 1988 un aumento la cui entità non è ancora stata definitivamente decisa.»

(88) I risultati della riunione tenuta il 19 luglio 1988 sono documentati da un prospetto allegato al verbale della riunione Eurofer/Scandinavia del 25 luglio 1988, copia del quale è stata reperita presso Usinor Sacilor. Tale prospetto indica il cosiddetto «prezzo di mercato quarto trimestre 1988» per le travi nella CECA. Sono forniti prezzi di base per ciascuna categoria (categoria 1, 2a, 2b1, 2b2, 2b3 e 2c) in Germania, Francia e Belgio/Lussemburgo rispettivamente.

(89) Il verbale della riunione del 18 ottobre 1988 osserva che l'aumento dei prezzi previsto per il quarto trimestre 1988 ha trovato riscontro sul mercato. Il resoconto indica anche quelle che sono denominate «stime dei prezzi» per il primo trimestre 1989.

«

Stima dei prezzi per il primo trimestre 1989 Gli aumenti dei prezzi sono valutati in 25-40 DM in Germania, 50-100 FF in Francia e 200-800 BFR nel Benelux; essi porteranno ai seguenti livelli di prezzo: "" ID="1">Cat. 1 gennaio:

2 250 FF

Base> ID="2">630 DM

Base> ID="3">13 500 BFR

Base> ID="4">480 000 LIT

Base"> ID="1">Cat. 2a gennaio:

2 350 FF

Base> ID="2">670 DM

Base> ID="3">14 000 BFR

Base> ID="4">530 000 LIT

Base"> ID="1">Cat. 2b1

2 350 FF

Base> ID="2">670 DM

Base> ID="3">14 000 BFR

Base> ID="4">530 000 LIT

Base"> ID="1">Cat. 2b2

2 450 FF

Base> ID="2">720 DM

Base> ID="3">15 000 BFR

Base> ID="4">540 000 LIT

Base"> ID="1">Cat. 2b3

2 600 FF > ID="2">760 DM

Base> ID="3">15 700 BFR

Base> ID="4">560 000 LIT

Base"> ID="1">Cat. 2c

2 650 FF

Base> ID="2">795 DM

Base> ID="3">16 500 BFR

Base> ID="4">600 000 LIT

Base""Germania: meno sconto "rivenditori" del 2,5 %

più 20 DM per i piccoli commercianti

più 80 DM per i consumatori

Francia: consumatori più 100 FF

Italia: consumatori più 30 000 LIT

Sono previsti nuovi aumenti di prezzo per il primo trimestre 1989 estesi anche alla Spagna.>

»

(90) Un confronto di tale riepilogo con la tabella allegata al verbale della riunione Eurofer/Scandinavia del 25 luglio 1988 indica che per quanto riguarda i mercati della Francia, della Germania e del Belgio/Lussemburgo - la predetta tabella non presenta dati per il mercato italiano - la differenza tra i prezzi del quarto trimestre 1988 e quelli del primo trimestre 1989 in effetti è compresa tra 25 e 40 DM, 50 e 100 FF e 200 e 800 BFR per le categorie rispettive. L'unica eccezione è la categoria 1 in Francia (dove l'aumento è di 150 FF) e nel Belgio/Lussemburgo (dove l'aumento è di 1 000 BFR).

(91) La formulazione del paragrafo sopra citato nel verbale della riunione del 18 ottobre, ripreso al precedente considerando 89, suggerisce che i prezzi presentati in tale riepilogo non sono i prezzi che secondo le attese delle società interessate si sarebbero formati per effetto delle forze di mercato, ma quelli che esse avevano convenuto di applicare. Ciò è confermato da un telex inviato da Thyssen a TradeARBED il 22 settembre 1988:

«Un colloquio sarebbe intrinsecamente utile in modo particolare dopo la riunione Eurofer/Scandinavia. Poiché tuttavia questa non è a breve scadenza, dovremmo immediatamente comunicare ai nostri amici i nostri obiettivi CE in termini di media e raccomandare un comportamento parallelo che per il programma Scandinavia consisterebbe nei seguenti aumenti:

Svezia 100 SKR

Norvegia 100 NKR

Finlandia 40 FM

Per la categoria 2 c la decisione può attendere il 29 settembre.»

(92) Si desume che le società Eurofer avevano discusso i prezzi futuri e intendevano realizzare aumenti di circa 40 DM per quanto riguardava le travi che rientravano nel «programma Scandinavia» (vale a dire le categorie 1, 2 a, 2 b1, 2 b2 e 2 b3).

(93) Il verbale della riunione Eurofer/Scandinavia del 3 novembre 1988 osserva per quanto riguarda i mercati delle travi nella CECA:

«Sono previsti aumenti per il primo trimestre 1989, aumenti che sono peraltro attesi dal settore commerciale. Essi comportano incrementi pari a 25-40 DM in Germania, 50-100 FF in Francia, 200-800 BFR nel Benelux.»

(94) Il verbale della riunione del 13 dicembre 1988 osserva che gli aumenti di prezzo per le consegne nel primo trimestre 1989 (erroneamente chiamato «1988») in Germania e in Francia sono stati accettati dai clienti senza problemi e che sono presi in considerazione ulteriori aumenti.

(95) Il verbale della riunione del 10 gennaio 1989 rileva che i prezzi «previsti» per il primo trimestre 1989 erano stati realizzati sui mercati tedesco, francese, del Benelux, italiano, spagnolo e britannico. Il verbale elenca anche gli aumenti «attesi» dei prezzi nel secondo trimestre 1989 e i prezzi derivanti da tali aumenti.

(96) Una nota non datata riguardante i risultati di tale riunione e redatta da British Steel parla di «intenzioni per quanto riguarda i prezzi». Esse sono presentate in una tabella che accompagna la nota. Il titolo della tabella è «Intenzioni relative ai prezzi da applicare in Europa aprile/giugno - aumenti». La tabella indica gli aumenti per categoria sui mercati rispettivi (10-20 DM in Germania, 30-50 FF in Francia, 200-400 BFR n Belgio e 20 000 LIT in Italia) e i «nuovi livelli implicati per l'aprile 1989».

I dati relativi alla Francia, alla Germania e ai paesi del Benelux sono identici a quelli del verbale della riunione del 10 gennaio 1989. I prezzi per l'Italia sono di 20 000 LIT/t più elevati dei valori corri- spondenti del verbale. Risulta che tale divergenza è dovuta ad un malinteso da parte di British Steel.

Una nota interna del 13 gennaio 1989 redatta da Peine-Salzgitter contiene i dati corrispondenti:

«Nella riunione della commissione travi del 10 gennaio 1989 sono stati concretamente fissati gli aumenti di prezzo già previsti a decorrere dal 1o aprile 1989 con la seguente articolazione: (. . .).»

(97) Il verbale della riunione Eurofer/Scandinavia del 1o febbraio 1989 fornisce ulteriori informazioni sulla concertazione dei prezzi nell'ambito della commissione travi:

«È affermato inoltre che da tre trimestri è stato possibile uniformare i prezzi di base (con uno scarto di più o meno 10 DM tra i vari mercati comunitari).»

(98) Secondo il verbale della riunione del 7 febbraio 1989 i partecipanti hanno espresso l'opinione che i prezzi previsti per il secondo trimestre 1989 erano o sarebbero stati realizzati su tutti i mercati interessati (Germania, Francia, Benelux, Italia e Spagna) senza difficoltà. Per quanto riguarda i mercati italiano e spagnolo, i prezzi indicati nel verbale della riunione del 10 gennaio comportavano alcune integrazioni (solo per due categorie sul mercato italiano).

(99) Il verbale della riunione del 19 aprile 1989 osserva che i prezzi attesi erano stati realizzati in Germania, Francia e Italia e che British Steel intendeva aumentare i prezzi. Per il terzo trimestre 1989 i prezzi indicati nel verbale risultano fondamentalmente identici ai prezzi riportati nel verbale della riunione del 10 gennaio 1989 e di quella del 7 febbraio 1989 per il secondo trimestre 1989.

(100) Una nota di British Steel del 24 aprile 1989 fornisce altre informazioni sui prezzi praticati nel Regno Unito:

«Ho informato la commissione che BS avrebbe aumentato i prezzi del 4-5 % all'inizio di giugno ed ho suggerito che le società vendano nel Regno Unito alle tariffe di BS per evitare che tale aumento venga vanificato.»

La nota fa inoltre riferimento ad un conflitto tra i produttori spagnoli e British Steel:

«Il gruppo spagnolo ha presentato lagnanze nei confronti delle vendite aggressive di British Steel in Spagna ed in particolare dei bassi prezzi ivi praticati. British Steel ha ricordato i notevoli volumi (21 000 t in gennaio e febbraio) importati dalla Spagna nel Regno Unito e i prezzi al ribasso ai quali erano stati venduti.»

Un breve rapporto riguardante i risultati della riunione preparato da Walzstahl-Vereinigung osserva che la soluzione di questo particolare problema doveva essere individuata in colloqui bilaterali.

(101) Secondo il verbale della riunione del 6 giugno 1989 esistevano difficoltà per quanto riguarda i piccoli profilati (categorie 1 e 2) in Francia e Italia ma Unimétal e i produttori italiani si sono dichiarati determinati a mantenere i prezzi. British Steel (che non aveva presenziato alla riunione) ha informato i concorrenti che gli aumenti di prezzo sul mercato britannico erano accettati senza difficoltà.

(102) Nel corso della riunione dell'11 luglio 1989 è stato annunciato che i prezzi previsti erano stati realizzati sul mercato francese tranne che per le categorie 1 e 2 a i cui prezzi mostravano segni di debolezza. Sui mercati del Benelux erano state osservate talune offerte a prezzi inferiori ai prezzi previsti:

«I prezzi previsti sono tuttavia realizzati ed è opportuno attenervisi.»

Per quanto riguarda il mercato britannico è stato confermato che l'aumento dei prezzi dell'ordine del 4,25 % era stato accettato dai clienti.

La discussione sui prezzi del quarto trimestre 1989 ha posto in evidenza che, in considerazione dell'aumento per gli extra di dimensione e gli extra di qualità (cfr. punto 1.5.2 infra), i produttori tedeschi non intendevano procedere ad aumenti di prezzo. I prezzi previsti e realizzati nel terzo trimestre 1989 restavano pertanto validi.

(103) Il verbale della riunione del 3 agosto 1989 contiene il seguente paragrafo (riguardante il mercato francese) che illustra il pensiero e l'intenzione dei partecipanti della commissione travi:

«Attualmente esiste un certo ritegno da parte dei rivenditori per quanto riguarda la situazione ordini nella "speranza" che il livello dei prezzi a breve scadenza crolli.»

L'uso delle virgolette implica che i membri della commissione travi non ritenevano fondata tale speranza.

(104) È stato osservato che i livelli di prezzo per le categorie 1 e 2 a erano ormai accettati dalla clientela italiana. In Gran Bretagna i prezzi aumentati all'inizio di giugno, secondo le dichiarazioni erano stazionari. Il verbale dà l'impressione che per il quarto trimestre 1989 non era previsto alcun aumento dei prezzi di base (19) su nessuno dei mercati interessati.

(105) Presso Valor la Commissione ha reperito un documento senza data che secondo Valor faceva parte di un memorandum interno elaborato da Usinor Sacilor per la riunione del 21 settembre 1989. Il documento discute della relazione tra l'articolo 60 e l'articolo 65 del trattato CECA. Dopo aver notato che l'articolo 60 non impedisce ad una società di pubblicare tali dati molto prima della data prevista di applicazione dei prezzi, il documento continua:

«6. Ciononostante le disposizioni dell'articolo 65 riguardano espressamente il divieto di tutti gli accordi tra imprese che tendono "a fissare o determinare i prezzi". Pare evidente che l'annuncio effettuato da un insieme di società e riguardante la loro decisione di aumentare di un medesimo importo i loro listini alla medesima data sarebbe in contraddizione con la disposizione sopra citata.

7. Viceversa non sono da escludere due possibilità:

a) l'utilizzazione di formule abbastanza vaghe che lascino sottintendere la possibilità di un ritocco dei listini in funzione della situazione del mercato entro tempi non specificamente precisati;

b) l'utilizzazione di una formula come quella delle società USA, vale a dire quella del "price leadership". Una società annuncia l'intenzione di aumentare o di diminuire i suoi listini ad una certa data. Le altre società, alcuni giorni dopo, annunciano che seguono l'esempio della società concorrente.»

Ciò indica che Usinor Sacilor stava esaminando la possibilità di eludere le regole di concorrenza del trattato CECA.

(106) Il verbale della riunione del 7 novembre 1989 indica che per il primo trimestre 1990 non erano previsti aumenti di prezzo. La sola eccezione era la Francia dove Unimétal sperava di realizzare un aumento di 50 FF rispetto ai prezzi effettivi delle travi più piccole.

(107) La riunione successiva è stata tenuta il 12 dicembre 1989 e i risultati sono riportati in un progetto di intervento orale preparato dal rappresentante di TradeARBED (che era all'epoca il presidente delle riunioni Eurofer/Scandinavia) per la riunione Eurofer/Scandinavia del 31 gennaio 1990 che fornisce inoltre una valida testimonianza in merito alle intenzioni e alle opinioni delle società Eurofer.

«È dunque assolutamente necessario che tutte le imprese Eurofer ed i nostri amici scandinavi non facciano pressione sul mercato.

(. . .)

È stato possibile mantenere in linea di massima anche nel primo trimestre 1990 i prezzi del quarto trimestre 1989. I nuovi extra di dimensione non presentano più alcun problema. Tuttavia è deplorevole, specialmente per le categorie 1, 2 a e 2 b1, che qualche stabilimento abbia da 2-3 settimane accettato a quotazioni inferiori rispetto ai prezzi programmati, ponendo in essere con tale comportamento inutili zone grigie intorno ai 15-20 DM. Tale comportamento va immediatamente fatto cessare.

Per il secondo trimestre è chiaro che tale zona grigia deve scomparire e che i prezzi in programma devono essere applicati integralmente, soprattutto considerato che nel secondo trimestre la domanda sarà al livello richiesto. Invito tutte le persone qui presenti ad attenersi rigorosamente a tale regola.»

(108) Per quanto riguarda i prezzi per il secondo trimestre 1990 il verbale della riunione del 14 febbraio 1990 osserva che i produttori speravano di riportarsi ai livelli di prezzo realizzati nel quarto trimestre 1989:

«Per quanto riguarda i prezzi, le ferriere locali sperano vivamente di ridurre le attuali debolezze (intorno a 20 DM) e di riportarsi rapidamente, ciascuna per quanto la riguarda, sui livelli realizzati nel quarto trimestre 1989.»

(109) Soltanto Unimétal ha dichiarato che intendeva aumentare il prezzo della categoria 2 c di 45 FF. Non si tratta di una coincidenza. In una lettera ad Unimétal (con copia a TradeARBED) datata 6 novembre 1989 il presidente della commissione travi aveva dichiarato che era della massima importanza armonizzare i prezzi nella CECA per evitare «distorsioni», secondo le sue parole, nel flusso degli scambi.

Il sig. Meyer ha altresì sottolineato che a suo parere la categoria 2 c costituiva un grave problema sotto questo profilo poiché i prezzi in Francia e in Germania avevano evidenziato per un certo tempo scarti di circa 30 DM/t. Il presidente della commissione travi ha ritenuto che era ormai tempo di colmare lo scarto:

«I tempi sono perciò favorevoli a colmare la differenza rispetto al prezzo tedesco. A mio parere questo costituisce un passo già da tempo necessario ed oggi anche realizzabile.»

(110) Peine-Salzgitter ha nuovamente espresso la sua richiesta in una lettera del 19 dicembre 1989. Il 7 febbraio 1990 TradeARBED ha inviato un fax a Unimétal (con copia a Peine-Salzgitter) nel quale insisteva presso il produttore francese affinché aumentasse il suo prezzo per la categoria 2 c onde ovviare a tale «distorsione» nonostante quello che definiva una situazione alquanto difficile sui mercati:

«Tale distorsione comporta che alcuni commercianti francesi penetrano maggiormente sul mercato tedesco perturbando così il sistema dei prezzi in Germania (. . .). Nonostante un contesto in genere poco propizio ad un aumento dei prezzi, occorrerà prevedere per tale categoria, al più tardi per le forniture del secondo trimestre, un aumento di 100 FF/t.»

(111) Poco dopo la riunione della commisione travi del 14 febbraio 1990, British Steel ha inviato un fax a TradeARBED, Peine-Salzgitter, Thyssen, Saarstahl e Unimétal/Valor (sig. G.) indicando la definizione delle categorie A 1, A 2 e A 3 applicata di norma da British Steel. Ulteriori precisazioni dovevano essere fornite per telefono il 19 febbraio.

(112) L'originale di questo fax che è stato reperito dalla Commissione presso British Steel contiene aggiunte scritte a mano. Sotto il titolo «Tolleranze di interpenetrazione suggerite, in UKL/t» sono inseriti dati per ciascuna delle categorie in corrispondenza degli stockisti e dei rivenditori. Il significato di tali dati è chiarito da un promemoria interno di British Steel del 20 febbraio 1990:

«G. è stato informato dei prezzi da praticare che a nostro parere non sono atti a perturbare il mercato. Non sono riuscito a mettermi in contatto con Saarstahl (Barone dr. von Engelhardt), tuttavia gli ho espresso il mio massimo disappunto la settimana scorsa per quanto riguarda i prezzi eccessivamente bassi che offre nel Regno Unito. Non sarebbe irragionevole da parte nostra ricordare a Unimétal che le conseguenze delle scorrettezze di Saarstahl sarebbero sentite in Francia piuttosto che in Germania.»

Da tutto ciò emerge che British Steel ha informato i suoi più importanti concorrenti in ordine ai prezzi che avrebbe tollerato (o tolleranze di interpenetrazione).

(113) Secondo il verbale della riunione del 21 marzo 1990 British Steel aveva deplorato il fatto che talune offerte sul mercato britannico erano inferiori al suo listino di 50-70 UKL. Una nota interna non datata sui risultati della riunione, nota preparata da British Steel, osserva:

«Messaggio di BS ai produttori CE: non sostenete tali sconti.»

(114) Il promemoria di British Steel contiene inoltre informazioni sul mercato tedesco:

«Il gruppo tedesco ha auspicato di applicare un aumento di 20 DM sui prezzi base per ripristinare la situazione prevista l'ottobre scorso quando gli extra sono cresciuti di 20-25 DM (cui è seguito un calo dei prezzi base).»

(115) Secondo il verbale della riunione del 16 maggio 1990 British Steel aveva dichiarato di pensare di aumentare i prezzi nel Regno Unito nel terzo trimestre 1990 e di voler prendere una decisione in merito nel mese di maggio. Una nota del 18 maggio 1990 redatta da Usinor Sacilor indica che British Steel aveva chiesto agli altri produttori di attendere fino alla fine di maggio prima di fare offerte vincolanti per consegne nel Regno Unito.

Il 7 giugno 1990 British Steel ha inviato un fax a TradeARBED, Peine-Salzgitter, Saarstahl, Thyssen, Ensidesa, Unimétal e Aristrain:

«Allego le informazioni sul nuovo listino British Steel n. 5 con le modifiche applicabili dal 1o luglio 1990 per i profilati di base.

(. . .)

Dal punto di vista generale l'aumento è del 5 % rispetto al precedente listino. Vi preghiamo di tener conto integralmente nelle vostre offerte per il terzo trimestre di tale aumento.»

(116) Una nota informativa interna (del 9 luglio 1990) redatta da Peine-Salzgitter per il presidente della commissione travi, e destinata alla riunione del 10 luglio 1990, riepiloga le strategie allora in discussione. L'autore suggerisce che, considerato il parziale aumento degli extra di dimensione, non avrebbe dovuto essere applicato alcun «aumento ufficiale» dei prezzi a decorrere dal quarto trimestre 1990. Tuttavia i partecipanti erano esortati a garantire l'applicazione dei nuovi extra di dimensione e dei prezzi convenuti:

«Appello a tutti i partecipanti per quanto riguarda il terzo e quarto trimestre:

- applicazione dei nuovi extra di dimensione;

- applicazione degli orientamenti constatati in materia di prezzi/eliminazione degli sconti grigi.»

(117) Un promemoria interno di British Steel datato 17 luglio 1990 osserva che gli altri produttori fino ad allora avevano mostrato «poca considerazione» per l'orientamento che British Steel aveva fornito loro sui livelli di prezzo da applicare nelle vendite nel Regno Unito. Come risulta dal promemoria di British Steel del 20 luglio 1990, British Steel aveva approfittato della riunione del 10 luglio 1990 per insistere ancora una volta presso i suoi concorrenti invitandoli a rispettare i prezzi recentemente stabiliti da British Steel.

Un altro promemoria di British Steel del 30 luglio 1990 suggerisce che il comportamento di TradeARBED risultava particolarmente irritante per British Steel:

«Vi sono pochi dubbi sul fatto che ARBED, che è considerato il maggiore importatore CEE, si sia dimostrato inaffidabile per quanto riguarda il suo listino prezzi e non abbia aderito all'accordo che abbiamo raggiunto con Everard e Sevenig. È importante il fatto che sta praticando notevoli sconti su tutta la gamma dei prodotti.»

(118) Il verbale della riunione dell'11 settembre 1990 osserva che i partecipanti sono stati informati che l'aumento del listino British Steel era stato accettato dai clienti nel Regno Unito. Per quanto riguarda gli altri mercati il verbale osserva che era «prevedibile» un aumento dei prezzi di 25-30 DM.

(119) Un promemoria di British Steel del 25 settembre 1990 che dà conto dei risultati della riunione delinea il problema senza mezzi termini:

«Secondo l'opinione generale i prezzi dovrebbero essere moderatamente aumentati - di 30 DM/t circa. Viene discusso se tale aumento dovrebbe essere applicato ai prezzi base o agli extra. Data probabile per l'aumento, 1o gennaio.»

Tale promemoria indica anche che British Steel non ha preso parte alla discussione sui prezzi:

«British Steel si è astenuta dal prendere parte alla discussione sui prezzi e ha ribadito semplicemente l'idea di trasparenza. Il presidente è stato energicamente avvertito dell'inopportunità di dichiarare al mercato che "i produttori Eurofer avevano deciso di aumentare i prezzi".»

(120) Il verbale della riunione del 9 ottobre 1990 indica che sono stati discussi i prezzi per il primo trimestre 1991 e che un aumento di prezzi dell'ordine di 20-30 DM poteva essere accettato dalla clientela sui mercati del continente. Per il mercato britannico non è stata fatta alcuna «previsione» in merito.

(121) Un fax inviato da Walzstahl-Vereinigung a Ferdofin in data 19 dicembre 1990 comprova che le società interessate speravano di realizzare un aumento dei prezzi fino a 20 DM/t applicando nuovi extra (cfr. punto 1.5.2 infra):

«Va ricordato che era stato fatto conto sul mantenimento immutato del livello dei prezzi dal quarto trimestre 1990 al primo trimestre 1991 nonché su un persistente miglioramento dei ricavi fino a una media di 20 DM/t per la fine del trimestre grazie all'applicazione di nuovi extra.»

1.5.2. Armonizzazione degli extra

(122) Una proposta di armonizzazione degli extra di qualità, preparata da Usinor Sacilor, è stata presentata nel corso della riunione del 18 ottobre 1988. Il verbale della riunione del 15 novembre 1988 rileva che gli extra di qualità applicati in Germania sono stati adottati come obiettivo da conseguire («Zielpreis»).

British Steel ha annunciato nella riunione che avrebbe tenuto conto dei risultati dell'armonizzazione al momento di decidere i suoi prezzi.

(123) Il verbale della riunione del 10 gennaio 1989 indica che un «delegato italiano» ha presentato nella riunione una proposta di armonizzazione degli extra di dimensione delle travi IPE, HEB e HEA. Era stato convenuto di esaminare la proposta e di elaborare un progetto di armonizzazione per gli extra di dimensione da applicare nel terzo o quarto trimestre 1989.

(124) Il fatto di aumentare gli extra evidentemente comportava il rischio che una società fosse tentata di compensare tale aumento con la riduzione del prezzo base e ottenere così un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. I membri della commissione travi, pur essendo apparentemente consci del rischio, non sembrano comunque averlo considerato una minaccia seria. Nella lettera del 24 febbraio 1989 (la cui minuta è in possesso della Commissione) diretta al presidente della commissione Ferdofin, precisava:

«Affermo che il gruppo europeo che produce travi HE (Ferdofin compresa) è sufficientemente omogeneo per escludere il verificarsi dei giochi di prezzo sui valori base, in presenza di extra di dimensioni elevate.»

(125) Il verbale della riunione del 19 aprile 1989 osserva che un gruppo di lavoro doveva incontrarsi per determinare l'entità degli aumenti («hausses») per gli extra di dimensione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 1989. In base alla documentazione disponibile tale riunione ha avuto luogo il giorno stesso, apparentemente dopo la riunione della commissione travi.

Una relazione sui risultati della riunione del gruppo di lavoro indica che i partecipanti della commissione travi hanno convenuto in seno al gruppo di lavoro costituito a tale scopo di armonizzare e di aumentare gli extra di dimensione per le travi:

«Il gruppo italiano suggerisce, tenendo conto che la data di applicazione dei nuovi extra è stata fissata dalla commissione travi al 1o ottobre 1989, una armonizzazione globale sull'extra di dimensioni più elevato della Comunità.

È stato tuttavia ritenuto preferibile procedere per tappe. La riunione ha definito in tale contesto i seguenti orientamenti:

1. L'armonizzazione ha luogo verso l'alto e non deve assolutamente comportare diminuzioni nei listini prezzi.

2. Essa costituisce una seconda tappa.

Per taluni profilati occorrerà prevedere una terza tappa per ridurre lo scarto esistente rispetto all'extra comunitario più elevato.

3. La data di applicazione è stata fissata per il 1o ottobre 1989.»

La relazione elenca gli extra armonizzati per tutte le travi IPN, UPN, IPE, HEA, HEB e HEM.

(126) La Commissione ha ottenuto alcuni dei documenti di lavoro (reperiti presso Walzstahl-Vereinigung) e delle tabelle (reperite presso Valor) che confrontano gli extra di dimensione applicati all'epoca in Francia, Germania, Lussemburgo ed Italia con i nuovi extra di dimensione da applicare a decorrere dal 1o ottobre 1989. Tali documenti indicano che l'armonizzazione convenuta in data 19 aprile 1989 ha portato ad aumenti di praticamente tutti gli extra di dimensione applicati in Francia, Germania e Lussemburgo all'epoca. In molti casi gli aumenti sono alquanto notevoli. Gli extra per l'HEB 200, ad esempio, in Francia, Germania e Lussemburgo in precedenza erano rispettivamente di 20, 19 e 19 ECU/t. Il fatto che la «armonizzazione» degli extra di dimensione abbia dato luogo ad un aumento dei prezzi è confermato da una nota interna di Peine-Salzgitter del 10 luglio 1989.

(127) Una nota interna del 5 giugno 1989 redatta da Peine-Salzgitter sottolinea che con lettera datata 23 maggio 1989 l'impresa medesima ha informato la Commissione delle Comunità europee dei nuovi extra che avrebbe applicato. Ciò sottolinea il fatto che la loro notifica è stata effettuata soltanto dopo che i nuovi extra erano stati armonizzati e concordati dai membri della commissione travi. Il verbale della riunione Eurofer/Scandinavia del 25 aprile 1989 conferma che i nuovi extra di dimensione non erano stati pubblicati prima di tale data.

(128) Nel corso della riunione del 6 giugno 1989 gli spagnoli hanno dichiarato che intendevano armonizzare i loro extra di dimensione allineandoli ai livelli europei.

(129) Nella stessa riunione è stata discussa la questione dell'armonizzazione degli extra di qualità. La decisione adottata è stata analoga a quella della riunione precedente per quanto riguarda gli extra di dimensione, vale a dire l'armonizzazione avrebbe dovuto comportare prezzi più elevati:

«La riunione ha deciso di accogliere il progetto di armonizzazione del gruppo francese. La data di applicazione è stata fissata al 1o ottobre 1989. Viene ricordato che l'armonizzazione va effettuata verso l'alto e non deve assolutamente comportare diminuzioni dei listini prezzi.»

Il verbale elenca i nuovi extra e osserva che British Steel aveva annunciato (mediante telex) di volersi conformare ai risultati dell'armonizzazione.

(130) In una lettera del 15 dicembre 1989 inviata al sig. Arnuzzo (Ferdofin) Peine-Salzgitter osserva che numerosi partecipanti della commissione travi avevano chiesto nel corso della riunione del 12 dicembre 1989 (non presenziata da Ferdofin) se Ferdofin applicava i nuovi extra in particolare sul mercato tedesco.

Ferdofin ha risposto con telex del 21 dicembre 1989 assicurando Peine-Salzgitter che aveva applicato i nuovi extra alla consegne su tutti i mercati europei senza eccezione dal 1o ottobre 1989.

(131) La realizzazione dei nuovi extra apparentemente ha avuto ripercussioni sui prezzi base. Il verbale della riunione del 14 febbraio 1990 osserva:

«Le nuove maggiorazioni sono realizzate integralmente ancorché sia deplorevole che a volte ciò sia avvenuto a scapito dei prezzi di base.»

(132) Il verbale della riunione del 16 maggio 1990 riferisce che i produttori «prevedevano» di aumentare gli extra di dimensione di 15-20 DM a decorrere dal 1o luglio 1990.

Tale azione era basata su una proposta presentata dai delegati tedesco e lussemburghese (cfr. fax dell'11 maggio 1990 spedito da Peine-Salzgitter alla segreteria). Da un esame del documento risulta che le modifiche proposte avrebbero condotto ad un'armonizzazione virtualmente completa degli extra di dimensione in questione, oltre che ad un considerevole aumento dell'entità di tali extra.

(133) Mentre il verbale della riunione dà l'impressione che si era semplicemente preso in considerazione un aumento degli extra di dimensione, la relazione redatta da Walzstahl-Vereinigung indica che in realtà tutti i partecipanti avevano accettato la proposta:

«Tutti i gruppi presenti hanno accettato la proposta alla condizione che essa non comportasse nuovamente, come nel quarto trimestre 1989, una riduzione dei prezzi base.»

Ciò è anche confermato da una nota riservata del 17 maggio 1990 inviata dalla segreteria della commissione travi ad Unimétal:

«Tutti i gruppi hanno confermato il loro accordo sulla proposta con pubblicazione immediata applicazione luglio 1990.»

(134) In un fax del 21 maggio 1990 Peine-Salzgitter ha informato il delegato di Aristrain in Germania (che non era stato in grado di partecipare alla riunione del 16 maggio) dei particolari dell'accordo. Il documento rivela che era stato altresì convenuto di non accettare ordinativi per consegne nel periodo che iniziava il 1o luglio 1990, prima del 1o giugno 1990.

(135) Una nota riservata di Usinor Sacilor del 17 maggio 1990 indica che alcuni dei partecipanti avevano auspicato di andare addirittura oltre:

«D'altra parte, per quanto riguarda le piccole dimensioni (IPE 80-160 mm) che non sono oggetto di aumenti nella proposta, il sig. Masserdotti si metterà in contatto con te per esaminare se non sia possibile procedere anche per queste ad un aumento.»

(136) In un fax alla segreteria redatto su carta intestata Stefana e datato 31 maggio 1990 il sig. Masserdotti ha espresso il suo rammarico sul fatto che gli extra per le piccole dimensioni non erano stati aumentati. L'autore chiedeva che tutti i partecipanti riconsiderassero la sua proposta nella quale aveva suggerito quello che considerava un «moderato» aumento:

«Invito ogni partecipante a riesaminare la proposta per procedere con lo spirito di collaborazione che contraddistingue le nostre relazioni.»

(137) Il presidente della commissione travi ha risposto con una lettera del 12 giugno 1990 che non aveva obiezioni al fatto che i produttori italiani applicassero «extra lievemente diversi sul loro mercato» e assicurava loro:

«Va da sé che le imprese tedesco-lussemburghesi applicheranno i vostri extra nel vostro mercato nazionale.»

(138) Il verbale della riunione dell'11 settembre 1990 osserva che erano nuovamente all'ordine del giorno gli extra di dimensione:

«La proposta italiana di nuovi extra di dimensione delle IPN, UPN e IPE è stata presentata durante la riunione (cfr. allegato II). Si trattava di un'armonizzazione verso l'alto che non avrebbe assolutamente comportato un calo dei listini prezzi. Poteva essere applicabile dal 1o ottobre 1990.»

Una breve relazione dell'11 ottobre 1990 sui risultati della riunione preparata da Walzstahl-Vereinigung osserva che «un produttore spagnolo» aveva informato gli altri partecipanti alla riunione che intendeva aumentare i suoi extra di dimensione nel quarto trimestre 1990 per ravvicinarli ai valori armonizzati.

(139) Il 14 novembre 1990 Walzstahl-Vereinigung ha fatto circolare una proposta «tedesca» per l'armonizzazione degli extra di dimensione.

Da un esame della proposta si rileva che avrebbe dato luogo ad aumenti su tutti i mercati, tranne l'Italia dove, per alcune delle dimensioni in questione, i nuovi extra proposti erano ancora inferiori a quelli applicati all'epoca.

(140) Il 28 novembre 1990 Eurofer ha inviato una copia di tale proposta al responsabile dell'ufficio legale di Eurofer in quanto aveva qualche dubbio circa la compatibilità della proposta con le regole di concorrenza della CECA. Il destinatario ha risposto via fax il 3 dicembre 1990 ed ha sostenuto che il documento in questione non rappresentava una proposta di armonizzazione dei prezzi ma una «perizia» neutrale:

«Sussisterebbe tuttavia infrazione alle regole di concorrenza del trattato CECA se le imprese dovessero decidere in comune di modificare i propri listini degli extra in corrispondenza a tale modello o se concordassero modifiche dei loro extra in base a tale modello.»

(141) Una relazione riguardante i risultati della riunione del 4 dicembre redatta da Walzstahl-Vereinigung osserva che una «impresa tedesca» aveva deciso di aumentare i suoi extra di dimensione di 5-30 DM/t a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il verbale della riunione rileva che gli altri produttori prevedevano una misura analoga.

Un fax spedito da Walzstahl-Vereinigung a British Steel il 13 dicembre 1990 indica senza mezzi termini:

«Per correttezza La informo che Peine-Salzgitter e - nel frattempo - anche Thyssen Stahl hanno pubblicato i nuovi extra di dimensione delle travi che sono conformi ad una nuova struttura armonizzata applicabile nei paesi della Comunità (ad esclusione del Regno Unito e della Spagna).»

(142) Il 19 dicembre 1990 Walzstahl Vereinigung ha inviato un fax a Ferdofin:

«Possiamo assicurarLe che nel frattempo tutti i rappresentanti tedeschi in Italia hanno ricevuto comunicazione degli extra di dimensione dei listini prezzi tedeschi. Nell'intervallo è stato modificato anche il listino per gli extra di dimensione di Ferdofin?»

I termini utilizzati nel paragrafo precedente e il fatto che il fax sia stato inviato a TradeARBED, Peine-Salzgitter, Thyssen e Saarstahl implicano che tali imprese avevano adottato i nuovi extra di dimensione entro il 19 dicembre 1990.

2. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRAMITE EUROFER

(143) La documentazione indica che alcune statistiche sugli ordini e sulle consegne sono state raccolte e divulgate anche da Eurofer. Ai fini dello scambio di informazioni le società partecipanti hanno dato quasi immediatamente comunicazione dei loro ordini e consegne ad Eurofer di qui la loro denominazione «fast bookings».

(144) I dati per gli ordini sono stati distribuiti su base aggregata. Tuttavia sono stati forniti dati individuali per le consegne da parte di Peine-Salzgitter, Thyssen, Kloeckner, Hoesch, Saarstahl, Usinor Sacilor, Ferdofin, Cockerill Sambre, Arbed, British Steel, Ensidesa e Siderurgia Nacional (un produttore portoghese), suddivisi per mercato di ogni Stato membro.

I documenti più importanti relativi a questo scambio di informazioni sono elencati nell'allegato II.

(145) La documentazione dimostra che Eurofer aveva fatto circolare su base regolare i dati delle consegne effettuate dalle società interessate per non più di 2 mesi dopo la fine del trimestre in questione. Tale scambio risale almeno al 1986.

Lo scambio di informazioni è stato sospeso da Eurofer alla fine del luglio 1990 ma è stato ripreso subito dopo. British Steel non ha partecipato a questo successivo scambio di informazioni.

(146) La documentazione disponibile non consente di identificare tutti i destinatari dei dati fatti circolare da Eurofer. È comunque lecito ritenere che tutte le società che comunicavano le loro consegne ad Eurofer e i cui dati sono indicati nelle tabelle compilate da Eurofer hanno anche ricevuto copia di tali documenti. Tale parere non è stato contestato da Eurofer nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

3. ACCORDI E PRATICHE SUI SINGOLI MERCATI

3.1. Germania

(147) Una nota del 16 gennaio 1987 (reperita presso Peine-Salzgitter) di una riunione tra rappresentanti di Thyssen, Peine-Salzgitter e TradeARBED tenuta a Duesseldorf il 15 gennaio 1987 indica che i prezzi per il primo trimestre 1987 erano stati decisi tra dette società.

(148) Una nota interna datata 2 giugno 1987 e redatta da Peine-Salzgitter rivela che i prezzi erano stati fissati da Thyssen, Peine-Salzgitter e TradeARBED per un certo tempo. Il documento parla di accordi tra queste società conclusi nel dicembre 1986, gennaio 1987 (cfr. paragrafo precedente) e febbraio 1987 ed elenca inoltre i prezzi fissati.

(149) Una nota interna datata 9 novembre 1987, redatta da Peine-Salzgitter per una riunione con i rivenditori prevista per l'11 novembre 1987, indica che nella riunione successiva erano proseguite le discussioni iniziate l'11 giugno 1987 e il 24 giugno 1987. Le discussioni delle precedenti riunioni apparentemente avevano riguardato principalmente la stabilizzazione o l'aumento dei prezzi. È stato osservato che tali discussioni avevano portato a due aumenti di prezzo il 1o luglio 1987 e il 1o ottobre 1987.

TradeARBED ha confermato di aver partecipato alla riunione dell'11 giugno 1987. Peine-Salzgitter, TradeARBED e Walzstahl-Vereinigung hanno informato la Commissione di essere intervenuti alla riunione del 24 giugno 1987.

(150) Il 20 gennaio 1988 a Duesseldorf è stata tenuta una riunione di un gruppo denominato «VA Profilstahl» alla quale sono intervenuti TradeARBED, Hoesch, Peine-Salzgitter, Saarstahl e Thyssen. Un resoconto dei risultati della riunione recante la data del 25 gennaio 1988 elenca gli aumenti di prezzo raccomandati per il 1o aprile e prosegue:

«Tutte le imprese presenti concordano sull'opportunità di indicare nelle prossime comunicazioni relative ai prezzi, le quotazioni per tutti i rivenditori sul mercato mentre per i sei grandi rivenditori sarà applicato/convenuto un determinato sconto (ad esempio: 20 DM).»

(151) Il 20 aprile 1988 Peine-Salzgitter ha inviato un fax a Thyssen, TradeARBED e Saarstahl con il quale informava i destinatari che nella riunione con i rivenditori da tenere il 22 aprile 1988 doveva essere discusso un eventuale ulteriore incremento dei prezzi. È stata effettuata una proposta per tali aumenti.

(152) Il 18 aprile 1989 a Parigi ha avuto luogo una riunione di VA Profilstahl. Una nota manoscritta sull'esito di tale riunione redatta da Walzstahl-Vereinigung rileva:

«Arbed ha bloccato l'aumento degli extra per le UNP 320 e oltre (gli altri produttori - principalmente Hoesch - devono anzitutto rispettare i prezzi convenuti).»

(153) Una nota informativa datata 20 aprile 1989 e redatta da Peine-Salzgitter per la successiva riunione con i rivenditori prevista per il 21 aprile 1989 indica che nell'ultima di tali riunioni tenutasi il 16 febbraio 1989 era stato convenuto che i produttori aderenti non avrebbero fatto pressioni sul mercato nel secondo trimestre 1989. L'autore osserva che le cose si sono in effetti svolte in tal modo.

(154) Una lettera del 20 dicembre 1989 inviata da Peine-Salzgitter a Saarstahl rivela che alcuni produttori avevano convenuto di limitare le loro consegne sul mercato tedesco nel secondo semestre del 1989 ad una soglia specifica (consegne del terzo trimestre 1988 meno 10 %). A quanto pare Saarstahl non aveva osservato l'accordo in questione.

Quantomeno Peine-Salzgitter, Saarstahl e TradeARBED avevano partecipato all'accordo. Ciò è confermato da una lettera di Peine-Salzgitter a TradeARBED del 19 dicembre 1989.

3.2. Francia

(155) Un promemoria interno del 14 maggio 1987 redatto da Peine-Salzgitter rivela che all'epoca Unimétal, Cockerill Sambre e Arbed/TradeARBED stavano concordando la fissazione dei prezzi da praticare in Francia.

Ciò è confermato da una nota del 18 maggio 1987 redatta da Peine-Salzgitter.

3.3. Italia

(156) Il 7 aprile 1987 è stata tenuta a Duesseldorf una riunione in cui è stato discusso il mercato italiano. TradeARBED, Peine-Salzgitter, Unimétal e Walzstahl-Vereinigung hanno confermato di aver partecipato alla riunione; dal verbale risulta che era presente anche Ferdofin.

Il verbale indica che era stata convenuta la particolare importanza per i partecipanti di coordinare la loro azione per realizzare i prezzi «programmati»:

«Un coordinamento di questo tipo si impone per consentire di raggiungere i prezzi programmati che sono quelli sottoindicati:

Prezzo base categoria 2 b H 100-300

PE 240-400

1. I tre negozianti: Presider (*), Novasider, Sidercomit

Categoria 2 b: 460 000 LIT per le consegne franco Italia settentrionale meno commissione agenti limitata al 2 %

Categoria 2 c: 500 000 LIT per le consegne franco Italia settentrionale meno commissione agenti limitata al 2 %

(*) Prezzi sopraccitati maggiorati di 15 000 LIT per le consegne franco Italia centrale.

2. Altri negozianti

Prezzi precitati maggiorati di 15 000 LIT per consegne franco Italia settentrionale

3. Utilizzatori

Categoria 2 b: 500 000 LIT al punto di consegna nazionale

Categoria 2 c: 550 000 LIT al punto di consegna nazionale.»

(157) Una lettera del presidente della commissione travi inviata a Ferdofin in data 23 ottobre 1987 espone le linee generali della politica di vendita di Peine-Salzgitter sul mercato italiano:

«Noi adottiamo i prezzi da Voi indicati di volta in volta nelle varie riunioni oppure i prezzi di mercato che vengono eventualmente stabiliti in altri ambienti, ad esempio nel corso del Vostro incontro con i rappresentanti tedeschi.»

Nella risposta del 27 ottobre 1987 Ferdofin si è lagnata del fatto che Peine-Salzgitter (e British Steel) non si era conformato ai prezzi convenuti.

(158) Un telex inviato da Peine-Salzgitter a Ferdofin il 17 novembre 1987 osserva:

«In passato abbiamo seguito ogni volta i prezzi che erano stati stabiliti con Voi. Ci atterremo anche alle decisioni a cui si giungerà il 25 novembre 1987 a Duesseldorf.»

(159) Una nota di informazione del 24 novembre 1987 redatta da Peine-Salzgitter osserva che la segreteria della commissione travi aveva insistito presso i partecipanti affinché si astenessero da vendite in Italia prima del raggiungimento di un accordo (sui prezzi).

Il documento indica anche i prezzi che sono stati concordati in precedenza e le modifiche cui si è proceduto per effetto della pressione del mercato e sostiene:

«Ci atteniamo strettamente agli accordi in materia di prezzi.»

(160) Il 25 novembre 1987 è stata tenuta a Duesseldorf una riunione durante la quale è stata discussa la situazione sul mercato italiano. TradeARBED, Peine-Salzgitter, Unimétal e Walzstahl-Vereinigung hanno confermato di essere intervenuti alla riunione. Un elenco dei partecipanti (reperito presso Peine-Salzgitter) indica che vi erano anche rappresentati British Steel, Aristrain, Ensidesa, Ferdofin, Stefana, Thyssen, Saarstahl e Cockerill Sambre. Una nota (datata 30 novembre 1987) redatta da Peine-Salzgitter e il verbale della riunione rivelano che era stato raggiunto un accordo per aumentare i prezzi di 20 000 LIT nel quarto trimestre del 1987 e che tale aumento era stato realizzato solo in parte. Ferdofin aveva chiesto di procedere ad un notevole aumento dei prezzi per il 1o gennaio 1988 ed a tale scopo aveva distribuito una proposta (copia di tale documento è stata reperita presso Walzstahl-Vereinigung).

(161) Il verbale e la nota sopra citata di Peine-Salzgitter confermano che i prezzi di fatto erano stati fissati in tale riunione. Il verbale presenta con chiarezza gli elementi principali dell'accordo sotto il titolo «Prezzi programmati per il primo trimestre 1988» ed elenca i prezzi che sono stati fissati.

(162) La riunione successiva riguardante il mercato italiano è stata tenuta a Portofino il 13 marzo 1988. TradeARBED, British Steel, Peine-Salzgitter, Saarstahl, Thyssen, Unimétal e Walzstahl-Vereinigung hanno confermato di essere intervenuti alla riunione. Secondo la documentazione in possesso della Commissione hanno preso parte all'incontro anche Cockerill Sambre, Ferdofin e Stefana.

(163) Dal verbale della riunione si rileva che i prezzi fissati nella riunione precedente erano stati realizzati solo in parte.

Date le circostanze il sig. Arnuzzo (Ferdofin) ha presentato la proposta seguente:

«La necessità di un accordo

(. . .)

Di conseguenza propone di procedere nel secondo trimestre ad una valutazione del consumo totale sul mercato italiano e di assegnare a ciascuno una parte del volume stimato. Egli precisa che non si tratta assolutamente di introdurre un nuovo metodo che modificherebbe il sistema Eurofer in materia di attribuzione di quote o di riferimenti, ma di limitare nel secondo trimestre le consegne su tale mercato per consentire una ripresa dei prezzi.»

(164) Il verbale indica che la proposta era stata accettata. Le parti, ad eccezione di Stefana, avevano aderito a quello che era stato chiamato un «gentlemen's agreement» secondo il quale dovevano limitare le loro consegne sul mercato italiano per consentire una ripresa dei prezzi.

(165) Le parti hanno inoltre convenuto di fissare i prezzi:

«Inoltre è stato deciso di procedere ad aumenti dei prezzi programmati per il primo trimestre 1988 a concorrenza di 10 000 LIT nelle categorie 2 b1, 2 b2, 2 b3 nei confronti dei cinque grandi rivenditori e di 20 000 LIT per gli altri clienti.»

Il verbale elenca i prezzi fissati per le consegne di Ferdofin e delle altre imprese.

(166) Un fax fatto circolare dalla segreteria della commissione travi il 18 maggio 1988 rivela che esisteva l'intenzione di adottare ulteriori aumenti di prezzo per il mercato italiano a decorrere dal 1o luglio 1988 su richiesta di Ferdofin.

Un telex inviato da Ferdofin a Peine-Salzgitter il 28 giugno 1988 conferma che i prezzi erano stati fissati:

«Di comune accordo è stato deciso per il terzo trimestre un aumento di prezzi di 30 LIT/kg invece di 50 LIT/kg (come avevamo richiesto) per i cinque grandi che hanno respinto l'aumento proposto di 50 LIT/kg.»

(167) Dalla documentazione si rileva che il 21 giugno 1988 le ferriere Eurofer avevano convenuto che le quote stabilite per le consegne al mercato italiano nel secondo trimestre 1988 dovevano essere applicate anche nel terzo trimestre 1988.

Ciò è confermato da un fax inviato da Saarstahl a Walzstahl-Vereinigung il 21 giugno 1988, da un fax inviato da Walzstahl-Vereinigung alla segreteria della commissione travi in data 22 giugno 1988 e da un telex inviato da Ferdofin a Peine-Salzgitter il 28 giugno 1988 che rileva:

«Per finire credo che l'obiettivo principale deve rimanere l'aumento dei prezzi che sarà realizzabile soltanto tramite una limitazione dei quantitativi. Per questi motivi resto dell'opinione che le quote del terzo trimestre non debbano essere aumentate in nessun caso.»

(168) Un telex di Ferdofin a Peine-Salzgitter del 4 agosto 1988 consente di concludere che a Saarstahl era stata assegnata una quota di più di 2 000 t per il terzo trimestre 1988.

I dati disponibili utilizzati per il monitoraggio degli ordini indicano che le quote sono state rispettate dalla maggior parte delle società interessate.

(169) Il 3 ottobre 1988 il mercato italiano è stato discusso in una riunione tenuta a Milano alla quale sono intervenuti TradeARBED, British Steel, Peine-Salzgitter e Unimétal che hanno confermato di avervi partecipato, nonché Ferdofin, come risulta dalle prove. I risultati della riunione sono stati presentati da Ferdofin nella riunione della commissione travi del 18 ottobre 1988.

Un fax di TradeARBED a Norsk Jernverk del 5 ottobre 1988 rileva:

«Oggetto: Profilati HE per il mercato italiano

In riferimento al nostro colloquio telefonico trasmettiamo i prezzi per il mercato italiano, profilati HE, che sono stati stabiliti lunedi 3 ottobre a Milano.»

(170) La successiva riunione riguardante il mercato italiano di cui è a conoscenza la Commissione è stata tenuta a Milano il 15 maggio 1990 alla vigilia della riunione della commissione travi.

Il verbale della riunione della commissione travi del 16 maggio 1990 contiene un breve paragrafo che elenca i prezzi che - secondo quanto si sostiene nel verbale stesso - sono stati effettivamente realizzati sul mercato italiano all'epoca. Un promemoria interno datato 18 maggio 1990 che è stato redatto dalla segreteria della commissione travi indica che la versione presentata nel verbale ufficiale è piuttosto fuorviante:

«Il 15 maggio 1990 è stato tenuto un pranzo di lavoro nel quale si è parlato del mercato italiano. I risultati dell'incontro sono i seguenti (citati in riunione plenaria il 16 maggio 1990): (. . .).»

Il promemoria prosegue elencando i prezzi «previsti» sul mercato italiano.

(171) TradeARBED, Peine-Salzgitter, Saarstahl, Valor (vale a dire Unimétal), Thyssen e Walzstahl-Vereinigung hanno confermato di essere intervenuti alla riunione del 15 maggio 1990. Non è concepibile che Ferdofin che era rappresentato nella riunione del 16 maggio non abbia presenziato alla riunione sul mercato italiano la sera precedente, riunione che era stata tenuta pure a Milano, o che tale accordo di fissazione dei prezzi sia stato concluso senza la partecipazione di Ferdofin. Ciò è confermato da un telex di Ferdofin a Peine-Salzgitter datato 9 luglio 1990 e non è stato contestato dalle parti.

4. ACCORDI INDIVIDUALI

4.1. British Steel - Ensidesa/Aristrain

(172) Una nota d'archivio di British Steel su una riunione tra Ensidesa, Aristrain e British Steel tenuta in Spagna il 14 settembre 1988 indica che le tre società stavano cercando di pervenire ad un accordo per quanto riguardava il volume che ciascuna di loro aveva il diritto di fornire sul mercato spagnolo e sul mercato britannico. In quella riunione non è stato raggiunto alcun accordo.

Un promemoria di British Steel riguardante una riunione tenuta a Madrid il 25 aprile 1990 comprova la prosecuzione delle discussioni tra le parti. Anche in questo caso non è stato raggiunto alcun accordo ma entrambe le parti hanno convenuto di riesaminare le loro posizioni.

(173) La documentazione indica che British Steel, Aristrain e Ensidesa di fatto giunsero ad un accordo ad una data non specificata tra il 25 aprile e il 16 maggio 1990. La nota riservata di Usinor Sacilor del 18 maggio 1990 redatta dalla segreteria della commissione travi in cui sono riferiti i risultati della riunione della commissione travi tenuta a Milano il 16 maggio 1990 conferma:

«A questo proposito viene segnalato durante la riunione che tra BSC e gli spagnoli è stato concluso un accordo in base al quale "ciascuno resta sul proprio mercato". Obiettivo: far risalire i prezzi in Spagna e nel Regno Unito.

Ensidesa ha suggerito di estendere detto accordo a tutte le imprese Eurofer. I partecipanti sono stati invitati a non avvantaggiarsi di questa tregua "anglo-ispanica" aumentando le consegne alla Spagna.»

(174) Un telex di Ensidesa a British Steel del 17 settembre 1990 rivela taluni elementi dell'accordo e precisamente che British Steel aveva convenuto di limitare le sue vendite in Spagna a 18 000 t sino alla fine dell'anno e che era stato anche stipulato un accordo sui prezzi per il primo trimestre 1991.

British Steel ha risposto con un telex il 3 ottobre 1990 ed ha confermato che si sarebbe conformato all'accordo.

4.2. British Steel - Ferdofin

(175) Un promemoria interno di British Steel dell'11 novembre 1987 indica che detta impresa aveva raggiunto un accordo con Ferdofin in base al quale quest'ultima non avrebbe effettuato esportazioni nel Regno Unito.

Le statistiche confermano che Ferdofin non ha esportato nel Regno Unito nel periodo dal quarto trimestre 1987 fino al terzo trimestre 1990 compreso (l'ultimo trimestre per il quale la Commissione ha rinvenuto dati per Ferdofin).

(176) La documentazione di cui al precedente paragrafo indica che tale accordo deve essere rimasto in vigore fino alla fine del 1990 ed oltre. Ciò è confermato da un promemoria di British Steel del 14 dicembre 1990, che riferisce di una riunione tra British Steel e Ferdofin il 6 dicembre 1990, e da una lettera inviata da British Steel a Ferdofin il 4 gennaio 1991.

5. RIUNIONI EUROFER/SCANDINAVIA

5.1. Quadro generale

(177) Produttori e distributori di travi e di laminati mercantili (e talune delle loro associazioni) incontrano regolarmente le omologhe società scandinave nelle cosiddette «riunioni Eurofer/Scandinavia». Ai fini della presente decisione viene presa in considerazione soltanto la cooperazione nel settore delle travi.

(178) Le riunioni di questo gruppo si sono svolte quattro volte all'anno. La Commissione è a conoscenza delle seguenti riunioni:

"" ID="1">5 febbraio 1986 > ID="2">Berlino"> ID="1">22 aprile 1986 > ID="2">Copenaghen"> ID="1">30 luglio 1986 > ID="2">Lussemburgo"> ID="1">28 ottobre 1986 > ID="2">Stoccolma"> ID="1">3 febbraio 1987 > ID="2">Londra"> ID="1">28 aprile 1987 > ID="2">Parigi"> ID="1">4 agosto 1987 > ID="2">Helsinki"> ID="1">4 novembre 1987 > ID="2">Bruxelles"> ID="1">2 febbraio 1988 > ID="2">Lussemburgo"> ID="1">26 aprile 1988 > ID="2">Fredensborg"> ID="1">25 luglio 1988 > ID="2">Amburgo"> ID="1">3 novembre 1988 > ID="2">Oslo"> ID="1">1o febbraio 1989 > ID="2">Lussemburgo"> ID="1">25 aprile 1989 > ID="2">Stoccolma"> ID="1">31 luglio 1989 > ID="2">Londra"> ID="1">30 ottobre 1989 > ID="2">Copenaghen"> ID="1">31 gennaio 1990 > ID="2">Parigi"> ID="1">24 aprile 1990 > ID="2">Helsinki"> ID="1">31 luglio 1990 > ID="2">Duesseldorf"> ID="1">31 ottobre 1990 > ID="2">Milano">

(179) Un rappresentante di Walzstahl-Vereinigung ha presieduto queste riunioni almeno a partire dal 1986 mentre nel novembre 1988 la presidenza è stata assunta da TradeARBED. Il gruppo francese (in origine CPS e successivamente Usinor Sacilor) ha svolto le funzioni di segreteria del gruppo; in particolare ha inviato le convocazioni per le riunioni e ha preparato e distribuito i relativi verbali.

(180) Le seguenti imprese che producono o distribuiscono travi (20) sono intervenute regolarmente alle riunioni del gruppo Eurofer/Scandinavia:

British Steel

Unimétal

TradeARBED

Steelinter

Thyssen

Peine-Salzgitter

Saarstahl

Norsk Jernverk

Ovako

SSAB

Smedjebacken/Fundia Steel AB

(181) Talune delle società predette hanno confermato di aver partecipato a tutte o ad alcune delle riunioni del gruppo Eurofer/Scandinavia: TradeARBED e Peine-Salzgitter hanno informato la Commissione di aver presenziato a tutte le riunioni precedentemente elencate. Saarstahl ha confermato di aver preso parte a tutte le riunioni a partire dal 2 febbraio 1988, mentre Thyssen ha dichiarato di essere intervenuta a tutte le riunioni menzionate in precedenza ad eccezione di quella del 25 luglio 1988. British Steel ha informato la Commissione di aver assistito a tutte le riunioni predette eccetto tre (4 agosto 1987, 4 novembre 1987 e 2 febbraio 1988); dal materiale reperito risulta che anche British Steel ha presenziato alla riunione del 4 agosto 1987. Unimétal ha confermato di essere intervenuta a tutte le riunioni predette fino al 30 ottobre 1989 incluso, ad eccezione di quelle in data 3 febbraio 1987, 2 febbraio 1988 e 26 aprile 1988.

Unimétal ha negato di aver presenziato alle riunioni in data 5 febbraio 1986 e 28 aprile 1987 ma le prove in possesso della Commissione (elenchi dei partecipanti alle riunioni prodotti lunghi Eurofer/Scandinavia reperiti presso Walzstahl-Vereinigung) dimostrano che la società vi ha invece partecipato.

(182) Steelinter ha confermato la sua presenza alle prime tre riunioni del 1989. Dalle prove esistenti risulta che Steelinter deve aver preso parte alle riunioni o almeno alle iniziative di cooperazione concomitanti con tali riunioni quantomeno dal 1986: dall'elenco dei partecipanti alla riunione del 5 febbraio 1986 il delegato di Steelinter è risultato assente mentre la presenza di un rappresentante della società è menzionata nell'elenco della riunione del 28 aprile 1987.

(183) Dalla documentazione disponibile risulta che le riunioni del gruppo Eurofer/Scandinavia sono servite a fissare i prezzi per i mercati scandinavi, vale a dire per la Norvegia, la Svezia, la Finlandia e la Danimarca. In questa sede sono presi in considerazione soltanto gli accordi relativi ai prezzi sul mercato danese.

5.2. Particolari relativi alle infrazioni

5.2.1. Riunione del 5 febbraio 1986

(184) Il verbale di tale riunione indica che i «prezzi programmati» per il primo trimestre del 1986 non sono stati realizzati integralmente e che è stato deciso di mantenere nel secondo trimestre i medesimi prezzi del primo trimestre 1986.

5.2.2. Riunione del 22 aprile 1986

(185) Il verbale di tale riunione rileva che le imprese Eurofer avevano concordato un prezzo per il mercato danese.

5.2.3. Riunione del 30 luglio 1986

(186) Il relativo verbale riporta:

«Fissazione dei prezzi per il quarto trimestre

Dall'esame del mercato e dalle discussioni relative ai prezzi da fissare per il quarto trimestre risulta quanto segue:

(. . .)

Danimarca

L'ultimo accordo prevede l'applicazione del prezzo più basso del listino CEE + spese di trasporto.

Essendo in programma una modifica del listino, seguiranno informazioni.»

(187) Una tabella (datata 1o agosto 1986) che contiene i «Prezzi per il quarto trimestre '86» e che è stata, secondo quanto consta, preparata da Walzstahl-Vereinigung, conferma tale circostanza:

«Saranno trasmesse informazioni dopo la fissazione dei nuovi prezzi nei paesi CEE.»

(188) Un allegato al documento citato contiene i prezzi che sono stati fissati in seguito. Da esso risulta che, a parte la categoria 1 (per la quale non è stato fissato alcun prezzo), alle consegne per la Danimarca dovevano essere applicati i prezzi tedeschi.

5.2.4. Riunione del 28 ottobre 1986

(189) Il verbale della riunione citata registra che gli aumenti programmati non erano stati realizzati e che i prezzi di mercato «erano al massimo allo stesso livello di quelli del terzo trimestre 1986».

Per quanto concerneva la Danimarca sono stati fissati i prezzi relativi alle categorie 2b e 2c per il primo trimestre del 1987. Per le categorie 1, 2a e 3 si legge nel verbale che «i livelli dei prezzi verranno fissati successivamente dalle società Eurofer».

(190) A conferma di questo fatto valga una nota del 31 ottobre 1986 preparata dalla segreteria e contenente i «prezzi decisi per la Scandinavia da applicare nel primo trimestre 1987». Il documento riporta i prezzi delle categorie 2b e 2c sul mercato danese e indica che i prezzi per le categorie 1, 2a e 3 «verranno fissati al più presto».

5.2.5. Riunione del 3 febbraio 1987

(191) Un documento preparato dalla segreteria e inviato a Walzstahl-Vereinigung in data 6 febbraio 1987 che verte sulla «politica dei prezzi in Scandinavia da seguire nel secondo trimestre 1987» contiene i prezzi di tutte le categorie per il mercato danese e per quanto concerne la categoria 3 registra che i prezzi dovevano «venir fissati previa decisione a livello Eurofer».

5.2.6. Riunione del 28 aprile 1987

(192) Secondo il relativo verbale i prezzi programmati per il secondo trimestre non erano stati realizzati. Di conseguenza è stato deciso di lasciare invariati i prezzi delle travi sul mercato danese. Il prezzo della categoria 3 doveva essere fissato in seguito dalle società Eurofer.

5.2.7. Riunione del 4 agosto 1987

(193) Il verbale, dopo aver nuovamente rilevato che i prezzi programmati non hanno trovato riscontro soddisfacente, contiene i prezzi programmati per il quarto trimestre del 1987 (che sono identici ai prezzi programmati per il terzo trimestre). Non viene indicato alcun prezzo per la categoria 3.

5.2.8. Riunione del 4 novembre 1987

(194) Il verbale contiene i «prezzi per il primo trimestre '88». I prezzi delle categorie 1 e 2 sul mercato danese sono aumentati di 20 DM.

5.2.9. Riunione del 2 febbraio 1988

(195) Il verbale indica che i prezzi programmati per il primo trimestre del 1988 non hanno trovato riscontro soddisfacente. Tuttavia, a quanto consta, la situazione in Danimarca era diversa poiché i prezzi fissati per il secondo trimestre 1988 sono risultati considerevolmente più elevati dei prezzi del trimestre precedente.

5.2.10. Riunione del 25 luglio 1988

(196) I prezzi per il quarto trimestre 1988 sono elencati in una tabella dal titolo «Prezzi di mercato quarto trimestre '88 (Impresa CECA)» allegata al verbale della riunione. Da un raffronto emerge che taluni di questi prezzi sono più elevati di quelli concordati alla riunione del 2 febbraio 1988.

(197) In data 27 luglio 1988 Walzstahl-Vereinigung ha inviato a TradeARBED, British Steel, Unimétal, Norsk Jernwerk, Thyssen, Peine-Salzgitter, Jernkontoret (associazione di produttori svedesi di acciaio) e alla segreteria un telex vertente sui «Prezzi delle travi per la Danimarca». I prezzi citati nel telex sono gli stessi della tabella predetta se si prescinde da una piccola differenza.

(198) Da un fax datato 7 ottobre 1988 inviato a Walzstahl-Vereinigung da TradeARBED risulta chiaramente lo scopo delle riunioni:

«Da alcuni giorni qualche cliente scandinavo tenta di passare ordinativi di profilati HE e di barre per il primo trimestre. TradeARBED non è assolutamente disposta ad impegnarsi per volumi o prezzi determinati prima della fissazione della strategia dei prezzi in Scandinavia tra le imprese Eurofer e le imprese scandinave che si incontreranno il 3 novembre.

A nome di TradeARBED prego invitare tutti i partecipanti alla riunione Eurofer/Scandinavia a non fissare prima della riunione medesima né quantitativi né prezzi per il primo trimestre al fine di non vanificare l'incontro medesimo.»

(199) Un telex del 24 ottobre 1988 inviato da TradeARBED rileva che i produttori Eurofer avevano presentato una proposta per l'adozione dei nuovi prezzi e contiene l'elenco dei prezzi proposti.

5.2.11. Riunione del 3 novembre 1988

(200) Il verbale di tale riunione annota che i prezzi previsti per il quarto trimestre 1988 erano stati realizzati e che per il primo trimestre 1989 erano in programma aumenti pari a 10-40 DM.

Un telex del 17 novembre 1988 spedito a Walzstahl-Vereinigung da TradeARBED commenta:

«Rif.: Scandinavia - Barre e profilati

Secondo le ultime informazioni i prezzi fissati nella riunione di Oslo sono stati nel frattempo realizzati.

Le sarei grato se volesse informarne i partecipanti alla riunione Eurofer/Scandinavia in modo che siano rassicurati e non si discostino dalle condizioni stabilite.»

(201) Un telex datato 20 gennaio 1989 e inviato da uno dei venditori di TradeARBED agli uffici amministrativi dell'impresa in Lussemburgo rivela che le società intervenute alle riunioni Eurofer/Scandinavia hanno rifiutato di quotare i prezzi per un determinato trimestre prima di averli concordati nelle riunioni citate.

Ciò è confermato da un telex inviato da Walzstahl-Vereinigung in data 23 gennaio 1989:

«Vendite in Scandinavia

A nome del presidente della commissione Eurofer/Scandinavia Vi chiediamo di non fare ancora alcuna offerta relativa ai prezzi o alle quantità sui mercati scandinavi per il secondo trimestre 1989 fino alla prossima riunione che avrà luogo il 1o febbraio 1989.»

5.2.12. Riunione del 1o febbraio 1989

(202) Il verbale della riunione registra che erano stati concordati ulteriori aumenti dei prezzi per le travi destinate al mercato danese. Ciò è confermato da un promemoria interno datato 2 febbraio 1989 preparato da British Steel che afferma per quanto concerne il mercato danese:

«Questo mercato continua ad essere tranquillo. Tuttavia sono stati realizzati i prezzi obiettivo del quarto trimestre; per il primo trimestre è stato fissato l'obiettivo di un ulteriore aumento di DM 20.»

Il documento indica inoltre il «prezzo obiettivo» per gennaio/marzo, il prezzo realizzato in tale periodo e il «prezzo obiettivo» per aprile/giugno.

5.2.13. Riunione del 25 aprile 1989

(203) Dal verbale di tale riunione risulta che i prezzi previsti per il secondo trimestre erano stati realizzati e che non era programmato alcun aumento nel terzo trimestre 1989.

5.2.14. Riunione del 31 luglio 1989

(204) Il verbale di tale riunione indica che per quanto concerne la Danimarca non venivano programmati aumenti dei prezzi base per il quarto trimestre del 1989.

Un promemoria interno di British Steel datato 3 agosto 1989 che verte sulla riunione Eurofer/Scandinavia del 31 luglio 1989 rileva:

«Sebbene il portafoglio ordini fosse modesto, sono stati realizzati i prezzi di luglio/settembre che è stato deciso di mantenere anche nell'ottobre/dicembre.»

La nota include anche una tabella con i «prezzi obiettivo luglio/settembre», i prezzi realizzati durante il terzo trimestre e i «prezzi obiettivo» per il quarto trimestre.

5.2.15. Riunione del 30 ottobre 1989

(205) Un telex riservato inviato ai partecipanti dalla segreteria in data 2 novembre 1989 osserva che i prezzi base dovevano rimanere invariati ma che sarebbero stati applicati i nuovi extra.

5.2.16. Riunione del 31 gennaio 1990

(206) Una nota scritta dal presidente della riunione Eurofer/Scandinavia il 1o febbraio 1990 nella quale egli riepiloga quanto aveva detto nella riunione del giorno precedente afferma:

«(. . .) Fino ad ora si è sentito parlare in termini positivi delle nostre riunioni e taluni rappresentanti di altri prodotti ci invidiano anche i risultati e l'intesa raggiunti dal nostro club.

Dico ciò per un motivo preciso, visto che nel primo trimestre non tutti hanno operato con la medesima correttezza specie nel settore laminati mercantili. Mi rivolgo quindi a Voi, rappresentanti del club Eurofer/Scandinavia e Vi invito per le nostre imprese a fare tutto il possibile perché si possa lasciare questa sala con la ferma volontà di stabilizzare il mercato e salvare così l'onore del nostro club.»

5.2.17. Riunione del 24 aprile 1990

(207) Da una lettera (o fax) senza data proveniente dalla segreteria che riassume le decisioni prese nella riunione Eurofer/Scandinavia il 24 aprile 1990 risulta che i prezzi base dovevano rimanere invariati.

5.2.18. Riunione del 31 luglio 1990

(208) Una relazione riservata che riassume i risultati della riunione e che è stata preparata dalla segreteria rileva che i prezzi base dovevano di nuovo rimanere invariati.

Un documento non datato preparato dalla segreteria con l'intestazione «Ipotesi di prezzi per il quarto trimestre 1990 (Imprese CECA)» contiene i prezzi per tutte le categorie relativi (inter alia) alla Danimarca.

5.2.19. Riunione del 31 ottobre 1990

(209) Il verbale della riunione non contiene riferimenti al mercato danese. Secondo l'ordine del giorno, tuttavia, i prezzi da applicare su tale mercato dovevano essere discussi durante la riunione. In una tabella non datata preparata dalla segreteria recante il titolo «Ipotesi di prezzi per il primo trimestre 1991 (Imprese CECA)» sono elencati i prezzi per le categorie 1, 2 a, 2 b1, 2 b2, 2 b3 e 2 c relativi al mercato danese.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

K. ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1

1. CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE

(210) L'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA vieta ogni accordo tra imprese, ogni decisione d'associazioni d'imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, ad impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza e in particolare:

a) a fissare o determinare i prezzi;

b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d'approvvigionamento.

2. ESAME DELLE INFRAZIONI

(211) Il caso in esame è caratterizzato dalla presenza di diversi programmi, accordi e pratiche destinati a limitare la concorrenza, messi in atto da varie imprese ed associazioni di imprese scandinave e della CECA. L'effetto complessivo di tutte queste infrazioni è stato quello di ridurre notevolmente la concorrenza sul mercato delle travi. Dato però che tali infrazioni presentano cospicue differenze, sia per quanto riguarda i partecipanti che l'estensione, è opportuno fare una distinzione tra tre componenti principali che saranno considerate singolarmente e separatamente:

- la commissione travi e relative attività;

- altre misure restrittive e

- le riunioni Eurofer/Scandinavia.

3. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE TRAVI

3.1. Natura e struttura della commissione

(212) Quanto meno a decorrere dal 1986, produttori e distributori di travi nella CECA e alcune delle loro associazioni hanno partecipato ad una serie di programmi e accordi adottati nel quadro di un sistema di riunioni periodiche e contatti permanenti.

(213) Tale cooperazione si è realizzata essenzialmente nelle riunioni della commissione travi cui hanno regolarmente presenziato le seguenti società che hanno preso parte alle relative attività di cooperazione:

- Peine-Salzgitter

- Thyssen

- Saarstahl

- TradeARBED

- Cockerill Sambre (almeno dal 1988 e sino alla fine del 1989)

- Unimétal

- British Steel

- Ferdofin (almeno dal 1987)

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 394D0215.2- Ensidesa

- Aristrain (almeno dal 1987)

Altre due società (Hoesch e Neue Maxhuette) hanno partecipato ad una delle attività della Commissione ossia lo scambio di informazioni. Anche varie associazioni di imprese e Usinor Sacilor (che ha svolto i compiti di segreteria) hanno partecipato a tali attività. Nessuna di esse sembra aver fornito un contributo sostanziale e individuale tale da rendere necessaria l'adozione di una decisione non soltanto contro i relativi membri (o, nel caso di Usinor Sacilor, la relativa controllata) ma anche contro esse stesse.

La nota di Walzstahl-Vereinigung datata 4 ottobre 1990 (considerando 32 e 33 supra) indica che il sig. Masserdotti ha agito per conto dei produttori italiani ad eccezione di Ferdofin. Il sig. Masserdotti sostiene di aver agito come rappresentante di Federaccial, un'associazione italiana di società operanti nel settore della produzione o della vendita di acciaio. Vari membri di Federacciai, precisamente Stefana, Nuova Sidercamuna SpA e Lucchini siderurgica SpA, producono e/o distribuiscono travi.

Ferderacciai ha fornito dati aggregati concernenti i produttori italiani. Tale comportamento non costituisce un'infrazione. L'unica prova diretta che collega singole società italiane (ad eccezione di Ferdofin) alle attività della commissione travi è la lettera scritta dal sig. Masserdotti su carta intestata di Stefana (cfr. considerando 136) che non implica nessuna delle altre società italiane in una pratica illegale. In assenza di prove più specifiche la Commissione ritiene che esistano dubbi ragionevoli sul coinvolgimento delle singole società italiane (ad eccezione di Ferdofin) nella commissione travi e pertanto questo aspetto del loro comportamento non verrà considerato nella presente decisione.

(214) Le riunioni in questione, in cui veniva esaminata la situazione sui principali mercati delle travi nella CECA, erano preparate o integrate da riunioni e accordi fra tutte le società summenzionate o alcune di esse concernenti principalmente i singoli mercati e segnatamente gli aspetti seguenti:

- Le riunioni concernenti il mercato italiano in cui venivano fissati i prezzi e concordate le quote si tenevano su base periodica (considerando da 156 a 171).

- Gli accordi e le pratiche concordate relative al mercato tedesco (considerando da 147 a 154).

- La fissazione dei prezzi per il mercato francese (considerando 155).

- Accordi tra singole società in merito a taluni mercati (considerando da 172 a 176).

(215) La commissione travi ha svolto talune funzioni perfettamente legali quali la preparazione di riunioni con la Commissione e lo scambio di informazioni generali attinenti il mercato. Tuttavia le parti hanno svolto anche le seguenti attività contrarie all'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA:

- la fissazione di prezzi obiettivo;

- l'armonizzazione degli extra;

- la ripartizione dei mercati; e

- lo scambio di informazioni dettagliate circa le attività di ciascuna impresa, informazioni che in generale sono considerate segreti d'affari, in modo da facilitare il coordinamento dei singoli comportamenti.

3.2. Accordi e pratiche concordate

(216) Benché le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata» presentino differenze, non mancano casi in cui il comportamento collusivo è caratterizzato da alcuni elementi comuni ad entrambe le forme di cooperazione vietata.

(217) Affinché una restrizione costituisca un «accordo», ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, non è necessario che esso sia inteso come giuridicamente vincolante per le parti. Perché sussista accordo basta che le parti pervengano ad un consenso su un progetto che limita o può limitare la loro libertà commerciale determinando gli orientamenti della loro azione reciproca o della loro astensione da certe iniziative sul mercato senza bisogno né di sanzioni contrattuali, né di procedure volte ad imporre l'osservanza dell'accordo medesimo, né di una sua stipulazione per iscritto.

(218) Una pratica concordata si riferisce ad una forma di cooperazione tra imprese che, senza aver raggiunto la fase della stipulazione di un accordo propriamente detto, sostituisce in modo consapevole la cooperazione pratica alla concorrenza e ai rischi relativi.

(219) L'obiettivo perseguito dal trattato nell'istituire la specifica nozione di pratica concordata è quello di togliere alle imprese la possibilità di eludere l'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1 mediante comportamenti collusivi di carattere anticoncorrenziale ancorché non assumessero la forma di un accordo ben definito, ad esempio informandosi reciprocamente in anticipo circa l'atteggiamento che ciascuna intendeva adottare, cosicché ciascuna potesse regolare la propria strategia commerciale sapendo che i concorrenti si sarebbero comportati allo stesso modo.

Ciò corrisponde a quanto è stato dichiarato dalla Corte di giustizia con sentenza del 14 luglio 1972 nella causa Imperial Chemical Industries Ltd/Commissione (causa 48/69, Racc. 1972, pag. 619), allorché si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE. Dal momento che tale disposizione e l'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA sono sotto questo profilo identici, l'intepretazione data dalla Corte di giustizia (e dal Tribunale di primo grado) alla nozione di pratica concordata vale anche per l'interpretazione dell'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA.

È evidente che l'ambito di tale nozione è determinato dalle disposizioni del trattato CECA (in particolare l'articolo 60) che verranno discusse in appresso (cfr. considerando 239 e seguenti).

(220) Nella sentenza del 16 dicembre 1975 relativa al cartello europeo dello zucchero (Sulker Unie e altri/Commissione, cause congiunte 40-48, 50, 54- 56, 111, 113 e 114/73, Racc. 1975, pag. 1663) la Corte di giustizia ha dichiarato che i criteri di coordinamento e cooperazione enunciati nella sua giurisprudenza dovevano essere intesi alla luce del concetto, insito nelle disposizioni del trattato sulla concorrenza, secondo il quale ciascun soggetto economico deve determinare in maniera indipendente la politica commerciale che intende seguire nel mercato comune. L'indipendenza non toglie alle imprese il diritto di adeguarsi in maniera intelligente al comportamento presente o previsto dei loro concorrenti, ma vieta regolarmente qualsiasi contatto, diretto o indiretto tra esse, che avesse lo scopo o l'effetto di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente effettivo o potenziale o di rivelare a siffatto concorrente la strategia che l'interessato ha deciso di seguire o prevede di seguire sul mercato.

Un dato comportamento, in quanto «pratica concordata», può dunque ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1 anche se le parti non sono in precedenza pervenute ad un accordo su un piano comune che definisce la loro azione sul mercato, ma adottano o aderiscono a pratiche collusive che facilitano il coordinamento del loro comportamento commerciale.

Tale definizione della Corte di giustizia si addice in particolare agli aumenti di prezzo attuati nel 1990 nel Regno Unito (considerando 111, 112 e 115) e all'armonizzazione degli extra di dimensione alla fine del 1990 (cfr. considerando da 139 a 142). Va inoltre tenuto conto del fatto che in un cartello dalla struttura complessa alcuni partecipanti in certe occasioni potrebbero non esprimere un assenso puntuale ad una particolare linea d'azione concordata dagli altri, ma lasciare nondimeno intendere di appoggiare nella sostanza il piano in questione e comportarsi di conseguenza.

La rilevanza della nozione di pratica concordata non scaturisce dunque tanto dalla distinzione tra questa e l'«accordo», quanto dalla distinzione tra le forme di pratiche collusive che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1 e i meri comportamenti paralleli in cui non si riscontrano elementi di concertazione.

Quest'interpretazione è stata confermata dal Tribunale di primo grado con le recenti sentenze nelle cause «polipropilene» (cfr. ad esempio la sentenza del 24 ottobre 1991, Rhône-Poulenc SA/Commissione, causa T-1/89, Racc. 1991, II - pag. 867, paragrafo 124).

Nel caso in esame, dunque, il giudizio non verte in alcun modo sulla forma precisa assunta dagli accordi collusivi.

3.3. Oggetto ed effetto del cartello

(221) Nel caso in esame il persistente comportamento collusivo delle parti si prefiggeva fondamentalmente lo scopo di equilibrare la domanda e l'offerta nonché di aumentare e di armonizzare i prezzi nei vari Stati membri della CECA, cristallizzando così la tradizionale struttura degli scambi.

(222) Dato l'obiettivo apertamente anticoncorrenziale del cartello non è strettamente necessario, ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, dimostrare l'esistenza di effetti contrari alla concorrenza.

L'analisi economica presentata dal sig. Bishop considera limitato l'impatto delle pratiche contestate. È opportuno sottolineare tuttavia che tale impatto è stato ben lungi dall'essere trascurabile. In primo luogo tra i partecipanti figurano tutti i più importanti produttori di travi nella CECA. In secondo luogo è necessario rilevare che i verbali delle riunioni registrano spesso l'affermazione delle parti relativa alla realizzazione dei rispettivi aumenti di prezzo.

3.4. Elementi specifici del cartello e suo funzionamento

3.4.1. Commissione travi

3.4.1.1. Accordi di fissazione dei prezzi

a) Accordi e pratiche concordate

(223) In varie occasioni nel 1986 e 1987 sono stati raggiunti accordi in materia di prezzi (cfr. considerando da 80 a 86).

(224) Ad una data imprecisata precedente il 2 febbraio 1988, nel corso di una riunione della commissione travi è stato raggiunto un accordo per l'aumento dei prezzi in Germania e Francia (cfr. considerando 87).

Altri prezzi obiettivo (per il quarto trimestre 1988) sono stati convenuti prima del 25 luglio 1988 (cfr. considerando 88).

(225) La riunione della commissione travi del 18 ottobre 1988 ha convenuto i prezzi obiettivo da realizzare per il primo trimestre 1989 (cfr. considerando da 89 a 93).

Il verbale della riunione parla a tale proposito di «stime dei prezzi»: una tale formulazione indurrebbe a ritenere che questi fossero i prezzi previsti dai partecipanti per i mercati interessati. Va tenuto presente però che alle riunioni della commissione travi partecipavano i più importanti produttori di travi della Comunità cui facevano capo almeno due terzi delle consegne nella CECA: in una situazione di tal fatta, una discussione avente ad oggetto i prezzi futuri non può essere considerata semplicemente un comportamento neutrale privo di impatto sulla concorrenza fra le parti. Vi sono inoltre prove indiziarie sufficienti a confermare che i prezzi citati nel verbale erano in realtà i prezzi che le imprese interessate cercavano di comune accordo di realizzare:

- da un esame degli antefatti risulta che i prezzi erano stati fissati in precedenti riunioni della commissione travi e in riunioni analoghe;

- i membri della commissione travi sono riusciti ad armonizzare in larga misura i prezzi base sul mercati continentali CECA (cfr. considerando 97): a questo esito si era mirato almeno sin dal 1987 (cfr. considerando 82);

- il verbale specifica fin nei minimi dettagli, per ciascuna categoria e mercato e anche per le varie classi di clienti, i prezzi «previsti» per il primo trimestre 1989. Una tale precisione sarebbe stata pressoché impossibile se le parti interessate si fossero davvero limitate a stimare i prezzi futuri;

- tale conclusione è suffragata dalla formulazione usata nel verbale («Il livello dei prezzi che ne deriva è il seguente . . .»);

- il telex di Thyssen a TradeARBED del 22 settembre 1988 (cfr. considerando 91) rivela che certi membri della commissione travi miravano ad aumentare i prezzi in misura corrispondente alle «stime» contenute nel verbale della riunione del 18 ottobre 1988. Da tale documento risulta inoltre che i prezzi erano stati discussi (e concordati) in precedenza tra i membri della commissione travi;

- formulazioni simili o identiche sono state usate per i prezzi discussi alle riunioni Eurofer/Scandinavia che, come è stato ampiamente dimostrato, erano stati fissati (cfr. ad esempio telex citato al considerando 200);

- sono stati conclusi accordi per aumentare i prezzi armonizzando e incrementando gli extra (cfr. 3.4.1.2 infra). In tali circostanze sarebbe sorprendente che le parti avessero lasciato decidere l'importo dei prezzi base al libero gioco della concorrenza;

- vengono fornite cifre uniformi anche per mercati con più di un produttore locale (ad esempio: la Germania).

(226) Tali considerazioni valgono anche per le successive discussioni in materia di prezzi svoltesi alle riunioni del gruppo.

Alcune delle parti hanno affermato che non si consideravano tenute ad applicare tali prezzi. Anche ipotizzando che ciò sia vero, resta il fatto che né dal verbale né dagli altri documenti scambiati risulta che tali parti abbiano informato in proposito gli altri partecipanti. Pertanto esse hanno quanto meno dato l'impressione che avrebbero applicato tali prezzi (cfr. la sentenza del Tribunale di prima istanza del 17 dicembre 1991, Hercules/Commissione, causa T-7/89, Racc. 1991, II-pag. 1711, punto 232). È importante notare che in varie occasioni le parti hanno sostenuto che tali prezzi erano stati applicati (cfr. considerando 98).

Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Saarstahl ha asserito che il «prezzo obiettivo» indicava il prezzo massimo che poteva essere ottenuto date le condizioni oggettive del mercato. Giacché ciò implica che tali prezzi potevano essere individuati da ciascuna società singolarmente, sulla base di criteri oggettivi, è significativo il fatto che le società ritenessero comunque necessario riunirsi e discutere i predetti prezzi.

(227) Alla riunione della commissione travi del 10 gennaio 1989 sono stati concordati i prezzi obiettivo per le consegne in Francia, Germania, Benelux e Italia (cfr. considerando 95 e 96).

Altri prezzi obiettivo rispettivamente per i mercati italiano e spagnolo sono stati approvati alla riunione della commissione travi del 7 febbraio 1989 (cfr. considerando 98).

(228) I prezzi obiettivo da praticare nel terzo trimestre 1989 sui mercati della Germania, della Francia, del Belgio/Lussemburgo, dell'Italia e della Spagna sono stati concordati nel corso della riunione del 19 aprile 1989 (cfr. considerando 99). Tali prezzi erano praticamente identici ai prezzi obiettivo fissati per il secondo trimestre 1989. Ciò non implica necessariamente che le imprese partecipanti avessero difficoltà a realizzare questi prezzi sui mercati interessati, dato che nella stessa riunione le parti avevano concordato un aumento degli extra di dimensione.

(229) Nel corso della stessa riunione British Steel ha comunicato ai suoi concorrenti l'aumento di prezzo che intendeva attuare sul mercato britannico, invitandoli a praticare prezzi equivalenti per le loro esportazioni nel Regno Unito (cfr. considerando 100). Va tenuto presente che i prezzi nel Regno Unito erano alquanto più elevati di quelli sui mercati continentali della CECA. British Steel ha dunque chiesto ai suoi concorrenti di concordare i prezzi per le consegne nei Regno Unito. Tale richiesta è stata formulata nel quadro della cooperazione tra i membri della commissione travi che, come descritto ai considerando precedenti, aveva già dato luogo a vari accordi di fissazione dei prezzi per i mercati continentali CECA, ai quali British Steel aveva aderito. Trattasi di elementi che qualificano l'azione di British Steel diversamente dall'iniziativa di un'impresa che informa un concorrente con il quale non ha ancora avuto contatti né instaurato alcuna cooperazione circa i prezzi che intende praticare in futuro.

(230) Gli aumenti di prezzo successivamente attuati da British Steel sono stati accettati senza difficoltà dal mercato nel Regno Unito (considerando 102). Si deve pertanto concludere che i concorrenti di British Steel avevano di fatto accettato la richiesta della società e concordato con essa i loro prezzi.

(231) Nel corso della riunione della commissione travi tenuta l'11 luglio 1989 è stato convenuto di applicare in Germania, nel quarto trimestre 1989, prezzi obiettivo identici a quelli del terzo trimestre dello stesso anno (cfr. considerando 102).

(232) Alla riunione del 12 dicembre 1989 è stato deciso di applicare anche nel primo trimestre 1990 gli stessi prezzi obiettivo praticati nel quarto trimestre 1989 (cfr. considerando 107).

(233) Alla riunione del 14 febbraio 1990 Unimétal ha annunciato che avrebbe aumentato il prezzo della categoria 2 c in Francia. Dalla documentazione risulta che questa non è stata una decisione unilaterale presa da Unimétal:

- sia Peine-Salzgitter (in varie occasioni) che TradeARBED avevano insistito presso Unimétal affinché effettuasse un aumento (cfr. considerando 109 e 110);

- l'aumento è stato annunciato nel corso di una riunione della commissione travi che ha visto la presenza di questi (e di altri) concorrenti;

- all'epoca dell'aumento il mercato era fiacco, come dimostrato dal fatto che da più di un anno non vi erano stati in Francia aumenti dei prezzi base. In queste circostanze l'aumento del prezzo di una singola categoria di prodotti non può essere spiegato sulla base di considerazioni di carattere economico, ma dev'essere attribuito alla volontà comune delle imprese interessate di armonizzare i prezzi.

(234) Poco dopo la riunione del 14 febbraio 1990 British Steel ha comunicato a TradeARBED, Peine-Salzgitter, Thyssen, Saarstahl e Unimétal i prezzi per le consegne nel Regno Unito, che a suo parere non erano atti a perturbare il mercato (cfr. considerando 112).

(235) Quest'azione non può essere considerata come un comportamento unilaterale da parte di British Steel, ma rientra nel dialogo costante fra questa società e i suoi concorrenti in altri Stati membri, dialogo condotto segnatamente in occasione delle riunioni della commissione travi. Il fatto che si trattasse veramente di una pratica concordata e non di un comportamento unilaterale è provato ad esempio dalla corrispondenza tra British Steel e Peine-Salzgitter in materia di volumi (cfr. considerando 55).

(236) Sebbene alla riunione della commissione travi tenuta il 21 marzo 1990 British Steel abbia menzionato certe offerte inferiori ai prezzi del suo listino sul mercato britannico, si deve presupporre che le imprese interessate abbiano incrementato i loro prezzi come suggerito da British Steel. Ciò è provato dal fatto che British Steel ha aumentato i propri prezzi solo pochi mesi dopo (cfr. considerando 115), ciò che sarebbe stato inconcepibile se le imprese con le quali si era messa in contatto non avessero seguito le sue indicazioni.

(237) Il 7 giugno 1990 British Steel ha comunicato a TradeARBED, Peine-Salzgitter, Saarstahl, Thyssen, Ensidesa, Unimétal e Aristrain i nuovi prezzi che intendeva applicare, invitando queste società a rispettare tale livello (cfr. considerando 115). Ad una data imprecisata British Steel ha stretto con TradeARBED un accordo con cui avrebbe fissato i prezzi da praticare per le consegne nel Regno Unito (cfr. considerando 117).

Inizialmente British Steel non aveva avuto molto successo nei suoi tentativi di convincere le altre società, a rispettare il proprio livello di prezzi (cfr. considerando 117). Alla riunione della commissione travi del 10 luglio 1990 British Steel ha sottolineato che la collaborazione di tutte le società Eurofer impegnate in attività di esportazione nel Regno Unito era «necessaria per corroborare la nuova struttura dei prezzi». Dato che British Steel ha successivamente comunicato alla riunione della commissione travi dell'11 settembre 1990 che l'aumento del prezzi era stato accettato dai clienti del Regno Unito, si deve concludere che ha potuto in effetti avvalersi di tale collaborazione.

British Steel asserisce che il suo comportamento è giustificato dalle disposizioni in materia di prezzi di cui all'articolo 60 del trattato CECA a norma del quale dietro richiesta una società deve comunicare i suoi prezzi alle parti interessate. British Steel non afferma di aver fornito le informazioni in questione dietro richiesta dei suoi concorrenti. In ogni caso tali informazioni sui prezzi possono essere comunicate soltanto dopo aver notificato detti prezzi alla Commissione. Inoltre British Steel non ha spiegato in che modo l'articolo 60 del trattato CECA potesse legittimare le pressioni esercitate sui concorrenti al fine di applicare i prezzi per le esportazioni verso il Regno Unito.

Inoltre British Steel menziona le discussioni svoltesi nel 1989 con i funzionari della Commissione in ordine alle modifiche proposte per le norme sui prezzi come dimostrazione del fatto che la Commissione era a conoscenza ed a favore dello scambio bilaterale o centrale di prezzi. Dal verbale della riunione svoltasi tra i rappresentanti della Commissione e Eurofer in data 20 luglio 1989, preparato da Eurofer, risulta chiaramente che i funzionari della Commissione:

«. . . hanno sottolineato che la proposta presentata deve essere considerata come punto di partenza della discussione e va completata ed esaminata da altri servizi della Commissione.»

La proposta non ebbe alcun seguito e pertanto non può essere addotta a giustificazione da parte di British Steel.

b) Articolo 65, paragrafo 1

(238) Tutti questi accordi e pratiche concordate tendevano a restringere la concorrenza e sono pertanto contrari all'articolo 65, paragrafo 1.

c) Articoli 60 e 46 e seguenti

(239) L'articolo 65 fa riferimento al «gioco normale della concorrenza» all'interno del mercato comune. È chiaro che questo concetto deve essere interpretato alla luce del trattato CECA nel suo insieme. Tuttavia, contrariamente alle affermazioni delle parti, nessuna delle altre disposizioni contenute nel trattato legittima la condotta delle parti descritta in precedenza.

L'articolo 60 obbliga le imprese a pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita secondo le modalità prescritte dalla Commissione. Tali prezzi e condizioni devono essere determinati autonomamente da ciascuna società. L'articolo 60 non consente alle imprese di concordare e fissare di comune accordo i prezzi.

(240) La maggioranza delle parti ha asserito che la comunicazione ai concorrenti dei prezzi che le imprese intendevano applicare diveniva legittima o persino necessaria alla luce del principio di trasparenza sancito dagli articoli 46 e seguenti e 60. L'argomento secondo cui le parti si limitavano unicamente a scambiare informazioni sui prezzi futuri (e non a concordare e a fissare tali prezzi), quand'anche corrispondesse a verità, sarebbe comunque inconferente. Il principio della trasparenza - per quanto importante - non può essere interpretato nel senso che essa autorizza o addirittura prescrive alle imprese la condotta assunta nel caso di specie.

L'articolo 60 del trattato CECA limita in una certa misura la concorrenza tra le imprese in materia di prezzi, imponendo alle stesse imprese di pubblicare i propri prezzi e di astenersi dall'applicare condizioni dissimili ad operazioni equiparabili.

È dunque oltremodo importante garantire che la concorrenza, la cui esistenza è prevista dal trattato CECA, non sia limitata da accordi o pratiche concordate tra imprese. L'instaurazione di condizioni artificiose di mercato, in cui certi rischi di concorrenza risultano eliminati da livelli eccessivi di informazione e di stabilizzazione del mercato, è incompatibile con una concorrenza priva di distorsioni che il trattato CECA cerca di proteggere: ciò vale a maggior ragione quando i vantaggi di questo miglioramento artificiale dell'informazione sono riservati ai produttori e ai loro distributori e negati agli acquirenti.

(241) Alcune delle parti hanno asserito che le loro azioni erano intese unicamente a porre fine a comportamenti incompatibili con l'articolo 60, ossia vendite effettuate in violazione delle norme sui prezzi contenute nel predetto articolo e che pertanto un accordo concluso con l'esclusivo fine di prevenire azioni che non rientrano nel concetto di «gioco normale» della concorrenza ai sensi dei trattato CECA non violerebbe l'articolo 65. Da tale argomento quand'anche venisse accolto, le imprese non potrebbero trarre alcun beneficio. È chiaro che la finalità degli accordi sui prezzi stipulati tra le parti era diversa e in ogni caso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60 compete alla Commissione. Le imprese non possono prescindere dai prezzi ufficiali che hanno pubblicato e concordare l'applicazione di prezzi obiettivo non pubblicati.

d) Partecipazione delle parti

(242) I prezzi discussi alle riunioni della commissione travi o in margine ad esse erano i prezzi da applicare alle consegne nei rispettivi mercati. In linea di massima tutte le parti interessate esportavano sui mercati contemplati dagli accordi. La responsabilità degli accordi e delle pratiche concordate descritti in precedenza ricade pertanto su tutte le società per il periodo durante il quale hanno partecipato alle riunioni e alla cooperazione ad esse concomitante.

Dato che l'esistenza del cartello si è protratta per vari anni, il fatto che taluni partecipanti non abbiano eventualmente partecipato a certe riunioni è irrilevante sul piano pratico. In ogni caso gli assenti venivano informati di quanto deciso nel corso delle riunioni.

(243) Il comportamento di ciascuna delle società verrà preso in esame in appresso.

3.4.1.2. Armonizzazione degli extra

a) Accordi

(244) Alla riunione della commissione travi del 15 novembre 1988 è stato raggiunto un accordo per l'armonizzazione degli extra di qualità. L'obiettivo ed effetto di tale accordo è stato non solo di armonizzare gli extra, ma anche di aumentarli adottando come obiettivo da conseguire i livelli degli extra di qualità applicati in Germania (cfr. considerando 122).

(245) Alla riunione della commissione travi del 19 aprile 1989 è stato raggiunto un accordo destinato ad armonizzare gli extra di dimensione, il cui obiettivo reale era tuttavia non solo di armonizzare ma anche di aumentare gli extra di dimensione (cfr. considerando da 125 a 128 e - per gli antefatti - considerando 124).

Dalla documentazione risulta che i nuovi extra di dimensione sono stati effettivamente applicati dai partecipanti a decorrere dal 1o ottobre 1989. La loro applicazione ha avuto però certe ripercussioni negative sui prezzi base.

(246) Alla riunione della commissione travi del 6 giugno 1989 è stato raggiunto un ulteriore accordo di armonizzazione degli extra di qualità (cfr. considerando 129) che aveva come obiettivo ed effetto non solo la loro armonizzazione, ma anche il loro aumento.

(247) Alla riunione della commissione travi del 16 maggio 1990 è stato raggiunto un ulteriore accordo di armonizzazione per gli extra di dimensione (cfr. considerando da 132 a 134). Il fatto che tali aumenti siano stati effettivamente oggetto di un accordo è confermato da una relazione predisposta da Walzstahl-Vereinigung e dalla nota riservata del 17 maggio 1990 redatta dalla segreteria della commissione travi (cfr. considerando 133 e 135).

(248) Alla riunione della commissione travi del 4 dicembre 1990 è stato raggiunto un accordo di armonizzazione degli extra di dimensione. Il fatto che si sia trattato effettivamente di un accordo può essere dedotto dalle seguenti considerazioni:

- questo problema era stato esaminato nel corso di riunioni della commissione travi e in altre sedi almeno dall'11 settembre 1990 (cfr. considerando 138 e 139);

- il gruppo italiano aveva già formulato una proposta di armonizzazione degli extra di dimensione l'11 settembre 1990 (cfr. considerando 138);

- nel novembre 1990 Walzstahl-Vereinigung ha fatto circolare una proposta destinata chiaramente ad essere adottata da tutti i produttori CECA (considerando 139);

- il verbale della riunione del 4 dicembre 1990 e il fax inviato da Walzstahl-Vereinigung a British Steel il 13 dicembre 1990 (cfr. considerando 141) confermano l'effettiva esistenza di un accordo di armonizzazione degli extra di dimensione. L'obiettivo alla base di questa iniziativa - ossia aumentare i prezzi complessivi lasciando invariati i prezzi base - è enunciato in termini che non lasciano adito a dubbi nel fax inviato a Ferdofin da Walzstahl-Vereinigung il 19 dicembre 1990 (cfr. considerando 121).

b) Articolo 65, paragrafo 1

(249) Dato che gli extra rientrano nel prezzo finale dei prodotti in questione sui mercati continentali della CECA, tali accordi di armonizzazione erano accordi di fissazione dei prezzi contrari all'articolo 65, paragrafo 1.

(250) Dalla documentazione risulta che l'obiettivo di tali accordi non era, come sostenuto da alcune parti, il conseguimento di una maggior trasparenza, bensì l'aumento dei prezzi. Per rendere il mercato più trasparente, in conformità dell'articolo 60 del trattato CECA, sarebbe bastato armonizzare la struttura e non gli importi degli extra.

c) Partecipazione delle società

(251) Dalla documentazione risulta che tutte le parti in oggetto partecipavano a questi accordi, compreso British Steel. Quantunque gli accordi riguardassero unicamente i mercati continentali e non il mercato britannico, nel quale non si fa uso degli extra, British Steel ha accettato di applicare i nuovi extra sulle consegne al continente.

(252) Per le ragioni esposte al considerando 313, Ensidesa e Aristrain non saranno ritenute responsabili della partecipazione all'accordo del 15 novembre 1988. Per quanto riguarda il periodo successivo al 1o gennaio 1989, pur essendo vero che gli spagnoli non hanno armonizzato i propri extra in Spagna (lo hanno semplicemente promesso), è altrettanto vero che essi hanno concordato con le altre parti di applicare gli extra armonizzati negli altri mercati CECA interessati.

3.4.1.3. Accordi di ripartizione dei mercati

a) Ferdofin

(253) Come descritto in precedenza (cfr. considerando 61), il 14 luglio 1988 è stato concluso un accordo di ripartizione dei mercati che prevedeva la limitazione delle vendite di Ferdofin rispettivamente alla Germania, al Benelux, alla Francia e alla Danimarca/Irlanda/Grecia.

La formulazione usata nel telex di Ferdofin recante la data del 4 agosto 1988 (cfr. considerando 62) conferma che la limitazione delle esportazioni di Ferdofin ai mercati in questione era stata oggetto di un accordo e non rappresentava un'azione unilaterale. Non essendo stato possibile accertare l'identità delle altre parti dell'accordo, Ferdofin verrà considerata l'unica responsabile dell'accordo stesso.

b) «Metodologia Traverso»

(254) Per il quarto trimestre 1988 e il primo trimestre 1990 è stato applicato un sistema con il quale le società partecipanti cercavano di adeguare domanda e offerta (cfr. considerando da 72 a 79). Dalla documentazione risulta che il sistema è stato istituito il 19 luglio 1988 o ad una data di poco precedente (considerando 72).

(255) Hanno aderito a questo sistema le seguenti imprese: Peine-Salzgitter, Thyssen, Kloeckner, Saarstahl, Unimétal, Ferdofin, Cockerill Sambre, TradeARBED e British Steel (cfr. considerando 75).

(256) Le imprese interessate comunicavano i propri programmi di consegna al presidente del CDE. Queste cifre erano poi diffuse tra le imprese partecipanti (cfr. considerando 74). Il presidente del CDE poteva mettersi in contatto con qualsiasi impresa e proporre le eventuali modifiche da lui ritenute opportune.

(257) Il presidente del CDE considerava i programmi di consegna così comunicati ai partecipanti come raccomandazioni da non oltrepassare. Dalla documentazione risulta che le società partecipanti condividevano tale punto di vista, quantomeno in linea di principio (cfr. considerando 77).

Tali «raccomandazioni» indicavano delle cifre per ogni società e per ogni mercato interessato. Le società che non hanno rispettato tali cifre sono state contattate dal presidente del CDE e da Eurofer, i quali hanno richiesto loro di rispettare il tradizionale flusso degli scambi (cfr. considerando 72).

Le imprese partecipanti erano dunque al corrente del comportamento in materia di consegne che i loro concorrenti intendevano adottare in futuro.

(258) Rivelandosi reciprocamente i propri programmi di consegna ed applicando le raccomandazioni del presidente del CDE, le società interessate hanno abolito l'incertezza che normalmente avrebbe dovuto pesare su ciascuna di esse in relazione alla futura strategia dei suoi concorrenti. Un tale comportamento tende pertanto ad avere come oggetto od effetto la limitazione della concorrenza e costituisce quindi una pratica concordata vietata dall'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA.

(259) Questa conclusione non è inficiata dal fatto che il sistema sopra descritto abbia di fatto riportato successi limitati e l'adesione allo stesso sia stata facoltativa.

c) Francia

(260) Un accordo con il quale i partecipanti hanno concordato le proprie consegne nel mercato francese per il quarto trimestre del 1989 è stato concluso nel corso della riunione della commissione travi tenuta il 21 settembre 1989, o ad una data di poco anteriore o posteriore a tale riunione.

All'accordo hanno partecipato le seguenti società: Peine-Salzgitter, Thyssen, Saarstahl, Ferdofin, Cockerill Sambre, TradeARBED, British Steel, Ensidesa e Unimétal (cfr. considerando da 63 a 71). Ensidesa non ha partecipato attivamente all'elaborazione dell'accordo, ma lo ha rispettato.

(261) Il telex inviato da Walzstahl-Vereinigung in data 26 settembre 1989 nel quale vengono specificati i volumi che le società partecipanti intendevano consegnare (cfr. considerando 67) non dimostra in sé che tali società concordassero le proprie vendite sul mercato francese. Tuttavia il fatto che le consegne previste fossero state effettivamente concordate e non rappresentassero il risultato di singole decisioni prese indipedentemente da ciascuna società è sufficientemente provato dalle circostanze seguenti:

- prima della riunione del 21 settembre 1989 Peine-Salzgitter, Thyssen, Saarstahl, British Steel, Cockerill Sambre, Unimétal e TradeARBED si erano consultate al fine di trovare un metodo di ripartizione per il mercato francese (cfr. considerando 63 e 64);

- alla riunione del 21 settembre 1989 Unimétal aveva chiaramente specificato il totale delle consegne al mercato francese nel quarto trimestre 1989, i quantitativi che intendeva consegnare essa stessa e i volumi per le società non Eurofer della CECA e per i paesi extra CECA. Così facendo era implicito che il resto (circa 33 000 t/mese) avrebbe dovuto essere ripartito tra le altre società presenti alla riunione della commissione travi;

- la nota di Walzstahl-Vereinigung recante la data del 25 settembre 1989 (cfr. considerando 66) conferma che le società che consegnavano in Francia concordavano le proprie vendite;

- la formulazione utilizzata nel fax inviato il 7 novembre 1989 dalla segreteria della commissione travi conferma (cfr. considerando 68) che era stato istituito un «sistema» per le consegne in Francia nel quarto trimestre del 1989.

(262) La maggioranza delle società partecipanti ha agito conformemente a quanto stabilito o addirittura consegnato meno del previsto (cfr. considerando 69). Solo tre società (Thyssen, Ferdofin e British Steel) hanno effettuato consegne di molto superiori a quanto annunciato in precedenza.

3.4.1.4. Scambio di informazioni

a) Monitoraggio delle ordinazioni e delle consegne

(263) Le seguenti società hanno attuato uno scambio di informazioni sulle loro ordinazioni e consegne di travi (cfr. considerando da 39 a 46): Peine-Salzgitter, Thyssen, Saarstahl, Hoesch, Neue Maxhuette, TradeARBED, Cockerill Sambre, British Steel, Unimétal, Ferdofin, Aristrain e Ensidesa.

Le cifre scambiate nel contesto del sistema di monitoraggio delle ordinazioni indicavano le ordinazioni ricevute da ciascuna società per consegna in Francia, Germania, Belgio/Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia/Irlanda/Danimarca. Le cifre scambiate nel contesto del monitoraggio delle consegne erano relative alle consegne in Germania, Francia, Regno Unito, Benelux, Italia, Grecia/Irlanda/Danimarca, Portogallo e Spagna. Lo scambio è durato per un periodo considerevole di tempo e ha preso avvio nel 1984 o in epoca anteriore per quanto riguarda il monitoraggio delle ordinazioni e nel quarto trimestre del 1988 per il monitoraggio delle consegne. Lo scambio delle singole cifre per ciascuna società è stato temporaneamente sospeso alla fine di luglio o all'inizio di agosto 1990 per venire poi ripreso, almeno tra TradeARBED, Ensidesa, Unimétal, Ferdofin e Aristrain, al più tardi nell'ottobre 1990. Thyssen, Saarstahl, Peine-Salzgitter, Neue Maxhuette e Hoesch hanno ripreso a partecipare allo scambio di singole informazioni tramite Walzstahl-Vereinigung al più tardi nel dicembre 1990 (cfr. considerando 46). Lo scambio di informazioni sulle singole consegne è continuato nel terzo trimestre del 1990 tra TradeARBED, Unimétal, Ensidesa e Aristrain.

(264) Il sistema di scambio di informazioni in merito agli ordini deve la propria origine ad un accordo tra i vari partecipanti. L'istituzione del sistema di monitoraggio delle consegne è il prodotto di un accordo stipulato per la prima volta il 18 ottobre 1988 (cfr. considerando 41) ed espressamente o tacitamente rinnovato varie volte in occasione delle riunioni della commissione travi. Per quanto riguarda le società attivamente operanti nella commissione travi (ossia tutte le società partecipanti a questo scambio di informazioni, ad eccezione di Hoesch e Neue Maxhuette) esistono numerose prove che erano al corrente dello scambio di informazioni e che esso le trovava del tutto consenzienti. Ma che Hoesch e Neue Maxhuette fossero a conoscenza dell'accordo e vi aderissero è dimostrato dal fatto che tutte le società che fornivano cifre ai fini del monitoraggio ricevevano una copia delle tabelle preparate da Usinor Sacilor sulla base di tali informazioni.

(265) Tutte le società che contribuivano a questo scambio di informazioni fornendo le proprie cifre sapevano pertanto che esse sarebbero state comunicate ai concorrenti. Non è concepibile che esse mettessero a disposizione le proprie cifre se non ne avessero approvato la divulgazione ai loro concorrenti.

(266) Per poter competere efficacemente su un dato mercato, le imprese hanno bisogno di informazioni su di esso e sui relativi sviluppi. La preparazione e distribuzione delle statistiche aggregate in materia di produzione, di vendite o di altro genere all'interno di un settore è un compito che può legittimamente essere espletato dagli uffici statistici e dalle associazioni di categoria. La disponibilità delle statistiche può migliorare la conoscenza del mercato sul quale agiscono le imprese e stimolare così la concorrenza. La Commissione non ha dunque nulla da eccepire nei casi in cui le associazioni nazionali di categoria che rappresentano gli stessi interessi economici in diversi paesi si scambiano statistiche relative alla produzione e alle vendite per un dato settore senza identificare singole imprese (21).

(267) Nel caso attuale però le parti interessate hanno travalicato i limiti dell'ammissibile. Le cifre scambiate indicavano le consegne e le ordinazioni ricevute da ciascuna impresa per le consegne sui rispettivi mercati. Tali informazioni sono di norma considerate dalle imprese di carattere strettamente riservato. Le cifre relative alle ordinazioni venivano aggiornate ogni settimana e diffuse prontamente tra i partecipanti.

Le cifre relative alle consegne venivano comunicate poco dopo la fine del trimestre in oggetto. Ciascuna delle società partecipanti era pertanto al corrente, sia in generale che nei dettagli, delle consegne che i suoi concorrenti intendevano effettuare e delle loro reali consegne ed essendo pertanto in grado di accertare il comportamento che essi si proponevano di adottare o avevano adottato sul mercato, poteva agire di conseguenza. Dalla documentazione (cfr. in particolare considerando 59) risulta che proprio questo è stato il motivo che ha spinto le parti interessate ad attuare lo scambio di informazioni.

(268) Le informazioni di cui sopra servivano come base per le discussioni relative al flusso degli scambi (cfr. considerando da 49 a 60) che era uno dei principali punti all'ordine del giorno nelle riunioni della commissione travi (cfr. considerando 57). Le imprese le cui ordinazioni superavano il livello «normale» venivano richiamate all'ordine (cfr. ad esempio considerando 51).

Le società di paesi le cui esportazioni superavano determinati livelli venivano invitate a spiegare le ragioni di detti aumenti (cfr. ad esempio considerando 51). In taluni casi certe società sono state direttamente criticate per le consegne verso altri Stati membri (cfr. in particolare i considerando 53 e 60).

Il monitoraggio delle consegne e il monitoraggio degli ordinativi erano complementari e miglioravano pertanto l'efficacia di questo scambio di informazioni. Le società partecipanti seguivano attentamente le cifre e controllavano se le consegne corrispondevano alle ordinazioni precedentemente annunciate dalle società. In caso di discrepanze le società in oggetto erano tenute a fornire una spiegazione (cfr. considerando da 49 a 60). Le parti riuscivano pertanto a garantire tra di esse un grado notevole di trasparenza.

Lo scambio non era limitato a cifre di valore puramente storico senza alcun impatto eventuale sulla concorrenza. Se così fosse stato, sarebbero inspiegabili le ampie discussioni svolte su tali cifre.

(269) Questo scambio di informazioni si è tradotto dunque in un sistema di solidarietà e cooperazione destinato a coordinare le attività delle imprese. I partecipanti allo scambio sostituivano così ai normali rischi della concorrenza la cooperazione sul piano pratico, portando a condizioni di concorrenza diverse da quelle che si sarebbero instaurate in una normale situazione di mercato. A tale proposito si deve tenere nel giusto conto il fatto che il mercato delle travi nella Comunità è un mercato oligopolistico in cui un numero molto limitato di fornitori offre prodotti omogenei al consumatore.

(270) Lo scambio di informazioni individuali tra imprese non costituisce necessariamente una violazione delle regole di concorrenza. Ogni caso deve essere esaminato separatamente e tutti i fattori rilevanti inclusa la natura delle informazioni, il livello di aggregazione e il mercato interessato, devono essere tenuti in considerazione, nel determinare se tale scambio costituisce una restrizione illegale alla concorrenza. Lo scambio di informazioni individuali che non sia suscettibile di influenzare il comportamento delle imprese nel mercato, poiché riveste un interesse puramente storico, può essere pertanto consentito. Dati gli effetti negativi sulla concorrenza tra le società partecipanti ad un sistema di scambio di informazioni come quello di cui trattasi, nel caso in esame non si applica la comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione fra imprese (22), in particolare il punto II.1.

(271) Il fatto che questo sistema avesse l'effetto di creare condizioni di mercato trasparenti non inficia in alcun modo la conclusione che esso viola l'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA.

In entrambe le decisioni 87/1/CEE (grassi acidi) (23) e 92/157/CEE (UK Agricultural Tractor Registration Exchange) (24) la Commissione ha sostenuto la tesi che lo scambio di informazioni dettagliate che consente alle singole società di muoversi in condizioni di ristretto oligopolio costituisce un'infrazione alle regole della concorrenza. La Commissione non ha nulla da obiettare allo scambio di informazioni storiche aggregate, ma in questo caso venivano scambiate informazioni precise ed aggiornate circa ordinativi e consegne delle singole imprese.

Nessuna delle disposizioni del trattato CECA a cui si sono appellate le parti (in particolare gli articoli 46, 47, 48 e 60) prevede o autorizza lo scambio tra concorrenti di informazioni delicate quali cifre relative ad ordinativi e consegne. Tale «trasparenza» offriva in ogni caso vantaggi solo per i produttori e non per i consumatori (cfr. articolo 48, paragrafo 3 del trattato).

La formulazione dell'articolo 65, paragrafo 2 del trattato CECA è più circoscritta di quella dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE. Il campo di applicazione delle esenzioni (o delle autorizzazioni) degli accordi è pertanto più limitato a norma del trattato CECA. Tuttavia questa differenza potrebbe essere utilizzata come argomento a favore dell'esclusione del presente sistema di scambio di informazioni dal campo di applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1 soltanto qualora il predetto sistema generasse vantaggi o miglioramenti sostanziali. Neppure all'audizione, ove si avvalevano dell'assistenza di eminenti economisti, le parti sono riuscite a spiegare perché fosse necessario uno scambio di dati individuali invece di un semplice scambio di informazioni storiche aggregate (contro il quale la Commissione non muove alcuna obiezione).

Per salvaguardare la concorrenza è infatti necessario un certo grado di incertezza circa il comportamento che i concorrenti si propongono di adottare sul mercato.

b) Scambio di informazioni tramite Walzstahl-Vereinigung

(272) Le considerazioni sopra esposte si applicano mutatis mutandis allo scambio di informazioni attuato da Thyssen, Peine-Salzgitter, Hoesch, Neue Maxhuette, Saarstahl e TradeARBED, tramite Walzstahl-Vereinigung, almeno nel terzo e quarto trimestre 1990 (cfr. considerando 47 e 48). Non è infatti immaginabile che Walzstahl-Vereinigung abbia potuto ottenere e trasmettere le cifre relative alle ordinazioni ricevute e alle consegne effettuate dalle società partecipanti senza che queste ne fossero al corrente e avessero espresso la propria approvazione. La sola differenza tra questo scambio di informazioni e il sistema di monitoraggio posto in essere dalla segreteria della commissione travi consiste nel minor numero di partecipanti.

3.4.2. Pratiche restrittive sul mercato tedesco

(273) Come sopra specificato le seguenti imprese hanno messo in atto pratiche restrittive sul mercato tedesco:

- Peine-Salzgitter, Thyssen e TradeARBED hanno stretto vari accordi di fissazione dei prezzi a decorrere dal dicembre 1986 (cfr. considerando 147 e 148);

- Peine-Salzgitter e TradeARBED hanno presenziato (nel giugno 1987) a due riunioni sfociate su aumenti concordati (cfr. considerando 149);

- ad una riunione tenuta nel gennaio 1988 Peine-Salzgitter, TradeARBED, Hoesch, Saarstahl e Thyssen hanno adottato raccomandazioni comuni e concordato certi aspetti fondamentali della loro futura politica in materia di prezzi (cfr. considerando 150);

- i prezzi sono stati fissati da TradeARBED e Hoesch ad una data anteriore al 18 aprile 1989 (cfr. considerando 152);

- in almeno due occasioni nel 1989 vari produttori hanno convenuto di limitare le loro consegne sul mercato tedesco al fine di stabilizzarlo. Tra tali produttori almeno Peine-Salzgitter ha partecipato alla prima di queste pratiche concordate (cfr. considerando 153), mentre nella seconda occasione solo Peine-Salzgitter, Saarstahl e TradeARBED hanno convenuto di limitare le proprie consegne (cfr. considerando 154).

3.4.3. Pratiche restrittive sul mercato francese

(274) Nel 1987 almeno Unimétal, Cockerill Sambre e TradeARBED hanno concordato i prezzi praticati sul mercato francese (cfr. considerando 155).

3.4.4. Pratiche restrittive sul mercato italiano

(275) In varie occasioni le imprese hanno stretto accordi o messo in atto pratiche concordate per la fissazione dei prezzi o la ripartizione dei mercati in Italia:

- alla riunione del 7 aprile 1987 sono stati prorogati o confermati tra Ferdofin, TradeARBED, Peine-Salzgitter e Unimétal i prezzi obiettivo precedentemente fissati per il mercato italiano (cfr. considerando 156);

- ulteriori accordi in materia di prezzi sono stati conclusi ad una data imprecisata di poco successiva a questa riunione (cfr. considerando da 157 a 159). Dalla documentazione risulta che almeno Peine-Salzgitter e Ferdofin devono aver partecipato a tale accordo;

- un accordo sui prezzi per il primo trimestre del 1988 è stato raggiunto fra TradeARBED, Peine-Salzgitter, Unimétal, British Steel, Aristrain, Ensidesa, Ferdofin, Stefana, Thyssen, Saarstahl e Cockerill Sambre durante una riunione svoltasi il 25 novembre 1987 (cfr. considerando 160 e 161). Per le ragioni esposte in appresso (considerando 313), Aristrain e Ensidesa non verranno considerate responsabili per tale accordo;

- nel corso di una riunione tenuta il 13 marzo 1988 sono stati fissati i prezzi per il secondo trimestre 1988 fra TradeARBED, British Steel, Peine-Salzgitter, Saarstahl, Thyssen, Unimétal, Cockerill Sambre, Ferdofin e Stefana. Le stesse imprese, con l'eccezione di Stefana, hanno inoltre stretto un accordo di ripartizione dei mercati che assegnava le quote per le consegne in Italia (cfr. considerando da 162 a 165);

- gli aumenti di prezzo per il terzo trimestre 1988 sono stati concordati ad una data imprecisata precedente il 28 giugno 1988. A partecipare a quest'accordo sono state almeno Ferdofin e Peine-Salzgitter (cfr. considerando 166);

- il 21 giugno 1988 è stato deciso di prorogare l'accordo di ripartizione dei mercati per il terzo trimestre 1988 (cfr. considerando 167 e 168). All'accordo hanno aderito Ferdofin, TradeARBED, British Steel, Cockerill Sambre, Peine-Salzgitter, Saarstahl, Thyssen e Unimétal;

- ulteriori prezzi obiettivo sono stati concordati fra TradeARBED, British Steel, Peine-Salzgitter, Unimétal e Ferdofin nel corso di una riunione tenuta il 3 ottobre 1988 (cfr. considerando 169);

- nel corso di una riunione tenuta il 15 maggio 1990 sono stati fissati i prezzi fra TradeARBED, Peine-Salzgitter, Saarstahl, Unimétal, Thyssen e Ferdofin (cfr. considerando 170 e 171).

3.4.5. Accordi fra le singole imprese

3.4.5.1. British Steel - Ensidesa/Aristrain

(276) Ad una data imprecisata nei primi mesi del 1990 è stato raggiunto un accordo fra British Steel, Ensidesa e Aristrain che prevedeva la limitazione delle vendite di British Steel in Spagna. Sono stati anche concordati aumenti di prezzo per il primo trimestre 1991 (cfr. considerando da 172 a 174).

3.4.5.2. British Steel - Ferdofin

(277) Almeno dagli ultimi mesi del 1987 è esistito un accordo tra British Steel e Ferdofin in forza del quale quest'ultima impresa si impegnava a non vendere nel Regno Unito (cfr. considerando 175 e 176).

3.4.6. Conclusioni

(278) Tutti gli accordi e le pratiche concordate esposti ai considerando da 273 a 277 tendevano a restringere la concorrenza e sono pertanto contrari all'articolo 65, paragrafo 1.

4. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRAMITE EUROFER

(279) Un sistema indipendente di scambio delle informazioni era organizzato e gestito da Eurofer, come spiegato in precedenza (considerando 143 e 146). Eurofer diffondeva le informazioni relative alle consegne delle società aderenti direttamente o indirettamente ad Eurofer.

(280) Eurofer è un'associazione di imprese ai fini dell'articolo 65 del trattato CECA. Tale affermazione vale anche se in maggior parte i suoi aderenti sono a loro volta associazioni di imprese. Per applicare correttamente ed efficacemente le norme di concorrenza del trattato CECA la Commissione è tenuta a considerare la sostanza economica anziché la forma giuridica del singoli casi. Va inoltre osservato che un organismo i cui aderenti (sia imprese che associazioni di imprese) sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 65 del trattato CECA non può essere a sua volta dispensato dall'applicazione della suddetta disposizione.

(281) L'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA fa riferimento a decisioni di associazioni di imprese che tendono a limitare la concorrenza. L'esistenza di tali decisioni può essere dedotta dagli atti effettivamente posti in essere da un'associazione di imprese, dai suoi organi o dagli uffici in cui essa si articola.

In conformità dell'atto costitutivo di Eurofer lo scambio di informazioni è uno dei compiti assegnati all'associazione (articolo 2, quarto trattino). È logico supporre che Eurofer non avrebbe agito senza l'assenso espresso o tacito dei suoi membri, come confermato dal fatto che le cifre scambiate riguardavano le società direttamente o indirettamente aderenti ad Eurofer.

(282) Questa interpretazione è conforme alla lettera, allo spirito e all'obiettivo perseguito dall'articolo 65, che vieta ogni accordo, ogni decisione e ogni pratica concordata che tenda a limitare la concorrenza.

(283) La diffusione di informazioni mediante Eurofer tendeva ad avere sulla concorrenza effetti deleteri pari a quelli dei sistemi di scambio delle informazioni sopra descritti (cfr. considerando 263 e 272). Eurofer forniva alle società che erano (direttamente o indirettamente) sue aderenti informazioni circa le consegne effettuate dai loro concorrenti. La diffusione di tali informazioni, di norma considerate segreti d'affari, ha consentito a ciascuna impresa di venire a conoscenza della strategia che i suoi concorrenti adottavano sui singoli mercati. Con questo scambio di informazioni è pertanto subentrata ai normali rischi di concorrenza la cooperazione pratica, che ha instaurato condizioni di concorrenza diverse da quelle vigenti su un normale mercato. Un tale comportamento è contrario all'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA.

5. ATTIVITÀ DEL GRUPPO EUROFER/SCANDINAVIA

5.1. Natura e struttura del gruppo

(284) Almeno a partire dal 1986 produttori e distributori di travi della CECA e della Scandinavia ed alcune delle loro associazioni hanno partecipato ad una serie di accordi o pratiche concordate decisi nel quadro di un sistema di riunioni periodiche e contatti permanenti.

(285) Le seguenti imprese hanno regolarmente presenziato a tali riunioni e/o hanno preso parte agli accordi e alle pratiche concordate:

- Peine-Salzgitter

- Thyssen

- Saarstahl (dal 1988)

- TradeARBED

- Steelinter

- Unimétal

- British Steel

- Norsk Jernverk

- Ovako (almeno dal 1o settembre 1988)

- SSAB (fino al 31 agosto 1988)

- Smedjebacken/Fundia Steel AB.

Anche varie associazioni di imprese e Usinor Sacilor (che ha assunto i compiti di segreteria) partecipavano a tali attività. Tuttavia risulta che nessuna di esse abbia fornito un contributo sostanziale e individuale che renderebbe necessaria l'adozione di una decisione non soltanto contro i relativi membri (o, nel caso di Usinor Sacilor, contro la controllata) ma anche contro di esse.

(286) Queste riunioni riguardavano la situazione sul mercati dei laminati mercantili e delle travi in Scandinavia, ossia in Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca. Nella presente decisione vengono presi in esame solo gli aspetti relativi al mercato delle travi in Danimarca.

(287) In linea generale la strategia seguita dalle parti consisteva nel riunirsi e pervenire ad un accordo sui prezzi da praticare per le esportazioni in Danimarca. A seguito dei contatti regolari così instaurati, questi accordi venivano periodicamente modificati e aggiornati in modo da tenere nel dovuto conto l'evoluzione delle condizioni e delle reazioni dei mercati.

(288) La Commissione ritiene che l'insieme dei programmi e degli accordi decisi nel quadro di un sistema di riunioni periodiche ed istituzionalizzate tra i produttori citati al considerando 285 costituisca un «accordo» unico e permanente ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1.

Affinché una restrizione costituisca un «accordo» ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, non è necessario che esso sia inteso come giuridicamente vincolante per le parti. Perché sussista accordo basta che le parti pervengano ad un consenso su un progetto che limita o può limitare la loro libertà commerciale determinando gli orientamenti della loro azione reciproca o della loro astensione da certe iniziative sul mercato, senza bisogno né di sanzioni contrattuali, né di procedure volte ad imporre l'osservanza dell'accordo medesimo, né di una sua stipulazione per iscritto.

(289) Nel caso in esame le società, aderendo ad un plano comune volto a regolamentare i prezzi sul mercato delle travi in Danimarca, hanno partecipato ad un accordo quadro complessivo articolato in una serie di accordi secondari più dettagliati elaborati periodicamente che verranno riassunti in appresso.

(290) La conclusione che sussiste un accordo unico e permanente non è inficiata dal fatto che alcune società non fossero presenti a tutte le riunioni. Dato che l'esistenza del cartello si è protratta per vari anni, il fatto che alcuni partecipanti non abbiano forse partecipato a certe riunioni è irrilevante sul piano pratico. In ogni caso gli assenti venivano informati di quanto deciso nel corso delle riunioni.

5.2. Accordi e pratiche concordate

(291) La Commissione ritiene che l'attività del cartello abbia costituito un «accordo» ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1.

Ben distinte sono le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata», ma possono verificarsi casi in cui il comportamento collusivo presenta alcuni elementi comuni ad entrambe le forme di cooperazione vietata.

Come chiarito in precedenza (cfr. considerando 219 e 220), la rilevante importanza della nozione di pratica concordata non scaturisce tanto dalla distinzione tra questa e l'«accordo», quanto dalla distinzione tra le forme di pratiche collusive che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1 e i meri comportamenti paralleli in cui non si riscontrano elementi di concertazione. Nel caso in esame, dunque, il giudizio non verte in alcun modo sulla forma precisa assunta dagli accordi collusivi.

5.3. Oggetto ed effetto dell'accordo

(292) Nel caso in esame l'istituzione del sistema di riunioni periodiche e il persistente comportamento collusivo delle parti si prefiggevano fondamentalmente lo scopo di concordare i prezzi per le consegne sul mercato danese.

Per realizzare tale obiettivo le parti miravano ad organizzare il mercato su una base tale che al libero gioco della concorrenza sarebbero subentrate pratiche collusive istituzionalizzate e sistematiche tra produttori e distributori.

(293) Dato l'obiettivo apertamente anticoncorrenziale dell'accordo non è strettamente necessario, ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, dimostrare l'esistenza di effetti contrari alla concorrenza.

L'analisi economica presentata dal sig. Bishop definisce limitato l'effetto delle pratiche interessate. La Commissione riconosce che tale effetto si è ridotto verso la fine del periodo preso in considerazione e in particolare l'anno 1990 è contrassegnato dagli sforzi volti ad evitare una caduta dei prezzi. Tuttavia esistono chiare indicazioni del fatto che il cartello abbia comunque prodotto un considerevole effetto sulle condizioni di concorrenza.

In primo luogo tra i partecipanti rientrano tutti i più importanti produttori di travi della CECA che esportano in Danimarca e tutti i grandi produttori di travi norvegesi, svedesi e finlandesi. In secondo luogo dai verbali delle riunioni risulta regolarmente che secondo le parti erano stati realizzati i vari aumenti di prezzo.

5.4. Elementi specifici del cartello e suo funzionamento

(294) Dalla documentazione risulta che i prezzi obiettivo per le travi sul mercato danese sono stati regolarmente fissati nel corso delle riunioni tenute nel gruppo Eurofer/Scandinavia per tutto il periodo in questione.

I partecipanti della CECA nel loro insieme sembrano avere svolto il ruolo più attivo in questo sistema di cooperazione (cfr. considerando 191). Lo conferma il fatto che in varie occasioni (cfr. ad esempio riunioni del 30 luglio 1986 e del 28 ottobre 1986) si è convenuto che per tutte o talune categorie i prezzi sarebbero stati fissati, dopo le rispettive riunioni, dai partecipanti della CECA. Accettando questa impostazione tutte le parti presenti alle riunioni Eurofer/Scandinavia esprimevano il loro accordo nei confronti dei prezzi che sarebbero stati successivamente fissati.

(295) Le società scandinave hanno sostenuto che i prezzi venivano in realtà stabiliti o dettati dalle società Eurofer. Quantunque sia chiaro che le società Eurofer esercitassero un'influenza considerevole (cfr. sopra), tale argomentazione, a quanto consta, minimizza il ruolo dei partecipanti scandinavi. Dalla documentazione risulta infatti che i prezzi venivano fissati di comune accordo dalle società Eurofer e dai produttori scandinavi (cfr. ad esempio considerando 198 e 206).

(296) I verbali delle riunioni svoltesi negli ultimi anni del periodo in questione sembrano essere stati redatti in maniera piuttosto cauta e parlano di «previsioni» laddove si riferiscono ai prezzi. È comunque abbondantemente chiaro che queste cosiddette «previsioni» erano in realtà prezzi obiettivo. La conclusione è suffragata dalle dichiarazioni dello stesso presidente delle riunioni (cfr. considerando 201).

All'audizione orale il rappresentante di SSAB e Ovako ha confermato che i prezzi concordati alle riunioni erano i prezzi che i partecipanti dovevano applicare.

L. INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 65, PARAGRAFO 2

(297) A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, la Commissione autorizza accordi di specializzazione o accordi d'acquisto o di vendita in comune o accordi strettamente analoghi quanto alla loro natura e ai loro effetti, se soddisfano certe condizioni specifiche.

Nel caso in esame le pratiche restrittive descritte non avrebbero mai potuto beneficiare dell'autorizzazione poiché non rientrano fra i tipi di accordo per i quali tale autorizzazione può essere concessa. Essi erano infatti destinati a ripartire i mercati e fissare o determinare i prezzi, attività che sono tutte incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

L'articolo di cui sopra non è mai stato applicato ad alcuno degli accordi oggetto della presente decisione. Inoltre nessuna delle parti ha tentato di giustificarsi affermando che il proprio comportamento poteva essere autorizzato a norma dell'articolo 65, paragrafo 2.

M. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 65, PARAGRAFO 5

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 65, PARAGRAFO 5

(298) A norma dell'articolo 65, paragrafo 5, la Commissione può infliggere ammende e penalità di mora alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato di eseguire un accordo o una decisione nulli di pieno diritto, oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1.

(299) La Commissione può infliggere ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del volume d'affari ottenuto con i prodotti oggetto dell'accordo, della decisione o della pratica contrari alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1; se, tuttavia, lo scopo dell'accordo, della decisione o della pratica è di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, tale massimo può essere aumentato fino al 10 % del volume d'affari annuo delle imprese in argomento, per quanto concerne l'ammenda, e fino al 20 % del volume d'affari giornaliero, per quanto concerne le penalità di mora.

(300) Negli accordi e nelle pratiche concordate descritti nella presente decisione sono coinvolti tutti i principali produttori di travi della Comunità. I comportamenti contestati includono gravi infrazioni, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati, che giustificano l'imposizione di forti ammende, nonché lo scambio di informazioni riservate.

2. LA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

(301) In linea generale i produttori di acciaio non registrano attualmente alcun profitto. Tuttavia dai conti annuali risulta che quattro dei principali produttori di travi (British Steel, Arbed, Peine-Salzgitter e Usinor Sacilor) hanno tratto considerevoli profitti (25) dalle attività di produzione di acciaio tra il 1988 e il 1990.

3. IMPATTO ECONOMICO DELLE INFRAZIONI

(302) Sovente è difficile individuare l'effetto economico di un'infrazione. È sempre dubbio infatti in che misura un aumento dei prezzi sia il prodotto dell'interazione delle normali forze del mercato e in che misura esso sia invece dovuto alle azioni concordate delle imprese. In periodi di calo dei prezzi diventa ancora più difficile individuare gli effetti di pratiche anticoncorrenziali.

(303) È possibile formarsi un'idea dell'ordine di grandezza dei vantaggi tratti dai partecipanti esaminando l'effetto degli aumenti di prezzo del primo trimestre 1989 che, a quanto risulta dalla documentazione raccolta, sono stati accettati dai clienti. Gli aumenti di prezzo conseguiti erano pari a 25-40 DM in Germania, 50-100 FF in Francia e 200-800 BFR nel Benelux. Le entrate aggiuntive dei produttori che vendevano in tali mercati, calcolate sulla base degli aumenti di prezzo più bassi, sono state di almeno 7 Mio di ECU (in funzione del consumo apparente su detti mercati). Nel secondo trimestre gli ulteriori aumenti ottenuti in Germania, Francia, Benelux e Italia hanno dato origine ad un altro incremento delle entrate di 6 Mio di ECU. L'aumento totale delle entrate è stato pari ad almeno 20 Mio di ECU in un arco di 6 mesi [7 Mio di ECU nel primo trimestre e 13 (7 + 6) Mio di ECU nel secondo]. Quantunque l'entità dei vantaggi globali derivanti dalla fissazione dei prezzi e da altre pratiche concordate non possa essere stabilita con precisione, è chiaro che gli effetti economici sono stati considerevoli. Gran parte dei vantaggi derivavano dalla fissazione dei prezzi, giacché le imprese partecipanti coprivano e coprono oltre i due terzi dei consumi comunitari.

(304) Comunque sia, è chiaro che le imprese intendevano restringere la concorrenza. Pertanto non è necessario tentare di accertare esattamente l'effetto delle infrazioni.

4. FATTORI AGGRAVANTI

(305) Nel comunicato stampa emesso in data 2 maggio 1988 all'epoca dell'accertamento sul caso Prodotti piatti di acciaio inossidabile sfociato nella decisione 90/417/CECA, la Commissione ha avvertito chiaramente che non avrebbe tollerato accordi illegali tra le industrie del settore.

(306) Inoltre ad alcune società appartenenti alle imprese coinvolte (British Steel, Thyssen e Usinor Sacilor) con tale decisione sono state inflitte ammende per aver partecipato al cartello dei prodotti piatti di acciaio inossidabile. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nell'agosto 1990 ed ampiamente discussa nella stampa sia generale che specializzata. L'atteggiamento della Commissione nei confronti di accordi e pratiche concordate illegali risultava quindi chiaro almeno nel maggio 1988.

(307) Dalla documentazione risulta che quantomeno alcune delle imprese e delle loro associazioni erano consapevoli del fatto che il loro comportamento era o avrebbe potuto essere contrario all'articolo 65 del trattato CECA.

Lo dimostrano il promemoria interno preparato da Usinor Sacilor che illustra possibili vie per eludere le norme della concorrenza (cfr. considerando 105), l'osservazione fatta dal responsabile dell'ufficio legale di Eurofer che sussisterebbe infrazione alle regole di concorrenza «se le imprese dovessero decidere in comune di modificare i propri listini degli extra in corrispondenza a tale modello o se concordassero modifiche dei loro extra in base a tale modello» (cfr. considerando 140) e una nota interna preparata da Peine-Salzgitter (considerando 59) nella quale si sostiene tra l'altro che «un sistema di scambio reciproco di dati statistici, compresa la ritrasmissione ai concorrenti di dati riferiti alle singole imprese, induce quantomeno il sospetto di possibili restrizioni della concorrenza».

5. IL REGIME DI CRISI

(308) Per una parte significativa del periodo oggetto della presente decisione, la Commissione ha fatto uso dei poteri conferiti dall'articolo 58 del trattato CECA al fine di imporre quote di consegna o di produzione alle imprese siderurgiche. Tale sistema, iniziato nell'ottobre 1980, si è concluso per le travi il 30 giugno 1988. La Commissione aveva altresì imposto prezzi minimi tra il 1984 e il 1986 in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 61 del trattato CECA. Tali provvedimenti anti-crisi sono stati adottati e gestiti dalla Commissione.

(309) Un certo numero di società ha sostenuto che l'adozione di tali provvedimenti nel periodo di crisi manifesta ha in qualche modo sospeso o modificato l'applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA. Tuttavia il fatto che la concorrenza sia stata limitata sotto certi aspetti dall'azione della Comunità non consente alle imprese di imporre restrizioni aggiuntive o di restringere altrimenti la concorrenza. Al contrario in tali circostanze è indispensabile che le imprese e le loro associazioni si astengano da qualsiasi atto volto a ridurre ulteriormente la concorrenza. In nessun momento della crisi la Commissione ha fatto affermazioni che lasciassero supporre la non-applicabilità dell'articolo 65 che sarebbe stata comunque incompatibile con il mercato comune delineato all'articolo 4. L'articolo 65 è parte del trattato CECA e non può essere annullato o reso inapplicabile.

(310) A prescindere dai provvedimenti adottati nell'ambito dei regimi relativi alle quote ed ai prezzi, l'articolo 58 e l'articolo 61 non pongono limiti all'applicazione dell'articolo 65. Solo la Commissione ha la facoltà di imporre quote e di stabilire prezzi minimi come misura temporanea ed eccezionale. Il trattato CECA non riconosce alle imprese alcuna libertà di fissare i prezzi o ripartire i mercati.

(311) Tuttavia, dati i possibili malintesi sull'applicazione dell'articolo 65 nel periodo di crisi manifesta e di funzionamento del sistema di quote, la Commissione ha deciso di non imporre ammende alle società per il loro comportamento fino al 30 giugno 1988, data alla quale si è concluso il regime di quote.

Successivamente a tale data le imprese e le loro associazioni non potevano nutrire alcun dubbio sull'applicabilità delle norme di concorrenza del trattato CECA, in particolare dell'articolo 65.

6. COMPORTAMENTO DELLA COMMISSIONE

(312) La maggioranza delle parti ha sostenuto che la Commissione era al corrente dell'esistenza delle pratiche restrittive contestate. Tale affermazione non è suffragata da prove concrete. Dall'indagine approfondita della Commissione non sono emerse prove a conferma delle asserzioni delle parti.

Tuttavia all'audizione è stato concordato che, alla luce dell'importanza di tale argomento, le parti dovevano avere la possibilità di presentare eventuali prove in tal senso. Nessun documento successivamente fornito suffraga peraltro l'affermazione in oggetto. Si tratta di documenti, per lo più preparati da Eurofer come base per le consultazioni periodiche tra la Commissione e l'industria del settore, contenenti soltanto informazioni generali dalle quali non emerge che le società attuassero pratiche restrittive. È significativo che alcune delle parti siano arrivate al punto da addurre come prova un documento di lavoro della Commissione in cui viene affermato espressamente che l'articolo 65, paragrafo 1 non deve essere violato.

7. PRODUTTORI SPAGNOLI

(313) Le disposizioni del protocollo 10 dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo non esentavano (né avrebbero potuto farlo) le società spagnole dall'osservanza del diritto comunitario della concorrenza. Tuttavia occorre considerare che la libertà di Aristrain e Ensidesa di vendere agli altri Stati membri era chiaramente limitata, in forza dell'atto di adesione, dalle restrizioni quantitative alle esportazioni imposte durante il periodo di transizione. Per tale motivo né Aristrain né Ensidesa verranno multate in relazione alle infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1988, data di scadenza dei provvedimenti transitori.

8. AMMENDE

(314) La Commissione ritiene che debbono essere imposte ammende per comportamento anticoncorrenziale messo in atto successivamente al 1o luglio 1988 (1o gennaio 1989 nel caso di Aristrain e Ensidesa) in quanto le infrazioni sono state gravi e di lunga durata. La partecipazione delle varie società alle diverse infrazioni è riassunta nelle tabelle seguenti:

Fissazione dei prezzi "" ID="1">TradeARBED> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">X> ID="5">X> ID="6">X"> ID="1">British Steel> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">X> ID="6">X"> ID="1">Unimétal> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">X> ID="6">X"> ID="1">Saarstahl> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">X> ID="5">X> ID="6">X"> ID="1">Ferdofin> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">X> ID="6">-"> ID="1">Thyssen> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">X> ID="5">X> ID="6">X"> ID="1">Peine-Salzgitter> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">X> ID="5">X> ID="6">X"> ID="1">Ensidesa> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">-"> ID="1">Aristrain> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">-"> ID="1">Cockerill Sambre> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">X"> ID="1">Hoesch> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">X> ID="5">-> ID="6">-"> ID="1">Norsk Jernverk> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">X"> ID="1">Ovako> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">X">

Ripartizione dei mercati "" ID="1">TradeARBED> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">X> ID="5">X> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-"> ID="1">British Steel> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">X> ID="6">X> ID="7">X> ID="8">-"> ID="1">Unimétal> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">X> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-"> ID="1">Saarstahl> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">X> ID="5">X> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-"> ID="1">Ferdofin> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">X> ID="6">-> ID="7">X> ID="8">X"> ID="1">Thyssen> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">X> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-"> ID="1">Peine-Salzgitter> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">X> ID="5">X> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-"> ID="1">Ensidesa> ID="2">-> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">X> ID="7">-> ID="8">-"> ID="1">Aristrain> ID="2">-> ID="3">-> ID="4">-> ID="5">-> ID="6">X> ID="7">-> ID="8">-"> ID="1">Cockerill Sambre> ID="2">X> ID="3">X> ID="4">-> ID="5">X> ID="6">-> ID="7">-> ID="8">-">

Scambio di informazioni "" ID="1">TradeARBED> ID="2">X> ID="3">X"> ID="1">British Steel> ID="2">X> ID="3">-"> ID="1">Unimétal> ID="2">X> ID="3">-"> ID="1">Saarstahl> ID="2">X> ID="3">X"> ID="1">Ferdofin> ID="2">X> ID="3">-"> ID="1">Thyssen> ID="2">X> ID="3">X"> ID="1">Peine-Salzgitter> ID="2">X> ID="3">X"> ID="1">Ensidesa> ID="2">X> ID="3">-"> ID="1">Aristrain> ID="2">X> ID="3">-"> ID="1">Cockerill Sambre> ID="2">X> ID="3">-"> ID="1">Hoesch> ID="2">X> ID="3">X"> ID="1">Neue Maxhuette> ID="2">X> ID="3">X">

(315) Nel caso Prodotti piatti di acciaio inossidabile (decisione n. 90/417/CECA) la Commissione non ha ritenuto corretto infliggere le forti ammende altrimenti appropriate giacché:

- i provvedimenti in caso di crisi di cui all'articolo 58, che comprendevano quote di produzione e di consegna e regimi di prezzi predisposti dalla Commissione, erano operativi nella maggior parte degli altri settori dell'industria siderurgica;

- è stato tenuto conto di un possibile malinteso circa gli effetti dell'articolo 65;

- le imprese avevano informato alcuni funzionari della Commissione in merito all'accordo.

A differenza del caso soprammenzionato, in quello presente vengono inflitte ammende soltanto per le infrazioni successive al 30 giugno 1988. Dopo tale data per il settore delle travi o per altri prodotti siderurgici non era in vigore alcun provvedimento per crisi manifesta. Le società non potevano pertanto nutrire alcun dubbio circa la piena applicazione dell'articolo 65. Esse non hanno notificato formalmente ai fini di una loro autorizzazione gli accordi e le pratiche concordate di cui alla presente decisione (considerando 297), né è stata prodotta alcuna prova che le società o le loro associazioni abbiano informato ufficiosamente i funzionari della Commissione circa le pratiche contestate. Pertanto nessuna delle ragioni che ha dato luogo ad una riduzione delle ammende nella decisione 90/417/CECA è valida nel caso presente.

(316) Nel fissare l'ammontare delle ammende a carico delle singole società la Commissione ha tenuto conto, tra l'altro, della gravità e della durata delle infrazioni (cfr. articolo 1). La Commissione non ritiene opportuno imporre delle ammende inferiori a 100 ECU.

(317) Contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti coinvolte nel presente caso, la associazioni di imprese possono violare le regole della concorrenza contenute nel trattato CECA (cfr. articolo 48, paragrafo 1). Il divieto sancito dall'articolo 65, paragrafo 1 si applica anche alle decisioni delle associazioni di imprese. Benché l'articolo 65, paragrafo 5 disponga esclusivamente l'imposizione di ammende alle imprese, un'infrazione commessa da un'associazione può esporre le imprese ad essa aderenti al rischio di un'ammenda. In assenza di circostanze speciali, le imprese devono assumersi la responsabilità delle azioni svolte da un'associazione alla quale appartengono in funzione dell'influenza esercitata sull'associazione stessa.

Nel presente caso Eurofer ha contribuito a porre in essere l'infrazione commessa nei confronti dell'articolo 65 del trattato CECA da parte dei suoi membri, organizzando lo scambio di alcune informazioni utili di natura riservata. Tuttavia, poiché detti membri sono già passibili di ammenda in relazione alle infrazioni che comprendono lo scambio di informazioni riservate in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, la Commissione non ritiene necessario imporre ammende aggiuntive per il comportamento della loro associazione.

N. CESSAZIONE DELLE INFRAZIONI

(318) Se la Commissione constata l'esistenza di un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 65, può obbligare le imprese interessate a porre fine a detta infrazione. Quasi tutte le imprese hanno respinto gli addebiti relativi ad un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 65. Non è certo che siano effettivamente cessate tutte le pratiche anticoncorrenziali. Risulta pertanto necessario contemplare nella presente decisione l'obbligo formale, nei confronti delle imprese tuttora operanti nella produzione e nella distribuzione di travi, di porre fine a tutte le infrazioni e di astenersi in futuro da comportamenti collusivi che abbiano un oggetto o effetto analogo.

O. DESTINATARI

(319) Qualora una società appartenente ad un gruppo si sia resa responsabile delle infrazioni descritte in precedenza, la presente decisione è indirizzata alla società produttrice in quanto proprio le società di questo tipo possono maggiormente avvantaggiarsi delle anticipazioni dei dati relativi ai prezzi e alle quantità. I casi speciali di TradeARBED e Aristrain richiedono un'impostazione diversa come spiegato in appresso.

(320) Viene pertanto inflitta un'ammenda a Cockerill Sambre e non a Steelinter, l'impresa da essa controllata incaricata della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti. L'ammenda in questione tiene conto tuttavia del comportamento di Steelinter.

(321) Unimétal è la controllata di Usinor Sacilor per la produzione delle travi. Le ammende imposte a Unimétal tengono conto del comportamento della società madre che ha fornito il supporto amministrativo alla commissione travi.

(322) Soltanto TradeARBED ha preso parte ai vari accordi ed intese. Tuttavia TradeARBED è una società commerciale incaricata tra l'altro della vendita delle travi, dietro commissione, per conto della società madre Arbed SA. Per tale servizio TradeARBED riceve una piccola percentuale del prezzo di vendita. Onde garantire un equo trattamento, la presente decisione è indirizzata ad Arbed SA, impresa produttrice di travi nell'ambito del gruppo Arbed, ed il fatturato dei prodotti rilevanti corrisponde a quello di Arbed e non di TradeARBED.

(323) Nel caso delle due società Aristrain, entrambe produttrici di travi, la decisione è indirizzata ad una di esse, José Maria Aristrain SL, ex José Maria Aristrain, Madrid SA. L'ammenda inflitta tiene conto anche del comportamento di Siderúrgica Aristrain Olaberria SL, ex José Maria Aristrain SA.

(324) Nel caso di Ovako, la decisione è indirizzata ad Inexa Profil AB, che ne ha ripreso l'attività conformemente ad una lettera del 16 novembre 1993 stilata dal rappresentante legale di Ovako,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una «x».

TradeARBED

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e Walzstahl-Vereinigung (30)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30)

c) Fissazione dei prezzi per il mercato tedesco (3)

d) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (6)

e) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (30)

f) Ripartizione del mercato, «metodo Traverso» (3 + 3)

g) Ripartizione del mercato francese (3)

h) Ripartizione del mercato tedesco (6)

i) Ripartizione del mercato italiano (3)

j) Armonizzazione degli extra (x)

k) Fissazione dei prezzi per il mercato francese

British Steel

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi (25)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (27)

c) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (3)

d) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (30)

e) Ripartizione del mercato, «metodo Traverso» (3 + 3)

f) Ripartizione del mercato francese (3)

g) Ripartizione del mercato italiano (3)

h) Ripartizioni dei mercati, British Steel, Ensidesa e Aristrain (8)

i) Ripartizioni dei mercati, British Steel e Ferdofin (30)

j) Armonizzazione degli extra (x)

Unimétal

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi (30)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30)

c) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (6)

d) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (16)

e) Ripartizione del mercato, «metodo Traverso» (3 + 3)

f) Ripartizione del mercato francese (3)

g) Ripartizione del mercato italiano (3)

h) Armonizzazione degli extra (x)

i) Fissazione dei prezzi per il mercato francese

Saarstahl

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e Walzstahl-Vereinigung (30)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30)

c) Fissazione dei prezzi per il mercato tedesco (3)

d) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (3)

e) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (30)

f) Ripartizione del mercato, «metodo Traverso» (3 + 3)

g) Ripartizione del mercato francese (3)

h) Ripartizione del mercato tedesco (6)

i) Ripartizione del mercato italiano (3)

j) Armonizzazione degli extra (x)

Ferdofin

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi (30)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30)

c) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (9)

d) Ripartizione del mercato, «metodo Traverso» (3 + 3)

e) Ripartizione del mercato francese (3)

f) Ripartizione del mercato italiano (3)

g) Ripartizione dei mercati, British Steel e Ferdofin (3)

h) Ripartizione dei mercati, Ferdofin e Eurofer (3)

i) Armonizzazione degli extra (x)

Thyssen

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e Walzstahl-Vereinigung (30)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30)

c) Fissazione dei prezzi per il mercato tedesco (3)

d) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (3)

e) Fissazione del prezzi per il mercato danese (30)

f) Ripartizione del mercato, «metodo Traverso» (3 + 3)

g) Ripartizione del mercato francese (3)

h) Ripartizione del mercato italiano (3)

i) Armonizzazione degli extra (x)

Peine-Salzgitter

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e Walzstahl-Vereinigung (30)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30)

c) Fissazione dei prezzi per il mercato tedesco (3)

d) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (9)

e) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (30)

f) Ripartizione del mercato, «metodo Traverso» (3 + 3)

g) Ripartizione del mercato francese (3)

h) Ripartizione del mercato tedesco (6)

i) Ripartizione del mercato italiano (3)

j) Armonizzazione degli extra (x)

Ensidesa

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi (24)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (24)

c) Ripartizione del mercato francese (3)

d) Ripartizione dei mercati, British Steel, Ensidesa e Aristrain (8)

e) Armonizzazione degli extra (x)

Aristrain

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi (24)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (24)

c) Ripartizione dei mercati, British Steel, Ensidesa e Aristrain (8)

d) Armonizzazione degli extra (x)

Cockerill Sambre

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi (18)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (18)

c) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (12)

d) Ripartizione del mercato, «metodo Traverso» (3)

e) Ripartizione del mercato francese (3)

f) Ripartizione del mercato italiano (3)

g) Armonizzazione degli extra (x)

h) Fissazione dei prezzi per il mercato francese

i) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano

Hoesch

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e Walzstahl-Vereinigung (sistemi di monitoraggio) (27)

b) Fissazione dei prezzi per il mercato tedesco (3)

Neue Maxhuette

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e Walzstahl-Vereinigung (sistemi di monitoraggio) (27)

Stefana

a) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano

Norsk Jernverk

a) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (30)

Ovako

a) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (28)

SSAB

a) Fissazione dei prezzi per il mercato danese

Smedjebacken/Fundia Steel AB

a) Fissazione dei prezzi per il mercato danese

Articolo 2

Eurofer ha violato l'articolo 65 del trattato CECA organizzando lo scambio di informazioni riservate tra i propri membri in relazione alle infrazioni commesse da questi ultimi ed elencate all'articolo 1.

Articolo 3

Qualora non vi abbiano già provveduto, le imprese e le associazioni di imprese di cui agli articoli 1 e 2 sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni descritte in detto articolo. A tal fine esse si astengono dal ripetere o dal continuare qualsiasi atto o comportamento specificato all'articolo 1 o all'articolo 2 e dall'adottare misure aventi effetto equivalente.

Articolo 4

Per le infrazioni indicate all'articolo 1, commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1988 nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende:

Arbed SA 11 200 000 ECU

British Steel plc 32 000 000 ECU

Unimétal SA 12 300 000 ECU

Saarstahl AG 4 600 000 ECU

Ferdofin SpA 9 500 000 ECU

Thyssen Stahl AG 6 500 000 ECU

Preussag AG 9 500 000 ECU

Empresa Nacional Siderúrgica SA 4 000 000 ECU

Siderúrgica Aristrain Madrid SL 10 600 000 ECU

SA Cockerill Sambre 4 000 000 ECU

Krupp-Hoesch Stahl AG 13 000 ECU

NMH Stahlwerke GmbH 150 000 ECU

Norsk Jernverk AS 750 ECU

Inexa Profil AB 600 ECU.

Articolo 5

Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 4 devono essere versate entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione sui seguenti conti bancari:

"" ID="1">Germania"> ID="1">Dresdner Bank AG

(BLZ 300 800 00)

Duesseldorf> ID="2">2 114 628> ID="3">2 114 628 00"> ID="1">Belgio"> ID="1">Société

Générale de Banque SA

B-1000 Bruxelles> ID="2">210-0000107-62> ID="3">210-0000107-62"> ID="1">Spagna"> ID="1">Banco Español de Crédito

Dirección Central de Extranjero

Calle Mesena, 80

Torre de Operaciones - plta 4

E-28033 Madrid> ID="2">137.003-270> ID="3">394.002-278"> ID="1">Francia"> ID="1">Société Générale

Agence Centrale

F-75794 Paris Cedex 16> ID="2">30003-03010-

00067030000/22> ID="3">30003-03010-

00077001001/73"> ID="1">Italia"> ID="1">Banca Commerciale Italiana

I-20121 Milano> ID="2">961794/02/09> ID="3">961794/49/56"> ID="1">Lussemburgo"> ID="1">Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

Lussemburgo> ID="2">1002/9911-5> ID="3">0050/6016-0"> ID="1">Regno Unito"> ID="1">Lloyds Bank

UK-London SE1 2HA> ID="3">59010501

sort-code

30-96-34"> ID="1">Barclays Bank Int. Ltd

UK-London SW1X 7LW> ID="2">50350974

sort-code

20-47-35">

A decorrere dalla scadenza del termine sopraindicato l'ammenda produce interessi di pieno diritto al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU il primo giorno feriale del mese nel quale è stata adottata la presente decisione e maggiorato di tre punti e mezzo, ossia 9,75 %.

Le ammende il cui ammontare supera i 20 000 ECU possono tuttavia essere pagate in cinque rate annuali di identico ammontare.

- Il pagamento della prima rata deve avvenire entro tre mesi dalla data della notifica della presente decisone.

- Il pagamento della seconda, terza, quarta e quinta rata deve avvenire rispettivamente entro un anno, due anni, tre anni e quattro anni dalla data della notifica della presente decisione. All'ammontare di ogni rata devono essere aggiunti gli interessi, calcolati sull'intero rimanente dell'ammontare, applicando il tasso utilizzato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, le sue operazioni in ECU, il mese che precede la scadenza di ogni pagamento annuale. Questa facilitazione è subordinata alla presentazione, alla data indicata al primo trattino, di un garanzia bancaria che sia accettabile per la Commissione che copra il rimanente ammontare principale e gli interessi.

In caso di ritardo nel pagamento, questo tasso verrà aumentato di 3,5 punti percentuali.

Le imprese comunicheranno alla Commissione le modalità di pagamento da esse prescelte ed entro il sopraindicato termine di tre mesi.

In caso di versamento nella valuta nazionale dello Stato membro in cui ha sede la banca all'uopo designata, la conversione avverrà al tasso ufficiale pubblicato dalla Commissione, relativo al giorno precedente quello del versamento.

Articolo 6

Sono destinatarie della presente decisione:

- Arbed SA

19, avenue de la Liberté

L-2930 Luxembourg

- British Steel plc

9, Albert Embankment

UK-London SE1 7SN

- Unimétal

29, Le Parvis

Cedex 35

F-92072 Paris La Défense 4

- Saarstahl AG

Bismarckstrasse 57-59

D-66333 Voelklingen

- Ferdofin SpA

Via Pastrengo, 29

I-10128 Torino

- Krupp-Hoesch Stahl AG

Postfach 10 50 42

D-44120 Dortmund

- NMH Stahlwerke GmbH

Postfach 1344

D-92231 Sulzbach-Rosenberg

- Fundia Norsk Jernverk AS

Svenskveien 20

N-8601 MO

- Inexa Profil AB

Box 954

S-951 29 Luleaa

- SSAB Svenskt Staal

Birger Jarlsgatan 58

Box 16344

S-10326 Stockholm

- Acciaierie e Ferriere Stefana F.lli fu Girolamo SpA

Via Bologna, 19

I-25075 Nave (Brescia)

- Thyssen Stahl AG

Kaiser-Wilhelm-Strasse 100

D-47166 Duisburg

- Preussag Stahl AG

Eisenhuettenstrasse 99

Postfach 41 11 80

D-38223 Salzgitter

- Empresas Nacional Siderúrgica SA

Velazquez 134

E-28006 Madrid

- Siderúrgica Aristrain Madrid, SL

Ctra. de Toledo km 9

E-28021 Villaverde

- Cockerill Sambre SA

187, Chaussée de la Hulpe

B-1170 Bruxelles

- Fundia Steel AB

S-777 80 Smedjebacken

- Eurofer asbl

Rue du Noyer, 211

B-1040 Bruxelles

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 92 del trattato.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 394D0215.3(1) Le cifre riportate nelle tabelle da 1 a 9 comprendono anche la produzione di profilati per armature di miniera. Tali prodotti costituiscono tuttavia una percentuale modesta dei quantitativi indicati. Solo in Germania e nel Regno Unito la produzione di questi prodotti incide sostanzialmente sui valori esposti nella tabella 2 (rispettivamente circa 18 % e 10 %). I valori della produzione per la Spagna, la Francia e il Lussemburgo (gli unici altri paesi CECA che producono profilati per armature di miniera) sono trascurabili.(2) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, secondo comma del trattato CECA.(3) GU n. L 281 del 9. 10. 1991, pag. 17.(1) Cifre non disponibili.(4) GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1.(5) GU n. L 180 dell'1. 7. 1981, pag. 1.(6) GU n. L 191 dell'1. 7. 1982, pag. 1.(7) GU n. L 208 del 31. 7. 1983, pag. 1.(8) GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.(9) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 5.(10) GU n. L 25 del 29. 1. 1988, pag. 1.(11) Decisione n. 3715/83/CECA, GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 1.(12) GU n. L 370 del 29. 12. 1982, pag. 1.(13) GU n. C 272 del 10. 10. 1987, pag. 3.(14) GU n. L 212 del 5. 8. 1988, pag. 1.(15) Il «Centre Professionnel des Statistiques de l'Acier» (in precedenza noto come Comptoir Français des Produits Sidérurgiques) è un'assocazione di imprese prevalentemente appartenenti al gruppo Usinor Sacilor. Esso è attualmente incaricato di rilevare e compilare le statistiche per la «Fédération de la Sidérurgie de l'Acier» (in precedenza nota come Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française), un'associazione di imprese di cui CPS è parte integrante.(16) Valor è una delle due più importanti società di distribuzione del gruppo Usinor Sacilor che detiene il 97 % del suo capitale azionario. Nel 1990 l'impresa ha effettuato vendite per 15 013 Mio di FF, principalmente in Francia.(17) GU n. L 220 del 15. 8. 1990, pag. 28.(18) Ove necessario, le citazioni dei documenti sono state tradotte a cura della Commissione dalla lingua originale in quella della decisione. La precisazione delle traduzioni non è stata contestata nel corso della procedura amministrativa in quanto la comunicazione degli addebiti conteneva il testo originale nonché la relativa traduzione nella lingua della procedura.(19) Le imprese siderurgiche sono tenute a stabilire i listini prezzi con riferimento ad una ubicazione geografica fissa, il punto di consegna (di norma la ferriera). I prezzi sono indicati come «prezzi di base».(20) Alle riunioni hanno partecipato anche imprese che producono o distribuiscono laminati mercantili non menzionate nella presente comunicazione.(21) Settima relazione sulla politica di conconenza, punto 7.(22) GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3.(23) GU n. L 3 del 6. 1. 1987, pag. 17.(24) GU n. L 68 del 13. 3. 1992, pag. 19.(25) British Steel, 1987/1988-1989/1990, 2 240 Mio di ECU; Arbed, 1988-1990, 942 Mio di ECU; Usinor Sacilor, 1988-1990, 2 056 Mio di ECU; Peine-Salzgitter, 1987/1988-1989/1990, 181 Mio di ECU.

ALLEGATO I

1. Monitoraggio n. 20: Ordinazioni per consegna nel primo trimestre 1989 (situazione al 1o aprile 1989).

Fax di Usinor Sacilor del 12 aprile 1989.

2. Monitoraggio n. 14: Ordinazioni per consegna nel secondo trimestre 1989 (situazione al 3 giugno 1989).

Fax di Usinor Sacilor a Peine-Salzgitter.

3. Monitoraggio n. 1: Ordinazioni per consegna nel terzo trimestre 1989 (situazione al 3 giugno 1989).

La copia di questa tabella rinvenuta dalla Commissione è stata inviata per fax da Usinor Sacilor a Peine-Salzgitter il 13 giugno 1989.

4. Monitoraggio n. 13: Ordinazioni per consegna nel terzo trimestre 1989 (situazione al 26 agosto 1989).

Una copia di questa tabella è stata rinvenuta presso Thyssen.

5. Monitoraggio n. 8: Ordinazioni per consegna nel primo trimestre 1990 (situazione al 26 gennaio 1990) recante la data del 5 febbraio 1990.

La copia in possesso della Commissione è stata inviata per fax da Usinor Sacilor a Peine-Salzgitter il 6 febbraio 1990.

6. Monitoraggio n. 9: Ordinazioni per consegna nel primo trimestre 1990 (situazione al 2 febbraio 1990) recante la data del 19 febbraio 1990.

La Commissione ha rinvenuto una copia di questa tabella che era stata inviata per fax da Usinor Sacilor a British Steel il 20 febbraio 1990.

7. Monitoraggio n. 17: Ordinazioni per consegna nel primo trimestre 1990 (situazione al 30 marzo 1990) recante la data del 13 aprile 1990.

Una copia di questa tabella è stata rinvenuta presso British Steel.

8. Monitoraggio n. 18: Ordinazioni per consegna nel secondo trimestre 1990 (situazione al 29 giugno 1990) recante la data del 9 luglio 1990.

Una copia di questo documento è stata inviata per fax da Usinor Sacilor a Walzstahl-Vereinigung il 9 luglio 1990.

9. Monitoraggio n. 4: Ordinazioni per consegna nel terzo trimestre 1990 (situazione al 29 giugno 1990) recante la data del 9 luglio 1990.

Una copia di questa tabella è stata inviata per fax da Usinor Sacilor a Walzstahl-Vereinigung il 9 luglio 1990.

10. Monitoraggio n. 18 ter: Ordinazioni per consegna nel secondo trimestre 1990 (situazione al 13 luglio 1990) recante la data del 19 luglio 1990.

Le copie di questa tabella rinvenute dalla Commissione sono state inviate per fax da Usinor Sacilor rispettivamente a Peine-Salzgitter e a British Steel il 20 luglio 1990.

11. Monitoraggio n. 6: Ordinazioni per consegna nel terzo trimestre 1990 (situazione al 13 luglio 1990) recante la data del 19 luglio 1990.

Una copia di questa tabella è stata rinvenuta presso British Steel.

12. Fax di Peine-Salzgitter ad Usinor Sacilor del 16 gennaio 1989 contenente le cifre relative alle consegne da parte di Peine-Salzgitter nel quarto trimestre 1988.

13. Nota recante la data del 1o marzo 1990 inviata dalla segreteria unitamente a tabelle di raffronto degli ordini e delle consegne per ciascun trimestre del 1989.

Una copia di questa nota e delle relative tabelle (ad eccezione della tabella contenente le cifre per il mercato spagnolo) è stata reperita presso Peine-Salzgitter dove era pervenuta il 16 marzo 1990.

14. Fax recante la data del 2 giugno 1989 inviato dalla segreteria (con cifre relative alle consegne del primo trimestre 1989).

15. Tabella recante la data del 27 luglio 1989 e contenente le cifre relative alle consegne del secondo trimestre 1989. Dalla tabella risultano inoltre gli ordini ricevuti per consegna nel secondo trimestre 1989 da ciascuna delle società nonché una cifra (per ciascuna società e ciascun mercato) che indica la percentuale delle consegne calcolata sulla base degli ordini. Copia di questa tabella è stata rinvenuta presso Valor.

16. Fax recante la data del 7 dicembre 1989, inviato dalla segreteria e rinvenuto presso Peine-Salzgitter, con una tabella del 5 dicembre 1989 che elenca le consegne aggregate delle «forges italiennes» nel terzo trimestre 1989. Le cifre indicano le consegne effettuate in ciascuno dei dodici Stati membri della CECA rispettivamente per i mesi di luglio, agosto e settembre 1989.

17. Fax inviato da Walzstahl-Vereinigung alla segreteria della commissione travi relativo al monitoraggio delle consegne del quarto trimestre 1989. Il documento non reca data ma è chiaro che dev'essere stato inviato in gennaio o ai primi di febbraio 1990. Esso contiene le cifre modificate per le consegne di Saarstahl, Thyssen, Peine-Salzgitter, Hoesch e Neue Maxhuette nel quarto trimestre 1989.

18. Promemoria interno preparato per il sig. Meyer (Peine-Salzgitter), recante la data del 12 febbraio 1990 e riguardante le consegne del quarto trimestre 1989.

19. Verbale della riunione della commissione travi tenutasi a Milano il 16 maggio 1990 (in cui si osserva che una tabella di raffronto degli ordini per consegna nel primo trimestre 1990 e delle consegne effettive in quello stesso periodo e un'altra tabella di raffronto delle consegne del quarto trimestre 1989 con quelle del primo trimestre 1990 sono state distribuite nel corso di tale riunione).

20. Monitoraggio n. 7: Ordinazioni per consegna nel terzo trimestre 1990 (situazione al 20 luglio 1990).

La copia in possesso della Commissione è stata inviata per fax da Usinor Sacilor a British Steel il 3 agosto 1990.

21. Vari documenti relativi al monitoraggio delle consegne nel secondo trimestre 1990, preparati dalla segreteria della commissione travi e recanti la data del 7 settembre 1990 (rinvenuti presso Peine-Salzgitter).

22. Monitoraggio n. 15: Ordinazioni per consegna nel terzo trimestre del 1990 (situazione al 14 settembre 1990) recante la data del 25 settembre 1990.

La copia in possesso della Commissione è stata inviata per fax da Usinor Sacilor a Walzstahl-Vereinigung il 27 settembre 1990.

23. Monitoraggio n. 1: Ordinazioni per consegna nel quarto trimestre 1990 (la tabella fa erroneamente riferimento al terzo trimestre) (situazione al 7 settembre 1990) recante la data del 25 settembre 1990.

24. Fax di Walzstahl-Vereinigung alla sig.ra S. (Usinor Sacilor) con l'elenco delle consegne effettuate dai produttori tedeschi nel terzo trimestre 1990 (recante la data del 15 novembre 1990).

25. Ordine del giorno per la riunione della commissione travi tenutasi il 4 dicembre 1990 (inviato per fax da Usinor Sacilor a British Steel il 20 novembre 1990).

26. Tabelle recanti la data del 3 dicembre 1990 in cui vengono elencate le consegne di Arbed, di Ensidesa, dei produttori tedeschi, di Unimétal, di Aristrain e dei produttori italiani.

27. Monitoraggio n. 10: Ordinazioni per consegna nel quarto trimestre 1990 (situazione al 16 novembre 1990).

Questo documento reca la data del 23 novembre 1990 ed è stato inviato per fax da Usinor Sacilor a Walzstahl-Vereinigung.

28. Fax inviati da Walzstahl-Vereinigung a Usinor Sacilor, Thyssen, Saarstahl, Peine-Salzgitter, Neue Maxhuette e Hoesch. Ciascuno di questi documenti contiene una tabella con l'elenco degli ordini ricevuti da Thyssen, Peine-Salzgitter, Hoesch, Saarstahl e Neue Maxhuette. Il primo fax reca la data dell'11 dicembre 1990 e riporta gli ordini per consegna nel quarto trimestre 1990 (situazione all'8 dicembre 1990). Il secondo documento reca anch'esso la data dell'11 dicembre 1990 ed indica gli ordini per consegna nel primo trimestre 1991 (situazione all'8 dicembre 1990). L'ultima tabella reca la data dell'11 gennaio 1991 ed elenca gli ordini per consegna nel quarto trimestre 1990 (situazione al 5 gennaio 1991).

ALLEGATO II

1. Tabulato contrassegnato «Eurofer» e recante il titolo «Art. 58 - Realizzazioni secondo trimestre 1989». In alto a sinistra della tabella - sotto la parola «Eurofer» - è riportata la dicitura «Bru. 05/09/89 (16:08)». Peine-Salzgitter ha ricevuto queste informazioni per trasmissione automatica dati. È chiaro in ogni caso che Peine-Salzgitter era in possesso delle informazioni il 13 settembre 1989 o anteriormente a tale data. Ciò è provato da una tabella recante la data del 13 settembre 1989, preparata da Peine-Salzgitter con l'elenco delle consegne effettuate sull'intero mercato CECA nel primo e secondo trimestre 1989 da tutte le società le cui cifre sono contenute nella tabella Eurofer.

2. Tabella Eurofer recante la data del 12 giugno 1989, che elenca le consegne («Art. 58 - Realizzazioni») avvenute nel primo trimestre 1989, rinvenuta presso Peine-Salzgitter. Le società e i mercati cui si riferisce questa tabella sono gli stessi della tabella precedente.

3. Nota interna di Peine-Salzgitter recante la data del 4 dicembre 1989 e in cui figurano le consegne di alcune società.

4. Tabelle recanti la data del 16 marzo 1990 (rinvenute presso British Steel) che elencano le «consegne Eurofer» di travi (in tonnellate per trimestre) in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, paesi del Benelux e CECA nel suo insieme, nonché la somma delle consegne Eurofer all'interno della Comunità e le esportazioni verso i paesi extracomunitari. Vengono fornite cifre relative al 1986, 1987, al primo e secondo semestre 1988 e a ciascun trimestre del 1989.

5. Tabella recante la data del 14 marzo 1990 redatta da Usinor Sacilor che elenca le consegne nella CECA nel suo insieme (in migliaia di tonnellate per trimestre) per il 1986, 1987, 1988, 1989, primo e secondo semestre 1988 e primo e secondo semestre 1989.

6. Due documenti Eurofer recanti la data dell'11 maggio 1990 (rinvenuti presso Valor) che elencano le consegne («Art. 58 - Realizzazioni») relative rispettivamente a gennaio e febbraio 1990.

7. Lettera di Eurofer recante la data del 30 luglio 1990.

8. Tabelle (rinvenute presso Usinor Sacilor) che elencano le consegne medie mensili delle società Eurofer nel 1986, 1987, 1988 e 1989, in ciascun trimestre del 1989 e nel primo e secondo trimestre 1990. Queste tabelle non recano data, ma sembrano essere state preparate nell'estate o inizio autunno 1990.

9. Documento contrassegnato «Consegna e produzione» recante la data del 5 dicembre 1990 (rinvenuto presso Walzstahl-Vereinigung) dal quale risultano le consegne effettuate dalle società Eurofer a ciascuno degli Stati membri della CECA (ad eccezione di Belgio e Lussemburgo, per i quali viene fornita una cifra combinata) nel terzo trimestre 1990.