94/184/CE: Decisione del Consiglio del 24 gennaio 1994 concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 31/03/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0146
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0146
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino (94/184/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che la conclusione dell'accordo negoziato tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino agevolerà e promuoverà detti scambi fra le Parti contraenti; che è pertanto opportuno approvare l'accordo suddetto; considerando che, per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo è necessario che la Commissione possa apportare gli adattamenti tecnici necessari, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1) ; considerando che, trattandosi di un accordo le cui disposizioni sono direttamente connesse alle misure disciplinate dalla politica agricola comune, segnatamente dalla normativa comunitaria in campo vitivinicolo, è necessario attuare tale accordo sul piano comunitario, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino e il protocollo e gli scambi di lettere ad esso allegati. Il testo degli atti di cui al primo comma è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità e a depositare lo strumento di approvazione per conto della Comunità. Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 1 dell'accordo. Articolo 3 Per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2 dell'accordo, la Commissione è autorizzata a concludere i necessari atti di modifica dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. Articolo 4 La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita dall'articolo 18 dell'accordo. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994. Per il Consiglio Il Presidente G. MORAITIS (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).