31994D0184

94/184/CE: Decisione del Consiglio del 24 gennaio 1994 concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 31/03/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0146
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0146


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1994 concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino (94/184/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la conclusione dell'accordo negoziato tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino agevolerà e promuoverà detti scambi fra le Parti contraenti; che è pertanto opportuno approvare l'accordo suddetto;

considerando che, per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo è necessario che la Commissione possa apportare gli adattamenti tecnici necessari, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1) ;

considerando che, trattandosi di un accordo le cui disposizioni sono direttamente connesse alle misure disciplinate dalla politica agricola comune, segnatamente dalla normativa comunitaria in campo vitivinicolo, è necessario attuare tale accordo sul piano comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino e il protocollo e gli scambi di lettere ad esso allegati.

Il testo degli atti di cui al primo comma è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità e a depositare lo strumento di approvazione per conto della Comunità.

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 3

Per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2 dell'accordo, la Commissione è autorizzata a concludere i necessari atti di modifica dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 4

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita dall'articolo 18 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).