94/179/Euratom: Decisione del Consiglio del 21 marzo 1994 che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 29/03/1994 pag. 0041 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0076
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1994 che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (94/179/Euratom) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 1, 2, 172 e 203, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che la Comunità europea dell'energia atomica è stata creata nell'intento di stabilire condizioni di sicurezza tali da evitare pericoli per la vita e la salute delle popolazioni; che è volontà degli Stati membri associare altri paesi alla loro azione e cooperare con le organizzazioni internazionali impegnate a promuovere l'utilizzazione pacifica dell'energia atomica; considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno deciso, nel quadro del « Gruppo dei 24 », uno sforzo concertato al fine di svolgere azioni destinate a sostenere il processo di riforma in corso nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nei paesi della Comunità di Stati indipendenti (CSI), e hanno deciso misure di aiuto economico a favore di tali paesi; che per accrescere l'efficacia di tale sforzo concertato è opportuno fare appello alla cooperazione di altre organizzazioni internazionali che si prefiggono questo stesso obiettivo, evitando in tal modo la dispersione delle risorse umane e finanziarie necessarie; considerando che, nel campo del miglioramento della sicurezza nucleare nell'Europa centrale ed orientale e nella CSI, è necessario dotarsi di una visione strategica coerente, che comprenda un approccio a lungo termine e che, per ciascun paese interessato, tenga conto dei fattori tecnologici, della cultura e delle pratiche di sicurezza nonché del bilancio energetico globale; considerando che alcuni di tali paesi possiedono impianti nucleari il cui livello di sicurezza è insufficiente e i cui incidenti di funzionamento possono avere ripercussioni su tutto il continente; che questi paesi non possono rinunciare ad utilizzare l'energia nucleare; considerando la necessità di reimpostare la questione della sicurezza nucleare nel quadro della problematica delle scelte energetiche globali dell'Europa centrale ed orientale e della CSI e tenendo conto in proposito della relazione elaborata congiuntamente nel giugno 1993 dalla Banca mondiale, dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; considerando che occorre insistere presso tutti i paesi che posseggono impianti di produzione elettronucleare perché ratifichino convenzioni internazionali in materia di responsabilità civile o, in via transitoria, perché adottino misure vincolanti equivalenti; considerando che la Comunità deve dotarsi dei mezzi che le permettano di rispondere alle aspettative delle popolazioni degli Stati membri in fatto di sicurezza e di qualità dell'ambiente; che, in particolare, sono necessarie azioni in taluni paesi dell'Europa centrale e orientale e in alcuni paesi della CSI per adattare taluni impianti nucleari esistenti o, se necessario, smantellarne altri il cui adeguamento sarebbe tecnicamente o economicamente ingiustificabile; considerando che le azioni intraprese dalla Comunità per migliorare, nel quadro dei programmi PHARE e TACIS, la sicurezza degli impianti nucleari consistono, fra l'altro, in studi che debbono individuare i punti deboli e suggerire interventi specifici per porvi rimedio; che l'assistenza tecnica si tradurrà in proposte di programmi per l'adattamento di taluni impianti nucleari in servizio o in costruzione e la chiusura o lo smantellamento di altri impianti; che è interesse della Comunità che tali azioni di ristrutturazione siano portate a buon fine; considerando che gli investimenti richiesti dall'adeguamento degli impianti nucleari in alcuni paesi dell'Europa centrale o orientale e in alcuni paesi della CSI sono così rilevanti che tali paesi non sono in grado di farvi fronte e che tali problemi richiedono soluzioni urgenti; considerando che è necessario mobilitare una parte rilevante delle risorse finanziarie disponibili; che a questo scopo occorre modificare la decisione 77/270/Euratom (3), che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom destinati al finanziamento di investimenti nei settori dell'energia nucleare, al fine di estenderne il campo d'applicazione a taluni paesi che beneficiano del programma PHARE e a taluni paesi della CSI, per permettere il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del loro parco nucleare ed in tal modo di migliorare la tutela dell'uomo e dell'ambiente; considerando che la decisione 77/271/Euratom (4) ha fissato in 4 miliardi di ECU l'importo massimo di prestiti Euratom e che al 31 dicembre 1991 l'importo delle operazioni effettuate entro tale limite ammontava a 2 876 milioni di ECU; che, a seguito del rallentamento del settore e del mutamento di atteggiamento politico nei suoi riguardi in taluni Stati membri, i progetti nucleari nella Comunità non faranno, nei prossimi anni, un ricorso sostenuto a queste possibilità di finanziamento; considerando che i paesi beneficiari si faranno garanti dei prestiti concessi a titolo della presente decisione; che, laddove ciò risulti opportuno, saranno contemplate anche altre garanzie di prim'ordine; considerando che la questione del finanziamento della sicurezza è indissociabile da una strategia coerente di scelte energetiche; considerando che è necessario integrare le azioni a breve termine con la concessione di prestiti a medio e lungo termine rispondenti a una strategia coerente che preveda in particolare la sostituzione e lo smantellamento delle centrali nucleari meno sicure, DECIDE: Articolo unico L'articolo 1 della decisione 77/270/Euratom è sostituito dal seguente testo: « Articolo 1 La Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), entro i limiti di importi stabiliti dal Consiglio, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, a finanziare all'interno della Comunità progetti di investimento aventi per oggetto la produzione industriale di elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali del ciclo del combustibile. La Commissione è inoltre abilitata a contrarre, entro lo stesso limite, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti destinati a rafforzare la sicurezza e l'efficienza del parco nucleare dei paesi terzi indicati nell'allegato. Per poter fruire di detti mutui, i progetti d'investimenti devono: - o riguardare le centrali elettronucleari o gli impianti del ciclo del combustibile, in servizio o in costruzione, o avere per oggetto lo smantellamento di impianti il cui adeguamento è tecnicamente o economicamente ingiustificabile; - aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie a livello nazionale e in particolare l'approvazione delle autorità di sicurezza; - aver ottenuto un parere favorevole della Commissione sul piano tecnico ed economico. La Commissione contrae prestiti solamente nei limiti delle domande di mutui che le sono presentate. Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione di mutui sono espresse nella stessa unità monetarie e vengono effettuate alle stesse condizioni per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'escuzione di ciascuna operazione saranno addebitate alle imprese beneficiarie. » Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1994. Per il Consiglio Il Presidente Y. PAPANTONIOU (1) GU n. C 22 del 26. 1. 1993, pag. 11. (2) GU n. C 44 del 14. 2. 1994. (3) GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9. (4) GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 90/212/Euratom (GU n. L 112 del 3. 5. 1990, pag. 26). ALLEGATO Elenco dei paesi terzi che possono beneficiare dei mutui - Repubblica di Bulgaria - Repubblica di Ungheria - Repubblica di Lituania - Romania - Repubblica di Slovenia - Repubblica ceca - Repubblica slovacca - Federazione russa - Repubblica di Armenia - Ucraina