31994D0149

94/149/CECA, CE: Decisione del Consiglio del 7 marzo 1994 recante modifica della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 10/03/1994 pag. 0029 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0110
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0110


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1994 recante modifica della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee (94/149/CECA, CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1993, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che in virtù della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom (2) così modificata, il Tribunale di primo grado è competente a conoscere praticamente tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche;

considerando tuttavia che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale adottate in caso di antidumping e di sovvenzioni nel quadro dell'applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea, l'entrata in vigore della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE è stata rinviata ad una data ulteriore;

considerando che, data l'evoluzione verificatasi da allora, è opportuno decidere l'entrata in vigore di questa parte della suddetta decisione,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

« tuttavia, per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 33, secondo comma, dell'articolo 35 e dell'articolo 40, primo e secondo comma del trattato CECA e concernenti atti relativi all'applicazione dell'articolo 74 di detto trattato, nonché per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 173, quarto comma, dell'articolo 175, terzo comma e dell'articolo 178 del trattato CE e concernenti misure di protezione commerciale contemplate dall'articolo 113 di questo trattato in caso di antidumping e di sovvenzioni, essa entra in vigore il 15 marzo 1994. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 144 del 16. 6. 1993, pag. 21.

(2) GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1.