4.3.1994   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 61/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1994

che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi

(94/140/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che la buona gestione delle finanze comunitarie implica una lotta efficace contro le frodi commesse a danno del bilancio comunitario ;

considerando che il compito di adottare le misure concrete di lotta contro le frodi spetta in primo luogo agli Stati membri e che è necessaria una stretta cooperazione con la Commissione e fra gli Stati stessi ;

considerando che l'articolo 209 A del trattato stabilisce che gli Stati membri devono adottare, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari ; che a tal fine devono, con l'aiuto della Commissione, coordinare l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunità e a combattere le frodi ;

considerando che la Commissione svolge inoltre importanti compiti nell'ambito della sua funzione generale di garante della buona esecuzione del bilancio comunitario e dell'applicazione delle disposizioni del trattato ;

considerando che è quindi opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che possa essere consultato su ogni problema di prevenzione, di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, e di repressione nel settore delle frodi nonché su ogni problema relativo alla tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità ;

considerando che i comitati esistenti hanno solo competenza settoriale e che tali comitati specializzati non saranno sostituiti ; che è tuttavia utile una visione d'insieme della problematica delle frodi a danno del bilancio comunitario ; che è quindi necessario creare un comitato con competenza orizzontale ;

considerando che, data la natura orizzontale del comitato e la necessità che gli Stati membri siano rappresentati a un livello adeguato e corrispondente alle loro strutture amministrative, il comitato deve comprendere due rappresentanti per ogni Stato membro,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi, nel prosieguo denominato « il comitato ».

Articolo 2

1.   Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla prevenzione e alla repressione delle frodi e delle irregolarità nonché su qualsiasi problema di cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione, quando questi problemi superano le attribuzioni di uno dei comitati settoriali, al fine di organizzare meglio le azioni nel settore della lotta contro le frodi.

Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità.

2.   Ogni membro del comitato può chiedere alla Commissione che il comitato sia consultato su ogni questione che rientra nelle competenze del comitato stesso.

Articolo 3

1.   Il comitato comprende 2 rappresentanti per ogni Stato membro che possono essere assistiti da due funzionari dei servizi interessati.

2.   Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

3.   Possono essere costituiti gruppi di lavoro per facilitare i lavori del comitato.

Articolo 4

1.   La Commissione provvede alla segreteria del comitato.

2.   Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia competenze particolari su una questione iscritta all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano alle deliberazioni unicamente per il problema che ha motivato la loro presenza.

3.   I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato.

4.   Il comitato si riunisce su convocazione della Commissione.

Articolo 5

1.   Le deliberazioni del comitato riguardano le richieste di parere della Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

2.   La Commissione, quando chiede il parere del comitato, può fissare un termine entro il quale il parere stesso deve essere emesso.

3.   Le opinioni espresse dai rappresentanti degli Stati membri sono iscritte nel verbale.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, quando la Commissione informa il comitato che il parere chiesto o la questione posta riguarda una materia riservata, i partecipanti sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto dal 1o marzo 1994.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1994.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione