94/136/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Unicom BVBA/Unitrac) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 03/03/1994 pag. 0027 - 0028
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 1994 relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Unicom BVBA/Unitrac) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (94/136/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 16, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) Il 31 marzo 1992, con il regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo dell'11,9 % sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia. (2) La società Unicom BVBA/Unitrac, Rue Lion d'Or, 2000 Anversa 1, Belgio, che ha importato i filati di poliesteri prodotti ed esportati dalla PT Indo Rama Synthetics, un esportatore indonesiano (in seguito denominato « l'esportatore ») soggetto ad un dazio antidumping dell'11,9 %, in data 19 giugno 1992 ha chiesto la restituzione dei dazi antidumping pagati nel periodo 3 ottobre 1991 - 30 aprile 1992 e il 22 agosto 1992 ha presentato una seconda domanda per il periodo 1o maggio 1992 - 30 novembre 1992. In conformità della nota riguardante la restituzione di dazi antidumping (3), la Commissione ha considerato che le domande di restituzione, essendo relative a più di tre forniture in un periodo superiore a sei mesi, potevano essere trattate come domande relative a forniture successive, nel contesto del punto I.4 della nota. L'importo complessivo della restituzione chiesta dalla Unicom BVBA/Unitrac per i dazi antidumping pagati tra il 3 ottobre 1991 e il 30 aprile 1992 (primo periodo di riferimento) e tra il 1o maggio e il 30 novembre 1992 (secondo periodo di riferimento) ammonta a [. . .] franchi belgi (4). (3) In seguito alle osservazioni presentate dalla società richiedente riguardo al margine di dumping nel periodo di riferimento suddetto, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso la sede dell'esportatore in Indonesia. La società richiedente è stata successivamente informata dei risultati provvisori dell'esame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, di cui si è tenuto debitamente conto. (4) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha espresso la sua opinione sulla questione. Nessuno Stato membro ha contestato l'opinione della Commissione. B. ARGOMENTI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE (5) La società richiedente ha giustificato la propria domanda sostenendo, in base a dati relativi al valore normale e ai prezzi all'esportazione nella Comunità, che i prezzi applicati dall'esportatore erano tali da eliminare il margine di dumping. C. SULL'AMMISSIBILITÀ (6) Le domande sono ammissibili, in quanto presentate conformemente alle disposizioni comunitarie antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini. D. NEL MERITO (7) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e conformemente alla parte II della nota, il richiedente ha dimostrato che i prezzi all'esportazione, fatta eccezione per un numero limitato di transazioni commerciali, non erano inferiori al valore normale relativo alle vendite del prodotto simile in Indonesia. I controlli effettuati hanno confermato queste affermazioni. (8) Riguardo al metodo impiegato per determinare il margine di dumping, si è tenuto conto del fatto che l'esportatore interessato non ha collaborato nel corso del primo procedimento antidumping. È stato quindi necessario stabilire il metodo a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88. (9) a) Valore normale Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato venduto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e in quantitativi sufficienti, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati o pagabili sul mercato interno per il tipo di prodotto in oggetto. Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità non è stato venduto sul mercato interno oppure è stato venduto in quantitativi insufficienti, il valore normale è stato stabilito in base ai costi di produzione, ai quali è stato aggiunto un equo margine di profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita incluse nel costo di produzione e i margini di profitto sono stati calcolati con riferimento alle spese sostenute e ai profitti realizzati sulle vendite di altri tipi di prodotto sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. b) Prezzo all'esportazione Sono state prese in considerazione tutte le spedizioni del prodotto in oggetto effettuate dall'esportatore nel periodo di riferimento ed immesse in libera pratica nella Comunità. Nessun importatore nella Comunità del prodotto esportato dalla società PT Indo Rama Synthetics era collegato all'esportatore. I prezzi all'esportazione sono stati quindi stabiliti in base ai prezzi pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità. c) Confronto Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88. (10) È stato in tal modo accertato che le domande erano giustificate e che il margine di dumping effettivo per il periodo di riferimento era trascurabile (meno dello 0,1 %). (11) Importo della restituzione: dato che non è stato accertato alcun margine di dumping effettivo, gli importi da restituire sono pari a [. . .] franchi belgi, corrispondenti all'intero ammontare dei dazi antidumping pagati per i prodotti importati immessi in libera pratica nella Comunità nel periodo 3 ottobre 1991 - 30 novembre 1992, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le domande di restituzione dei dazi antidumping presentate dalla società Unicom BVBA/Unitrac, Rue Lion d'Or, 2030 Anversa, Belgio, per il periodo 3 ottobre 1991 - 30 novembre 1992, sono accolte per l'importo di [. . .] franchi belgi. Articolo 2 L'importo di cui all'articolo 1 viene restituito dal Belgio. Articolo 3 Il Belgio e la società Unicom BVBA/Unitrac, rue Lion d'Or, 2030 Anversa, sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1994. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1. (3) GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2. (4) Nella versione pubblicata della presente decisione sono state omesse alcune cifre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88 relative al trattamento riservato.