94/31/CE: Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1994, relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento del laboratorio comunitario di riferimento per talune malattie dei pesci di cui all'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Aarhus, Danimarca) (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 25/01/1994 pag. 0025 - 0025
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1994 relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento del laboratorio comunitario di riferimento per talune malattie dei pesci di cui all'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio (Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Aarhus, Danimarca) (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (94/31/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 28, considerando che, conformemente al disposto del primo comma dell'articolo 13 della direttiva 93/53/CEE del Consiglio (3), lo « Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet », Aarhus, Denmark è stato designato come il laboratorio di riferimento per talune malattie dei pesci elencate nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio (4); considerando che tutte le funzioni e i compiti del laboratorio di riferimento sono stati definiti nell'allegato C della direttiva 93/53/CEE; considerando pertanto che occorre prevedere una serie di disposizioni in merito all'aiuto finanziario destinato al laboratorio comunitario di riferimento per consentirgli di svolgere le funzioni e i compiti contemplati nella direttiva suddetta; considerando che l'aiuto finanziario della Comunità andrebbe in un primo tempo previsto per un periodo di un anno; che esso verrebbe riesaminato, in vista di una sua estensione, prima della scadenza del periodo iniziale; considerando che, a norma dell'articolo 40 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, andrebbero effettuati i controlli di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (6); che andrebbero adottate disposizioni specifiche in materia; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Comunità accorda un'assistenza finanziaria al laboratorio di riferimento di cui all'articolo 13 della direttiva 93/53/CEE fino ad un massimo di 100 000 ECU. Articolo 2 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Commissione stipula, in nome della Comunità europea, un contratto con il laboratorio di riferimento. 2. Il direttore generale della Direzione generale dell'agricoltura è autorizzato a firmare il contratto per conto della Commissione delle Comunità europee. 3. Il contratto di cui all'articolo 1 ha la durata di un (1) anno. 4. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 viene corrisposto al laboratorio di riferimento conformemente alle disposizioni del contratto di cui al paragrafo 1. Articolo 3 Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 203 del 13. 8. 1993, pag. 34. (3) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 23. (4) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.