94/13/CE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1993 relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità europea e l' Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l' occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l' assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente
Gazzetta ufficiale n. L 009 del 13/01/1994 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 28 pag. 0008
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1993 relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente (94/13/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 Y, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che la convenzione conclusa con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente, approvata il 23 aprile 1990 (2), è scaduta il 31 dicembre 1992; considerando che l'assistenza comunitaria all'UNRWA contribuisce alla campagna contro la povertà nei paesi in via di sviluppo e favorisce quindi lo sviluppo economico e sociale sostenibile della popolazione beneficiaria e dei paesi ospitanti in cui vive; considerando che occorre concludere una nuova convenzione con l'UNRWA affinché l'aiuto della Comunità possa continuare ad essere erogato nel quadro di un'azione globale e ininterrotta; considerando che, continuando a sostenere le operazioni dell'UNRWA, si contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Comunità, DECIDE: Articolo 1 È approvata, a nome della Comunità, la convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione. Articolo 2 L'esecuzione del programma comunitario di aiuti alimentari a favore dell'UNRWA è disciplinata dalla procedura stabilita dal regolamento (CEE) n. 3972/86 (3) oppure da eventuali regolamenti in materia di aiuto alimentare che abroghino e sostituiscano detto regolamento. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione al fine di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente R. URBAIN (1) GU n. C 342 del 20. 12. 1993. (2) GU n. L 118 del 9. 5. 1990, pag. 36. (3) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.