94/6/CECA: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1993, che autorizza l'istituzione di un apparato finanziario comune in vista della realizzazione di piani di chiusura individuale di capacità di produzione di profilati pesanti, nastri stretti e larghi laminati a caldo e lamiere quarto nell'industria siderurgica comunitaria (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1994 pag. 0030 - 0034
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993 che autorizza l'istituzione di un apparato finanziario comune in vista della realizzazione di piani di chiusura individuale di capacità di produzione di profilati pesanti, nastri stretti e larghi laminati a caldo e lamiere quarto nell'industria siderurgica comunitaria (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede) (94/6/CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 53, primo comma, lettera a), vista la domanda presentata dall'Associazione della siderurgia europea (Eurofer) a Bruxelles il 14 luglio 1993 a nome di 17 imprese siderurgiche comunitarie, sentito il Comitato consultivo e il Consiglio; considerando quanto segue: I. I FATTI La siderurgia comunitaria attraversa da più di un anno un periodo di crisi caratterizzato da una perdita di sbocchi e da una fiacchezza dei prezzi generalizzate. Questa situazione è dovuta a diversi fattori e presenta aspetti sia congiunturali che strutturali. La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 novembre 1992 ha messo in evidenza, fra le cause di difficoltà strutturali, l'esistenza di un eccesso di capacità di produzione. Tra il 1986 e il 1991, per esempio, sono state aggiunte alle capacità esistenti per i nastri larghi a caldo 3 milioni di t di nuove capacità. Per individuare i prodotti e i quantitativi per i quali occorre intervenire la Commissione, di concerto con il Consiglio, ha chiesto un rapporto sulle necessità di riduzione delle capacità di produzione, in base alle consultazioni individuali con numerosi dirigenti di imprese siderurgiche. Il rapporto è stato presentato in occasione del Consiglio del 25 febbraio 1993, dedicato alla ristrutturazione siderurgica. Il Consiglio manifestava l'intenzione di decidere rapidamente in merito ai procedimenti relativi ad aiuti di Stato nel quadro dell'articolo 95 del trattato CECA e prendeva atto della conclusione del rapporto secondo cui era necessario prevedere un impegno supplementare delle imprese per ridurre le capacità di produzione e ripristinare l'efficienza economica delle imprese stesse. Il Consiglio accoglieva con favore il progetto della Commissione di esaminare tale impegno nell'ambito degli apparati finanziari previsti dall'articolo 53, primo comma, lettera a) del trattato CECA. Il 14 luglio 1993, tramite l'Associazione della siderurgia europea (Eurofer), tre gruppi di imprese hanno presentato, per tre categorie distinte di prodotti, una domanda di autorizzazione di un apparato finanziario comune in vista della realizzazione di piani di chiusura individuale e unilaterale di capacità di produzione di profilati pesanti, nastri stretti e larghi e lamiere quarto. Con comunicazione dell'8 settembre 1993 a norma dell'articolo 53, lettera a) del trattato, la Commissione sollecitava il parere del Consiglio e del comitato consultivo CECA e li informava degli orientamenti che aveva definito per l'autorizzazione dell'apparato finanziario. Le caratteristiche degli apparati finanziari sono le seguenti: - i partecipanti all'apparato che non chiudono e non riducono le loro capacità di produzione (« altre parti ») contribuiscono al finanziamento delle riduzioni di capacità delle parti che optano per la chiusura (« parti che procedono a chiusure »); le riduzioni di capacità previste ammontano a 2,5 milioni di t per i profilati pesanti, 6 milioni di t per i nastri stretti e larghi a caldo e 2 milioni di t per le lamiere quarto; - l'importo unitario scelto come riferimento forfettario per il costo industriale di una chiusura di capacità ammissibile a livello dei laminatoi è di 60 ECU/t per i nastri stretti e larghi a caldo e per le lamiere quarto e di 40 ECU/t per i profilati pesanti. A questo importo possono aggiungersi, in caso di chiusura dei corrispondenti impianti a monte, 50 ECU/t per le acciaierie elettriche e 100 ECU/t per le acciaierie all'ossigeno e gli altri impianti a monte; - la capacità ammissibile per la partecipazione delle altre parti alla copertura dei costi sarà determinata tenendo conto della capacità di produzione dichiarata nel questionario 2-61 della Commissione, del tasso di utilizzazione nel 1991 e nel 1992 e, se del caso, della capacità rimanente dell'impresa che procede alla chiusura; - le chiusure di impianti saranno considerate definitive quando saranno state realizzate ai sensi dell'articolo 8 della decisione n. 3010/91/CECA della Commissione (1). Il reinsediamento in una località da cui è poco probabile l'esportazione dei prodotti verso il mercato comunitario potrà essere assimilato alla chiusura definitiva; - le parti che procedono a chiusure s'impegnano a non aumentare le loro capacità rimanenti per i prodotti oggetto dell'apparato finanziario per 5 anni, pena l'ammenda di 100 ECU per t di accrescimento delle capacità, da versare alle altre parti. Gli aumenti di capacità risultanti da lavori di manutenzione e da investimenti correnti per il miglioramento della produttività sono limitati al 2 % annuo durante 5 anni. Gli investimenti in nuove tecnologie non sono esclusi purché sostituiscano le capacità esistenti senza provocare un aumento netto delle capacità; - il piano di chiusura individuale delle capacità di produzione sarà notificato alla Commissione, indicando gli impianti che sono destinati ad essere chiusi, in linea di massima, prima del 31 dicembre 1994. II. VALUTAZIONE A norma dell'articolo 2, secondo comma del trattato CECA la Comunità deve adoperarsi per costituire condizioni che assicurino per sé stesse la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività. L'apparato descritto è necessario per l'esecuzione degli obiettivi definiti all'articolo 3 del trattato. A tal fine ogni piano di chiusura individuale di capacità di produzione nel quadro di un apparato finanziario può contribuire a migliorare le possibilità normali di remunerazione di una parte dei capitali investiti nell'industria siderurgica grazie alla produttività più elevata che gli impianti rimanenti possono acquisire a seguito della chiusura degli altri, a condizione che la domanda non diminuisca. Nel campo della produzione la Commissione, a norma dell'articolo 5, secondo comma, terzo trattino e dell'articolo 57 del trattato, ricorre di preferenza ai modi d'azione indiretti piuttosto che all'azione diretta. Gli interventi della Commissione devono essere limitati e possono essere realizzati in collaborazione con gli interessati: è per questo motivo che va accolta con favore l'iniziativa delle imprese di collaborare alla politica comunitaria per il superamento della crisi, fondata sul principio di solidarietà. Gli apparati finanziari di cui all'articolo 53 costituiscono modi d'azione indiretti ai sensi dell'articolo 57 in quanto non incidono che indirettamente sull'offerta o sulla domanda dei prodotti; questo vale particolarmente nel caso dell'apparato finanziario nell'ambito del quale alcune parti si propongono, su base volontaria, di finanziare in comune i piani di chiusura individuale di capacità di produzione delle altre parti al fine di compensare i costi industriali delle chiusure stesse e ridurre le eccedenze di capacità per i prodotti interessati nella Comunità. Per essere compatibili con le norme del trattato e segnatamente con l'articolo 4, lettera d) e con l'articolo 65, i piani in questione non devono permettere ai partecipanti di determinare in comune i prezzi o di concordare le politiche di produzione, d'investimento o di vendita. A tal fine è opportuno assoggettare le imprese partecipanti alle condizioni e agli obblighi seguenti: 1) le imprese non devono istituire, in connessione con l'apparato finanziario, accordi o pratiche concordate né emettere dichiarazioni unilaterali concernenti i prezzi, i tassi di utilizzazione delle capacità o i livelli di produzione degli impianti ancora controllati da ciascuna parte dopo le chiusure; per tutta la durata dell'apparato le imprese stesse devono astenersi dal partecipare, senza informarne preliminarmente la Commissione, a qualsiasi pratica concordata o accordo di scambio di informazioni atti a limitare la concorrenza; 2) i singoli piani di chiusura di impianti e le relative modalità specifiche di finanziamento dovranno essere notificati alla Commissione, affinché li possa esaminare, entro 3 mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione agli interessati da parte della Commissione stessa. Questa verificherà la conformità della chiusura degli impianti alle disposizioni dell'articolo 8 della decisione n. 3010/91/CECA; 3) Alla Commissione deve essere consentito di accedere a tutte le informazioni necessarie per verificare l'attuazione di ciascun piano di chiusura, nonché del'apparato finanziario. Essa esigerà rapporti sull'attività e potrà chiedere informazioni supplementari, in particolare alle parti che procedono a chiusure. La Commissione eserciterà un controllo permanente per verificare che gli interessati si mantengano entro i limiti dell'autorizzazione loro concessa, e in particolare che rispettino le condizioni e gli obblighi ivi stabiliti, nonché per sincerarsi che l'insieme delle misure prese dagli interessati non abbia sulla concorrenza effetti più restrittivi di quanto necessario per il conseguimento del loro scopo e non sia contrario ad altre disposizioni del trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata l'istituzione dell'apparato finanziario avente per oggetto il finanziamento in comune, da parte delle imprese partecipanti per ciascuna delle tre categorie di prodotti, di chiusure di impianti finalizzate a ridurre le capacità di produzione di, rispettivamente, 2,5 milioni di t per i profilati pesanti, 6 milioni di t per i nastri stretti e larghi a caldo e 2 milioni di t per le lamiere quarto. Articolo 2 Entro 3 mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, ogni impresa partecipante che intende procedere a chiusure notifica alla Commissione, secondo il modello in allegato II, il suo piano di chiusura delle capacità di produzione del prodotto interessato. La Commissione pubblica gli elementi essenziali della domanda. Se entro il termine di 2 mesi dalla data di publicazione della relativa comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la Commissione non avverte le imprese interessate che sussistono dubbi sulla conformità di detti piani alla presente decisione, i piani stessi si considerano approvati. La Commissione, qualora constati, dopo la scadenza del termine di cui sopra, che i piani, eventualmente modificati dagli interessati, soddisfano le condizioni stabilite nella presente decisione, può approvarli con decisione espressa. Articolo 3 L'approvazione è subordinata alla condizione che le imprese non istituiscano, in connessione con l'apparato finanziario, accordi o pratiche concordate né emettano dichiarazioni unilaterali concernenti i prezzi, i tassi di utilizzazione delle capacità o i livelli di produzione degli impianti ancora controllati da ciascuna parte dopo le chiusure e che, per tutta la durata di validità del dispositivo, le imprese stesse si astengano dal partecipare, senza informarne preliminarmente la Commissione, a qualsiasi pratica concordata o accordo di scambio di informazioni atti a limitare la concorrenza. Articolo 4 L'approvazione è inoltre subordinata all'obbligo per l'Associazione e per le imprese citate all'articolo 6, comprese le loro società madri e controllate, di accettare qualsiasi verifica che la Commissione ritenga necessaria della corretta applicazione dell'apparato finanziario e dei piani di chiusura di capacità, sulla base dell'articolo 8 della decisione n. 3010/91/CECA. Articolo 5 La Commissione può revocare l'approvazione del piano di chiusura delle capacità se constata che la parte che procede alla chiusura e le altre parti non hanno rispettato la presente decisione. Articolo 6 L'Associazione della siderurgia europea (Eurofer) e le imprese partecipanti a norma dell'allegato I sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU n. L 286 del 16. 10. 1991, pag. 20. ALLEGATO I "" ID="1">British Steel plc 9 Albert Embankment London SE1 7SN> ID="2">×> ID="3">×> ID="4">×"> ID="1">Preussag Stahl AG Eisenhuettenstrasse 99 D-38223 Salzgitter> ID="2">×> ID="3">×> ID="4">×"> ID="1">Acciaierie e Ferriere lombarde Falck SpA Via Giorgio Enrico Falck, 63 I-20099 Sesto San Giovanni (Milano)> ID="2">×> ID="3">×"> ID="1">Thyssen Stahl AG Kaiser-Wilhelm-Strasse 100 D-47166 Duisburg> ID="2">×> ID="3">×"> ID="1">Arbed SA avenue de la Liberté 19 L-2930 Luxembourg> ID="2">×> ID="4">×"> ID="1">Cockerill-Sambre SA chaussée de la Hulpe 187-189 B-1170 Bruxelles> ID="2">×"> ID="1">Hoesch Hohenlimburg GmbH Langenkamstrasse 14, D-58103 Hagen> ID="2">×"> ID="1">Hoogovens NV Vondellaan 10 Beverwijk PB 10 000 NL-1970 CA IJmuiden> ID="2">×"> ID="1">Kloeckner Stahl GmbH Kloecknerstrasse 29 D-47057 Duisburg> ID="2">×"> ID="1">Krupp Hoesch Stahl AG Postfach 10 50 42 D-44120 Dortmund> ID="2">×"> ID="1">Eisen- und Stahlwalzwerke Roetzel GmbH Josefstrasse 82 D-41334 Nettetal> ID="2">×"> ID="1">Sollac SA Immeuble Élysées-La Défense 29, Le Parvis Cedex 34 F-92072 Paris-La Défense> ID="2">×"> ID="1">Det Danske Staalvalsevaerk A/S M. K. Stauholm-Pedersen Managing Director DK-3300 Frederiksvaerk> ID="3">×"> ID="1">AG der Dillinger Huettenwerke Postfach 1580 D-66748 Dillingen/Saar> ID="3">×"> ID="1">GTS Industries Immeuble Élysées-La Défense 29, Le Parvis Cedex 34 F-92072 Paris-La Défense> ID="3">×"> ID="1">Walzwerk Ilsenburg GmbH Veckenstedter Weg D-38871 Ilsenburg> ID="3">×"> ID="1">Aristrain SA Carretera Madrid-Irún s/n Apartado 8 Beasaín E-20212 Olaberria (Guipúzcoa)> ID="4">×"> ALLEGATO II DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DEFINITIVA Il presente modulo deve essere presentato dalle imprese che decidono di procedere a una chiusura di capacità nel quadro del dispositivo finanziario istituito con la decisione 94/6/CECA della Commissione, in particolare l'articolo 2. Il modulo deve essere inviato in due copie a ciascuno dei seguenti indirizzi: Commissione delle Comunità europee Direzione generale XVIII Credito e investimenti Unità B.1 Rue Alcide De Gasperi L-2920 Lussemburgo e Direzione generale IV Concorrenza Unità D.1 Avenue de Cortenberg 158 B-1049 Bruxelles CATEGORIA DI PRODOTTI 1. Informazioni generali 1.1. Impresa e gruppo 1.2. Stabilimento e numero d'identificazione 1.3. Data di arresto definitivo dell'impianto 1.4. Firma e timbro dell'impresa 2. Informazioni specifiche sul piano 2.1. Motivi della chiusura dell'impianto 2.2. Descrizione completa e precisa degli impianti che saranno messi fuori servizio 2.3. Valore di liquidazione approssimativo 2.4. Destinazione degli impianti (demolizione, vendita, altra) 2.5. Data di chiusura prevista (prima del 31 dicembre 1994) 2.6. Produzione effettiva dell'impianto negli anni 1991, 1992 e 1993 (provvisoria) 2.7. Incidenza sulla produzione massima possibile degli impianti interessati 2.8. Posti di lavoro soppressi e informazioni sulle conseguenze per la manodopera 3. Finanziamento della chiusura 3.1. Importo che l'impresa riceverà dalle « altre parti » a compensazione del costo industriale della chiusura 3.2. Elenco delle imprese « altre parti » che partecipano al finanziamento con indicazione dei rispettivi contributi e testo dei documenti di concessione del finanziamento 3.3. Indicazione dell'eventuale interesse dei partecipanti al dispositivo finanziario a un prefinanziamento CECA 3.4. Dichiarazione formale dell'assenza di ogni contropartita per la chiusura, concessa o da concedere, nella forma di: - aiuti di Stato (articolo 95/CECA) - ripianamento di debiti a seguito dell'applicazione della regolamentazione e/o di accordi nel quadro di procedimenti quali fallimento, concordato giudiziario, privatizzazione di imprese pubbliche ecc. - parere favorevole ad un aumento della PMP mediante un investimento grazie alla compensazione offerta con la chiusura