31993Y0219(03)

Conclusioni del Consiglio, del 21 dicembre 1992, per quanto riguarda un'efficace applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale

Gazzetta ufficiale n. C 049 del 19/02/1993 pag. 0006 - 0007


CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992 per quanto riguarda un'efficace applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e la dichiarazione adottata il 7 febbraio 1992 dalla conferenza intergovernativa, allegata al trattato sull'Unione europea, relativa all'applicazione della legislazione comunitaria,

considerando che la dichiarazione afferma che è essenziale che ciascuno Stato membro recepisca integralmente e feldelmente nel proprio diritto nazionale la legislazione comunitaria di cui è destinatario entro i termini prescritti, e che i vari Stati membri adottino misure che assicurino che il diritto comunitario sia da essi applicato con altrettanta efficacia e rigore del diritto nazionale;

considerando che recenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno stabilito che, a determinate condizioni, una persona che abbia subito un danno in seguito alla non applicazione della legislazione comunitaria da parte di uno Stato membro ha diritto ad essere risarcita dallo Stato membro in questione;

considerando che il trattato sull'Unione europea autorizzerà la Corte di giustizia delle Comunità europee ad imporre pagamenti di somme forfettarie o penalità agli Stati membri che non si siano conformati alle sue sentenze;

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha anche stabilito che i tribunali nazionali devono interpretare la legislazione nazionale che recepisce le direttive comunitarie in base a queste ultime;

considerando che nel settore sociale esiste già un consistente corpus di nrme comunitarie destinato ad essere ampliato,

SOTTOLINEA I SEGUENTI PRINCIPI:

1. Perché la legislazione comunitaria nel campo sociale diventi una realtà per i singoli cittadini, è essenziale che le disposizioni per la sua attuazione siano tali che essa venga recepita fedelmente e puntualmente nel diritto nazionale.

È anche necessario che alle leggi venga data esecuzione efficace e coerente in tutti gli Stati membri.

2. In base al trattato sull'Unione europea, la Commissione deve vigilare sulla piena e puntuale attuazione della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri.

Gli Stati membri debbono provvedere alla sua esecuzione.

Tali responsabilità distinte devono essere pienamente rispettate.

3. Si tratta di assicurare che tali responsabilità si concretino pienamente, coerentemente ed in uno spirito di cooperazione.

L'attività del Comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello nel settore della sanità e della sicurezza sul luogo di lavoro fornisce un valido esempio della possibilità di compiere progressi in tale area.

INVITA LA COMMISSIONE:

4. A continuare a pubblicare informazioni sistematiche su base annuale sull'attuazione della legislazione comunitaria nel settore sociale e a fornire eventualmente le sue osservazioni sui progressi compiuti in generale e sulle difficoltà di esecuzione che fossero emerse dalle relazioni degli Stati membri in merito all'attuazione di tale legislazione.

5. A mantenere il suo sistema per le consultazioni prima di presentare nuove proposte legislative, tra cui le consultazioni degli esperti nazionali degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario.

Tale consultazione dovrebbe svolgersi in un modo che non ritardi l'adozione della legislazione comunitaria.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE:

6. A favorire regolari contatti sia tra gli esperti nazionali sia fra questi e i responsabili della Commissione per la politica riguardante aspetti specifici della legislazione sociale comunitaria, per contribuire ad una interpretazione coerente e ad una esecuzione efficace di tale legislazione.

7. Ad istituire, grazie ad una stretta collaborazione fra gli esperti nazionali degli Stati membri e della Commissione, un sistema per lo scambio di informazioni ed una rete di funzionari competenti per contribuire a realizzare l'attuazione efficace della legislazione sociale comunitaria, ad incoraggiare la diffusione in tutta la Comunità della buona prassi e ad affrontare altri problemi importanti connessi con l'applicazione della legislazione sociale comunitaria.

8. A far sì che siano fornite esaurienti informazioni circa lo sviluppo della legislazione sociale comunitaria alle persone interessate all'applicazione del diritto comunitario.

9. Ad incoraggiare e sostenere una stretta e continua cooperazione tra i membri del Comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello per consentire loro, in particolare, di giungere a principi comuni relativi all'ispezione in materia di sanità e di sicurezza sui luoghi di lavoro e al ruolo delle autorità competenti in ogni Stato membro e per migliorare l'efficacia dell'ispezione in base a tali principi.

INVITA GLI STATI MEMBRI:

10. A fornire alle parti sociali e alle altre parti interessate le informazioni necessarie sulla legislazione comunitaria proposta e, dopo l'adozione di tale legislazione, sulle relative disposizioni di attuazione e di esecuzione nonché sugli strumenti disponibili per la difesa dei loro diritti.

SI IMPEGNA:

11. A riesaminare una volta all'anno i principali temi affrontati nelle presenti conclusioni, in base alla relazione annuale della Commissione di cui al punto 4 delle presenti conclusioni.

12. A prestare particolare attenzione, nell'esame di nuove proposte legislative, ad assicurarsi che gli emendamenti adottati dal Consiglio siano chiaramente formulati, che la portata della legislazione sia oggetto di un'analisi rigorosa e che la legislazione stessa tenga conto degli aspetti concreti attinenti ad una successiva ed efficace esecuzione.

Tale esame dovrebbe svolgersi in un modo che non ritardi l'adozione della legislazione comunitaria.

13. A valutare periodicamente l'esperienza derivante dall'attuazione ed esecuzione della legislazione in vigore, dagli scambi di informazioni e di funzionari fra gli Stati membri e la Commissione e dall'attività del comitato degli ispettori del lavoro da alto livello.

14. Ad operare congiuntamente con tutte le istituzioni comunitarie e gli Stati membri per assicurare un'efficace applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale in tutta la Comunità.