31993Y0219(01)

Risoluzione del Consiglio, del 3 dicembre 1992, sulla trasparenza delle qualifiche

Gazzetta ufficiale n. C 049 del 19/02/1993 pag. 0001 - 0003


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, conformemente all'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori che sono cittadini della Comunità costituisce uno degli obiettivi di quest'ultima; che, per i cittadini degli Stati membri, ciò significa in particolare che è possibile esercitare una professione o un lavoro, autonomo o salariato, in uno Stato membro diverso da quello in cui una persona abbia acquisito qualifiche o esperienze professionali;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 1990, concernente la corrispondenza delle qualifiche professionali(1) , invita gli Stati membri a presentare relazioni sull'attuazione della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, sulla corrispondenza delle qualifiche professionali tra gli Stati membri della Comunità europea(2) , e sui risultati ottenuti; che le relazioni degli Stati membri sono ora state presentate e mettono in evidenza dubbi circa la possibilità che i lavori sulla corrispondenza delle qualifiche forniscano le chiare informazioni sulle qualifiche necessarie per promuovere la libera circolazione dei lavoratori; che quanto detto comporta l'esigenza di esaminare nuove direzioni da imprimere ai lavori sulla trasparenza delle qualifiche;

considerando che, nel loro parere comune del 3 luglio 1992 sulle qualifiche e gli attestati professionali, le parti sociali hanno sottolineato, nell'ambito del dialogo sociale, che la libertà di circolazione da un paese all'altro è nell'interesse dei lavoratori e delle imprese e che è di fondamentale priorità elaborare un approccio concertato per lo scambio di informazioni reciproche concernenti le qualifiche e gli attestati professionali per disporre della trasparenza a livello europeo; che esse sostengono un approccio evolutivo piuttosto che una soluzione unica imposta dall'alto; che sono interessate a che venga trovato il modo di tener conto delle abilità pertinenti e delle conoscenze acquisite dai lavoratori indipendentemente da studi ufficiali e da attestati;

considerando che esiste un notevole grado di differenza nei sistemi di qualifiche nella Comunità; che la maggior parte di coloro che cercano un lavoro sono in possesso di qualifiche rilasciate da tali sistemi; che ciò può comportare per un datore di lavoro di uno Stato membro difficoltà nel valutare le capacità e conoscenze di un richiedente lavoro in possesso di qualifiche ed esperienza di lavoro acquisite in un altro Stato membro e può comportare svantaggi per quest'ultimo;

considerando che i futuri lavori della Comunità in materia di trasparenza delle qualifiche dovrebbero evitare di entrare in conflitto con i sistemi nazionali e migliorare i risultati pratici dell'attività comunitaria intrapresa fino ad ora, tener conto delle esigenze pratiche espresse dalle persone e dai datori di lavoro e individuare anzitutto le informazioni specifiche richieste a livello comunitario, sulle quali dovrebbero concentrarsi gli sforzi della Comunità,

ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

IL CONSIGLIO

1. RAMMENTA che la risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 1990, concernente la corrispondenza delle qualifiche professionali invita la Commissione a presentare proposte che consentano un'effettiva libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

2. È D'ACCORDO sugli obiettivi seguenti:

a) fornire alle persone che lo desiderino la possibilità di presentare le qualifiche in materia di istruzione ed esperienza di lavoro in modo chiaro ed efficace ai potenziali datori di lavoro della Comunità;

b) contribuire a che i datori di lavoro abbiano facilmente accesso a descrizioni chiare delle qualifiche e delle esperienze professionali pertinenti, in modo da stabilire se le capacità dei richiedenti lavoro di altri Stati membri corrispondano ai posti di lavoro offerti.

3. HA CONVENUTO quanto segue:

a) al fine di conseguire gli obiettivi pratici enunciati al paragrafo 2, è necessario definire il fabbisogno di informazione a livello comunitario come pure i mezzi per comunicarla;

b) è necessario un approccio graduale, iniziando dall'individuazione delle informazioni specifiche richieste a livello comunitario e passando in seguito a un progetto relativo alle infrastrutture necessarie per fornire tali informazioni.

Migliorando la comprensione reciproca dei vari sistemi di qualifica degli Stati membri e delle qualifiche stesse, nonché accrescendo la fiducia in essi, si potrebbe contribuire a conseguire con successo tali obiettivi.

4. RITIENE che, alla luce delle relazioni di valutazione nazionali e delle risposte degli Stati membri al documento preparatorio della Commissione sulla formazione nella Comunità europea, le proposte intese a sostenere tali obiettivi debbano:

a) rispettare la diversità dei sistemi di formazione e di qualifiche esistenti negli Stati membri;

b) tenere pienamente conto della legislazione e delle azioni comunitarie esistenti;

c) tener pienamente conto dello sviluppo del sistema EURES per quanto riguarda il sostegno della mobilità delle persone;

d) valorizzare gli sforzi della persone, dei loro rappresentanti e dei datori di lavoro, essere economiche e limitare allo stretto necessario gli oneri amministrativi aggiuntivi e i costi a livello sia comunitario che degli Stati membri;

e) concentrarsi anzitutto sulle esigenze delle persone che desiderano spostarsi all'interno della Comunità e sui lavori per cui detti cittadini sono qualificati, con la possibilità di abbracciare in seguito tutte le professioni;

f) tener conto di tutte le capacità e conoscenze pertinenti dei lavoratori, acquisite attraverso qualifiche o esperienza;

g) tener conto dell'esigenza di proteggere i dati riguardanti le persone in conformità delle prassi nazionali e della legislazione comunitaria;

h) prevedere la partecipazione volontaria delle persone e dei datori di lavoro;

i) operare ove possibile tramite organismi e autorità esistenti negli Stati membri, competenti per le qualifiche e la loro attestazione e incoraggiare la comunicazione diretta tra gli organismi pertinenti;

j) rispettare le prassi nazionali, compresi gli accordi stipulati tra le parti sociali, le persone e i datori di lavoro;

k) limitarsi allo scambio delle informazioni pertinenti, piuttosto che alla loro verifica.

5. INVITA pertanto la Commissione a formulare proposte tenendo conto del contenuto della presente risoluzione e rispettando le priorità seguenti:

a) individuazione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti sociali, di qualsiasi informazione sulle qualifiche e le esperienze richieste a livello comunitario per conseguire gli obiettivi indicati al paragrafo 2.

Tali azioni potrebbero riguardare l'esame delle possibilità di chiarire le varie terminologie utilizzate per quanto riguarda le qualifiche negli Stati membri in modo da sostenere una comunicazione efficace;

b) valutazione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti sociali, dei possibili mezzi atti ad aiutare le persone e i datori di lavoro, a comunicare le informazioni richieste.

Andrebbero in particolare esaminati l'accettabilità, la possibilità e i vantaggi che presenterebbe il rilascio, alle persone che lo richiedessero, di un riassunto dei risultati raggiunti (che potrebbe essere chiamato libretto individuale) in cui siano specificate brevemente le esperienze acquisite nel corso della loro istruzione e formazione e durante la vita lavorativa.

Fatti salvi i risultati di un'ulteriore valutazione di queste idee, gli studi di fattibilità potrebbero riguardare le fonti di informazione e i mezzi atti a trasmetterla a livello comunitario, per esempio:

i) un formato comune delle voci per tali informazioni. Esse potrebbero essere fornite, se del caso, dalla persona interessata e dagli organismi competenti nominati dagli Stati membri;

ii) la designazione da parte degli Stati membri di organismi competenti per:

promuovere la costituzione di siffatto riassunto e fornire tutte le informazioni necessarie sulle qualifiche nei rispettivi paesi;

comunicare con organismi equivalenti di altri Stati membri per scambiare le informazioni conformemente alle esigenze delle persone e del datore di lavoro;

c) incoraggiamento alle iniziative avviate dagli Stati membri per scambiare informazioni pertinenti ed esperienze sui sistemi di qualifica e sulle qualifiche stesse al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2.

6. Le proposte dovrebbero anche riesaminare e definire il contributo particolare che, sulla scorta delle sue esperienze, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale potrebbe fornire al fine di conseguire gli obiettivi del paragrafo 2.

(1) GU n. C 109 del 24. 4. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56.