31993S3632

Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 30/12/1993 pag. 0012 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 2 pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 2 pag. 0026


DECISIONE N. 3632/93/CECA DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1993 relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

previa consultazione del comitato consultivo e del Parlamento europeo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità:

I considerando che, in forza dell'articolo 4, lettera c) del trattato, è vietato ogni aiuto degli Stati membri all'industria carboniera, specifico o no, e in qualunque forma;

considerando che dagli inizi degli anni '60 le evoluzioni strutturali del mercato internazionale e del mercato comune dell'energia inducono l'industria carboniera comunitaria ad impegnarsi in un notevole sforzo di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione; che, alla concorrenza rappresentata dal petrolio e dal gas naturale, si è aggiunta la crescente pressione del carbone importato dai paesi terzi; che pertanto molte imprese comunitarie si trovano di fronte a difficoltà finanziarie ed esigono aiuti degli Stati membri;

considerando che dal 1965 l'Alta Autorità e, successivamente, la Commissione hanno regolamentato a più riprese gli interventi finanziari degli Stati membri a favore dell'industria carboniera per renderli compatibili con gli scopi del trattato; che in tali occasioni, le regolamentazioni successive in materia di aiuti sono state adattate all'andamento dell'economia in generale e soprattutto a quello del mercato energetico e del mercato carboniero della Comunità;

considerando che le decisioni in questione avevano lo scopo comune di tracciare obiettivi e definire principi affinché gli aiuti degli Stati membri fossero conformi all'interesse della Comunità, si limitassero, per volume e durata, al necessario e non alterassero il funzionamento del mercato comune; che, inoltre, gli Stati membri si sono impegnati a sottoporre la concessione degli aiuti all'autorizzazione dell'Alta Autorità e, successivamente, della Commissione;

II considerando che, nonostante la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1), abbia permesso, a livelli diversi, la prosecuzione del processo di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione dell'industria carboniera comunitaria per tendere ad una maggiore competitività, la maggior parte della produzione comunitaria di carbone permane non competitiva rispetto alle importazioni dai paesi terzi malgrado un significativo aumento delle rese ed una notevole riduzione del personale addetto a questo settore;

considerando che le possibilità di razionalizzazione dell'industria carboniera comunitaria sono limitate da un contesto geologico sfavorevole, e che è pertanto necessario completare le misure di razionalizzazione con misure di ristrutturazione atte ad accrescere la competitività dell'industria comunitaria;

considerando che la realizzazione di questo obiettivo implica risorse finanziarie superiori a quelle di cui le imprese possono disporre; che nemmeno la Comunità dispone delle risorse necessarie al finanziamento di tale processo e che il mantenimento di un regime comunitario di aiuti si rivela indispensabile;

considerando che le misure da adottare devono inserirsi, a norma delle disposizioni del trattato CECA, in una concezione di diversificazione delle fonti di energia e dei fornitori, comprese le risorse nazionali di energia, nell'ambito delle attuali concezioni in materia di energia;

considerando che il mercato mondiale del carbone è un mercato stabile caratterizzato da abbondanza di risorse e grande diversità geopolitica dell'offerta tanto che, perfino a lungo termine e nell'eventualità di una domanda crescente di carbone, si prevede che il rischio di un'interruzione durevole dell'approvvigionamento, seppur non impossibile, sia comunque minimo;

considerando che i flussi di importazione del carbone nella Comunità provengono in prevalenza dai suoi interlocutori nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) o da Stati con i quali la Comunità o gli Stati membri hanno firmato accordi commerciali, e che tali fornitori non possono essere considerati a rischio;

considerando che il proseguimento della politica comunitaria in questo settore deve tener conto della fragile situazione sociale delle regioni minerarie, segnatamente nell'ambito del principio della coesione economica e sociale, e che si deve pertanto far sì che, nonostante le inevitabili misure di ristrutturazione e di cessazione d'attività, siano adottate altre misure per limitare le conseguenze sociali e regionali di tale evoluzione;

considerando che, per questi motivi, la Comunità deve affrontare una situazione non prevista dal trattato, dinanzi alla quale non può peraltro sottrarsi all'obbligo di agire; che, in tali circostanze, è opportuno invocare l'articolo 95, primo comma del trattato per permettere alla Comunità di proseguire la realizzazione degli scopi enunciati nei primi articoli del trattato; che tale preoccupazione giustifica l'istituzione di un nuovo sistema di aiuti comunitari a favore dell'industria carboniera;

III considerando che la Comunità deve attuare la costituzione progressiva di condizioni che assicurino, per se stesse, la distribuzione più razionale possibile della produzione di carbone;

considerando che, a tal fine, la Comunità deve in particolare promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali, a condizioni che escludano ogni protezione contro le industrie concorrenti;

considerando che la Comunità deve promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali;

considerando che, per adempiere i suoi compiti, la Comunità deve assicurare la costituzione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza;

considerando che, quanto alle citate disposizioni, è necessario che gli aiuti di Stato non comportino distorsioni di concorrenza e discriminazioni tra produttori di carbone, tra acquirenti o tra consumatori comunitari;

considerando che è pertanto necessario che tali aiuti siano concessi secondo modalità trasparenti per meglio valutarne l'impatto sulla concorrenza;

considerando che l'iscrizione in bilancio degli aiuti o il loro inserimento in meccanismi strettamente equivalenti, la loro semplificazione e l'adeguata presentazione degli importi percepiti dalle imprese destinatarie nei loro bilanci annuali offrono le migliori garanzie sotto il profilo della trasparenza dei sistemi di aiuto;

considerando inoltre che l'aumento tendenziale dell'importo degli aiuti registrato negli ultimi anni è incompatibile con il carattere transitorio ed eccezionale del regime di aiuti comunitari; che, pertanto, si impone il principio di una riduzione dei costi e delle capacità di produzione dell'industria carboniera per ottenere una diminuzione progressiva degli aiuti;

considerando che, per contro, una politica di ripartizione razionale della produzione richiede che le riduzioni dei costi e delle capacità si concentrino in priorità sulle produzioni che fruiscono degli aiuti più elevati;

considerando che, nella misura in cui le imprese o le unità produttive comunitarie non possono sperare di progredire verso una maggiore redditività economica, alla luce dei prezzi del carbone sui mercati internazionali, i sistemi di aiuti dovrebbero permettere di attenuare le conseguenze sociali e regionali delle chiusure; che tenuto conto delle esperienze di riconversione in talune regioni carbonifere della Comunità è stato riconosciuto che, in caso di chiusura anticipata di impianti privi di utilità per il futuro, alcuni aiuti debbano essere destinati, nella misura in cui lo Stato membro lo giudichi necessario, alla riconversione industriale regionale, fatta salva la loro compatibilità con i trattati;

considerando che occorre non soltanto creare le condizioni per una concorrenza più sana, ma anche migliorare a lungo termine, a livello comunitario, la competitività di questo settore rispetto al mercato mondiale;

considerando che le imprese dell'industria comunitaria del carbone devono poter contare su prospettive precise a medio e lungo termine per condurre a buon fine i cambiamenti strutturali;

considerando che, in ragione del costante calo della produzione carboniera nel corso degli ultimi decenni, alcune imprese possono trovarsi di fronte ad oneri anomali o eccezionalmente elevati, che eventuali sovvenzioni pubbliche a compenso parziale o totale di tali oneri possono rivelarsi compatibili con il mercato comune, purché sia garantito un rigoroso controllo da parte della Commissione e purché a tali oneri residui non corrispondano redditi latenti del passato;

considerando che è necessario garantire, tra l'industria carboniera e gli altri settori, un'uguaglianza di accesso agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo e agli aiuti per la tutela ambientale, e che è pertanto auspicabile che la compatibilità di tali aiuti sia valutata in base alla disciplina comunitaria stabilita a tal fine;

considerando in particolare che l'industria carboniera è caratterizzata da un ricorso sempre maggiore a tecnologie d'avanguardia e svolge quindi un ruolo importante nella ricerca, nello sviluppo, nella dimostrazione e nello sfruttamento del potenziale industriale di dette tecnologie;

IV considerando che gli sforzi per la riduzione dei costi di produzione devono inserirsi in un piano di ristrutturazione, razionalizzazione ed ammodernamento dell'industria, distinguendo le unità di produzione in grado di partecipare alla realizzazione di tale obiettivo da quelle che non potranno raggiungerlo; che queste ultime dovranno iscriversi in un piano di riduzione dell'attività che sfoci nella chiusura degli impianti alla scadenza del presente regime, che soltanto eccezionali ragioni sociali e regionali potranno giustificare un rinvio della chiusura oltre la scadenza stabilita;

considerando che la Commissione deve esercitare il potere di autorizzazione in base ad una precisa e completa conoscenza di ogni misura che i governi intendono adottare, nonché del suo nesso con gli scopi della presente decisione; che, di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri notifichino in modo regolare e globale alla Commissione tutti i dati relativi agli interventi che prevedono di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera comunitaria e che precisino i motivi e l'ampiezza degli interventi previsti nonché, se del caso, il loro nesso con un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione già presentato;

considerando che in ragione della specificità di taluni regimi d'aiuto esistenti può rivelarsi necessario prevedere un periodo transitorio di tre anni per consentire che tali regimi vengano conformati alle disposizioni della presente decisione;

considerando che, imperativamente, nessun contributo, totale o parziale, deve essere concesso prima dell'autorizzazione esplicita della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I Ambito di applicazione e obiettivi generali

Articolo 1

1. Tutti gli aiuti all'industria carboniera, specifici o generali, concessi dagli Stati membri o mediante risorse statali in qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari, e pertanto compatibili con il buon funzionamento del mercato comune, solo se conformi al disposto degli articoli da 2 a 9.

2. La nozione di aiuto comprende ogni provvedimento o intervento diretto o indiretto di pubblici poteri, collegato alla produzione, all'immissione in commercio ed al commercio estero il quale, pur non gravando sui bilanci pubblici, conferisce un vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera riducendo gli oneri normalmente a loro carico.

3. La nozione di aiuto comprende inoltre l'assegnazione, a beneficio diretto o indiretto dell'industria carboniera, dei prelievi resi obbligatori dall'intervento dei pubblici poteri senza che sia necessario distinguere se l'aiuto è concesso dallo Stato o da organismi pubblici o privati da esso designati al fine della sua gestione.

4. La nozione di aiuto comprende anche gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento adottate dagli Stati membri per le imprese carboniere che non sono considerati capitale di rischio conferito ad una società secondo le normali prassi di un'economia di mercato.

Articolo 2

1. Gli aiuto concessi all'industria carboniera possono essere considerati comptibili con il buon funzionamento del mercato comune qualora concorrano al conseguimento di almeno uno dei seguenti scopi:

- realizzare, in base ai prezzi del carbone sui mercati internazionali, nuovi progressi verso la redditività, onde ottenere la degressività degli aiuti;

- risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla riduzione, totale o parziale, dell'attività di unità produttive;

- agevolare l'adeguamento dell'industria carboniera alle norme di tutela ambientale.

2. Alla scadenza di un periodo transitorio massimo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, ai fini di una maggiore trasparenza possono essere autorizzati solamente gli aiuti che saranno iscritti nei bilanci pubblici nazionali, regionali o locali, degli Stati membri o che si inseriscono in meccanismi strettamente equivalenti.

3. A decorrere dal primo esercizio relativo all'attività carboniera disciplinato dalla presente decisione, ogni aiuto percepito dall'impresa sarà registrato insieme ai conti profitti e perdite come reddito distinto dal fatturato.

4. Ai fini della presente decisione, la nozione di costo di produzione designa il costo legato alla produzione corrente per tonnellata equivalente carbone.

5. Ogni provvedimento rivolto alla concessione di aiuti di cui agli articoli da 3 a 7 è esaminato, fatte salve le condizioni specifiche relative a detti aiuti e definite dagli stessi articoli, anche in rapporto al suo adeguamento agli scopi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo.

SEZIONE II Aiuti degli Stati membri

Articolo 3

Aiuti al funzionamento 1. Gli aiuti al funzionamento destinati alla copertura del divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto ove sussistano tutti i requisiti seguenti:

- l'aiuto notificato per ogni tonnellata non eccede per ogni impresa o unità produttiva il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili per il successivo esercizio relativo all'attività carboniera;

- l'aiuto effettivamente versato è oggetto di un conguaglio annuo in base ai costi e alle entrate effettivi entro e non oltre la chiusura dell'esercizio relativo all'attività carboniera, successivo a quello per il quale è stato concesso l'aiuto; se gli aiuti sono concessi nel quadro d'un massimale di finanziamento pluriennale, il conguaglio definitivo ha luogo alla fine dell'anno successivo a detta operazione di finanziamento pluriennale;

- l'importo dell'aiuto al funzionamento per tonnellata non può dar luogo a prezzi per il carbone comunitario inferiori a quelli praticati per i carboni di analoga qualità dei paesi terzi;

- salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, gli Stati membri forniscono alla Commissione in un primo tempo tutte le informazioni relative al calcolo della previsione dei costi di produzione e delle entrate per tonnellata, e in un secondo tempo quelle relative al calcolo del conguaglio effettuato in base ai costi di produzione e alle entrate effettivi;

- gli aiuti non devono causare distorsioni della concorrenza tra utenti del carbone.

2. Gli Stati membri che, per gli esercizi relativi all'attività carboniera dal 1994 al 2002, prevedono di concedere gli aiuti al funzionamento di cui al paragrafo 1 ad imprese carboniere, trasmettono preliminarmente alla Commissione un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione per il miglioramento della redditività di dette imprese che sarà realizzato mediante la riduzione dei costi di produzione.

Nel piano saranno previste le opportune misure e sforzi considerevoli per ottenere una riduzione tendenziale dei costi di produzione, ai prezzi del 1992, nel periodo 1994-2002.

L'attuazione di questo piano sarà controllata regolarmente e la Commissione esaminerà la situazione nel 1997.

3. Se all'interno di una stessa impresa, determinate unità produttive beneficiano di aiuti alla riduzione di attività, in conformità dell'articolo 4, mentre altre beneficiano di aiuti al funzionamento, il costo di produzione di tali unità in fase di riduzione di attività non sarà incluso nel calcolo dei costi di produzione medi dell'impresa, al fine di valutare il conseguimento da parte della stessa dello scopo definito al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 4

Aiuti per la riduzione d'attività Gli aiuti volti alla copertura dei costi di produzione delle imprese o unità produttive che non potranno adempiere le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 potranno essere ritenuti compatibili con il mercato comune, a condizione che siano conformi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, purché si iscrivano in un piano di chiusura la cui scadenza si situi anteriormente a quella della presente decisione.

Se tale chiusura ha luogo dopo la scadenza della presente decisione, gli aiuti volti alla copertura dei costi di produzione saranno autorizzati soltanto se sono giustificati da motivi sociali e regionali eccezionali e si iscrivono in un piano di riduzione progressiva e costante dell'attività che prevede una notevole diminuzione prima della scadenza della presente decisione.

Articolo 5

Aiuti per la copertura di oneri eccezionali 1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese affinché possano coprire i costi derivanti dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria carboniera e non connessi con la produzione corrente (oneri residui) possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora il loro importo non ecceda tali costi. Detti aiuti possono coprire:

- i costi a carico delle sole imprese ristrutturate o in fase di ristrutturazione,

- i costi a carico di più imprese.

Le categorie di costi derivanti dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria carboniera sono definite nell'allegato della presente decisione.

2. Gli aiuti di Stato per il finanziamento dei regimi specifici delle prestazioni sociali per l'industria carboniera possono essere considerati compatibili con il mercato comune quando essi riportino, per le imprese dell'industria carboniera, il rapporto tra l'onere per minatore attivo e la prestazione per beneficiario, al livello del rapporto corrispondente nelle altre industrie. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, i governi degli Stati membri devono sottoporre alla Commissione gli elementi di fatto necessari e i calcoli dettagliati dei rapporti tra gli oneri e le prestazioni di cui sopra.

Articolo 6

Aiuti per la ricerca e lo sviluppo Gli aiuti destinati a coprire le spese delle imprese carboniere per progetti di ricerca e sviluppo possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune purché rispettino le regole fissate nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Articolo 7

Aiuti a favore della tutela ambientale Gli aiuti destinati a facilitare l'adeguamento a nuove norme giuridiche di tutela dell'ambiente degli impianti in funzione da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di tali norme possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino le regole fissate nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato.

SEZIONE III Procedure di notificazione, di esame e di autorizzazione

Articolo 8

1. Gli Stati membri che, per gli esercizi relativi all'attività carboniera dal 1994 al 2002, intendono concedere gli aiuti per il funzionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e/o gli aiuti per la riduzione di attività di cui all'articolo 4, trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo 1994 un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria conforme all'articolo 3, paragrafo 2 e/o un piano di riduzione dell'attività conforme all'articolo 4.2.

2. La Commissione valuta la conformità del piano o dei piani agli obiettivi generali fissati all'articolo 2, paragrafo 1, e ai criteri e obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4.

3. Entro tre mesi dalla notificazione dei piani, la Commissione emette un parere sulla conformità degli stessi agli obiettivi generali e specifici, che non implica un giudizio sull'idoneità a raggiungerli. Se le informazioni fornite nei piani si rivelano insufficienti, entro un mese la Commissione può chiedere ulteriori informazioni, e un nuovo termine di tre mesi decorrerà dalla data di trasmissione di queste ultime.

4. Se uno Stato membro decide di apportare modifiche al piano dalle quali risultino mutati gli orientamenti rispetto agli obiettivi della presente decisione, esso deve informarne la Commissione affinché quest'ultima si pronunci in merito conformemente alle procedure previste nel presente articolo.

Articolo 9

1. Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno (o tre mesi prima della loro entrata in vigore), gli Stati membri notificano tutti i provvedimenti di natura finanziaria che intendono prendere a favore dell'industria carboniera nel corso dell'anno seguente e ne precisano la natura facendo riferimento agli obiettivi e ai criteri generali stabiliti all'articolo 2 nonché alle diverse forme di aiuto previste negli articoli da 3 a 7. Essi collegano detti interventi ai piani notificati alla Commissione in conformità dell'articolo 8.

2. Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano l'importo degli aiuti effettivamente versati nel corso del precedente esercizio relativo all'attività carboniera e attestano i conguagli eventualmente intervenuti rispetto agli importi inizialmente notificati.

3. In occasione della notificazione degli aiuti di cui agli articolo 3 e 4, e al momento del calcolo annuale degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri forniscono ogni informazione necessaria alla verifica dei criteri fissati dagli articoli in questione.

4. Gli Stati membri possono erogare gli aiuti programmati solo dopo l'approvazione della Commissione che delibera, in particolare, in funzione degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici di cui agli articoli da 3 a 7. Se, a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione dei provvedimenti programmati, trascorre un termine di tre mesi senza che la Commissione abbia deliberato, tali provvedimenti possono essere applicati quindici giorni lavorativi dopo l'invio alla Commissione di un preavviso per segnalare l'intenzione di metterli in atto. Ogni richiesta di informazione supplementare da parte della Commissione, che risulti da una notifica insufficiente, rinvia di tre mesi la decorrenza del termine a partire dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le informazioni in questione.

5. In caso di decisione negativa, ogni versamento anticipato rispetto all'autorizzazione della Commissione dovrà essere integralmente restituito dall'impresa destinataria e sarà comunque considerato concessione di un vantaggio anomalo, sotto forma di un non giustificato anticipo di tesoreria e, come tale, dovrà essere rimunerato dal destinatario al tasso di mercato.

6. Nell'esame dei provvedimenti così notificati, la Commissione ne valuta la conformità ai piani comunicati in conformità dell'articolo 8 e degli obiettivi enunciati all'articolo 2. Essa può chiedere agli Stati membri di giustificare ogni deviazione dai piani inizialmente presentati e di proporre le necessarie misure correttive.

7. I regimi vigenti al 31 dicembre 1993, in virtù dei quali sono stati concessi aiuti conformemente alle disposizioni della decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, e che sono connessi ad accordi tra produttori e consumatori oggetto di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE e/o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA, dovranno essere modificati entro il 31 dicembre 1996 per essere resi compatibili con la disposizioni della presente decisione.

Il precedente comma lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 2 della presente decisione nonché l'obbligo di notifica degli Stati membri secondo le procedure previste agli articoli 8 e 9 della presente decisione. Qualsiasi modifica apportata ai succitati regimi dovrà ugualmente essere oggetto di una notifica alla Commissione.

SEZIONE IV Disposizioni generali e finali

Articolo 10

1. Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato consultivo una relazione sull'applicazione della presente decisione.

2. Entro e non oltre il 30 giugno 1997 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sulle esperienze e sui problemi incontrati nell'applicazione della presente decisione. Essa può proporre, secondo la procedura prevista dall'articolo 95, primo comma del trattato CECA, ogni modificazione appropriata.

Articolo 11

Previa consultazione del Consiglio, la Commissione adotta ogni misura necessaria all'applicazione della presente decisione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1994 e scade il 23 luglio 2002.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI COSTI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 DELLA DECISIONE N. 3632/93/CECA I. Costi a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto a operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione.

Si tratta esclusivamente di:

a) oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali dovute per il pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età stabilita a tal fine dalla legge;

b) altre spese eccezionali per i lavoratori privati del loro impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione;

c) pagamento di pensioni e indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori privati del loro impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;

d) forniture gratuite di carbone ai lavoratori privati del loro impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;

e) oneri residui risultanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative;

f) lavori supplementari per la sicurezza all'interno della miniera, richiesti da operazioni di ristrutturazione;

g) danni alla miniera, sempreché siano imputabili a zone d'estrazione anteriormente attive;

h) oneri residui risultanti da contributi a enti incaricati dell'approvvigionamento d'acqua e dell'evacuazione di acque reflue;

i) altri oneri residui risultanti dall'approvvigionamento d'acqua e dall'evacuazione di acque reflue;

j) oneri residui per la copertura del regime d'assicurazione malattia di ex minatori;

k) deprezzamenti intrinsechi eccezionali, nella misura in cui risultino dalla ristrutturazione dell'industria (senza tener conto di ogni rivalutazione successiva al 1o gennaio 1986 che superi il tasso di inflazione);

l) spese sostenute per mantenere accessibili le riserve di carbon fossile per il momento in cui se ne riprenderà lo sfruttamento.

II. Costi a carico di più imprese:

a) incremento di costi risultante dalla diminuzione, dovuta alla ristrutturazione, del numero di contribuenti, nonché dei contributi destinati, al di fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri sociali;

b) spese per l'approvvigionamento d'acqua e l'evacuazione delle acque reflue, risultanti da operazioni di ristrutturazione;

c) aumento dei contributi a enti incaricati dell'approvvigionamento d'acqua e dell'evacuazione delle acque reflue, nella misura in cui tale aumento risulti da una diminuzione, a seguito della ristrutturazione, della produzione di carbone soggetta a contributi.