31993R3658

REGOLAMENTO (CE) N. 3658/93 DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 31/12/1993 pag. 0057 - 0057


REGOLAMENTO (CE) N. 3658/93 DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93 (6), il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura deve essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3049/93 (8);

considerando che alla luce dell'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili occorre modificare le date indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2028/93 (10), che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del primo e secondo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente:

« Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o marzo 1991.

Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o marzo 1991. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

(5) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

(6) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

(7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

(8) GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 7.

(9) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

(10) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 23.