31993R3637

REGOLAMENTO (CE) N. 3637/93 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1993 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 31/12/1993 pag. 0013 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 11 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 11 pag. 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 3637/93 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1993 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo, per una serie di prodotti agricoli ed industriali; che è pertanto opportuno aprire per il 1994 i contingenti tariffari in questione, precisando eventualmente le condizioni di ammissione previste;

considerando che occorre garantire, in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazi prevista per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quantità prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati sono sospesi, nei periodi, al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

>(1) ()"> ID="1">09.0006> ID="2">0302 40 90

0303 50 90

0304 10 93

ex 0304 10 98

0304 90 25

> ID="3">Aringhe, a condizione del rispetto dei prezzi di riferimento

> ID="4">dal 16. 6. 1994 al 14. 2. 1995

> ID="5">34 000 t

> ID="6">0

"> ID="1">09.0007

> ID="2">ex 0305 51 10

ex 0305 51 90

0305 59 11

0305 59 19

ex 0305 62 00

0305 69 10

> ID="3">Merluzzi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac e pesci della specie Boreogadus saida, secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi

> ID="4">dall'1. 1. al 31. 12. 1994

> ID="5">25 000 t

> ID="6">0

"> ID="1">09.0009

> ID="2">ex 0302 69 65

ex 0303 78 10

ex 0304 90 47

> ID="3">Naselli atlantici (Merluccius bilinearis), freschi, refrigerati o congelati

> ID="4">dall'1. 1 al 31. 12. 1994

> ID="5">2 000 t

> ID="6">8

"> ID="1">09.0011

> ID="2">ex 0304 20 29

> ID="3">Filetti congelati di merluzzi bianchi (Gadus morhua)

> ID="4">dall'1. 1. al 31. 12. 1994

> ID="5">10 000 t

> ID="6">8

"> ID="1">09.0013

> ID="2">ex 4412 19 00

ex 4412 99 90

> ID="3">Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie:

- di spessore superiore a 8,5 mm, le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate

- levigati e di spessore superiore a 18,5 mm

> ID="4">dall'1. 1. al 31. 12. 1994

> ID="5">600 000 m³

> ID="6">0

"> ID="1">09.0015

09 0017

> ID="2">4801 00 10

> ID="3">Carta da giornale(2) :

- in provenienza dal Canada

- in provenienza da altri paesi terzi

> ID="4">dall'1. 1. al 31. 12. 1994

> ID="5">600 000 t

50 000 t

> ID="6">0

0

"> ID="1">09.0019

> ID="2">7202 21 10

7202 21 90

7202 29 00

> ID="3">Ferro-silicio

> ID="4">dall'1. 1. al 31. 12. 1994

> ID="5">12 600 t

> ID="6">0

"> ID="1">09.0021

> ID="2">7202 30 00

> ID="3">Ferro-silicio-manganese

> ID="4">dall'1. 1. al 31. 12. 1994

> ID="5">18 550 t

> ID="6">0

"> ID="1">09.0023

> ID="2">ex 7202 49 10

ex 7202 49 50

> ID="3">Ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo-superraffinato)

> ID="4">dall'1. 1. al 31. 12. 1994

> ID="5">2 950 t

> ID="6">0

"> ID="1">09.0039

> ID="2">0805 30 10

> ID="3">Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

> ID="4">dal 15. 1. al 14. 6. 1994

> ID="5">10 000 t

> ID="6">6

"> ID="1">09.0041

> ID="2">0802 11 90

0802 12 90

> ID="3">Mandorle, con o senza guscio, diverse dalle mandorle amare

> ID="4">dall'1. 1. al 31. 12. 1994

> ID="5">45 000 t

> ID="6">2

"">

2. Le importazioni dei prodotti elencati al paragrafo 1, che beneficiano già di un dazio doganale inferiore o uguale in conformità di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili al contingente tariffario corrispondente.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sotto i numeri d'ordine 09.0015 e 09.0017, e fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, gli Stati membri possono imputare a detti contingenti tariffari le altre carte che rispondono, a prescindere dalle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornale figurante nella nomenclatura combinata, seconda parte, capitolo 48, nota complementare 1 e che rientrano nel codice NC 4801 00 90.

2. A decorrere dal 30 novembre 1994, i residui dei volumi contingentali indicati all'articolo 1, paragrafo 1, per la carta da giornale che non sono stati effettivamente utilizzati al 29 novembre 1994 o che possono non esserlo prima del 31 dicembre 1994 possono coprire le importazioni dei prodotti in questione se provengono dal Canada o da un altro paese terzo.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta a garantire una gestione efficace.

Articolo 4

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio del regime preferenziale, per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo permetta il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 7

La Commissione può, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure aperte per i limoni e le mandorle, di cui ai numeri d'ordine 09.0039 e 09.0041, qualora non fosse più assicurata la prevista reciprocità.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

(1)() Vedi i codici Taric nell'allegato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO

Codici Taric "" ID="1">09.0006

> ID="2">ex 0304 10 98

> ID="3">* 14

* 16

"> ID="1">09.0007> ID="2">ex 0305 51 10

ex 0305 51 90

ex 0305 62 00

> ID="3">* 10

* 20

* 10

* 20

* 10

* 30

"> ID="1">09.0009> ID="2">ex 0302 69 65

ex 0303 78 10

ex 0304 90 47

> ID="3">* 10

* 10

* 20

"> ID="1">09.0011

> ID="2">ex 0304 20 29

> ID="3">* 12

* 18

"> ID="1">09.0013

> ID="2">ex 4412 19 00

ex 4412 99 90

> ID="3">* 10

* 10

"> ID="1">09.0023

> ID="2">ex 7202 49 10

ex 7202 49 50

> ID="3">* 10

* 10

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