Regolamento (CE) n. 3610/93 del Consiglio del 22 dicembre 1993 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 29/12/1993 pag. 0005 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 3610/93 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 accluso all'atto medesimo, vista la proposta della Commissione, considerando che il regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 è direttamente connesso con le misure nell'ambito delle politiche commerciale ed agricola comuni e che pertanto occorre fissare questo regime a livello comunitario; considerando che il regolamento (CEE) n. 3841/92 (1) ha autorizzato il Regno Unito ad importare determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali durante il 1993; considerando che è opportuno mantenere il regime di deroga ai fini di una continuità delle importazioni provenienti dalla Nuova Zelanda; considerando che, visto l'attuale stato dei negoziati nel contesto dell'Uruguay Round appare opportuno prorogare per un anno le vigenti disposizioni in materia di burro neozelandese a condizioni speciali e mantenere il tasso annuo di riduzione del volume; considerando che, se la situazione sul mercato del burro impone di modificare le condizioni di intervento, tali modifiche devono ripercuotersi sui prezzi del burro neozelandese commercializzato nella Comunità; considerando che un prelievo speciale, che rimanga in linea di massima invariato finché non venga modificato il livello del prezzo d'intervento per il burro d'origine comunitaria, costituisce il mezzo migliore per proteggere il prezzo di mercato del burro comunitario e per consentire alla Nuova Zelanda di programmare le proprie esportazioni verso il Regno Unito, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il Regno Unito è autorizzato, alle condizioni fissate nel presente regolamento, ad importare determinati quantitativi di burro provenienti dalla Nuova Zelanda. Articolo 2 1. Il presente regime si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 1994. Il quantitativo seguente può essere importato nel 1994: 51 830 tonnellate. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può ridurre il quantitativo di cui al paragrafo 1 per evitare gravi distorsioni sul mercato del burro del Regno Unito, in particolare qualora si registrasse un notevole calo del consumo diretto di burro. 3. Anteriormente al 1o ottobre 1994 il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione corredata da una relazione in materia, adotta una decisione sul mantenimento del regime derogatorio a decorrere dal 1o gennaio 1995. Articolo 3 1. Il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato in virtù del presente regolamento è pari a 33,84 ECU/100 chilogrammi. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adeguerà il tasso del prelievo speciale in funzione delle modifiche delle condizioni d'intervento per il burro nella Comunità. Articolo 4 L'ammissione al regime speciale d'importazione è subordinata alla presentazione di un certificato dal quale risulti che il burro: - è di origine neozelandese, - ha un'età non inferiore a sei settimane, - ha un tenore in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %, - è stato fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte. Articolo 5 Il Regno Unito comunica alla Commissione i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento; la Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 6 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (2). Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente J.-M. DEHOUSSE (1) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64).