31993R3604

Regolamento (CE) n. 3604/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 31/12/1993 pag. 0004 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 3604/93 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1993 che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del trattato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

considerando che il divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 104 A del trattato, è essenziale per assoggettare le operazioni di finanziamento del settore pubblico alla disciplina del mercato e contribuire pertanto a rafforzare la disciplina di bilancio; che esso pone inoltre gli Stati membri in una condizione di parità per quanto riguarda l'accesso del settore pubblico alle istituzioni finanziarie;

considerando che il Consiglio deve precisare le definizioni ai fini dell'applicazione di tale divieto;

considerando che gli Stati membri e la Comunità debbono agire nel rispetto del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza;

considerando in particolare che il presente regolamento non può applicarsi ai modi di organizzazione dei mercati conformi a tale principio;

considerando che il presente regolamento non intende ostacolare il funzionamento delle istituzioni finanziarie pubbliche quando è conforme a suddetto principio;

considerando che l'articolo 104 A del trattato vieta le misure che stabiliscono un accesso privilegiato; che occorre precisare quali sono i tipi di atti soggetti a tale divieto; che tale divieto non si applica agli impegni liberamente assunti da istituzioni finanziarie nel quadro di relazioni contrattuali;

considerando che lo stesso articolo prevede che talune considerazioni prudenziali possono giustificare una deroga al principio di questo divieto; che, adducendo considerazioni prudenziali, le disposizioni legislative o regolamentari o le azioni amministrative non possono tuttavia essere utilizzate per stabilire un accesso privilegiato mascherato;

considerando che le imprese pubbliche sono soggette al medesimo divieto; che esse sono definite nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (3);

considerando che le istituzioni finanziarie e, in particolare, gli enti creditizi possono essere obbligati, per ragioni di politica monetaria, a detenere titoli di debito della Banca centrale europea e/o delle banche centrali nazionali;

considerando che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possono, in quanto autorità pubbliche, adottare misure che consentono un accesso privilegiato; che le norme per la mobilizzazione o la costituzione in cauzione di strumenti di debito emesse dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali non devono servire ad aggirare il divieto di accesso privilegiato;

considerando che, per evitare che il divieto venga aggirato, occorre completare le definizioni dei vari tipi di istituzioni finanziarie previste dalla legislazione comunitaria, menzionando le istituzioni che svolgono attività finanziarie ma non hanno ancora formato oggetto di armonizzazione a livello comunitario, quali, ad esempio, le succursali di istituzioni di paesi terzi, le società di holding o factoring, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) non coordinati, gli enti di previdenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'articolo 104 A del trattato si intende per «misura che offre un accesso privilegiato» qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o qualsiasi atto giuridico di natura vincolante adottato nell'esercizio della pubblica autorità:

- che obblighi le istituzioni finanziarie ad acquisire o a detenere titoli di debito di istituzioni o organi della Comunità, di amministrazioni centrali, di autorità regionali o locali, di altre autorità pubbliche o di altri organismi o imprese pubbliche degli Stati membri, in appresso denominati «settore pubblico», oppure

- che conceda vantaggi fiscali di cui beneficiano unicamente le istituzioni finanziarie, o vantaggi finanziari non conformi ai principi di un'economia di mercato, al fine di favorire l'acquisizione o la detenzione di tali titoli di debito da parte di dette istituzioni.

2. Non sono considerate misure che istituiscono un accesso privilegiato quelle che danno luogo

- ad obblighi di finanziamento dell'edilizia sociale legati a particolari condizioni, che possono segnatamente comprendere l'obbligo di centralizzare fondi presso istituzioni finanziarie pubbliche, quando le condizioni di finanziamento dell'edilizia sociale applicate a favore del settore pubblico sono identiche a quelle dei finanziamenti dello stesso tipo concessi ai medesimi fini a debitori privati;

- all'obbligo di centralizzare fondi presso un ente creditizio pubblico, qualora tale obbligo sia parte integrante, al 1o gennaio 1994, dell'organizzazione di una rete particolare di enti creditizi o di un regime specifico di risparmio destinati alle famiglie e sia inteso a conferire una sicurezza finanziaria per detta rete o al regime specifico. L'utilizzazione di questi fondi centralizzati deve essere deliberata dagli organi dirigenti dell'ente creditizio pubblico interessato ed avvenire in modo conforme al principio di un'economia di mercato in cui vige la libera concorrenza;

- ad obblighi di finanziamento per la ricostruzione dei danni provocati da catastrofi, subiti dal settore pubblico, purché le relative condizioni non siano più favorevoli di quando gli stessi sono subiti dal settore privato.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 104 A del trattato si intendono per «considerazioni prudenziali» le considerazioni su cui si basano le disposizioni legislative o regolamentari o gli atti amministrativi nazionali emanati sulla base del diritto comunitario o in conformità con esso e che mirano a promuovere la solidità delle istituzioni finanziarie onde rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme e la tutela dei clienti di tali istituzioni.

Articolo 3

1. Ai fini dell'articolo 104 A del trattato si intende per «impresa pubblica» qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione finanziaria o per la normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa:

a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure

b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure

c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

2. Fatto salvo l'obbligo, in quanto autorità pubbliche, di non adottare misure che stabiliscono un accesso privilegiato, la Banca centrale europea e la banche centrali nazionali non sono considerate, ai fini dell'applicazione del presente articolo, quali facenti parti del settore pubblico.

3. Per «banche centrali nazionali» si intendono le banche centrali degli Stati membri, nonché l'Istituto monetario lussemburghese.

Articolo 4

1. Ai fini dell'articolo 104 A del trattato si intendono per «istituzioni finanziarie»:

- gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE (4);

- le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 92/49/CEE (5);

- le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 92/96/CEE (6);

- gli OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 85/611/CEE (7);

- le imprese di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE (8);

- le altre imprese o istituzioni che hanno un'attività analoga a quella delle imprese di cui ai trattini precedenti o la cui principale attività consiste nell'acquisire attività finanziarie o trasformare crediti finanziari.

2. Le seguenti istituzioni non rientrano nella definizione di «istituzioni finanziarie» di cui al paragrafo 1:

- la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali;

- i servizi finanziari delle poste qualora facciano parte del settore «amministrazioni pubbliche» definito conformemente al sistema europeo di conti economici integrati (SEC) o qualora la loro attività principale sia quella di agire in quanto agente finanziario dell'amministrazione pubblica e

- le istituzioni che fanno parte del settore «amministrazioni pubbliche» definito conformemente al SEC o il cui passivo corrisponda interamente a un debito pubblico.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 7 e GU n. C 340 del 17. 12. 1993, pag. 6.(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993 e decisione del 2 dicembre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE della Commissione (GU n. L 254 del 12. 10. 1993, pag. 16).(4) Direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).(5) Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).(6) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita (terza direttiva assicurazione vita) (GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1).(7) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3). Direttiva modificata dalla direttiva 88/220/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31).(8) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27).