REGOLAMENTO (CE) N. 3556/93 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1993 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 24/12/1993 pag. 0036 - 0036
REGOLAMENTO (CE) N. 3556/93 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1993 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che stabilisce per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale ammissibile di catture per il 1993 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3177/93 (4), prevede dei contingenti di sugarello per il 1993; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1993; considerando che le catture di sugarello, effettuate nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, da parte di navi battenti bandiera della Spagna o del Portogallo, o registrate nella Spagna o nel Portogallo, non hanno esaurito il quantitativo forfettario attribuito alla Spagna o il quantitativo attribuito al Portogallo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1993. La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1993. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 1.