31993R3531

REGOLAMENTO (CE) N. 3531/93 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993 recante ripartizione del contingente quantitativo comunitario all' importazione nella Comunità di alluminio greggio originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lituania e Lettonia

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 23/12/1993 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 3531/93 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993 recante ripartizione del contingente quantitativo comunitario all'importazione nella Comunità di alluminio greggio originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lituania e Lettonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare gli articoli 2 e 11,

considerando che, con regolamento (CE) n. 3257/93 (2), la Commissione ha modificato e prorogato fino al 28 febbraio 1994 il regolamento (CEE) n. 2227/93 (3), che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni nella Comunità di alluminio greggio, di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10, originario dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Moldavia, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Uzbekistan, dell'Ucraina, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia; che, in tale contesto, le importazioni in questione sono state limitate a un contingente quantitativo comunitario globale di 45 000 t per il periodo dal 1o dicembre 1993 al 28 febbraio 1994;

considerando che, per motivi tecnici e amministrativi, la Commissione ha dovuto escludere una gestione strettamente comunitaria del contingente e ripartirlo tra gli Stati membri in funzione delle correnti tradizionali di scambio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70;

considerando tuttavia che, per garantire la compatibilità del metodo di ripartizione adottato con il trattato, e in particolare con il carattere comune della politica commerciale comune, occorre istituire un meccanismo correttivo che preveda l'importazione diretta negli Stati membri la cui quota parte è già esaurita, fino ad esaurimento del contingente globale comunitario;

considerando che occorre quindi costituire una riserva comunitaria pari a 6 750 t, da ripartire in una fase successiva e comunque non oltre il 1o febbraio 1994, per rispondere alle eventuali esigenze degli importatori non tradizionali;

considerando che si dovrà prevedere altresì che le frazioni delle quote parti degli Stati membri ancora disponibili a quella data siano riversate nella riserva comunitaria e oggetto della stessa ripartizione;

considerando che, ai fini di una buona gestione del sistema, occorre imporre agli Stati membri, oltre agli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1023/70, di informare la Commissione che la loro quota parte è esaurita e di comunicarle prima del 28 gennaio 1994 i quantitativi ancora disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1023/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente per l'importazione nella Comunità di alluminio greggio, di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10, originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lituania e Lettonia, fissato con regolamento (CE) n. 3257/93 per il periodo dal 1o dicembre 1993 al 28 febbraio 1994, è suddiviso in due quote, la prima delle quali viene ripartita tra gli Stati membri conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. La seconda quota, di 6 750 t, costituisce una riserva comunitaria da ripartire in un secondo momento, e comunque non oltre il 1o febbraio 1994, secondo la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 1023/70, tenendo conto delle esigenze degli importatori non tradizionali.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 28 gennaio 1994, le frazioni delle loro quote parti ancora disponibili. Questi quantitativi vengono versati nella riserva comunitaria e ripartiti secondo il metodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 28 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 40.

(3) GU n. L 198 del 7. 8. 1993, pag. 21.

ALLEGATO

Ripartizione della prima quota del contingente comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1

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