31993R3516

Regolamento (CE) n. 3516/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993, che stabilisce i fatti generatori per i tassi di conversione da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 22/12/1993 pag. 0010 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0165


REGOLAMENTO (CE) N. 3516/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 che stabilisce i fatti generatori per i tassi di conversione da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che occorre raccogliere in un solo regolamento tutte le definizioni specifiche dei fatti generatori e dei tassi applicabili agli importi corrispondenti agli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (3), e dal regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione (5);

considerando che ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (6), i fatti generatori fissati sono applicabili ai prodotti della pesca a decorrere dal 1o gennaio 1994;

considerando che l'utilizzazione del fatto generatore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 per il prezzo di ritiro e gli importi ad esso relativi non è opportuna, a causa degli orari vigenti sui mercati dei prodotti della pesca e della dispersione di tali mercati; che occorre pertanto stabilire, quale fatto generatore, il secondo giorno del mese;

considerando che i fatti generatori corrispondenti alla compensazione finanziaria e all'aiuto al riporto debbono essere coerenti con quelli corrispondenti ai prezzi di ritiro e agli altri importi considerati nel calcolo;

considerando che la definizione del tasso applicabile a taluni interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 3759/92 e dal regolamento (CEE) n. 3117/85 può dar luogo a confusione in seguito alle nuove definizioni che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e che occorre pertanto precisare i fatti generatori e i tassi applicabili agli importi corrispondenti a tali interventi;

considerando che occorre adeguare i riferimenti contenuti nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2210/93 (8), in seguito alla sostituzione del regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca (9), sostituzione avvenuta con il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3515/93 (11);

considerando che occorre stabilire il fatto generatore per il tasso di conversione da applicare alle varie comunicazioni di prezzi pervenute nell'ambito dell'organizzazione di questo mercato; che tale fatto generatore deve corrispondere ad un solo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato; che l'utilizzazione pratica di tali informazioni avviene a posteriori ed è pertanto opportuno fissare tale fatto generatore all'ultimo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore della pesca il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per il prezzo di ritiro e gli importi ad esso relativi di cui all'allegato è fissato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1068/93, al secondo giorno del mese nel quale si svolge l'operazione.

Articolo 2

Il tasso di conversione da applicare alla compensazione finanziaria di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è il tasso di conversione agricolo in vigore il secondo giorno del mese in cui si svolge l'operazione di ritiro.

Articolo 3

Il tasso di conversione da applicare all'aiuto al riporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92 e all'aiuto forfettario di cui all'articolo 15, paragrafo 4 dello stesso regolamento è il tasso di conversione agricolo in vigore il secondo giorno del mese in cui si svolge l'operazione di ritiro dei prodotti immagazzinati.

Articolo 4

Il tasso di conversione applicabile all'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è il tasso di conversione agricolo in vigore il primo giorno del periodo di concessione dell'aiuto.

Articolo 5

Il tasso di conversione applicabile all'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è il tasso di conversione agricolo in vigore il secondo giorno del mese della consegna del prodotto.

Articolo 6

Il tasso di conversione applicabile all'indennità compensativa per le sardine del Mediterraneo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è il tasso di conversione agricolo in vigore il secondo giorno del mese della consegna del prodotto.

Articolo 7

Il tasso di conversione applicabile all'indennità compensativa per le sardine dell'Atlantico di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è il tasso di conversione agricolo in vigore il secondo giorno del mese della consegna del prodotto.

Articolo 8

In tutti i casi nei quali può essere concesso un anticipo per gli interventi di cui ai regolamenti (CEE) n. 3759/92 e (CEE) n. 3117/85, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è quello applicabile all'importo oggetto dell'anticipo, secondo quanto prevede l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93.

Articolo 9

Il tasso di conversione applicabile ai prezzi medi di mercato comunicati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), è il tasso di conversione agricolo in vigore l'ultimo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato.

Il tasso di conversione applicabile al prezzo medio di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è il tasso di conversione agricolo in vigore l'ultimo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato.

Articolo 10

Il testo dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4176/88 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 13

Gli articoli 7, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione (18)() si applicano per quanto di ragione.

»

Articolo 11

Sono soppressi:

- l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine atlantiche (2);

- l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3460/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee (3);

- l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera (4);

- l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2415/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (5);

- il paragrafo 3 dell'articolo 7 e il paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3901/92;

- il paragrafo 3 dell'articolo 5 e il paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca (6);

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.

(5) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.

(6) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(7) GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63.

(8) GU n. L 197 del 6. 8. 1993, pag. 8.

(9) GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 20.

(10) GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(11) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(12) GU n. L 197 del 6. 8. 1993, pag. 8.

(13) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 16.

(14) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 19.

(15) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.

(16) GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 10.

(17) GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 35.

(18)() GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.

ALLEGATO

1. Prezzo di ritiro comunitario di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

2. Prezzo di vendita comunitario di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

3. Valore forfettario da detrarre dall'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

4. Importo unitario dell'aiuto al riporto comunitario di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

5. Importo unitario dell'aiuto forfettario al riporto autonomo di cui all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92.