Regolamento (CE) n. 3513/93 del Consiglio del 14 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/84 che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino
Gazzetta ufficiale n. L 320 del 22/12/1993 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0071
REGOLAMENTO (CE) N. 3513/93 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/84 che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/84 (2) ha definito all'articolo 2 la presentazione delle « carcasse di suino » in base alla quale viene fissato il peso e calcolato il tenore di carne magra della stessa; che un recente studio comunitario ha dimostrato che la prassi commerciale in vari Stati membri deroga a tale presentazione per quanto riguarda la sugna, i rognoni e il diaframma; che tale prassi comporta differenze da uno Stato membro all'altro nel tenore di carne magra delle carcasse, il che compromette l'applicazione uniforme della tabella comunitaria di classificazione e rende difficile comparare risultati della valutazione; che è pertanto necessario precisare la presentazione della carcassa di suino escludendo le tre parti succitate; considerando che, per ragioni commerciali, vari macelli producono suini senza pelle; che occorre autorizzare gli Stati membri a permettere questa presentazione diversa sul loro territorio; considerando che la dissezione totale della carcassa, utilizzata per il calcolo del peso dell'insieme dei muscoli rossi striati si è rivelata un procedimento lungo e oneroso; che è pertanto giustificato ammettere altresì il ricorso alla dissezione parziale, che consente agli Stati membri di adattare più rapidamente i propri metodi di classificazione agli sviluppi tecnici, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3220/84 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: « 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "carcassa di suino" il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma. Gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta: - se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nel primo comma, - se le esigenze tecniche lo giustificano, - se le carcasse di suino sono sprovviste della pelle in maniera uniforme. »; 2) il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal testo seguente: « 3. Ai fini del presente regolamento, il tenore di carne magra di una carcassa di suino è il rapporto tra: - il peso dell'insieme dei muscoli rossi striati, sempreché possano essere staccati con l'aiuto di un coltello e - il peso della carcassa. Il peso dell'insieme dei muscoli rossi striati si ottiene o mediante dissezione totale della carcassa, o mediante dissezione parziale della carcassa, o con una combinazione di dissezione totale e parziale, basata su un metodo statisticamente sperimentato e approvato secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75. »; 3) dopo l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma è inserito il testo seguente: « Per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, a permettere la classificazione prima della pesatura. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente A. BOURGEOIS (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12). (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).